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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14135 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40897 anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40897 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Parte_1
CA AT, e domiciliato presso lo studio in Roma, Via Flaminia, 466
parte attrice E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata a Roma, in Viale delle Medaglie d'Oro 199, presso lo studio dell'avv. Alessandro Maria Masucci, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti.
- Parte convenuta
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] – convenuto contumace Controparte_2
– convenuto contumace CP_3
Oggetto: risarcimento lesioni personali
All'udienza del 22 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisone sulle conclusioni delle parti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_2 CP_3 conclusioni: “…dichiarare esclusivo responsabile dell'incidente stradale occorso a
a Largo Manlio Gelsomini, Roma, intersezione con Viale Manlio Parte_1
Gelsomini, in data 25 giugno 2020, il conducente dell'autocarro inferiore Citroen Berlingo tg. FP133AA, per imprudenza, imperizia e negligenza, unitamente alla e, conseguentemente, condannarli unitamente alla compagnia di Controparte_4 assicurazione che garantisce la r.c. del veicolo investitore, in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a titolo risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, ivi compreso il danno morale e nocicettivo, quello dinamico relazionale con relativa personalizzazione e quello patrimoniale per il danno al ciclomotore, al pagamento in favore dell'attrice della somma che viene indicata qui orientativamente in euro 62.356,00, o al pagamento di qualsiasi altra somma maggiore, o minore, che sarà accertata in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna aggravata alle spese di lite e onorari di causa, con tutti gli accessori a favore del sottoscritto avvocato antistatario. Il tutto, oltre svalutazione monetaria e interessi dal fatto al saldo. Sentenza con clausola…”
Parte attrice ha dedotto che “…in data 25/6/2020, percorreva Viale Manlio Gelsomini con direzione Via Marmorata quando, giunta all'intersezione con Largo Manlio Gelsomini, è stata “scaraventata in terra” dall'autocarro della convenuta che, proveniente da Via Marmorata, si sarebbe immesso in Viale Manlio Gelsomini per poi effettuare un'improvvisa conversione a sinistra… il conducente del Citroen Berlingo dopo l'accaduto si è allontanato dal luogo del sinistro. A causa e per l'effetto dell'urto, dichiara di aver riportato danni materiali che l'hanno costretta a rottamare il motociclo oltre a lesioni personali esitate in postumi invalidanti di natura permanente indicati nel 15% di IP, come da relazione del proprio medico di parte, e quantificati in € 62.356,00 comprensivi di danno morale, dinamico- relazionale con personalizzazione e di spese mediche, di cui chiede il reintegro in questa sede oltre accessori, interessi e spese…”
Si è costituita la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., chiedendo di “… l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigetti l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un credito, liquidi il danno all'avente diritto nella misura in cui sarà rigorosamente provato, in rapporto al grado di colpa ascrivibile, sia nella sua reale natura e consistenza sia nella sua stretta riferibilità al sinistro dedotto in lite, con detrazione degli importi già ad esso corrisposti dalla Società Assicurativa in fase stragiudiziale e su polizza infortuni nonché eventualmente percepiti dagli Enti previdenziali, rivalutati all'attualità e maggiorati degli interessi;
con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese…”
Nessuno si costituisce per e Controparte_2 CP_3
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti, interrogatorio formale di parte attrice, escussione testimoniale e l'espletamento della CTU medico-legale. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 22 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Dall'esame del rapporto di incidente stradale versato in atti di causa, redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Roma Capitale giunti sul luogo del sinistro a distanza di circa 40 minuti dal fatto, si evince che gli elementi oggettivi esaminati, risultano insufficienti per la localizzazione del punto d'urto. I veicoli erano rimossi dalla posizione statica iniziale.
Il teste di parte attrice, dichiara: “…Io ero in auto sulla Testimone_1 parte opposta la signora a circa 10 metri da lei. Procedeva sul suo motorino mantenendo la destra e indossando il casco. Giunta in largo Gelsomini ho visto che veniva urtata da un furgone proveniente dalla sua sinistra. Ho visto che il furgone, proveniente dalla sinistra del motociclo repentinamente ha tagliato la strada alla signora. Non ricordo se dalla parte della provenienza del furgone vi fosse striscia continua e non posso dire se il semaforo di provenienza del furgone fosse rosso. Posso affermare che il semaforo di percorrenza mio e della signora era verde. Nulla posso dire sulla localizzazione dello scontro. Ho sentito il rumore dello scontro di fronte a me…In seguito all'urto la signora è caduta con il motociclo e lamentava dolori. Sono giunti ambulanza e Polizia Municipale. Il furgone si è fermato. Si è girato e ha proseguito. Io l'ho raggiunto e letta la targa…io ero di fronte, in auto, lato passeggero. Entrambe le direzioni, mia e della signora erano a semaforo verde. Conosco la strada e posso affermarlo…ho sentito un clacson che suonava e poi un unico rumore di urto…”
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatti del presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che entrambe le condotte possono considerarsi causa dell'evento.
