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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/11/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 1300/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
e per essa quale procuratrice speciale e Parte_1 Parte_2
a sua volta per essa la mandataria (C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_3 P.IVA_1 dall'avv. Felicita Fenaroli come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Paolo La Spina come da procura in atti;
APPELLATI nei confronti di
Controparte_3
1 All'udienza del 06/06/2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2694/2022, pubblicata il 13.6.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, dichiarava il difetto di legittimazione attiva di in carenza di prova della Parte_1 esistenza della cessione e del suo specifico contenuto e conseguentemente dell'avvenuta cessione del rapporto oggetto del giudizio, non rilevando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco in quanto non idonea a provare il suo contenuto, ritenendo tardiva la dichiarazione del cedente prodotta con la comparsa conclusionale dopo le preclusioni istruttorie.
Di conseguenza revocava il decreto ingiuntivo opposto ponendo le spese di lite a carico dell'opposta.
Con atto di citazione notificato in data 29.9.2022, presso il difensore costituito in primo grado di ed , a mezzo p.e.c., quale mandataria di CP_1 Controparte_2 Parte_3
quest'ultima procuratrice di proponeva appello avverso Parte_2 Parte_1 la predetta decisione censurando la statuizione di prime cure per i motivi esposti e ne chiedeva l'integrale modifica, con conseguente statuizione sulle spese.
Non si costituivano ed ai quali era stato notificato l'atto di CP_1 Controparte_2 citazione a mezzo p.e.c. presso il difensore costituito in primo grado.
All'udienza del 5.7.2024 la causa veniva posta in decisione, ma con ordinanza del
14.12.2024 il collegio, posto che gli appellati non si erano costituiti, dichiarava la nullità dell'atto di citazione notificato il 29.9.2022 a e , a mezzo p.e.c. presso il CP_1 Controparte_2 difensore di primo grado, ai sensi dell'art. 164 comma 1 c.p.c. per incertezza del requisito di cui all'art. 163 n.1 c.p.c. in quanto nella vocatio in ius era stata indicata quale Corte d'Appello, innanzi alla quale gli appellati erano stati invitati a comparire, la Corte d'Appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto- mentre nell'intestazione dell'atto si indicava la Corte d'Appello di Catania, innanzi alla quale era stato iscritto a ruolo il giudizio.
Trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio sanabile anche in appello, trovava applicazione l'art. 164 c.p.c. con obbligo del giudice di disporre la rinnovazione della citazione entro il termine perentorio assegnato in conformità agli arresti di legittimità secondo cui “la mancanza nell'atto di citazione d'appello di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in ius", non determina l'inammissibilità del gravame, dovendosi
2 disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia "ex tunc" (cfr. Cassazione civile sez.
II, 26/04/2023, n.10926).
Con la medesima ordinanza veniva dichiarata la nullità della notificazione dell'atto di citazione anche nei confronti della cedente - costituita in primo grado a mezzo la Controparte_3 mandataria già – in quanto la notifica era stata eseguita CP_4 CP_5 personalmente alla mandante, senza considerare il domicilio eletto nel giudizio di primo grado e comunque utilizzando un indirizzo di posta elettronica non estratto dai registri previsti dalla legge per le notificazioni da eseguirsi telematicamente.
Veniva pertanto ordinata la rinnovazione anche della notificazione alla cedente CP_3 nel termine assegnato.
[...]
Rinnovata la notifica si sono costituiti e per eccepire CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità del gravame per decadenza dal termine di impugnazione, insistendo nella carenza di legittimazione della cessionaria e comunque riproponendo i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo rimasti assorbiti dalla statuizione in rito.
Non si costituiva la cedente a cui era stato notificato l'atto di citazione in Controparte_3 rinnovazione all'indirizzo p.e.c. il 16.12.2024, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
1) Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni in rito, sollevate dalla difesa di e CP_1
, di inammissibilità dell'appello sotto tre profili: a) decadenza dal termine di impugnazione, CP_2 in quanto la notifica in rinnovazione era stata eseguita dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
b) rinnovazione della citazione dell'atto di appello disposta illegittimamente dalla
Corte posto che l'originario atto di citazione conteneva tutti gli elementi della vocatio in ius, ma era stato proposto innanzi alla Corte di Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, incompetente per territorio, quindi la causa non poteva considerarsi iscritta a ruolo presso la Corte di Appello di
Catania; c) nullità della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione ai sensi dell'art.330, 3° comma, c.p.c. poiché essendo decorso l'anno, la notifica andava eseguita alle parti personalmente e non al difensore costituito in primo grado, dovendosi escludere la sanatoria delle eccepite nullità per effetto della costituzione degli appellati che aveva solo lo scopo di eccepire l'inammissibilità dell'appello poiché la rinnovazione della notificazione non era avvenuta nel termine assegnato di trenta giorni.
1.1) In ordine alla prima questione la giurisprudenza della Suprema Corte (fra le quali anche la sentenza citata nella ordinanza collegiale di rimessione sul ruolo della causa n.10926/2023) ha affermato che all'esito della rinnovazione della citazione in appello affetta da nullità per vizio della
3 vocatio in jus, la tempestività del gravame dovrà essere valutata rispetto alla prima notifica e non già in relazione alla notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione “poiché la rinnovazione importa la sanatoria retroattiva delle carenze rilevate, con la conseguenza che, all'esito dell'effettiva e rituale rinnovazione entro il termine perentorio concesso, gli effetti processuali della citazione introduttiva dell'appello si producono sin dal momento della prima notificazione. “Infatti, per effetto della nullità dell'atto ex art. 164, comma 1, c.p.c., deve applicarsi il comma 2 di tale norma, a mente del quale, in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. La sanatoria del vizio ha efficacia ex tunc e l'atto risulta valido ed efficace fin dalla prima notifica, così da impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non assumendo alcun rilievo che sia già decorso il termine per l'impugnazione al momento del rinnovo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11549 del 02/05/2019; Sez. 3,
Sentenza n. 17474 del 09/08/2007; Sez. 1, Sentenza n. 6541 del 11/05/2001).
1.2) Del pari infondato è l'assunto che l'ordine di rinnovazione della citazione non andava disposto poiché l'atto di citazione conteneva tutti gli elementi della vocatio in ius ma innanzi ad un giudice incompetente per territorio con la conseguenza che non sussisteva l'iscrizione a ruolo davanti alla Corte di appello di Catania.
