Sentenza 2 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2016, n. 6574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6574 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2016 |
Testo completo
6 5 7 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO FIANDANESE - Presidente - SENTENZA N. 188 Dott. MARGHERITA TADDEI - Consigliere - - Consigliere - N. 46964/2015REGISTRO GENERALE Dott. MIRELLA CERVADORO Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OZ NA N. IL 12/11/1980 avverso l'ordinanza n. 3113/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 10/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. suvellothe condudere per i rigens suzel cors حمد Udit i difensor Avv.; Reesme Suonella che chiedeva l'accoglimento The new RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Napoli decidendo sull'appello proposto nell'interesse di UO VA, imputata del reato di con concorso in estorsione aggravata dall'art. 7 d.l. 152 del 1991, rigettava l'istanza ritenendo che non vi fossero elementi per vincere la presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata che deduceva violazione di legge in quanto il Tribunale non si era espresso sugli attributi della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione richiesti dalla normativa codicistica, non tenendo in considerazione né il tempo trascorso dal fatto in contestazione, né il periodo di restrizione sofferto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1.Il collegio condivide la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l'art. 275 cod. proc. pen. attribuisce al giudice poteri discrezionali assai estesi nella scelta delle misure cautelare da applicare all'indiziato. Egli, infatti, deve tener conto al riguardo della specifica idoneità della misura, che intende - applicare, a soddisfare nel caso concreto le esigenze cautelari. Il legislatore non ha, però, inteso attribuire al giudice una discrezionalità assoluta e la formulazione del giudizio di proporzione ed adeguatezza della misura cautelare prescelta e le esigenze da soddisfare è incensurabile, in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico- giuridici (Cass. sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922). La disposizione contenuta nel comma terzo dell'art. 275 cod. proc. pen. non pone infatti a carico del giudice l'obbligo di offrire l'analitica dimostrazione della inadeguatezza di ogni misura diversa da quella restrittiva in carcere;
ne consegue che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale, allorché venga dimostrato che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa sia la permanenza in carcere, rimanendo così superata ed assorbita la dimostrazione della inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive. Tale principio generale deve essere adattato al caso in cui si proceda per uno dei reati in relazione ai quali esiste, come nel caso di specie, una presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria. L'esistenza di tale presunzione impone, per la concessione degli arresti domiciliari, la presenza di specifici elementi relativi al caso concreto che consentano di ritenere comunque adeguata la misura meno afflittiva. 2 In presenza di una presunzione relativa, pertanto, la motivazione in ordine alla idoneità esclusiva della misura carceraria deve dare conto della assenza di elementi che consentano di ritenere adeguate misure meno afflittive, anche in considerazione delle allegazioni difensive, senza che sia necessario motivare in ordine alla possibile adeguatezza della cautela domiciliare. Né tale attenuazione degli oneri motivazionali risulta incisa dalla previsione contenuta nell'art. 275 comma 3 bis cod. proc.pen.: la motivazione circa la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, eletta dal legislatore come misura coercitiva "principe" (nella configurazione ordinaria che prevede il controllo elettronico) è richiesta infatti solo in assenza di presunzioni. Ove invece esista una presunzione (sia nella configurazione assoluta che relativa) la struttura della motivazione si "inverte": il carcere è la misura presuntivamente adeguata, la cui applicazione risulta giustificata in assenza di elementi concretamente indicativi della idoneità preventiva di cautele meno afflittive.
1.3. Nel caso di specie il collegio territoriale non riteneva idonei a vincere la presunzione relativa di adeguatezza del carcere né il tempo trascorso dai fatti né la durata della restrizione sofferta. Si tratta invero di circostanze che non hanno la capacità di incidere le ragioni poste a fondamento della presunzione, ovvero la particolare stabilità della dedizione criminale delle persone coinvolte a vario titolo nei circuiti della criminalità organizzata.
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 2 febbraio 2016 Il Presidente L'estensore Sandra RecoSandra RecchioneЯ семеи Franco FiandaneseFrancs fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 18 FEB. 2016 CANCELLERE Claudia Pianelli CH 3