La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Al fine di accertare il grado di responsabilità di ciascun conducente è necessario muovere dall'art. 2054 2° comma c.c., secondo cui, nel caso di scontro fra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce la portata di questa norma precisando che
“l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”. La previsione del codice civile, in buona sostanza, rende indispensabile la prova liberatoria per esonerare una delle parti coinvolte dal sinistro dalla sua percentuale di responsabilità al 50%. Se tale prova manca, invece, ognuno risarcirà l'altro per la metà. In ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). La presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353). In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.31009).
Per quanto riguarda poi la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento dei diversi conducenti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro.
Nel nostro caso entrambe le condotte dei conducenti quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Entrambe le condotte non vanno totalmente esenti da responsabilità, atteso che questi, se avessero adottato una condotta di guida più consona allo stato dei luoghi (così, art. 145 c. 1 C.d.S.: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”) avrebbero potuto evitare l'urto e le sue conseguenze. Come chiarito dalla Suprema Corte (per tutte Cass. 5219/2014) l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (così la Cass. citata: “...l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso).
Danni subiti
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal Dott. Per_1
ha consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto con le lesioni
[...] riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa di parte attrice. Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 40 - € 2.247,20
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 40 - € 1.123,60
- Inabilità permanente - 8% (otto per cento)- € 12.381,62
- Spese mediche documentate € 0,00
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Nulla per i danni materiali in quanto in atti presente solo preventivo di spesa e nessuna altro documento certo giustificativo.
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 1.238,16 riferito al danno morale e pari al 10 % - tabelle di Roma 2023- valore medio -, di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta dell'attore e quella del convenuto nella misura rispettivamente del 50%.
L'acconto trattenuto di € 2.000,00 del 12 luglio 2022 va detratto.
Detto importo deve essere rivalutato ad oggi per esigenze di uniformità di calcolo
(poiché la liquidazione avviene all'attualità), e pertanto la somma da sottrarre – rivalutata- ammonta ad 2.170,00.
Sull'importo liquidato decorrono invece gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.
Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti del processo, non tenuto conto della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. accoglie parzialmente la domanda della sig.ra e Parte_1 per l' effetto condanna i convenuti in solido al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 6.325,29, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di ctu .
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 14 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40897 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Parte_1
CA AT, e domiciliato presso lo studio in Roma, Via Flaminia, 466
parte attrice E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata a Roma, in Viale delle Medaglie d'Oro 199, presso lo studio dell'avv. Alessandro Maria Masucci, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti.
- Parte convenuta
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] – convenuto contumace Controparte_2
– convenuto contumace CP_3
Oggetto: risarcimento lesioni personali
All'udienza del 22 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisone sulle conclusioni delle parti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
e per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_2 CP_3 conclusioni: “…dichiarare esclusivo responsabile dell'incidente stradale occorso a
a Largo Manlio Gelsomini, Roma, intersezione con Viale Manlio Parte_1
Gelsomini, in data 25 giugno 2020, il conducente dell'autocarro inferiore Citroen Berlingo tg. FP133AA, per imprudenza, imperizia e negligenza, unitamente alla e, conseguentemente, condannarli unitamente alla compagnia di Controparte_4 assicurazione che garantisce la r.c. del veicolo investitore, in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, a titolo risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, ivi compreso il danno morale e nocicettivo, quello dinamico relazionale con relativa personalizzazione e quello patrimoniale per il danno al ciclomotore, al pagamento in favore dell'attrice della somma che viene indicata qui orientativamente in euro 62.356,00, o al pagamento di qualsiasi altra somma maggiore, o minore, che sarà accertata in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna aggravata alle spese di lite e onorari di causa, con tutti gli accessori a favore del sottoscritto avvocato antistatario. Il tutto, oltre svalutazione monetaria e interessi dal fatto al saldo. Sentenza con clausola…”
Parte attrice ha dedotto che “…in data 25/6/2020, percorreva Viale Manlio Gelsomini con direzione Via Marmorata quando, giunta all'intersezione con Largo Manlio Gelsomini, è stata “scaraventata in terra” dall'autocarro della convenuta che, proveniente da Via Marmorata, si sarebbe immesso in Viale Manlio Gelsomini per poi effettuare un'improvvisa conversione a sinistra… il conducente del Citroen Berlingo dopo l'accaduto si è allontanato dal luogo del sinistro. A causa e per l'effetto dell'urto, dichiara di aver riportato danni materiali che l'hanno costretta a rottamare il motociclo oltre a lesioni personali esitate in postumi invalidanti di natura permanente indicati nel 15% di IP, come da relazione del proprio medico di parte, e quantificati in € 62.356,00 comprensivi di danno morale, dinamico- relazionale con personalizzazione e di spese mediche, di cui chiede il reintegro in questa sede oltre accessori, interessi e spese…”
Si è costituita la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., chiedendo di “… l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigetti l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un credito, liquidi il danno all'avente diritto nella misura in cui sarà rigorosamente provato, in rapporto al grado di colpa ascrivibile, sia nella sua reale natura e consistenza sia nella sua stretta riferibilità al sinistro dedotto in lite, con detrazione degli importi già ad esso corrisposti dalla Società Assicurativa in fase stragiudiziale e su polizza infortuni nonché eventualmente percepiti dagli Enti previdenziali, rivalutati all'attualità e maggiorati degli interessi;
con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese…”
Nessuno si costituisce per e Controparte_2 CP_3
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti, interrogatorio formale di parte attrice, escussione testimoniale e l'espletamento della CTU medico-legale. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 22 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Dall'esame del rapporto di incidente stradale versato in atti di causa, redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Roma Capitale giunti sul luogo del sinistro a distanza di circa 40 minuti dal fatto, si evince che gli elementi oggettivi esaminati, risultano insufficienti per la localizzazione del punto d'urto. I veicoli erano rimossi dalla posizione statica iniziale.