E' innegabile che la causa si stata iscritta a ruolo innanzi a questa Corte, come risulta documentalmente, nel rispetto del termine di giorni 10 dalla notificazione e che l'atto, intestato alla
Corte di appello di Catania ed ivi iscritto, tuttavia era affetto da nullità a causa della errata indicazione nella vocatio in ius del giudice innanzi a cui comparire, circostanza che in assenza della costituzione di controparte ne ha determinato la dichiarazione di nullità con obbligo di rinnovazione della notificazione.
1.3) Infine, in ordine alla nullità della notifica entro il termine perentorio assegnato poiché avvenuta presso il difensore anziché alle parti personalmente essendo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, in violazione del 3° comma dell'art.330 c.p.c., va rilevato che, sebbene “la rinnovazione della notifica dell'impugnazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensì presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia già decorso, al momento dell'ordinanza che la dispone, l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20/01/2015, n.857), tuttavia la costituzione degli appellati, che oltre ad eccepire tale nullità si sono difesi nel merito, “comporta la sanatoria dell'atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, giusta l'art. 156, comma 3, c.p.c.
(Cassazione civile sez. I, 10/01/2017, n.279).
4 2) Venendo all'esame dell'appello, con i primi due motivi l'appellante critica la decisione di prime cure per avere dichiarato il difetto di legittimazione attiva di per carenza di prova Parte_1 che la predetta fosse cessionaria del credito azionato da non avendo dimostrato che Controparte_3 la cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale riguardasse anche il credito oggetto di lite.
Assume l'errore commesso dal primo giudice per non avere rilevato la tardività della eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria avanzata dagli opponenti solo in data
2.3.2022, all'udienza di precisazione delle conclusioni, considerato che si era costituita nel Pt_1 giudizio di primo grado a mezzo la mandataria fin dal 7.1.2021. Pt_3
Inoltre deduce che la documentazione volta a provare la cessione del credito facente capo a
– precisamente la dichiarazione ex post del creditore cedente – depositata con la CP_1 comparsa conclusionale, non poteva essere considerata tardiva posto che si trattava del primo atto dopo la proposizione dell'eccezione di carenza di legittimazione, occorrendo considerare che la prova andava fornita solo in caso di contestazione.
In ogni caso già dalla Gazzetta Ufficiale prodotta fin dalla costituzione in giudizio emergeva la prova della cessione del credito oggetto di lite contenendo l'indicazione del sito internet ove erano resi disponibili i dati identificativi dei crediti ceduti, fra i quali vi era quello facente capo a
. CP_1
Il motivo è fondato.
2.1) La titolarità del credito per cui è causa in capo alla cessionaria è stata contestata dagli opponenti in primo grado solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, a fronte della costituzione della cessionaria avvenuta circa un anno prima.
Ciò ha comportato il riconoscimento tacito da parte dei predetti della sussistenza della legittimazione in capo alla quale cessionaria del credito, posto che la mancata Parte_1 tempestiva contestazione della carenza di titolarità del rapporto per cui è causa in capo alla cessionaria ne comporta tacito riconoscimento (cfr. Cass. sez. 1, 22.2.2022, n.5857).
2.2) In ogni l'eccezione è infondata considerato che la cessionaria ha documento la cessione del credito producendo la Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 127 del 29 ottobre 2020, ove sono indicate le caratteristiche dei crediti ceduti nonché il link per accedere alla pagina web ove sono elencati i singoli crediti ceduti compreso quello della società appellante identificato con il NDG
30249201.
La Corte ritiene di dover aderire all'orientamento espresso dai Giudici di legittimità anche di recente secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario
5 la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez.
I, 29/12/2017, n.31188; ibidem sez. III, 13/06/2019, n.15884), in quanto in materia bancaria vi è una diversa disciplina della cessione (qual è quella prevista dall'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1993) che deroga a quella generale dettata dal codice civile dovendosi escludere che il contratto di cessione debba indicare specificatamente il credito ceduto essendo sufficiente per provare l'intervenuta cessione e conseguentemente la titolarità del rapporto in capo alla cessionaria la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti inclusi nella cessione, onde consentire di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie.
2.3) Più di recente, poi, è stata distinta l'ipotesi in cui si nega l'esistenza del contratto di cessione da quella in cui si contesti solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione.
Solo nel primo caso va dimostrato il contratto di cessione, mentre se si contesta solo l'inclusione del credito in lite fra quelli ceduti “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (da Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
2.4) Infine non può ritenersi tardivo il documento prodotto dalla difesa di con la Pt_1 comparsa conclusionale considerato che, a fronte dell'eccezione avanzata all'udienza di precisazione delle conclusioni, si trattava del primo atto difensivo utile per contestare l'eccezione e provare la titolarità del credito ceduto.
La dichiarazione della cedente costituisce anch'essa prova della titolarità del credito, in quanto “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in
6 grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.” (da Cassazione civile sez. III,
16/04/2021, n.10200) dovendo altresì rilevarsi che la sua efficacia probatoria risiede nella circostanza che trattasi di dichiarazione contra sé rispetto al cedente che l'ha resa.
3) La sentenza di primo grado, avendo definito la lite in rito, non si è pronunciata nel merito della controversia avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.4271/2018 emesso dal
Tribunale di Catania il 26.7.2028 con cui ha ingiunto a e ad di CP_1 Controparte_2 pagare ad l'importo di euro 659.093,82 derivante da un rapporto di conto corrente, Controparte_3 due conti anticipi ed un mutuo chirografario.
Gli appellati nel costituirsi hanno riproposto i motivi di opposizione che andranno vagliati dalla Corte alla luce anche delle difese riproposte dalla cessionaria.
3.1) Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione avanzata dall'appellante secondo la quale le contestazioni al credito ingiunto imponevano la proposizione di appello incidentale con la conseguenza che risultano coperte dal giudicato.
Infatti avendo il tribunale definito la controversia in rito, affermando la carenza di legittimazione attiva della cessionaria, i motivi di opposizione attinenti al merito sono rimasti assorbiti sicchè per l'esame in appello le domande e le eccezioni non esaminate vanno riproposte ai sensi dell'art.346 c.p.c. trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (cfr. Cass. sez. un. 21.03.2019 n. 7940).
