Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 34.314 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo per il medesimo anno della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
Articolo 1
- Legge 9 agosto 1993, n. 295
Articolo 2 della Legge 9 agosto 1993, n. 295
Versione
27 agosto 1993
27 agosto 1993
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 14257
- Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2001, n. 6304
- Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3012
- Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/03/2025, n. 309
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 272
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 294
- Trib. Cosenza, sentenza 19/02/2025, n. 311
- Trib. Parma, sentenza 20/02/2025, n. 124
- Trib. Matera, sentenza 28/05/2025, n. 266
- Articolo 2 della Legge 20 marzo 2009, n. 27
- Articolo 10 della Legge 27 novembre 1956, n. 1407
- Articolo 1 del Decreto 22 marzo 1990, n. 114
- Articolo 28 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12