CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 989/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 27.03.2025 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 989/2024, promosso da
nata a San Marco in [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Maruzzi e con domicilio eletto C.F._1 presso il di lui studio in San Giovanni Rotondo alla Via Turbacci n.10/D, come da procura alle liti a margine del ricorso in appello.
Appellante
Nei confronti di
nato a San Marco in [...] l'[...] ed ivi residente a[...] Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Donato La Sala e con domicilio C.F._2 eletto presso il di lui studio in San Marco in Lamis al Corso Matteotti n. 125, come da mandato in atti.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
pagina 1 di 8 Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 23.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede, con concessione di un primo termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali e di successivi 20 giorni per repliche.
Con sentenza n. 1519/2024, notificata il 24.06.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, all'esito del procedimento per separazione coniugale ivi iscritto con il n. di R.G. 1125/2022, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti così provvedeva: “1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in San Marco in Lamis in data 24.06.1995. 2) Rigetta la domanda di addebito proposta da
, 3) Rigetta la domanda di mantenimento proposta da per sé e per la figlia Parte_1 Parte_1 maggiorenne , essendo quest'ultima economicamente indipendente. 4) Revoca l'assegnazione Per_1 della casa coniugale eseguita in favore di . 5) Dichiara le spese di lite interamente Parte_1 compensate tra le parti. 6) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) del DPR n. 396/2000”.
Tale sentenza veniva appellata dalla IG.ra in tutti i suoi capi, eccetto che nella parte in cui Parte_1 veniva dichiarata la separazione inter partes.
Quanto in particolare al rigetto della domanda di addebito, l'appellante riteneva che tale decisione fosse stata assunta nonostante fosse stato provato l'abbandono del domicilio domestico da parte del CP_1 benché il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che tale condotta fosse gemmata dalla volontà da lei esternata di dar corso ad un giudizio di separazione personale.
A seguito di tale allontanamento, peraltro, il si sarebbe reso responsabile di un episodio di CP_1 violenza in danno della consorte per cui, previamente denunciato, era stato imputato nell'ambito del procedimento penale n. 10297/2021 RGPM, n. 193/2022 RG GIP.
Del pari non condivisa era la decisione di non concedere alcun assegno di mantenimento muliebre e per la figlia , maggiorenne ma non ancora autosufficiente dal punto di vista economico. Per_1
Fra i coniugi, infatti, vi sarebbe una evidente condizione di sperequazione, giacché la riesce a Pt_1 guadagnare soltanto €.200 mensili per l'assistenza di persone anziane, mentre il è titolare di CP_1 un'azienda agricola.
Dal canto suo, la figlia aveva conseguito la qualifica professionale di OSS e, nonostante Per_1
pagina 2 di 8 l'impegno profuso, non era riuscita a reperire un'adeguata sistemazione lavorativa.
E proprio in conseguenza del diritto della giovane di continuare a godere del mantenimento da parte dei suoi genitori, la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare era da ritenersi contraria all'art. 337- sexies c.c..
A cagione di tutto quanto innanzi, la concludeva affinché la Corte, parzialmente riformando la Pt_1 sentenza di primo grado, volesse addebitare al la responsabilità per la crisi familiare, onerarlo del CP_1 versamento di un assegno di mantenimento sia per la moglie sia la figlia ed assegnare alla prima l'abitazione familiare;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Il si costituiva nel giudizio di appello giusta comparsa depositata il 10.12.2024 e si Controparte_1 opponeva a tutte le avverse ragioni di doglianza.
Quanto all'addebito, la non aveva invero fornito alcuna prova a supporto delle sue allegazioni Pt_1 fattuali sul punto, né potevano aver rilievo di sorta i fatti denunciati alla competente Procura e risalenti al
20.09.2021, giacché la separazione fra le parti era già in atto da tempo;
la donna, infatti, aveva chiesto al marito di allontanarsi da casa fin dal marzo di quell'anno, sicché costui non vi aveva più fatto rientro neanche per prelevare i propri effetti personali.
