Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 2
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, è insindacabile la decisione da parte del tribunale di disporre di un termine superiore a quello di trenta giorni e non eccedente quello di quarantacinque previsto dall'art.309, comma decimo, cod. proc. pen. per il deposito della motivazione in caso di particolare complessità di quest'ultima.
In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore, ai sensi dell'art. 391 bis, comma secondo cod.proc.pen., senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo del predetto articolo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni verbalizzate con un mero richiamo sommario agli avvisi ex art. 391 bis cod. proc. pen.)
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2016, n. 51073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51073 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
5 107 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Rel. Presidente - SENTENZA N. Dott. UGO DE CRESCIENZO Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 24860/2016 Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA VA MA N. IL 30/05/1966 DI AN QU N. IL 04/06/1981 avverso l'ordinanza n. 968/2016 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 10/03/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. . CO Clie lucke c der cont Udit i difensor Avv.; to Albist _Cate Crestu to Cale vics t ance ce MOTIVI DELLA DECISIONE VA CO e AN UA, sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere per la violazione degli artt. 110, 629 in relazione all'art. 628, comma 3 nn. 1 e 3 e art. 7 1. 203/1991 (fatti commessi nel novembre/dicembre del 2012), ricorrono per Cassazione avverso l'ordinanza 10.3.2016-14.3.2016 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato i ricorsi per il riesame, confermando l'ordinanza cautelare 15.2.2016 emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Napoli. Le difese chiedono l'annullamento della decisione impugnata deducendo rispetti- vamente i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: AN UA §1.) Ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. violazione dell'art. 309 comma 10 e 125 comma 3 cod. proc. pen., perché difetta totalmente l'indicazione delle ragioni per le quali il Tribunale ha deciso di usufruire, per la stesura della motivazione, del termine massimo di giorni 45, stante la mancanza di qualsiasi indicazione in ordine alla "particolare complessità" della vicenda scrutinata. VA CO (Ricorso proposto dall'avv.to ERCOLINO) §1.) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: apparente o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. La vicenda si risolve nella richiesta di pagamento della somma di € 7.500 avanzata nei con- fronti di AN IN e da questi effettivamente dovuta quale prezzo di for- niture di carburante consegnate e non pagate. Il narrato della persona offesa non sarebbe credibile stante il suo comportamento processuale: il fatto illecito, con- sumato in data 30.5.2013, sarebbe stato rivelato dalla persona offesa solo il 30.3.2015 nel corso del giudizio promosso nei confronti di altre due persone (AN 1 EL e MI) sottoposte a procedimento penale per analoga vicenda ri- guardante un diverso credito vantato dal VA nei confronti dell'AN. La difesa censura le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto giustificabile la condotta processuale della persona offesa e delle ragioni sottostanti alla tardiva denuncia. La difesa inoltre sostiene essere del tutto priva di motivazione la ragio- ne per la quale il Tribunale abbia ritenuto di escludere la diversa qualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. (ricorso proposto dall'avv.to QUARTO) §2.) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. erronea applicazio- ne dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli indizi. La difesa censura la motivazione con la quale il Tribunale, superando le doglianze mosse in sede di richiesta di riesame, ha ritenuto credibile la persona offesa, nonostante il decorso lasso di tempo fra la data di commissione del fatto e la sua rivelazione alla autorità giudiziaria. la difesa si duole poi delle ragioni per le quali è stata ritenuta corretta la qualifica- zione giuridica del fatto in termini di violazione dell'art. 629 cod. pen. essendo la motivazione contraddittoria non risultando alcuna cessione del credito dal VA all'AN, risultando che la pretesa avanzata dal VA era corrispondente ad un credito reale ed esistente §3.) ex art. 606 comma 1 lett. b) c), ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 273 e 391 bis cod. proc. pen., perchè il Tribunale, con motivazione sostan- zialmente carente ha dichiarato l'inutilizzabilità dei verbali delle indagini difensive depositati in udienza. §4.) Vizio di motivazione in ordine al requisito della attualità delle esigenze cautelari. RITENUTO IN FATTO Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che: a) i ricorrenti, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sono accusati del delitto di estorsio- ne aggravata ex art. 628 comma 3 n. 1 e 3 e dall'art. 7 I. 203/1991, in relazione all'esazione (alla cui esecuzione era stato delegato il DI AN) di un credito di 7.600,00 € vantato dal LA VA CO, nei confronti dell'AN IN;
