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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/10/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 4918 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. IO DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] – RM- il 09.08.1965), elettivamente domiciliato in Tivoli via Inversata Parte_1
n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana D'Amico giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
SA CC n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura come in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis cod. proc. civ, ha chiesto l'accertamento della sussistenza Parte_1 delle condizioni sanitarie utili per ottenere la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 legge n. 118/71 ovvero l'assegno di inabilità ai sensi dell'art. 13 legge n. 118/71, l'esenzione parziale dal pagamento della spesa pubblica ai sensi dell'art.5 comma 4 della legge 407/90 ed il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art.3 comma 3, legge n. 104/92.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha accertato che il è invalido nella misura del 67%, ai fini del diritto all'esenzione dal pagamento della spesa Pt_1 sanitaria, ma ha escluso la sussistenza degli ulteriori requisiti sanitari.
Con ricorso depositato in data 5.8.2024, ha chiesto il riconoscimento dei requisiti Parte_1 medici invocati. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
1 Disposto un'integrazione della ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Il Ctu medico legale (Dott. ) ha accertato che la parte ricorrente è in possesso del Persona_1 requisito medico necessario per ottenere l'assegno di inabilità ai sensi dell'art. 13 legge n. 118/71.
In particolare, il Ctu ha indicato le seguenti patologie da cui è affetto del ricorrente: “ PREGRESSA
FRATTURA DI OMERO DESTRO OPERATO per analogia 7208 10% PREGRESSA FRATTURA DI
TIBIA BILATERALE per analogia 7211 10% PREGRESSA SPLENECTOMIA per analogia 6484 10%
PRIAPISMO ISCHEMICO PROTESIZZATO per analogia 6601 10% ARTROPATIA PSORIASICA
CON LESIONI CUTANEE per analogia 9306 35% DISTURBO DEPRESSIVO CRONICO 2205 25%
TOTALE a scalare 68%”, per poi precisare che, a seguito di valutazione dell'ulteriore certificato psichiatrico a firma del Dott. del 09.04.2025, emerge: “dimostrato aggravamento si Per_2 modiifica la diagnosi psichiatrica da "disturbo depressivo cronico" a "DISTURBO DEPRESSIVO
PERSISTENTE GRAVE RESISTENTE A TERAPIE" e si modifica il codice nosologico da 2205 a
2206. Ricalcolando la formula a scalare con la nuova percentuale attribuibile al codice 2206 del
40% si ottiene un grado complessivo a scalare del 74% [..] è da considerarsi Invalido Civile al 74%
e quindi si trova nelle condizioni previste dall'art. 13 della Legge n° 118/1971 a decorrere dal
01.04.2025 data di diagnosi del peggioramento della patologia psichiatrica”.
Le risultanze medico legali appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Alla luce delle considerazioni esposte il si trova nelle condizioni per ottenere l'assegno Parte_1 mensile di assistenza con decorrenza dal mese di aprile 2025, mentre deve escludersi che si trovi nelle condizioni sanitarie per poter beneficiare della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 legge n.
118/71 né in una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art.3, comma 3, legge n. 104/1992.
In ossequio alle risultanze dell'atp, va dichiarato che il ricorrente ha diritto all'esenzione parziale dalla spesa sanitaria ai sensi dell'art.5 comma 4 della legge 407/90 con decorrenza dalla domanda amministrativa (25.5.2022).
Il parziale accoglimento della domanda (è stata accertata la sussistenza di due requisiti medici ma solo uno con decorrenza dalla domanda amministrativa, mentre è stata esclusa la ricorrenza degli altri requisiti) determina la compensazione per intero delle spese processuali, comprese quelle di atp. CP_ Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell'
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa
2 - dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per ottenere l'esenzione parziale dal Parte_1 pagamento della spesa sanitaria ai sensi dell'art.5 comma 4 della legge 407/90 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- accerta e dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per ottenere la prestazione di Parte_1 cui all'art. 13 legge n. 118/71 con decorrenza dal mese di aprile 2025;
- rigetta, per il resto, il ricorso CP_
- pone a carico definitivo dell' le spese di Ctu medico- legale, già liquidate con separato decreto.
Tivoli, 21.10.2025
Il Giudice
IO Di TR
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