In merito al mancato riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre, l'appellato evidenziava come la moglie avesse precisato di lavorare, sia pure saltuariamente e con una retribuzione in nero di
€.200 mensili che, sommati ai frutti percepiti per la coltivazione dei terreni, cristallizzavano una capacità reddituale speculare a quella del consorte.
La figlia, invece, aveva da lungo tempo completato il suo percorso formativo sicché ben avrebbe potuto impegnarsi per reperire una proficua attività lavorativa per sé, affrancandosi così dalla dipendenza dai genitori;
corollario di tanto era la corretta elisione dell'assegno di mantenimento per la prole e la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare.
Il concludeva perciò per il rigetto dell'appello e per la condanna della al pagamento CP_1 Pt_1 delle relative spese, da distrarsi in favore dell'Avv. La Sala, dichiaratosi anticipatario.
Chiedeva poi che i documenti depositati dall'appellante in questo grado del procedimento fossero stralciati e di essere autorizzato al deposito di un supporto informatico (richiesta a suo dire inopinatamente disattesa in prime cure).
Tale richiesta è da rigettarsi fin d'ora giacché, come emerge dalla disamina del fascicolo di primo grado, sull'ordinanza del 14.06.2023 emessa dal Giudice Istruttore, con cui venivano ammesse solo le istanze legittimamente formulate, era stata di fatto prestata acquiescenza da parte del il quale non aveva CP_1 reiterato l'istanza di acquisizione di tale supporto informatico in sede di precisazione delle conclusioni né
pagina 3 di 8 vi aveva fatto cenno alcuno nella comparsa conclusionale del 23.05.2024.
Senza sottacere in ogni caso che l'indicata ordinanza non è stata esplicitamente impugnata in via incidentale, né il ha dato luogo ad alcuna attività assertiva, neanche larvata, per sostanziare CP_1
l'erroneità della decisione adottata in parte qua dal G.I..
L'udienza del 10.01.025 veniva poi celebrata in modalità cartolare e rinviata al 25.03.2025 per la discussione, all'esito della quale, previa acquisizione delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione con concessione di un primo termine di 60 giorni per il deposito di note conclusive e di ulteriori 20 giorni per repliche.
La sola appellante depositava le prime note mentre entrambi i contraddittori provvedevano al deposito delle repliche.
Infine, con comunicazione del 4.11.2024, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per il rigetto dell'appello.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamati gli eventi che si sono susseguiti in questo grado del procedimento, quanto alla domanda di addebito della separazione al , rigettata Controparte_1 in prime cure e riproposta in questa sede dall'appellante, giova preliminarmente richiamare i principi in subiecta materia.
Ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., “quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio, l'altro coniuge può chiedere la separazione con addebito”.
Sulla scorta di tale norma i presupposti per richiedere l'addebito sono la violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri nascenti dal matrimonio, così come indicati dall'art. 143 c.c., avvenuta durante la convivenza, non avendo in linea di massima alcun rilievo le condotte successive alla crisi, e l'esistenza di un nesso causale che collega la violazione di tale dovere con l'intollerabilità della convivenza medesima.
La violazione dei doveri, peraltro, deve essere volontaria e cosciente e la richiesta di addebito deve connotarsi per la specificità ed essere supportata da prove (cfr. Cass. Civ. 07.08.2024 n. 22291).
Chiarito ciò, la IG.ra ebbe a proporre il ricorso per separazione ed a formulare domanda di Parte_1 addebito della stessa al marito.
