Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2016, n. 51073
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Sentenza 15 settembre 2016

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In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, è insindacabile la decisione da parte del tribunale di disporre di un termine superiore a quello di trenta giorni e non eccedente quello di quarantacinque previsto dall'art.309, comma decimo, cod. proc. pen. per il deposito della motivazione in caso di particolare complessità di quest'ultima.

In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore, ai sensi dell'art. 391 bis, comma secondo cod.proc.pen., senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo del predetto articolo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni verbalizzate con un mero richiamo sommario agli avvisi ex art. 391 bis cod. proc. pen.)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2016, n. 51073
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51073
Data del deposito : 15 settembre 2016

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