4) Va premesso che con il decreto ingiuntivo opposto la cedente aveva Controparte_3 intimato al debitore principale ed al fideiussore il pagamento CP_1 Controparte_2 dell'importo di euro 659.093,82 oltre interessi e spese, credito scaturente da tre diversi rapporti e precisamente dal conto corrente ordinario 500006414 con un saldo a debito di euro 51.549,92; da due conti anticipi, uno n.102562558 con un saldo debitore di euro 57.832,33 e l'altro n. 102142878 con un saldo a debito di euro 487.395,06; un mutuo chirografario n. 4965853 con capitale residuo di euro 62.316,51
Va altresì rilevato che in primo grado era stata anche espletata consulenza tecnica d'ufficio che aveva ricalcolato i saldi dei due conti anticipi, ma non aveva ricalcolato il conto corrente ordinario a causa del mandato conferito dal G.I. che nel caso in cui, come nella specie, non vi fossero tutti gli estratti conto fin dall'apertura del rapporto, nessun ricalcolo andava eseguito.
Il nominato c.t.u. aveva verificato che il predetto conto era stato acceso nel 1984 mentre gli estratti conto erano stati prodotti a partire dal 30.9.1992 e fino al passaggio a sofferenza avvenuto il
29.1.2018.
7 Nemmeno il mutuo era stato oggetto di ricalcolo una volta esclusa la usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti in contratto.
Gli appellati hanno riproposto i motivi di opposizione non esaminati in primo grado relativamente a ciascun rapporto.
5) Relativamente al rapporto di conto corrente ordinario n.500006414 essi hanno reiterato le seguenti eccezioni di nullità: tasso di interessi convenzionale applicato dalla banca unilateralmente in assenza di sottoscrizione da parte del correntista risultando sottoscritta solo la pagina 23 del contratto, riguardante condizioni specifiche per conti correnti in divisa;
omessa indicazione del
TEG; capitalizzazione trimestrale, anche se reciproca, in considerazione della rilevante sproporzione fra gli interessi attivi e quelli passivi;
modifiche unilaterali apportate dalla banca nel corso del rapporto ai tassi di interesse senza alcuna comunicazione;
commissione per utilizzi in assenza di fido e di pattuizione validamente sottoscritta dal correntista, comunque non dovuta prevedendo già il contratto le remunerazioni in assenza di fido;
commissione di massimo scoperto applicata senza specifica pattuizione e comunque calcolata non sulla somma affidata o rimasta disponibile ma sulla somma massima utilizzata nel periodo;
imputazione di giorni di valuta per i versamenti eseguiti in conto nonché di tutte le altre voci accessorie applicate.
Rilevano, poi, la omessa produzione integrale degli estratti conto che impediva anche la verifica della usurarietà dei tassi applicati, senza considerare che la banca nel computo degli interessi aveva inserito anche voci che non potevano costituire base di calcolo ed aveva riversato nel conto corrente le somme rinvenute dai conti anticipi con applicazione di tassi di interesse più alti rispetto a quelli concordati nei contratti di anticipazione, per cui occorreva disporre consulenza tecnica d'ufficio per rideterminare il saldo.
Avuto riguardo alle risultanze della consulenza tecnica disposta in primo grado hanno richiesto il richiamo del consulente perché proceda a ricalcolare il saldo anche di questo conto nonostante la parziale produzione degli estratti conto da parte della in quanto un eventuale CP_6 credito del correntista può essere portato in compensazione con il debito derivante dagli altri due conti.
5.1) Va premesso che, come è emerso dalla consulenza tecnica di primo grado, il conto corrente n.500006414 è stato acceso fin dal 1986 con l'allora . Controparte_7
Tuttavia il successore ha prodotto solo il contratto stipulato il 29.3.2010 Controparte_3 mentre gli estratti conto depositati riguardano il periodo dal 30.9.1992, con un saldo a debito di vecchie lire 53.624.540, fino alla data di giroconto a sofferenza del saldo debitore del 29.1.2018.
8 La mancanza del contratto scritto fin dall'apertura del conto e fino alla stipula dell'accordo del 29.3.2010 comporta la nullità dei tassi ultra legali applicati dalla banca, così come di tutte le commissioni, spese, valute, la capitalizzazione, voci computate dalla banca in assenza di pattuizione scritta, con la conseguenza che il saldo va ricalcolato espungendo tutte le somme indebitamente applicate e computando solo gli interessi al tasso legale.
Infatti l'assenza degli estratti conto per il periodo antecedente al trimestre 30.9.1992 comporta che, gravando l'onere della prova sulla banca che ha chiesto il pagamento del saldo, il ricalcolo può essere eseguito dalla data del primo estratto conto dal quale vi è continuità fino alla chiusura del conto, azzerando il saldo indicato nel primo estratto conto disponibile dal quale vi è continuità.
Sul punto vanno richiamati i recenti arresti della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui in ipotesi in cui ad agire sia la banca, la questione della mancanza parziale degli estratti conto va risolta facendo applicazione delle regole che governano l'onere della prova, pertanto ai sensi dell'art.2697 c.c. la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi, ma tale saldo non può essere influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato (Cassazione civile sez. VI,
05/08/2021, n.22387) pertanto è possibile assumere, come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero (Cassazione civile sez. I, 02/05/2019,
n.11543; cfr. anche ordinanza n.22387 del 5.8.2021).
5.2) Per il periodo successivo alla stipula del contratto scritto del 29.3.2010, l'eccepita nullità del tasso di interessi convenzionale applicato dalla banca poiché il contratto non risulterebbe sottoscritto dal correntista, è infondata.
Risulta in atti che ha sottoscritto sia il contratto in calce che le condizioni CP_1 economiche allegate al contratto, contenenti appunto le pattuizioni del rapporto e nello stesso contratto richiamate, sicchè la sottoscrizione in calce apposta comporta la stipula concordata di tutte le condizioni in dettaglio riportate nei fogli allegati al contratto e in esso richiamati.
5.3) Ancora, la generica eccezione di nullità del tasso di interesse in quanto superiore a quello soglia, senza nemmeno alcuna indicazione del tasso soglia, non può che comportare il rigetto dell'eccezione.
Infatti è onere dell'attore che allega il superamento del tasso debitore concordato indicare il tasso applicato e rapportarlo a quello risultante dal d.m. vigente nel periodo di riferimento per
9 operazioni analoghe, allegazioni del tutto carenti che rendono inammissibile l'eccezione come proposta.
La domanda di nullità degli interessi per superamento del tasso soglia, ai fini dell'ammissibilità, richiede una specifica allegazione, come anche di recente affermato dalle sezioni unite, nel senso che il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, essendo invece onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).
5.4) Nemmeno fondata é l'eccezione secondo la quale l'omessa indicazione del TAEG /ISC costituisce causa di nullità del contratto, posto che l'Indicatore Sintetico di Calcolo è un mero indicatore del costo complessivo del contratto e non è un tasso di interesse o una condizione economica del contratto stesso, avendo la funzione di informare il cliente del costo totale effettivo.