In particolare, sosteneva che costui si fosse allontanato dall'abitazione familiare nel marzo del 2021, facendovi rientro un paio di volte solo per riprendere i suoi effetti personali, per poi attingerla con schiaffi nel successivo mese di settembre per ragioni banali, procurandole lesioni personali;
egli veniva perciò querelato dalla moglie e, come emerge dal dispositivo di sentenza penale depositato nella fase finale del giudizio di appello, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia a mesi 4 di reclusione con pagina 4 di 8 concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Innanzi al Tribunale Civile si costituiva il resistente il quale sosteneva che la moglie, dopo 25 anni di matrimonio, gli avesse esternato la sua volontà di separarsi sicché si era trasferito un alloggio rurale;
sosteneva poi che, nel corso dell'episodio occorso nel settembre del 2021, sarebbe stato verbalmente aggredito dalla donna, senza che egli avesse accennato ad alcuna reazione fisica.
In data 09.06.2022 venivano così adottati i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. (per quanto di rilievo,
l'abitazione familiare veniva assegnata alla e il veniva gravato del versamento di €.200 a Pt_1 CP_1 beneficio della figlia , con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie, e di uguale Per_1 importo a titolo di assegno di mantenimento muliebre); nel prosieguo, le parti depositavano le memorie volte a cristallizzare il thema decidendum ed il thema probandum.
E, come innanzi già osservato, con ordinanza del 14.06.2023 il G.I. dichiarava l'inammissibilità di tutte le richieste istruttorie articolate dalla ricorrente, ammetteva solo in parte quelle formulate dal CP_1
(interrogatorio formale della moglie e prova per testi per il tramite dei suoi due figli), ordinava alle parti di depositare le loro ultime tre dichiarazioni dei redditi e rinviava per l'assunzione dell'interpello e della prova orale al 31.01.2024.
Tale ordinanza, giova evidenziarlo a chiare lettere, non è stata oggetto di alcuna censura da parte della
, sicché essa è ormai intangibile. Pt_1
E comunque, l'istruttoria compiuta non forniva alcun supporto alle scarne deduzioni della ricorrente miranti ad addebitare la responsabilità della separazione al con la conseguenza che il Tribunale CP_1 di Foggia ha correttamente rigettato la relativa domanda, non potendo ritenere sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 151 co.1 c.c. sulla scorta delle sole ed apodittiche deduzioni della donna.
D'altro canto, anche nella querela sporta in danno del marito nel settembre del 2021, la stessa appellante aveva sostenuto di non avere più alcun tipo di rapporto con il marito fin dal precedente mese di marzo, con la conseguenza che l'aggressione da lei subita, sebbene giuridicamente censurabile e comunque non ancora accertata con un'irrevocabile sentenza penale di condanna, non ha rappresentato la causa che ha reso intollerabile la convivenza fra detti coniugi ma ha meramente fatto seguito alla cesura della loro unione, peraltro indotta dalla la quale aveva comunicato al di volersi separare. Pt_1 CP_1
Tanto è la riprova della preesistenza della crisi coniugale rispetto all'allontanamento di quest'ultimo dal domicilio domestico.
Quanto poi al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento muliebre, giova rilevare come tale istituto, sancito dall'art. 156 c.c., abbia la funzione di fornire al coniuge che non ha adeguati redditi propri,
pagina 5 di 8 ove non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione, un sostegno economico per il tempo successivo al venir meno della convivenza, con lo scopo, meramente tendenziale, di fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza coniugale, nei limiti di quanto consentito dalla capacità economica del coniuge obbligato.
Ai fini della determinazione di tale assegno, l'A.G. dovrà dunque eseguire una comparazione tra i redditi e il patrimonio di entrambi i coniugi, considerando anche l'età di quello più debole economicamente, il suo titolo di studio, la sua capacità lavorativa, anche generica, e la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro in ragione della condizione socio-economica del territorio nel quale vive.
Nel caso di specie la IG.ra , sottopostasi all'interpello deferitole dal consorte, ha dichiarato Parte_1 di svolgere l'attività saltuaria di badante di persone anziane, ricevendo €.200 mensili (trattasi di circostanza confermata anche dai due figli, escussi nel corso dell'udienza del 31.01.2024).
