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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1700/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1700/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MARADEI CLAUDIO ANTONIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino in data 29/01/2021 e depositato in data 01/02/2021, è stata autorizzata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 28/01/2025, i ricorrenti hanno domandato al
Tribunale la modifica delle condizioni della separazione / di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dall'accordo di negoziazione assistita, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione esclusiva e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che salvo diverso accordo, il padre potrà vedere il minore secondo la seguente regolamentazione dei rapporti: a fine settimana alternati, il venerdì dalle ore 16:30, orario di uscita da scuola, fino alle ore 21:00 (in periodo extrascolastico dalle ore 9:00 alle ore 21:00), il sabato dalle ore 9:00 alle ore 21:00 e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 21:00, con accompagnamento e prelevamento del figlio presso la residenza materna (tranne il venerdì presso la scuola), oltre ad un pomeriggio infrasettimanale. Il figlio, , trascorrerà sempre e comunque la notte presso la Per_1 residenza materna, tranne che nelle vacanze estive e invernali come concordate
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1700/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MARADEI CLAUDIO ANTONIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino in data 29/01/2021 e depositato in data 01/02/2021, è stata autorizzata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 28/01/2025, i ricorrenti hanno domandato al
Tribunale la modifica delle condizioni della separazione / di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dall'accordo di negoziazione assistita, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione esclusiva e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che salvo diverso accordo, il padre potrà vedere il minore secondo la seguente regolamentazione dei rapporti: a fine settimana alternati, il venerdì dalle ore 16:30, orario di uscita da scuola, fino alle ore 21:00 (in periodo extrascolastico dalle ore 9:00 alle ore 21:00), il sabato dalle ore 9:00 alle ore 21:00 e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 21:00, con accompagnamento e prelevamento del figlio presso la residenza materna (tranne il venerdì presso la scuola), oltre ad un pomeriggio infrasettimanale. Il figlio, , trascorrerà sempre e comunque la notte presso la Per_1 residenza materna, tranne che nelle vacanze estive e invernali come concordate
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.