Di recente la Suprema Corte, pronunciandosi sulla questione, ha infatti affermato che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169).
5.5) Riguardo ancora la nullità della capitalizzazione trimestrale, essendo stata pattuita nel contratto del 29.3.2010 la reciprocità della capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori, la clausola non è affetta da nullità, né rileva il diverso tasso applicato fra quello debitore e quello creditore.
“In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento” (Cassazione civile sez. I, 24/04/2024, n.11014).
10 5.6) Tuttavia, a far data dal 1 gennaio 2014 per i contratti bancari, l'art. 120, comma 2,
t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria
"In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma
628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 gennaio 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" (Cassazione civile sez. I, 30/07/2024,
n.21344).
Ne consegue che dal 1.1.2014 la applicata capitalizzazione va espunta.
5.7) Eccepisce ancora la parte appellata la nullità della commissione per utilizzi in assenza di fido e comunque la non debenza prevedendo già il contratto la remunerazione in assenza di fido, mentre la commissione di massimo scoperto sarebbe nulla in quanto applicata dalla banca ma non pattuita e comunque calcolata non sulla somma affidata o rimasta disponibile ma sulla somma massima utilizzata nel periodo.
Assume la banca che la c.m.s. non è stata mai applicata e comunque la clausola che la prevede è legittima remunerando la disponibilità di liquidità messa a disposizione della banca in qualunque momento e senza alcun preavviso.
In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto qualora specifichi sia il tasso percentuale che la periodicità di calcolo, periodicità che può anche essere determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, sicchè è nulla qualora non specifici il valore sul quale la percentuale di commissione deve essere calcolata (Cassazione civile sez. I, 15/01/2024, n.1373).
5.8) Infine, in ordine alla antergazione e postergazione delle valute, la previsione di specifiche clausole contrattuali va ritenuta legittima.
Va quindi disposto il richiamo del consulente tecnico d'ufficio per procedere al ricalcolo del predetto conto corrente come da separata ordinanza.
6) Per quel che attiene ad entrambi i conti anticipi n.102562558 e n.102142878 gli appellati hanno eccepito la nullità sia dei tassi di interesse applicati non essendo stati prodotti i contratti ma solo i documenti di sintesi;
sia della capitalizzazione trimestrale;
sia degli interessi per
11 sconfinamento in assenza di fido;
sia della clausola di commissione di istruttoria veloce poichè non sottoscritta, nonché la modifica unilaterale delle condizioni pattuite.
La disposta c.t.u. di primo grado ha accertato che la banca ha prodotto sia i contratti con le pattuizioni concordate che tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto alla chiusura e che i saldi dei predetti conti sono stati contabilizzati sul conto corrente ordinario.
Ha poi escluso che i tassi concordati per entrambi i conti superino la soglia del tasso usura rilevando la sussistenza dell'usura sopravvenuta per il conto anticipi n. 102562558 nei trimestri dal secondo al quarto del 2014.
7) In ordine al contratto di mutuo chirografario n. 4965853, gli appellati hanno eccepito la nullità degli interessi per indeterminatezza trattandosi di mutuo con tasso variabile ed ammortamento alla francese il cui tasso debitore fa riferimento all'Euribor a tre mesi con la previsione di alcuni coefficienti senza informativa sul funzionamento dei parametri previsti in contratto, nonchè per omessa indicazione del TAEG/ISC; per aver previsto la clausola floor, nulla in quanto vessatoria;
per omessa produzione del piano di ammortamento, nemmeno consegnato al cliente alla stipula del contratto.
7.1) Va escluso che l'ammortamento alla francese anche secondo un recente arresto della
Suprema Corte determini la capitalizzazione degli interessi “perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti” (da Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382).
7.2) Nessuna indeterminatezza poi può essere ravvisata nel tasso debitore rapportato all'Euribor a tre mesi, moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato dello 0,05% superiore rilevato per valuta alla stipula e successivamente il primo giorno di ogni trimestre, in mancanza di rilevazione dell'Euribor sarà utilizzato il Libor dell'Euro sulla piazza di Londra.
E' pacifico in giurisprudenza la validità della clausola che fissa la determinazione del tasso degli interessi del contratto di mutuo con riferimento al parametro dell'Euribor, poiché il tasso di interesse è determinabile tempo per tempo mediante rinvio ad un parametro di riferimento certo privo di indeterminatezza essendo ammessa la determinazione della misura degli interessi anche facendo rinvio ad un parametro certo e determinato quale è il tasso Euribor che essendo rilevato ufficialmente dalla European Banking Federation è dotato di certezza e determinatezza. Par 7.3) In ordine poi alla omessa indicazione dell' si rinvia a quanto sul punto sopra detto in ordine alla medesima eccezione proposta per il conto corrente ordinario
12 7.4) Rispetto alla rilevata nullità della clausola floor inserita nel contratto di muto in quanto vessatoria, anche tale eccezione è infondata.
“La clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti”. (Cassazione civile sez. I, 28/01/2025, n.1942)
Nel caso in esame la clausola floor è stata esplicitamente illustrata nel contratto, garantendo la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo ed essendo chiara e comprensibile non è soggetta al vaglio di vessatorietà.
7.6) Infine il piano di ammortamento è stato prodotto fin dal ricorso per decreto ingiuntivo allegato al contratto di mutuo.
8) In merito alle fideiussioni omnibus sottoscritte da la garante ne ha Controparte_2 eccepito la nullità per violazione della disciplina antitrust prevedendo la deroga all'art.1957 c.c. così diluendo i termini entro i quali il creditore può agire verso il fideiussore oltre il semestre previsto dalla norma codicistica e comunque la conformità alle clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia essendo frutto di un accordo restrittivo della concorrenza, nonché la violazione dell'art.1956 c.c. per omessa comunicazione al fideiussore dell'andamento dei conti e del finanziamento concesso al debitore;
la mancanza di sottoscrizione del contratto di fideiussione da parte della banca e comunque che nessun importo era dovuto al garante per le violazioni eccepite avuto riguardo ai rapporti intrattenuti dal debitore principale con l'Istituto di credito.
Le suddette questioni saranno oggetto di esame con la sentenza definitiva nel caso in cui all'esito del richiamo del consulente tecnico d'ufficio qualora dovesse accertarsi l'esistenza di un credito dell'appellante che comporterebbe una statuizione di condanna in solido del garante con il debitore principale.