Ciononostante, comparate le dichiarazioni fiscali depositate in ossequio all'ordinanza istruttoria del
14.06.2023, è emersa una sostanziale equivalenza dei loro rispettivi redditi.
Ne consegue che, come correttamente osservato dal Tribunale, tenuto conto anche della capacità lavorativa delle parti e dell'insussistenza di ragioni ostative all'espletamento di proficue attività, non sussistono le condizioni per il ripristino dell'assegno di mantenimento a beneficio della , così Pt_1 come fissato in via provvisoria ed urgente con la c.d. “ordinanza presidenziale” ed eliso con l'appellata sentenza.
Del pari irricevibili sono le doglianze formulate riguardo alla revoca del contributo paterno per il mantenimento della figlia in punto di diritto, infatti, entrambi i genitori sono tenuti a Per_1 mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli per il sol fatto di averli generati, in virtù di quanto sancito dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 c.c.; e, con specifico riferimento all'obbligo del mantenimento, essi sono tenuti a concorrere fra loro mediante l'espletamento delle attività domestiche e/o con i proventi delle espletate attività professionali nonché in proporzione alle loro rispettive consistenze reddituali e patrimoniali.
Il tutto, allo scopo di consentire alla prole di mantenere lo stesso tenore di vita goduto nel corso della convivenza con entrambi i genitori.
Tali regole, valevoli precipuamente per i figli minori, sono pacificamente applicabili anche nei confronti dei figli maggiorenni (art. 337-septies c.c.) ove siano ancora impegnati in un percorso formativo (che può essere più o meno lungo ed articolato) ovvero non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
Infine, ove vi siano figli portatori di handicap grave, le disposizioni riguardanti i figli minori sono integralmente applicabili anche nei confronti di costoro.
pagina 6 di 8 E tuttavia, tale obbligo non può protrarsi sine die in quanto i figli maggiorenni (non portatori di handicap grave) sono tenuti ad impegnarsi per affrancarsi dalla dipendenza dai loro genitori in applicazione del principio di auto-responsabilità.
Nel caso di specie non v'è chi non veda come la secondogenita delle parti, nata il Persona_2
7.09.2000, goda di buone condizioni di salute (non vi è alcuna allegazione di segno contrario); inoltre, nel
2020 ha conseguito il titolo per l'esercizio dell'attività di Operatore Socio Sanitario;
la madre ha però sostenuto che costei, nell'arco dell'ultimo lustro, non sarebbe riuscita a trovare lavoro, sebbene a ciò impegnatasi.
Tale attività assertiva è rimasta del tutto indimostrata con la conseguenza che il Tribunale di Foggia ha giustamente eliso anche il contributo paterno al mantenimento di , revocando altresì Per_1
l'assegnazione alla dell'abitazione familiare, non sussistendo più le condizioni di cui all'art. 337- Pt_1 sexies c.c..
L'appello merita pertanto essere rigettato e la deve essere condannata al pagamento di 2/3 Parte_1 delle relative spese, stante il rigetto della reiterata richiesta di acquisizione del supporto informatico articolata dal CP_1
Spese che si liquidano in favore dell'appellato, nella misura già ridotta, in €.
2.644 per onorario, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Donato La Sala, dichiaratosi anticipatario, con compensazione fra le parti del restante
1/3.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G.989/2024, così provvede.
1) Rigetta l'appello proposto dalla IG.ra e, per l'effetto, conferma in ogni statuizione la Parte_1 sentenza n. 1519/2024 emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 1125/2022.
2) Condanna l'appellante al pagamento di 2/3 delle spese per questo grado del giudizio, Parte_1 che si liquidano in favore dell'appellato, nella misura già ridotta, in €.
2.644 per onorario, con pagina 7 di 8 l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Donato La Sala, dichiaratosi anticipatario, con compensazione fra le parti del restante 1/3.
1) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico di , in osservanza Parte_1 dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della L.
