Articolo 51 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
Articolo 50Articolo 52
Versione
6 aprile 1972
Art. 51.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1970, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio 1970 (articolo 47) . . . . . . . . . . . L. 88.259.045 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 49). . . . " 15.356.177 Somme riscosse e non versate in tesoreria
(colonna p del riepilogo dell'entrata) . . . . " 17.810
------------------ Residui attivi al 31 dicembre 1970 . . . L. 103.633.032
------------------
Entrata in vigore il 6 aprile 1972