Anche la statuizione sulle spese del giudizio è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.1300/2022 R.G., dichiara la legittimazione attiva di Parte_1 rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
13 rinvia alla sentenza definitiva per le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 05/11/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 1300/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
e per essa quale procuratrice speciale e Parte_1 Parte_2
a sua volta per essa la mandataria (C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_3 P.IVA_1 dall'avv. Felicita Fenaroli come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Paolo La Spina come da procura in atti;
APPELLATI nei confronti di
Controparte_3
1 All'udienza del 06/06/2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2694/2022, pubblicata il 13.6.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, dichiarava il difetto di legittimazione attiva di in carenza di prova della Parte_1 esistenza della cessione e del suo specifico contenuto e conseguentemente dell'avvenuta cessione del rapporto oggetto del giudizio, non rilevando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco in quanto non idonea a provare il suo contenuto, ritenendo tardiva la dichiarazione del cedente prodotta con la comparsa conclusionale dopo le preclusioni istruttorie.
Di conseguenza revocava il decreto ingiuntivo opposto ponendo le spese di lite a carico dell'opposta.
Con atto di citazione notificato in data 29.9.2022, presso il difensore costituito in primo grado di ed , a mezzo p.e.c., quale mandataria di CP_1 Controparte_2 Parte_3
quest'ultima procuratrice di proponeva appello avverso Parte_2 Parte_1 la predetta decisione censurando la statuizione di prime cure per i motivi esposti e ne chiedeva l'integrale modifica, con conseguente statuizione sulle spese.
Non si costituivano ed ai quali era stato notificato l'atto di CP_1 Controparte_2 citazione a mezzo p.e.c. presso il difensore costituito in primo grado.
All'udienza del 5.7.2024 la causa veniva posta in decisione, ma con ordinanza del
14.12.2024 il collegio, posto che gli appellati non si erano costituiti, dichiarava la nullità dell'atto di citazione notificato il 29.9.2022 a e , a mezzo p.e.c. presso il CP_1 Controparte_2 difensore di primo grado, ai sensi dell'art. 164 comma 1 c.p.c. per incertezza del requisito di cui all'art. 163 n.1 c.p.c. in quanto nella vocatio in ius era stata indicata quale Corte d'Appello, innanzi alla quale gli appellati erano stati invitati a comparire, la Corte d'Appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto- mentre nell'intestazione dell'atto si indicava la Corte d'Appello di Catania, innanzi alla quale era stato iscritto a ruolo il giudizio.
Trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio sanabile anche in appello, trovava applicazione l'art. 164 c.p.c. con obbligo del giudice di disporre la rinnovazione della citazione entro il termine perentorio assegnato in conformità agli arresti di legittimità secondo cui “la mancanza nell'atto di citazione d'appello di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in ius", non determina l'inammissibilità del gravame, dovendosi
2 disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia "ex tunc" (cfr. Cassazione civile sez.
II, 26/04/2023, n.10926).
Con la medesima ordinanza veniva dichiarata la nullità della notificazione dell'atto di citazione anche nei confronti della cedente - costituita in primo grado a mezzo la Controparte_3 mandataria già – in quanto la notifica era stata eseguita CP_4 CP_5 personalmente alla mandante, senza considerare il domicilio eletto nel giudizio di primo grado e comunque utilizzando un indirizzo di posta elettronica non estratto dai registri previsti dalla legge per le notificazioni da eseguirsi telematicamente.
Veniva pertanto ordinata la rinnovazione anche della notificazione alla cedente CP_3 nel termine assegnato.
[...]
Rinnovata la notifica si sono costituiti e per eccepire CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità del gravame per decadenza dal termine di impugnazione, insistendo nella carenza di legittimazione della cessionaria e comunque riproponendo i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo rimasti assorbiti dalla statuizione in rito.
Non si costituiva la cedente a cui era stato notificato l'atto di citazione in Controparte_3 rinnovazione all'indirizzo p.e.c. il 16.12.2024, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
1) Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni in rito, sollevate dalla difesa di e CP_1
, di inammissibilità dell'appello sotto tre profili: a) decadenza dal termine di impugnazione, CP_2 in quanto la notifica in rinnovazione era stata eseguita dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
b) rinnovazione della citazione dell'atto di appello disposta illegittimamente dalla
Corte posto che l'originario atto di citazione conteneva tutti gli elementi della vocatio in ius, ma era stato proposto innanzi alla Corte di Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, incompetente per territorio, quindi la causa non poteva considerarsi iscritta a ruolo presso la Corte di Appello di
Catania; c) nullità della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione ai sensi dell'art.330, 3° comma, c.p.c. poiché essendo decorso l'anno, la notifica andava eseguita alle parti personalmente e non al difensore costituito in primo grado, dovendosi escludere la sanatoria delle eccepite nullità per effetto della costituzione degli appellati che aveva solo lo scopo di eccepire l'inammissibilità dell'appello poiché la rinnovazione della notificazione non era avvenuta nel termine assegnato di trenta giorni.
1.1) In ordine alla prima questione la giurisprudenza della Suprema Corte (fra le quali anche la sentenza citata nella ordinanza collegiale di rimessione sul ruolo della causa n.10926/2023) ha affermato che all'esito della rinnovazione della citazione in appello affetta da nullità per vizio della
3 vocatio in jus, la tempestività del gravame dovrà essere valutata rispetto alla prima notifica e non già in relazione alla notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione “poiché la rinnovazione importa la sanatoria retroattiva delle carenze rilevate, con la conseguenza che, all'esito dell'effettiva e rituale rinnovazione entro il termine perentorio concesso, gli effetti processuali della citazione introduttiva dell'appello si producono sin dal momento della prima notificazione. “Infatti, per effetto della nullità dell'atto ex art. 164, comma 1, c.p.c., deve applicarsi il comma 2 di tale norma, a mente del quale, in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. La sanatoria del vizio ha efficacia ex tunc e l'atto risulta valido ed efficace fin dalla prima notifica, così da impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non assumendo alcun rilievo che sia già decorso il termine per l'impugnazione al momento del rinnovo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11549 del 02/05/2019; Sez. 3,
Sentenza n. 17474 del 09/08/2007; Sez. 1, Sentenza n. 6541 del 11/05/2001).
1.2) Del pari infondato è l'assunto che l'ordine di rinnovazione della citazione non andava disposto poiché l'atto di citazione conteneva tutti gli elementi della vocatio in ius ma innanzi ad un giudice incompetente per territorio con la conseguenza che non sussisteva l'iscrizione a ruolo davanti alla Corte di appello di Catania.