228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19.06.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 27.03.2025 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 989/2024, promosso da
nata a San Marco in [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Maruzzi e con domicilio eletto C.F._1 presso il di lui studio in San Giovanni Rotondo alla Via Turbacci n.10/D, come da procura alle liti a margine del ricorso in appello.
Appellante
Nei confronti di
nato a San Marco in [...] l'[...] ed ivi residente a[...] Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Donato La Sala e con domicilio C.F._2 eletto presso il di lui studio in San Marco in Lamis al Corso Matteotti n. 125, come da mandato in atti.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
pagina 1 di 8 Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 23.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede, con concessione di un primo termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali e di successivi 20 giorni per repliche.
Con sentenza n. 1519/2024, notificata il 24.06.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, all'esito del procedimento per separazione coniugale ivi iscritto con il n. di R.G. 1125/2022, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti così provvedeva: “1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in San Marco in Lamis in data 24.06.1995. 2) Rigetta la domanda di addebito proposta da
, 3) Rigetta la domanda di mantenimento proposta da per sé e per la figlia Parte_1 Parte_1 maggiorenne , essendo quest'ultima economicamente indipendente. 4) Revoca l'assegnazione Per_1 della casa coniugale eseguita in favore di . 5) Dichiara le spese di lite interamente Parte_1 compensate tra le parti. 6) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) del DPR n. 396/2000”.
Tale sentenza veniva appellata dalla IG.ra in tutti i suoi capi, eccetto che nella parte in cui Parte_1 veniva dichiarata la separazione inter partes.
Quanto in particolare al rigetto della domanda di addebito, l'appellante riteneva che tale decisione fosse stata assunta nonostante fosse stato provato l'abbandono del domicilio domestico da parte del CP_1 benché il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che tale condotta fosse gemmata dalla volontà da lei esternata di dar corso ad un giudizio di separazione personale.
A seguito di tale allontanamento, peraltro, il si sarebbe reso responsabile di un episodio di CP_1 violenza in danno della consorte per cui, previamente denunciato, era stato imputato nell'ambito del procedimento penale n. 10297/2021 RGPM, n. 193/2022 RG GIP.
Del pari non condivisa era la decisione di non concedere alcun assegno di mantenimento muliebre e per la figlia , maggiorenne ma non ancora autosufficiente dal punto di vista economico. Per_1
Fra i coniugi, infatti, vi sarebbe una evidente condizione di sperequazione, giacché la riesce a Pt_1 guadagnare soltanto €.200 mensili per l'assistenza di persone anziane, mentre il è titolare di CP_1 un'azienda agricola.
Dal canto suo, la figlia aveva conseguito la qualifica professionale di OSS e, nonostante Per_1
pagina 2 di 8 l'impegno profuso, non era riuscita a reperire un'adeguata sistemazione lavorativa.
E proprio in conseguenza del diritto della giovane di continuare a godere del mantenimento da parte dei suoi genitori, la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare era da ritenersi contraria all'art. 337- sexies c.c..
A cagione di tutto quanto innanzi, la concludeva affinché la Corte, parzialmente riformando la Pt_1 sentenza di primo grado, volesse addebitare al la responsabilità per la crisi familiare, onerarlo del CP_1 versamento di un assegno di mantenimento sia per la moglie sia la figlia ed assegnare alla prima l'abitazione familiare;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Il si costituiva nel giudizio di appello giusta comparsa depositata il 10.12.2024 e si Controparte_1 opponeva a tutte le avverse ragioni di doglianza.
Quanto all'addebito, la non aveva invero fornito alcuna prova a supporto delle sue allegazioni Pt_1 fattuali sul punto, né potevano aver rilievo di sorta i fatti denunciati alla competente Procura e risalenti al
20.09.2021, giacché la separazione fra le parti era già in atto da tempo;
la donna, infatti, aveva chiesto al marito di allontanarsi da casa fin dal marzo di quell'anno, sicché costui non vi aveva più fatto rientro neanche per prelevare i propri effetti personali.
In merito al mancato riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre, l'appellato evidenziava come la moglie avesse precisato di lavorare, sia pure saltuariamente e con una retribuzione in nero di
€.200 mensili che, sommati ai frutti percepiti per la coltivazione dei terreni, cristallizzavano una capacità reddituale speculare a quella del consorte.
La figlia, invece, aveva da lungo tempo completato il suo percorso formativo sicché ben avrebbe potuto impegnarsi per reperire una proficua attività lavorativa per sé, affrancandosi così dalla dipendenza dai genitori;
corollario di tanto era la corretta elisione dell'assegno di mantenimento per la prole e la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare.
Il concludeva perciò per il rigetto dell'appello e per la condanna della al pagamento CP_1 Pt_1 delle relative spese, da distrarsi in favore dell'Avv. La Sala, dichiaratosi anticipatario.
Chiedeva poi che i documenti depositati dall'appellante in questo grado del procedimento fossero stralciati e di essere autorizzato al deposito di un supporto informatico (richiesta a suo dire inopinatamente disattesa in prime cure).
Tale richiesta è da rigettarsi fin d'ora giacché, come emerge dalla disamina del fascicolo di primo grado, sull'ordinanza del 14.06.2023 emessa dal Giudice Istruttore, con cui venivano ammesse solo le istanze legittimamente formulate, era stata di fatto prestata acquiescenza da parte del il quale non aveva CP_1 reiterato l'istanza di acquisizione di tale supporto informatico in sede di precisazione delle conclusioni né
pagina 3 di 8 vi aveva fatto cenno alcuno nella comparsa conclusionale del 23.05.2024.
Senza sottacere in ogni caso che l'indicata ordinanza non è stata esplicitamente impugnata in via incidentale, né il ha dato luogo ad alcuna attività assertiva, neanche larvata, per sostanziare CP_1
l'erroneità della decisione adottata in parte qua dal G.I..
L'udienza del 10.01.025 veniva poi celebrata in modalità cartolare e rinviata al 25.03.2025 per la discussione, all'esito della quale, previa acquisizione delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione con concessione di un primo termine di 60 giorni per il deposito di note conclusive e di ulteriori 20 giorni per repliche.
La sola appellante depositava le prime note mentre entrambi i contraddittori provvedevano al deposito delle repliche.
Infine, con comunicazione del 4.11.2024, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per il rigetto dell'appello.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamati gli eventi che si sono susseguiti in questo grado del procedimento, quanto alla domanda di addebito della separazione al , rigettata Controparte_1 in prime cure e riproposta in questa sede dall'appellante, giova preliminarmente richiamare i principi in subiecta materia.
Ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., “quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio, l'altro coniuge può chiedere la separazione con addebito”.
Sulla scorta di tale norma i presupposti per richiedere l'addebito sono la violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri nascenti dal matrimonio, così come indicati dall'art. 143 c.c., avvenuta durante la convivenza, non avendo in linea di massima alcun rilievo le condotte successive alla crisi, e l'esistenza di un nesso causale che collega la violazione di tale dovere con l'intollerabilità della convivenza medesima.
La violazione dei doveri, peraltro, deve essere volontaria e cosciente e la richiesta di addebito deve connotarsi per la specificità ed essere supportata da prove (cfr. Cass. Civ. 07.08.2024 n. 22291).
Chiarito ciò, la IG.ra ebbe a proporre il ricorso per separazione ed a formulare domanda di Parte_1 addebito della stessa al marito.
In particolare, sosteneva che costui si fosse allontanato dall'abitazione familiare nel marzo del 2021, facendovi rientro un paio di volte solo per riprendere i suoi effetti personali, per poi attingerla con schiaffi nel successivo mese di settembre per ragioni banali, procurandole lesioni personali;
egli veniva perciò querelato dalla moglie e, come emerge dal dispositivo di sentenza penale depositato nella fase finale del giudizio di appello, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia a mesi 4 di reclusione con pagina 4 di 8 concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Innanzi al Tribunale Civile si costituiva il resistente il quale sosteneva che la moglie, dopo 25 anni di matrimonio, gli avesse esternato la sua volontà di separarsi sicché si era trasferito un alloggio rurale;
sosteneva poi che, nel corso dell'episodio occorso nel settembre del 2021, sarebbe stato verbalmente aggredito dalla donna, senza che egli avesse accennato ad alcuna reazione fisica.
In data 09.06.2022 venivano così adottati i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. (per quanto di rilievo,
l'abitazione familiare veniva assegnata alla e il veniva gravato del versamento di €.200 a Pt_1 CP_1 beneficio della figlia , con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie, e di uguale Per_1 importo a titolo di assegno di mantenimento muliebre); nel prosieguo, le parti depositavano le memorie volte a cristallizzare il thema decidendum ed il thema probandum.
E, come innanzi già osservato, con ordinanza del 14.06.2023 il G.I. dichiarava l'inammissibilità di tutte le richieste istruttorie articolate dalla ricorrente, ammetteva solo in parte quelle formulate dal CP_1
(interrogatorio formale della moglie e prova per testi per il tramite dei suoi due figli), ordinava alle parti di depositare le loro ultime tre dichiarazioni dei redditi e rinviava per l'assunzione dell'interpello e della prova orale al 31.01.2024.
Tale ordinanza, giova evidenziarlo a chiare lettere, non è stata oggetto di alcuna censura da parte della
, sicché essa è ormai intangibile. Pt_1
E comunque, l'istruttoria compiuta non forniva alcun supporto alle scarne deduzioni della ricorrente miranti ad addebitare la responsabilità della separazione al con la conseguenza che il Tribunale CP_1 di Foggia ha correttamente rigettato la relativa domanda, non potendo ritenere sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 151 co.1 c.c. sulla scorta delle sole ed apodittiche deduzioni della donna.
D'altro canto, anche nella querela sporta in danno del marito nel settembre del 2021, la stessa appellante aveva sostenuto di non avere più alcun tipo di rapporto con il marito fin dal precedente mese di marzo, con la conseguenza che l'aggressione da lei subita, sebbene giuridicamente censurabile e comunque non ancora accertata con un'irrevocabile sentenza penale di condanna, non ha rappresentato la causa che ha reso intollerabile la convivenza fra detti coniugi ma ha meramente fatto seguito alla cesura della loro unione, peraltro indotta dalla la quale aveva comunicato al di volersi separare. Pt_1 CP_1
Tanto è la riprova della preesistenza della crisi coniugale rispetto all'allontanamento di quest'ultimo dal domicilio domestico.
Quanto poi al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento muliebre, giova rilevare come tale istituto, sancito dall'art. 156 c.c., abbia la funzione di fornire al coniuge che non ha adeguati redditi propri,
pagina 5 di 8 ove non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione, un sostegno economico per il tempo successivo al venir meno della convivenza, con lo scopo, meramente tendenziale, di fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza coniugale, nei limiti di quanto consentito dalla capacità economica del coniuge obbligato.
Ai fini della determinazione di tale assegno, l'A.G. dovrà dunque eseguire una comparazione tra i redditi e il patrimonio di entrambi i coniugi, considerando anche l'età di quello più debole economicamente, il suo titolo di studio, la sua capacità lavorativa, anche generica, e la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro in ragione della condizione socio-economica del territorio nel quale vive.
Nel caso di specie la IG.ra , sottopostasi all'interpello deferitole dal consorte, ha dichiarato Parte_1 di svolgere l'attività saltuaria di badante di persone anziane, ricevendo €.200 mensili (trattasi di circostanza confermata anche dai due figli, escussi nel corso dell'udienza del 31.01.2024).