b) il fatto si innesta nell'ambito di una precedente e diversa vicenda penalmente ri- levante che vede coinvolti il DI AN quale estorsore e l'AN quale vit- tima ed in ordine alla quale è già intervenuto giudizio avanti il Tribunale di Napoli. Sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sulla scorta delle dichiara- zioni rese dalla persona offesa nel corso del giudizio avanti il Tribunale di Napoli, in corso per la precedete vicenda, successivamente confermate ai Carabinieri di Arzana, gli indagati proponevano istanza di riesame dell'ordinanza cautelare ex 2 art. 309 cod. proc. pen. Il Tribunale con ordinanza 14.3.2016 rigettava le impu- gnazioni degli indagati che proponevano pertanto ricorso per Cassazione per le ra- gioni in epigrafe indicate. RITENUTO IN DIRITTO Esaminando separatamente i ricorsi proposti dagli indagati, il Collegio osserva quanto segue. La difesa del DI AN denuncia l'ordinanza del Tribunale del riesame per di- fetto di indicazione in ordine alle ragioni del deposito della motivazione nel mag- gior termine di 45 giorni decorrenti dalla data della pronuncia. Il ricorso è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza per la quale il tribunale, stabilendo, per il deposito della motivazione, un termine superiore a trenta giorni previsto dall'art. 309, comma 10 cod. proc. pen., ha l'o- nere di indicare tale termine nel dispositivo, senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione [Cass. sez. 11166 del 22.12.2015, Pardo, in Ced Cass. Rv. 266211]; a ciò si aggiunga che la eventuale motivazione giustificativa della scelta del Tribu- nale non è comunque sindacabile nel merito in questa sede, per cui l'omessa indi- cazione delle ragioni per le quali il Tribunale abbia ritenuto di particolare comples- sità la redazione della motivazione dell'ordinanza, non integra alcuna lesione del diritto di difesa ( Cass. sez. 2 n. 22463 del 5.5.2016, Prezzavento, in Ced Cass. Rv. 266897]. I ricorsi proposti dal LA VA CO sono manifestamente infondati sulla base del- le seguenti premesse. La valutazione delle doglianze difensive soggiace ai noti li- miti del giudizio di legittimità. Infatti in materia di provvedimenti "de libertate", la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalu- tazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure;
infatti, sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane per- tanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro l'assenza di illogici- tà evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento [Cass. SU 22.3.2011 n. 11; Cass. Sez. II 7.12.2011 n. 56; Cass. Sez VI 12.11.1998 n. 3529; Cass. Sez. I ordinanza 20.3.1998 n. 1700; Cass. Sez. I 11.3.1998 n. 1496; Cass. Sez. I 20.2.1998 n. 1083]. Da quanto sopra discende che: A) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censu- re in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico 3 giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se corretta- mente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio;
B) la denuncia di inesistenza di gravi indizi di colpevolezza o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, se- condo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimi- tà sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risol- vano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giu- dice di merito. [v. in tal senso Cass sez. III 21.10.2010 n. 40873]. Infatti Il sinda- cato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente ido- nea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti es- senziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da in- sormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "al- tri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei mo- tivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radical- mente inficiata sotto il profilo logico [Cass. Sez. I 19.10.2011 n. 41738; e nello stesso senso Cass. Sez. IV 3.5.2007 n. 22500; Cass. Sez. VI 15.3.2006 n. 10951] Passando quindi in disamina i punti di ricorso va osservato che l'ordinanza del Tri- bunale del riesame sfugge alle critiche mosse. per le seguenti ragioni. Il primo e il secondo motivo, sostanzialmente sovrapponibili possono essere esa- minati congiuntamente. La piattaforma probatoria del fatto estorsivo ascritto all'indagato poggia sulle di- chiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, rilasciate nel corso della udienza 30.3.2015 avanti alla V sezione del Tribunale di Napoli e il 28.4.2015 avanti ai Ca- rabinieri di Arzano. Il Tribunale del riesame [v. pp. 8, 9 e 10 dell'ordinanza] ha compiutamente valutato l'aspetto dell'attendibilità dell'AN, vagliata sia nell'aspetto della credibilità intrinseca, sia alla luce del complessivo supporto pro- batorio derivato dall'attività investigativa. Il Tribunale ha preso puntualmente in considerazione le critiche mosse dalla difesa appuntate in particolare sull'aspetto della epoca nella quale sono state rese le dichiarazioni accusatorie da parte della persona offesa, e ha argomentato in ordine alle ragioni per le quali tale condotta non inficia la credibilità della persona offesa [v. p. 9 dell'ordinanza]. La motivazio- ne è adeguata, non sindacabile nel merito e non manifesta illogicità o carenze o contraddizioni desumibili dal testo del provvedimento impugnato. 4 E' manifestamente infondata la seconda censura contenuta nei primi due motivi di ricorso e relativa alla qualificazione giuridica del reato. Il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali la condotta degli indagati non possa essere riqualificata in ter- mini di violazione dell'art. 393 cod. pen. In particolare il Tribunale dopo avere rammentato la gravità delle lesioni (trauma cranico, edema regione orbitaria sini- stra, frattura VI e VII costola) patite dalla persona offesa a seguito di un "pestag- gio" commesso dal LA VA, ha fornito una compiuta descrizione del rapporto giu- ridico intercorrente tra il LA VA e l'AN mettendo in evidenza come nella gestione del credito vantato dal primo nei confronti del secondo fosse intervenuto il DI AN (oltre ad altra persona) [v. pp. 11 e 12 dell'ordinanza] che non vantava nessun credito nei confronti della persona offesa. La condotta del LA CA- VA, per la sua modalità concreta esula dallo stretto ambito dell'articolo 393 cod. pen. ove, sul piano oggettivo, si presuppone che il creditore si faccia ragione "da sè medesimo", espressione che all'evidenza esclude dalla sfera dell'esercizio arbi- trario delle ragioni chi si rivolga a soggetti terzi che con metodo violento esercitino l'attività di riscossione dei crediti. Nella specie va inoltre aggiunto che l'azione del DI AN volta ad affermare la presenza sul territorio di una organizzazione camorristica, finisce con il trascendere la semplice violenta riscossione di un credi- to, perseguendo la diversa ed ulteriore finalità di affermazione dell'egemonia del clan camorristico conducente alla qualificazione del fatto in termini di consumazio- ne del reato di estorsione. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale [v. pp. 10 e 11 dell'ordinanza] ha indicato in modo puntuale le ragioni per le quali non ha ritenuto legittime le verbalizzazioni delle indagini difensive e la loro conseguente utilizzabilità stante un sommario ri- chiamo degli avvisi previsti dall'art. 391 bis cod. proc. pen. La circostanza della sommaria indicazione degli avvisi previsti nella citata disposizione, non contestata in fatto dalla difesa, integra pacificamente la violazione della norma di legge ri- chiamata, con la conseguenza che la decisione del Tribunale è corretta in diritto, siccome conforma alla costante giurisprudenza di legittimità [Cass. sez. 3 n. 2017 del 15.7.2003, Laghezza, in Ced Cass. Rv. 2273390; Cass. sez F n. 34554 del 25.7.2003, Jovanovic, in Ced Cass. Rv 228394; Cass. Sez. 1 n. 36036 del 28.11.2013 in Ced Cass. Rv. 261119]. La dichiarata inutilizzabilità del contenuto dei verbali delle dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini difensive rende del tutto superflua la valutazione delle censure formulate dalla difesa in ordine alla valutazione fatta dal Tribunale, incidenter tantum sulla valenza probatoria di quel dichiarato. Va comunque osservato che anche sotto questo profilo la motivazione del Tribunale non presenta vizi rilevabili in questa sede. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale [pag. 15/16 della ordinanza] ha indicato in modo preciso e puntuale le ragioni per le quali ha 5 ritenuto "attuali" le esigenze cautelari (non particolare risalenza nel tempo fatto contestato, inserimento del fatto nell'ambito di una molteplicità di fatti con conse- guente peculiarità dell'intera vicenda cautelare) e ha rilevato la sussistenza di una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari trattandosi di reati ag- gravati dall'art. 7 I. 203/1991. La decisione, insindacabile nel merito, è corretta in diritto, perché in tema di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di in- dagato del reato aggravato ex art. 7 I. 203/91, ricorre la presunzione relativa di sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, laddove non risulti che la partecipazione all'associazione mafiosa sia venuta meno, ovvero che sia dimo- strata la mancanza di attualità di situazioni di pericolo cautelare [Cass. sez. 5 n. 32817 del 10.6.2016, Muscolino, in Ced Cass. rv 267700; Cass. sez. 2 n. 6574 del 2.2.2016, Cuozzo, in Ced Cass. Rv. 266236]. Le ulteriori doglianze difensive rela- tive al fatto che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le qualità im- prenditoriali del LA VA definendo invece il suo comportamento con l'aggettiva- zione "spregiudicatezza" e "professionalità" attengono ad aspetti di merito valuta- tivo che esorbitano dal giudizio di legittimità. Per le suddette ragioni i ricorsi sono inammissibili i ricorrenti vanno con- dannati al pagamento delle spese processuali e ciascino al versamento della som- ma di € 1.500 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta dei ricorrenti gli estremi della responsabilità ivi stabilita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15.9.2016 Presidente Il giudice estensore Dr. Ugo pe/Crescienzo DEPOSITATO IN NOELLEIDA SECONDAZIONE PENAL 30 NOV 2016 ero Claudia Planll 6