E' innegabile che la causa si stata iscritta a ruolo innanzi a questa Corte, come risulta documentalmente, nel rispetto del termine di giorni 10 dalla notificazione e che l'atto, intestato alla
Corte di appello di Catania ed ivi iscritto, tuttavia era affetto da nullità a causa della errata indicazione nella vocatio in ius del giudice innanzi a cui comparire, circostanza che in assenza della costituzione di controparte ne ha determinato la dichiarazione di nullità con obbligo di rinnovazione della notificazione.
1.3) Infine, in ordine alla nullità della notifica entro il termine perentorio assegnato poiché avvenuta presso il difensore anziché alle parti personalmente essendo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, in violazione del 3° comma dell'art.330 c.p.c., va rilevato che, sebbene “la rinnovazione della notifica dell'impugnazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensì presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia già decorso, al momento dell'ordinanza che la dispone, l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20/01/2015, n.857), tuttavia la costituzione degli appellati, che oltre ad eccepire tale nullità si sono difesi nel merito, “comporta la sanatoria dell'atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, giusta l'art. 156, comma 3, c.p.c.
(Cassazione civile sez. I, 10/01/2017, n.279).
4 2) Venendo all'esame dell'appello, con i primi due motivi l'appellante critica la decisione di prime cure per avere dichiarato il difetto di legittimazione attiva di per carenza di prova Parte_1 che la predetta fosse cessionaria del credito azionato da non avendo dimostrato che Controparte_3 la cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale riguardasse anche il credito oggetto di lite.
Assume l'errore commesso dal primo giudice per non avere rilevato la tardività della eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria avanzata dagli opponenti solo in data
2.3.2022, all'udienza di precisazione delle conclusioni, considerato che si era costituita nel Pt_1 giudizio di primo grado a mezzo la mandataria fin dal 7.1.2021. Pt_3
Inoltre deduce che la documentazione volta a provare la cessione del credito facente capo a
– precisamente la dichiarazione ex post del creditore cedente – depositata con la CP_1 comparsa conclusionale, non poteva essere considerata tardiva posto che si trattava del primo atto dopo la proposizione dell'eccezione di carenza di legittimazione, occorrendo considerare che la prova andava fornita solo in caso di contestazione.
In ogni caso già dalla Gazzetta Ufficiale prodotta fin dalla costituzione in giudizio emergeva la prova della cessione del credito oggetto di lite contenendo l'indicazione del sito internet ove erano resi disponibili i dati identificativi dei crediti ceduti, fra i quali vi era quello facente capo a
. CP_1
Il motivo è fondato.
2.1) La titolarità del credito per cui è causa in capo alla cessionaria è stata contestata dagli opponenti in primo grado solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, a fronte della costituzione della cessionaria avvenuta circa un anno prima.
Ciò ha comportato il riconoscimento tacito da parte dei predetti della sussistenza della legittimazione in capo alla quale cessionaria del credito, posto che la mancata Parte_1 tempestiva contestazione della carenza di titolarità del rapporto per cui è causa in capo alla cessionaria ne comporta tacito riconoscimento (cfr. Cass. sez. 1, 22.2.2022, n.5857).
2.2) In ogni l'eccezione è infondata considerato che la cessionaria ha documento la cessione del credito producendo la Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 127 del 29 ottobre 2020, ove sono indicate le caratteristiche dei crediti ceduti nonché il link per accedere alla pagina web ove sono elencati i singoli crediti ceduti compreso quello della società appellante identificato con il NDG
30249201.
La Corte ritiene di dover aderire all'orientamento espresso dai Giudici di legittimità anche di recente secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario
5 la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez.
I, 29/12/2017, n.31188; ibidem sez. III, 13/06/2019, n.15884), in quanto in materia bancaria vi è una diversa disciplina della cessione (qual è quella prevista dall'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1993) che deroga a quella generale dettata dal codice civile dovendosi escludere che il contratto di cessione debba indicare specificatamente il credito ceduto essendo sufficiente per provare l'intervenuta cessione e conseguentemente la titolarità del rapporto in capo alla cessionaria la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti inclusi nella cessione, onde consentire di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie.
2.3) Più di recente, poi, è stata distinta l'ipotesi in cui si nega l'esistenza del contratto di cessione da quella in cui si contesti solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione.
Solo nel primo caso va dimostrato il contratto di cessione, mentre se si contesta solo l'inclusione del credito in lite fra quelli ceduti “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (da Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
2.4) Infine non può ritenersi tardivo il documento prodotto dalla difesa di con la Pt_1 comparsa conclusionale considerato che, a fronte dell'eccezione avanzata all'udienza di precisazione delle conclusioni, si trattava del primo atto difensivo utile per contestare l'eccezione e provare la titolarità del credito ceduto.
La dichiarazione della cedente costituisce anch'essa prova della titolarità del credito, in quanto “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in
6 grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.” (da Cassazione civile sez. III,
16/04/2021, n.10200) dovendo altresì rilevarsi che la sua efficacia probatoria risiede nella circostanza che trattasi di dichiarazione contra sé rispetto al cedente che l'ha resa.
3) La sentenza di primo grado, avendo definito la lite in rito, non si è pronunciata nel merito della controversia avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.4271/2018 emesso dal
Tribunale di Catania il 26.7.2028 con cui ha ingiunto a e ad di CP_1 Controparte_2 pagare ad l'importo di euro 659.093,82 derivante da un rapporto di conto corrente, Controparte_3 due conti anticipi ed un mutuo chirografario.
Gli appellati nel costituirsi hanno riproposto i motivi di opposizione che andranno vagliati dalla Corte alla luce anche delle difese riproposte dalla cessionaria.
3.1) Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione avanzata dall'appellante secondo la quale le contestazioni al credito ingiunto imponevano la proposizione di appello incidentale con la conseguenza che risultano coperte dal giudicato.
Infatti avendo il tribunale definito la controversia in rito, affermando la carenza di legittimazione attiva della cessionaria, i motivi di opposizione attinenti al merito sono rimasti assorbiti sicchè per l'esame in appello le domande e le eccezioni non esaminate vanno riproposte ai sensi dell'art.346 c.p.c. trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (cfr. Cass. sez. un. 21.03.2019 n. 7940).