Il teste di parte attrice, dichiara: “…Io ero in auto sulla Testimone_1 parte opposta la signora a circa 10 metri da lei. Procedeva sul suo motorino mantenendo la destra e indossando il casco. Giunta in largo Gelsomini ho visto che veniva urtata da un furgone proveniente dalla sua sinistra. Ho visto che il furgone, proveniente dalla sinistra del motociclo repentinamente ha tagliato la strada alla signora. Non ricordo se dalla parte della provenienza del furgone vi fosse striscia continua e non posso dire se il semaforo di provenienza del furgone fosse rosso. Posso affermare che il semaforo di percorrenza mio e della signora era verde. Nulla posso dire sulla localizzazione dello scontro. Ho sentito il rumore dello scontro di fronte a me…In seguito all'urto la signora è caduta con il motociclo e lamentava dolori. Sono giunti ambulanza e Polizia Municipale. Il furgone si è fermato. Si è girato e ha proseguito. Io l'ho raggiunto e letta la targa…io ero di fronte, in auto, lato passeggero. Entrambe le direzioni, mia e della signora erano a semaforo verde. Conosco la strada e posso affermarlo…ho sentito un clacson che suonava e poi un unico rumore di urto…”
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatti del presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che entrambe le condotte possono considerarsi causa dell'evento.
La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Al fine di accertare il grado di responsabilità di ciascun conducente è necessario muovere dall'art. 2054 2° comma c.c., secondo cui, nel caso di scontro fra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce la portata di questa norma precisando che
“l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”. La previsione del codice civile, in buona sostanza, rende indispensabile la prova liberatoria per esonerare una delle parti coinvolte dal sinistro dalla sua percentuale di responsabilità al 50%. Se tale prova manca, invece, ognuno risarcirà l'altro per la metà. In ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). La presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353). In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.31009).
Per quanto riguarda poi la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento dei diversi conducenti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro.
Nel nostro caso entrambe le condotte dei conducenti quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Entrambe le condotte non vanno totalmente esenti da responsabilità, atteso che questi, se avessero adottato una condotta di guida più consona allo stato dei luoghi (così, art. 145 c. 1 C.d.S.: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”) avrebbero potuto evitare l'urto e le sue conseguenze. Come chiarito dalla Suprema Corte (per tutte Cass. 5219/2014) l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (così la Cass. citata: “...l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso).
Danni subiti
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal Dott. Per_1
ha consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto con le lesioni
[...] riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa di parte attrice. Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 40 - € 2.247,20
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 40 - € 1.123,60
- Inabilità permanente - 8% (otto per cento)- € 12.381,62
- Spese mediche documentate € 0,00
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Nulla per i danni materiali in quanto in atti presente solo preventivo di spesa e nessuna altro documento certo giustificativo.
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 1.238,16 riferito al danno morale e pari al 10 % - tabelle di Roma 2023- valore medio -, di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta dell'attore e quella del convenuto nella misura rispettivamente del 50%.
L'acconto trattenuto di € 2.000,00 del 12 luglio 2022 va detratto.
Detto importo deve essere rivalutato ad oggi per esigenze di uniformità di calcolo
(poiché la liquidazione avviene all'attualità), e pertanto la somma da sottrarre – rivalutata- ammonta ad 2.170,00.
Sull'importo liquidato decorrono invece gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.
Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di c.t.u., che pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti del processo, non tenuto conto della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. accoglie parzialmente la domanda della sig.ra e Parte_1 per l' effetto condanna i convenuti in solido al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 6.325,29, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di ctu .
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 14 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso