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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/04/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre NU
nella persona DE giudice dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1769/2021 R.G., avente ad oggetto: regime patrimoniale DEla famigliae vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'Avv. Concetta Oliva (C.F. presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Boscoreale (NA) alla Via Mario Pagano n.11
ATTORE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._3
Riccardo Montani (C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in Torre NU (NA) alla Via Maresca n. 12
CONVENUTO
Conclusioni: Con note ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DEl'11.11.2024 le parti insistevano nelle proprie richieste riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate e dunque, hanno chiesto assegnarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04.01.2021, Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo la condanna di quest'ultimo al CP_1 pagamento DEla somma di euro 24.714,22 per il mancato versamento DEl'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli ed al risarcimento dei danni biologici ed esistenziali causati agli stessi dall'assenza DEla figura paterna.
A sostegno DEla domanda l'attrice deduceva di aver contratto matrimonio con il convenuto in TR (NA) in data 14.07.1990 e che dall'unione DEle parti erano nati 4 figli: il 26.04.1993; il Persona_1 Persona_2
29.03.1996; il 29.08.2008 ed il 28.08.2007. I coniugi Persona_3 Persona_4 si separavano nel 2012 ed il Tribunale poneva a carico di l'obbligo CP_1 di concorre al mantenimento dei figli versando alla moglie la somma mensile di euro 420,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
tale obbligo veniva poi confermato in sede di divorzio nel 2016. Il 03.02.2016 la Parte_1 sporgeva denuncia-querela contro il marito per omesso versamento DE mantenimento previsto in favore dei figli. Il giudizio penale si concludeva con la condanna DEl' per il reato di cui all'art. 570 c.p. alla pena di mesi tre di CP_1 reclusione ed euro 200,00 di multa. Ai sensi degli artt. 538 e ss c.p.p. il Tribunale di Torre NU condannava altresì al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniale e non patrimoniali in favore DEla costituita parte civile da liquidarsi in sede civile. Di qui la domanda di risarcimento danni proposta dalla
Parte_1
Si costituiva in giudizio, in data 01.04.2021, provvedendo ad CP_1 iscrivere a ruolo la causa e contestando la domanda attorea in fatto ed in diritto.
In particolare, il convenuto eccepiva la necessità di sospendere il giudizio civile ex art. 75, comma 3, c.p. stante la pendenza DE processo di impugnazione DEla sentenza penale di condanna. Nel merito l'RA chiedeva di rigettare la domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in euro 24.714,72 disponendo già l'attrice di un apposito titolo esecutivo costituito dalla sentenza di divorzio n. 2729/2016 e, in via subordinata, di rigettare le domande di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto entrambe sfornite di qualsivoglia sostegno probatorio.
Con ordinanza DE 28.02.2022 veniva dichiarata l'irrilevanza e l'inammissibilità dei mezzi di prova articolati dalle parti.
Con successiva ordinanza DE 02.05.2023 veniva disposta la riunione al presente procedimento iscritto al n. 1769/2021 RG DEla causa iscritta al n. 2567/2021
RG in quanto aventi il medesimo oggetto e pendenti tra le medesime parti con la differenza che il primo era stato iscritto a ruolo dal convenuto mentre il secondo è stato oggetto di un ricorso per riassunzione DEla Parte_1
In data 27.11.2023 si costituiva nel giudizio Parte_1 riunito insistendo nelle proprie richieste e rilevando che il giudizio di impugnazione penale si era concluso con una sentenza di appello di non doversi procedere nei confronti DEl'imputato in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione e poi con sentenza di rigetto DE ricorso per
Cassazione per errore materiale.
