Articolo 2 della Legge 9 agosto 1993, n. 295
Articolo 1
Versione
27 agosto 1993
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 34.314 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo per il medesimo anno della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
Entrata in vigore il 27 agosto 1993