Ciononostante, comparate le dichiarazioni fiscali depositate in ossequio all'ordinanza istruttoria del
14.06.2023, è emersa una sostanziale equivalenza dei loro rispettivi redditi.
Ne consegue che, come correttamente osservato dal Tribunale, tenuto conto anche della capacità lavorativa delle parti e dell'insussistenza di ragioni ostative all'espletamento di proficue attività, non sussistono le condizioni per il ripristino dell'assegno di mantenimento a beneficio della , così Pt_1 come fissato in via provvisoria ed urgente con la c.d. “ordinanza presidenziale” ed eliso con l'appellata sentenza.
Del pari irricevibili sono le doglianze formulate riguardo alla revoca del contributo paterno per il mantenimento della figlia in punto di diritto, infatti, entrambi i genitori sono tenuti a Per_1 mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli per il sol fatto di averli generati, in virtù di quanto sancito dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 c.c.; e, con specifico riferimento all'obbligo del mantenimento, essi sono tenuti a concorrere fra loro mediante l'espletamento delle attività domestiche e/o con i proventi delle espletate attività professionali nonché in proporzione alle loro rispettive consistenze reddituali e patrimoniali.
Il tutto, allo scopo di consentire alla prole di mantenere lo stesso tenore di vita goduto nel corso della convivenza con entrambi i genitori.
Tali regole, valevoli precipuamente per i figli minori, sono pacificamente applicabili anche nei confronti dei figli maggiorenni (art. 337-septies c.c.) ove siano ancora impegnati in un percorso formativo (che può essere più o meno lungo ed articolato) ovvero non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
Infine, ove vi siano figli portatori di handicap grave, le disposizioni riguardanti i figli minori sono integralmente applicabili anche nei confronti di costoro.
pagina 6 di 8 E tuttavia, tale obbligo non può protrarsi sine die in quanto i figli maggiorenni (non portatori di handicap grave) sono tenuti ad impegnarsi per affrancarsi dalla dipendenza dai loro genitori in applicazione del principio di auto-responsabilità.
Nel caso di specie non v'è chi non veda come la secondogenita delle parti, nata il Persona_2
7.09.2000, goda di buone condizioni di salute (non vi è alcuna allegazione di segno contrario); inoltre, nel
2020 ha conseguito il titolo per l'esercizio dell'attività di Operatore Socio Sanitario;
la madre ha però sostenuto che costei, nell'arco dell'ultimo lustro, non sarebbe riuscita a trovare lavoro, sebbene a ciò impegnatasi.
Tale attività assertiva è rimasta del tutto indimostrata con la conseguenza che il Tribunale di Foggia ha giustamente eliso anche il contributo paterno al mantenimento di , revocando altresì Per_1
l'assegnazione alla dell'abitazione familiare, non sussistendo più le condizioni di cui all'art. 337- Pt_1 sexies c.c..
L'appello merita pertanto essere rigettato e la deve essere condannata al pagamento di 2/3 Parte_1 delle relative spese, stante il rigetto della reiterata richiesta di acquisizione del supporto informatico articolata dal CP_1
Spese che si liquidano in favore dell'appellato, nella misura già ridotta, in €.
2.644 per onorario, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Donato La Sala, dichiaratosi anticipatario, con compensazione fra le parti del restante
1/3.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G.989/2024, così provvede.
1) Rigetta l'appello proposto dalla IG.ra e, per l'effetto, conferma in ogni statuizione la Parte_1 sentenza n. 1519/2024 emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 1125/2022.
2) Condanna l'appellante al pagamento di 2/3 delle spese per questo grado del giudizio, Parte_1 che si liquidano in favore dell'appellato, nella misura già ridotta, in €.
2.644 per onorario, con pagina 7 di 8 l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Donato La Sala, dichiaratosi anticipatario, con compensazione fra le parti del restante 1/3.
1) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico di , in osservanza Parte_1 dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della L.
228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19.06.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
pagina 8 di 8