Con note ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione DEl'udienza DEl'11.11.2024 le parti insistevano nelle proprie richieste e dunque la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità DEla domanda sollevata dal convenuto il quale ha evidenziato che la pretesa risarcitoria di parte attrice è stata fondata su un titolo non definitivo data la pendenza DE processo di impugnazione DEla sentenza penale al momento DEl'introduzione DE presente giudizio. Sul punto si rammenta che la disciplina dei rapporti tra azione civile ed azione penale è contenuta nell'art. 75 comma 3
c.p.p. ai sensi DE quale: “Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti DEl'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia DEla sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”. Orbene, a ben vedere, la sentenza penale non più soggetta ad impugnazione va intesa come presupposto DE decidere e non di proponibilità DEl'azione in sede civile;
infatti, il processo civile viene soltanto sospeso fino all'epilogo di quello penale, all'esito DE quale anche il giudizio civile può concludersi con un provvedimento decisorio. Pertanto, nel caso di specie, essendo pacifico che il giudizio penale di impugnazione si è definitivamente concluso - in quanto dedotto da entrambe le parti sebbene non documentalmente provato- nulla osta alla definizione di questo giudizio essendosi consolidato l'an DEla presente decisione, ossia la condanna DEl' per il reato di cui all'art. 570 c.p. CP_1
Sempre in via preliminare è opportuno rammentare che ai sensi DEl'art. 651
c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento DEla sussistenza DE fatto, DEla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento DE danno promosso nei confronti DE condannato e DE responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Dunque, l'efficacia extra- penale DEla condanna riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza DE fatto, l'illiceità penale DEla condotta e la sua commissione da parte DEl'imputato.
Nella fattispecie in esame l'an e dunque il fatto storico di reato potenzialmente dannoso, può senz'altro ritenersi provato con efficacia di giudicato nonostante in sede di appello il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione. Difatti, con riferimento ai reati per i quali è stata dichiarata la prescrizione vale il principio secondo cui: “ qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore DEla parte civile, ed il giudice di appello o la Corte di
Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti DEle disposizioni e dei capi DEla sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto,
l'affermazione DEla sussistenza DE reato e DEla sua commissione da parte DEl'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni
o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione” (Cass. n. 2083/2013; Cass. n.
1491/2010). Dunque, nel caso di dichiarazione di estinzione DE reato a seguito d'intervenuta prescrizione il procedimento proseguirà in sede civile per l'accertamento e la quantificazione dei danni conseguenti all'illecito penale (Cass.
n.43690/2021 DE 29.11.2021). L'effetto preclusivo di cui all'art. 651 c.p.p. non fa invece venir meno la necessità di accertare, in sede civile, l'esistenza e l'entità DEle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto di reato “potenzialmente” dannoso e DE nesso di derivazione causale tra questo ed i pregiudizi lamentati dal danneggiato (Cass. 9 marzo 2018,
n. 5660; Cass. 14 febbraio 2019, n. 4318). Può infatti ritenersi consolidato il principio secondo cui la sentenza DE giudice penale che, accertando l'esistenza DE reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva DEl'imputato al risarcimento dei danni in favore DEla parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, fermo restando la necessità DEl'accertamento, in sede civile, DEl'esistenza e DEl'entità DEle conseguenze pregiudizievoli derivante dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e DE nesso di causalità tra questo ed i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. n. 8477/2020; Cass. n. 4318/2019;
Cass. n. 5660/2018). Ancora più di recente la Suprema Corte a Sezioni Unite ha ribadito il principio per cui il danno in sede civile può essere risarcito quando conseguenza pregiudizievole accertata, pure con presunzioni, e non solo come evento, dunque mai “in re ipsa”(Cass., Sez. U., 15/11/2022, n. 33645).
In conclusione, il danneggiato DE reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, DE nesso causale che lega questi ultimi al reato e DE quantum dei predetti danni, restando esonerato soltanto dal dover fornire prova DEl'evento lesivo costituente reato siccome coperto da giudicato (anche nell'ipotesi di successiva estinzione per prescrizione).
Tanto premesso in diritto, la domanda deve essere rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Nel presente giudizio la ha avanzato richiesta di risarcimento dei Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal reato di cui all'art. 570 c.p. ascritto all'ex coniuge , il quale si sottraeva all'obbligo, sancito CP_1 dapprima in sede di separazione e poi confermato in sede di divorzio, di versare alla moglie euro 420,00 mensili per il mantenimento dei figli.