4) Va premesso che con il decreto ingiuntivo opposto la cedente aveva Controparte_3 intimato al debitore principale ed al fideiussore il pagamento CP_1 Controparte_2 dell'importo di euro 659.093,82 oltre interessi e spese, credito scaturente da tre diversi rapporti e precisamente dal conto corrente ordinario 500006414 con un saldo a debito di euro 51.549,92; da due conti anticipi, uno n.102562558 con un saldo debitore di euro 57.832,33 e l'altro n. 102142878 con un saldo a debito di euro 487.395,06; un mutuo chirografario n. 4965853 con capitale residuo di euro 62.316,51
Va altresì rilevato che in primo grado era stata anche espletata consulenza tecnica d'ufficio che aveva ricalcolato i saldi dei due conti anticipi, ma non aveva ricalcolato il conto corrente ordinario a causa del mandato conferito dal G.I. che nel caso in cui, come nella specie, non vi fossero tutti gli estratti conto fin dall'apertura del rapporto, nessun ricalcolo andava eseguito.
Il nominato c.t.u. aveva verificato che il predetto conto era stato acceso nel 1984 mentre gli estratti conto erano stati prodotti a partire dal 30.9.1992 e fino al passaggio a sofferenza avvenuto il
29.1.2018.
7 Nemmeno il mutuo era stato oggetto di ricalcolo una volta esclusa la usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti in contratto.
Gli appellati hanno riproposto i motivi di opposizione non esaminati in primo grado relativamente a ciascun rapporto.
5) Relativamente al rapporto di conto corrente ordinario n.500006414 essi hanno reiterato le seguenti eccezioni di nullità: tasso di interessi convenzionale applicato dalla banca unilateralmente in assenza di sottoscrizione da parte del correntista risultando sottoscritta solo la pagina 23 del contratto, riguardante condizioni specifiche per conti correnti in divisa;
omessa indicazione del
TEG; capitalizzazione trimestrale, anche se reciproca, in considerazione della rilevante sproporzione fra gli interessi attivi e quelli passivi;
modifiche unilaterali apportate dalla banca nel corso del rapporto ai tassi di interesse senza alcuna comunicazione;
commissione per utilizzi in assenza di fido e di pattuizione validamente sottoscritta dal correntista, comunque non dovuta prevedendo già il contratto le remunerazioni in assenza di fido;
commissione di massimo scoperto applicata senza specifica pattuizione e comunque calcolata non sulla somma affidata o rimasta disponibile ma sulla somma massima utilizzata nel periodo;
imputazione di giorni di valuta per i versamenti eseguiti in conto nonché di tutte le altre voci accessorie applicate.
Rilevano, poi, la omessa produzione integrale degli estratti conto che impediva anche la verifica della usurarietà dei tassi applicati, senza considerare che la banca nel computo degli interessi aveva inserito anche voci che non potevano costituire base di calcolo ed aveva riversato nel conto corrente le somme rinvenute dai conti anticipi con applicazione di tassi di interesse più alti rispetto a quelli concordati nei contratti di anticipazione, per cui occorreva disporre consulenza tecnica d'ufficio per rideterminare il saldo.
Avuto riguardo alle risultanze della consulenza tecnica disposta in primo grado hanno richiesto il richiamo del consulente perché proceda a ricalcolare il saldo anche di questo conto nonostante la parziale produzione degli estratti conto da parte della in quanto un eventuale CP_6 credito del correntista può essere portato in compensazione con il debito derivante dagli altri due conti.
5.1) Va premesso che, come è emerso dalla consulenza tecnica di primo grado, il conto corrente n.500006414 è stato acceso fin dal 1986 con l'allora . Controparte_7
Tuttavia il successore ha prodotto solo il contratto stipulato il 29.3.2010 Controparte_3 mentre gli estratti conto depositati riguardano il periodo dal 30.9.1992, con un saldo a debito di vecchie lire 53.624.540, fino alla data di giroconto a sofferenza del saldo debitore del 29.1.2018.
8 La mancanza del contratto scritto fin dall'apertura del conto e fino alla stipula dell'accordo del 29.3.2010 comporta la nullità dei tassi ultra legali applicati dalla banca, così come di tutte le commissioni, spese, valute, la capitalizzazione, voci computate dalla banca in assenza di pattuizione scritta, con la conseguenza che il saldo va ricalcolato espungendo tutte le somme indebitamente applicate e computando solo gli interessi al tasso legale.
Infatti l'assenza degli estratti conto per il periodo antecedente al trimestre 30.9.1992 comporta che, gravando l'onere della prova sulla banca che ha chiesto il pagamento del saldo, il ricalcolo può essere eseguito dalla data del primo estratto conto dal quale vi è continuità fino alla chiusura del conto, azzerando il saldo indicato nel primo estratto conto disponibile dal quale vi è continuità.
Sul punto vanno richiamati i recenti arresti della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui in ipotesi in cui ad agire sia la banca, la questione della mancanza parziale degli estratti conto va risolta facendo applicazione delle regole che governano l'onere della prova, pertanto ai sensi dell'art.2697 c.c. la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi, ma tale saldo non può essere influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato (Cassazione civile sez. VI,
05/08/2021, n.22387) pertanto è possibile assumere, come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero (Cassazione civile sez. I, 02/05/2019,
n.11543; cfr. anche ordinanza n.22387 del 5.8.2021).
5.2) Per il periodo successivo alla stipula del contratto scritto del 29.3.2010, l'eccepita nullità del tasso di interessi convenzionale applicato dalla banca poiché il contratto non risulterebbe sottoscritto dal correntista, è infondata.
Risulta in atti che ha sottoscritto sia il contratto in calce che le condizioni CP_1 economiche allegate al contratto, contenenti appunto le pattuizioni del rapporto e nello stesso contratto richiamate, sicchè la sottoscrizione in calce apposta comporta la stipula concordata di tutte le condizioni in dettaglio riportate nei fogli allegati al contratto e in esso richiamati.
5.3) Ancora, la generica eccezione di nullità del tasso di interesse in quanto superiore a quello soglia, senza nemmeno alcuna indicazione del tasso soglia, non può che comportare il rigetto dell'eccezione.
Infatti è onere dell'attore che allega il superamento del tasso debitore concordato indicare il tasso applicato e rapportarlo a quello risultante dal d.m. vigente nel periodo di riferimento per
9 operazioni analoghe, allegazioni del tutto carenti che rendono inammissibile l'eccezione come proposta.
La domanda di nullità degli interessi per superamento del tasso soglia, ai fini dell'ammissibilità, richiede una specifica allegazione, come anche di recente affermato dalle sezioni unite, nel senso che il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, essendo invece onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).
5.4) Nemmeno fondata é l'eccezione secondo la quale l'omessa indicazione del TAEG /ISC costituisce causa di nullità del contratto, posto che l'Indicatore Sintetico di Calcolo è un mero indicatore del costo complessivo del contratto e non è un tasso di interesse o una condizione economica del contratto stesso, avendo la funzione di informare il cliente del costo totale effettivo.
Di recente la Suprema Corte, pronunciandosi sulla questione, ha infatti affermato che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169).
5.5) Riguardo ancora la nullità della capitalizzazione trimestrale, essendo stata pattuita nel contratto del 29.3.2010 la reciprocità della capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori, la clausola non è affetta da nullità, né rileva il diverso tasso applicato fra quello debitore e quello creditore.
“In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento” (Cassazione civile sez. I, 24/04/2024, n.11014).
10 5.6) Tuttavia, a far data dal 1 gennaio 2014 per i contratti bancari, l'art. 120, comma 2,
t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria
"In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma
628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 gennaio 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" (Cassazione civile sez. I, 30/07/2024,
n.21344).
Ne consegue che dal 1.1.2014 la applicata capitalizzazione va espunta.
5.7) Eccepisce ancora la parte appellata la nullità della commissione per utilizzi in assenza di fido e comunque la non debenza prevedendo già il contratto la remunerazione in assenza di fido, mentre la commissione di massimo scoperto sarebbe nulla in quanto applicata dalla banca ma non pattuita e comunque calcolata non sulla somma affidata o rimasta disponibile ma sulla somma massima utilizzata nel periodo.
Assume la banca che la c.m.s. non è stata mai applicata e comunque la clausola che la prevede è legittima remunerando la disponibilità di liquidità messa a disposizione della banca in qualunque momento e senza alcun preavviso.
In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto qualora specifichi sia il tasso percentuale che la periodicità di calcolo, periodicità che può anche essere determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, sicchè è nulla qualora non specifici il valore sul quale la percentuale di commissione deve essere calcolata (Cassazione civile sez. I, 15/01/2024, n.1373).
5.8) Infine, in ordine alla antergazione e postergazione delle valute, la previsione di specifiche clausole contrattuali va ritenuta legittima.
Va quindi disposto il richiamo del consulente tecnico d'ufficio per procedere al ricalcolo del predetto conto corrente come da separata ordinanza.
6) Per quel che attiene ad entrambi i conti anticipi n.102562558 e n.102142878 gli appellati hanno eccepito la nullità sia dei tassi di interesse applicati non essendo stati prodotti i contratti ma solo i documenti di sintesi;
sia della capitalizzazione trimestrale;
sia degli interessi per
11 sconfinamento in assenza di fido;
sia della clausola di commissione di istruttoria veloce poichè non sottoscritta, nonché la modifica unilaterale delle condizioni pattuite.
La disposta c.t.u. di primo grado ha accertato che la banca ha prodotto sia i contratti con le pattuizioni concordate che tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto alla chiusura e che i saldi dei predetti conti sono stati contabilizzati sul conto corrente ordinario.
Ha poi escluso che i tassi concordati per entrambi i conti superino la soglia del tasso usura rilevando la sussistenza dell'usura sopravvenuta per il conto anticipi n. 102562558 nei trimestri dal secondo al quarto del 2014.
7) In ordine al contratto di mutuo chirografario n. 4965853, gli appellati hanno eccepito la nullità degli interessi per indeterminatezza trattandosi di mutuo con tasso variabile ed ammortamento alla francese il cui tasso debitore fa riferimento all'Euribor a tre mesi con la previsione di alcuni coefficienti senza informativa sul funzionamento dei parametri previsti in contratto, nonchè per omessa indicazione del TAEG/ISC; per aver previsto la clausola floor, nulla in quanto vessatoria;
per omessa produzione del piano di ammortamento, nemmeno consegnato al cliente alla stipula del contratto.
7.1) Va escluso che l'ammortamento alla francese anche secondo un recente arresto della
Suprema Corte determini la capitalizzazione degli interessi “perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti” (da Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7382).
7.2) Nessuna indeterminatezza poi può essere ravvisata nel tasso debitore rapportato all'Euribor a tre mesi, moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato dello 0,05% superiore rilevato per valuta alla stipula e successivamente il primo giorno di ogni trimestre, in mancanza di rilevazione dell'Euribor sarà utilizzato il Libor dell'Euro sulla piazza di Londra.
E' pacifico in giurisprudenza la validità della clausola che fissa la determinazione del tasso degli interessi del contratto di mutuo con riferimento al parametro dell'Euribor, poiché il tasso di interesse è determinabile tempo per tempo mediante rinvio ad un parametro di riferimento certo privo di indeterminatezza essendo ammessa la determinazione della misura degli interessi anche facendo rinvio ad un parametro certo e determinato quale è il tasso Euribor che essendo rilevato ufficialmente dalla European Banking Federation è dotato di certezza e determinatezza. Par 7.3) In ordine poi alla omessa indicazione dell' si rinvia a quanto sul punto sopra detto in ordine alla medesima eccezione proposta per il conto corrente ordinario
12 7.4) Rispetto alla rilevata nullità della clausola floor inserita nel contratto di muto in quanto vessatoria, anche tale eccezione è infondata.
“La clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti”. (Cassazione civile sez. I, 28/01/2025, n.1942)
Nel caso in esame la clausola floor è stata esplicitamente illustrata nel contratto, garantendo la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo ed essendo chiara e comprensibile non è soggetta al vaglio di vessatorietà.
7.6) Infine il piano di ammortamento è stato prodotto fin dal ricorso per decreto ingiuntivo allegato al contratto di mutuo.
8) In merito alle fideiussioni omnibus sottoscritte da la garante ne ha Controparte_2 eccepito la nullità per violazione della disciplina antitrust prevedendo la deroga all'art.1957 c.c. così diluendo i termini entro i quali il creditore può agire verso il fideiussore oltre il semestre previsto dalla norma codicistica e comunque la conformità alle clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia essendo frutto di un accordo restrittivo della concorrenza, nonché la violazione dell'art.1956 c.c. per omessa comunicazione al fideiussore dell'andamento dei conti e del finanziamento concesso al debitore;
la mancanza di sottoscrizione del contratto di fideiussione da parte della banca e comunque che nessun importo era dovuto al garante per le violazioni eccepite avuto riguardo ai rapporti intrattenuti dal debitore principale con l'Istituto di credito.
Le suddette questioni saranno oggetto di esame con la sentenza definitiva nel caso in cui all'esito del richiamo del consulente tecnico d'ufficio qualora dovesse accertarsi l'esistenza di un credito dell'appellante che comporterebbe una statuizione di condanna in solido del garante con il debitore principale.
Anche la statuizione sulle spese del giudizio è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.1300/2022 R.G., dichiara la legittimazione attiva di Parte_1 rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
13 rinvia alla sentenza definitiva per le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 05/11/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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