In ordine al danno patrimoniale, la richiedente ha sostanzialmente domandato il versamento dei ratei DEl'assegno di mantenimento maturati dal 2011 al 2017 e rimasti impagati per un totale di euro 24.714,72. Tale domanda non può essere accolta essendo l'attrice già in possesso di un titolo esecutivo da poter azionare in forma coattiva nei confronti DE coniuge per il recupero DEle somme dovute. La sentenza di divorzio, infatti, costituisce titolo esecutivo per il recupero DEle somme in essa previste a titolo di assegno di mantenimento e dunque una eventuale pronuncia di condanna in danno DE coniuge non farebbe che determinare una illegittima ed inammissibile duplicazione di titoli esecutivi. Tale principio trova conferma nella giurisprudenza DEla Suprema Corte la quale ha chiarito che: "il provvedimento con cui in sede di separazione - non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo - si stabilisca, ai sensi DEl'articolo 155, secondo comma, DE Codice civile, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte DEl'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento DE giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo
e la relativa entità” (Cass. n. 11316/2011).
Dunque alcuna prova è stata fornita circa il danno patrimoniale subito in conseguenza DEla condotta DEittuosa posta in essere dall' il quale doveva CP_1 essere identificato ai sensi DEl'art. 185, comma 2, c.p. nel danno emergente
(perdite economiche subite in conseguenza DEl'illecito) e nel lucro cessante
(mancato guadagno) essendosi l'attrice limitata ad un mero calcolo DE mantenimento non corrispostole dal marito negli anni di riferimento senza peraltro corredare lo stesso di alcun supporto documentale.
Passando all'esame DEla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e dunque DE pregiudizio subito dai figli DEla coppia a causa DE disinteresse DE padre, il quale non versava il dovuto mantenimento, anch'essa deve essere rigettata essendo rimasta sfornita di qualsivoglia prova.
La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la risarcibilità DE danno per responsabilità endofamiliare rilevando che: “il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione DEla prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli artt. 2 e 30 Cost.- oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi DEl'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi DEl'art. 2059
c.c.” (Cass. n. 27139/2021). Circa l'onere DEla prova, la parte che chiede il risarcimento ha l'obbligo di provare (anche con testimoni) che la conseguente condizione di afflizione indotta dal danneggiante superi la soglia DEla tollerabilità
e si traduca, per le sue modalità o per la gravità DElo sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale, provando altresì il nesso tra il comportamento illegittimo e doloso ed il danno da risarcire (Cass. n.
26383/2020).
Non va infatti dimenticato che il danno endofamiliare, in quanto ricadente nell'area DEl'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento DEla responsabilità ex art. 2043, cod. civ. che, oltre alla prova DE danno e DE nesso di causalità, richiede che il danneggiato provi che il pregiudizio allegato è conseguenza di una condotta illecita DE danneggiante, ovvero una condotta colposa o dolosa DE soggetto obbligato (Cass. n. 6518/2020)
Infatti, anche nel caso di disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio, le conseguenze dannose che da ciò siano derivate al figlio devono essere oggetto di specifica prova, posto che il richiedente non può limitarsi a dedurre il contegno inadempiente DE genitore, ma deve anche indicare (e provare) se e in che misura il figlio abbia subito gli effetti negativi di detta assenza DEla figura genitoriale (Tribunale di Roma, Sez. I, n. 15949 DE 2019).
Orbene, nel caso di specie, sebbene sia indiscusso (in quanto accertato in sede penale oltre che dedotto dall'attrice e confermato dallo stesso convenuto) che non abbia correttamente adempiuto all'obbligo di mantenimento CP_1 DEla prole, la carenza di allegazione e di prova dei presumibili danni patiti dai figli per effetto di tale condotta illecita preclude il superamento DEl'onere probatorio di cui all'art. 2043 c.c. Parte attrice, infatti, non ha specificato né provato i danni morali e psicologici patiti dalla stessa e dai figli a causa DEla condotta DEl' ma si è limitata ad accusare genericamente quest'ultimo di CP_1
“totale disinteresse verso i figli”. Tale totale disinteresse, peraltro, risulta smentito da quanto emerso nel corso DE processo penale di primo grado e confermato dall'attrice nel presente giudizio ove ha dedotto che: “Il convenuto soltanto a partire dall'anno 2013 aveva iniziato a versare la somma di 200/250 € saltuariamente versando in un anno l'importo di tre o quattro mesi e contribuendo all'occorrenza alle spese straordinarie, sporadicamente alle spese mediche, alle utenze di casa, alla spesa e sempre sporadicamente alla retta DEla scuola calcio di uno dei figli” (Cfr. comparsa conclusionale DE 27.11.2023).
Ebbene, in difetto di prova specifica in ordine ai concreti danni che i figli e la moglie avrebbero patito per effetto DEla condotta DEl'RA, la domanda di risarcimento DE danno non patrimoniale non può trovare accoglimento, non valutando il giudicante sussistente un danno (in re ipsa) per il solo fatto che il padre non abbia correttamente contribuito al mantenimento dei figli.
Peraltro dalla stessa sentenza penale DEla Corte di Appello di Napoli, emerge come l' "aveva comunque effettuato pagamenti parziali, contribuito alle spese CP_1 straordinarie e mantenuto rapporti con i figli"; circostanza quest'ultima che avrebbe imposto ai fini DEl'accoglimento DEla domanda, almeno a livello di allegazione, più specifiche indicazioni da parte DEl'attrice, in difetto DEle quali neppure è possibile desumere, in via presuntiva, un danno non patrimoniale subito in conseguenza DEla condotta paterna.
Infine, deve essere disattesa la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. di avanzata da per avere la stessa Parte_1 CP_1 proposto una domanda basata su una sentenza penale non definitiva al momento DEl'introduzione DE giudizio;
per aver richiesto un secondo titolo esecutivo per somme per le quali già disponeva di titolo esecutivo;
per aver domandato il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali senza fornire alcuna prova dei medesimi. In tema di responsabilità processuale aggravata, la Suprema Corte ha di recente ribadito il principio secondo cui la sola infondatezza DEl'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini DEla pronuncia ex art. 96
c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso DE diritto ad agire. Infatti, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è una condotta in sé automaticamente rimproverabile. In particolare, il riconoscimento DEla responsabilità aggravate esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave DEla parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione DE grado di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità DEla pretesa (Cass. n. 216667 DE 20 luglio 2023). Orbene, nel caso in oggetto, non si ravvisa la malafede o la colpa grave DEl'attrice la quale ha comunque agito in giudizio sulla base di una sentenza penale di condanna che rimetteva al giudice civile la determinazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'illecito in essa ascritto ad . CP_1
Le spese di lite, in ragione DE tenore DEla presente pronuncia, DEle ragioni DEla stessa e DE rigetto DEla domanda ex art 96 c.p.c. proposta dal convenuto, si compensano nella misura DEla metà e poste, per la restante metà, a carico DEla
in virtù DE principio di soccombenza, che si liquidano come da Parte_1 dispositivo con applicazione DEle tariffe minime di cui al D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00) tenuto conto DEla non complessità DEle questioni trattate e DEl'esiguità DEl'attività espletata carente DEl'istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio DEle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da nei confronti di Parte_1
; CP_1
- Condanna la soccombente alla refusione Parte_1 DEle spese di lite si liquidano in complessivi Euro 1.270,00 per compensi
(di cui Euro 230,00 per fase di studio;
Euro 184,50 per fase introduttiva;
Euro 420,00 per fase istruttoria ed Euro 425,50 per fase decisionale) oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura DE 15%, come per legge;
- Dispone che le somme, come liquidate al capo che precede, vengano versate in favore DEl'avv. Riccardo Montani, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Torre NU in data 18.04.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello