Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 2
In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore, ai sensi dell'art. 391 bis, comma secondo cod.proc.pen., senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo del predetto articolo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e con il principio di parità delle parti processuali di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. - del combinato disposto degli artt. 391 bis, comma sesto e 391 ter, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., nella parte in cui sancisce l'inutilizzabilità delle investigazioni difensive in caso di omessa specifica elencazione degli avvisi a chi rende dichiarazioni scritte, in assenza di analoga previsione e sanzione per le informazioni assunte dalla pubblica accusa, attesa anche la diversità dei ruoli, sotto il profilo istituzionale e funzionale, del pubblico ministero e del difensore.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2013, n. 36036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36036 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 28/11/2013
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1694
Dott. LOCATELLI US - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S.. - Consigliere - N. 3914/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI PP, nato il [...];
avverso la sentenza n. 91/2012 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA del 07/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 28/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. FLAMINI Luigi Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente avv. Testaferrata Emanuele, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 novembre 2012 la Corte militare di appello ha confermato la sentenza del 4 aprile 2012 del G.u.p. del Tribunale militare di Roma, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato MI US, appuntato della Guardia di Finanza, effettivo al 1 Gruppo di Roma, responsabile del reato di violata consegna aggravata, contestato, ai sensi dell'art. 47 c.p.m.p., n. 2 e art. 120 c.p.m.p., per essersi allontanato, arbitrariamente e senza autorizzazione, il 7 novembre 2010 alle ore 12,15 dal luogo di previsto espletamento del servizio per consumare un pasto in un esercizio pubblico con rientro dopo oltre un'ora, violando le consegne disciplinanti il medesimo servizio, e, riconosciute le attenuanti generiche, sulla scorta della sua documentazione matricolare, prevalenti sulla contestata e sussistente aggravante del grado rivestito, e applicata la riduzione per il rito prescelto, l'aveva condannato alla pena di mese uno e giorni dieci di reclusione militare, concedendogli i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
1.1. La Corte, richiamata analiticamente la vicenda processuale ricostruita dal primo Giudice sulla base del quadro probatorio rappresentato dal contenuto delle consegne del 21, 28 e 30 aprile 2010 e del 17 giugno 2010 per il servizio intrapreso dall'imputato il giorno dei fatti nel contesto del più ampio piano d'azione denominato "Patto per Roma sicura", volto al contrasto di fenomeni di devianza e degrado del contesto urbano, compresa la vendita di prodotti contraffatti, dalle testimonianze rese dai colleghi D'NA, D'AR e DA, addetti allo stesso servizio, e dalle dichiarazioni del medesimo imputato, e illustrate le ragioni della decisione impugnata e le censure svolte dall'appellante, riteneva logiche e convincenti le argomentazioni del primo Giudice, perfettamente aderenti alle risultanze processuali.
1.2. La conoscenza delle consegne del servizio espletato il giorno del fatto, fondate sugli atti emanati dai comandi dei vari livelli gerarchici del Corpo di appartenenza dell'imputato, specificamente illustrati nel loro contenuto e integrati dalla stampa della immagine satellitare della zona interessata, derivava:
- dalla circostanza fattuale che il collega D'AR era stato autorizzato ad allontanarsi dal capo pattuglia D'NA, come da entrambi riferito;
- dalle dichiarazioni del teste DA (al cui esame era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato), non escludenti l'indottrinamento a più riprese dei componenti della pattuglia da parte del capo pattuglia D'NA, che aveva anche riferito di avere, prima dell'inizio del servizio, riunito i militari comandati con lui, delineando loro le modalità del servizio e l'impossibilità di allontanarsi senza autorizzazione dal posto di servizio, che era di ordine pubblico, come confermato anche dal teste D'AR;
- dall'allegazione delle consegne al foglio di servizio n. 20, trasmesso all'Autorità giudiziaria militare competente unitamente agli allegati, costituiti dalla relazione a firma del capo pattuglia D'NA e dai documenti contenenti le consegne, indicati dal comandante del 1 Gruppo col. Mendella come allegati al foglio di servizio, non oggetto di contestazione ne', in ipotesi, di proposizione di querela di falso, ne' di richiesta di integrazione probatoria in sede di richiesta del giudizio abbreviato. Non erano, invece, fondate le argomentazioni svolte dall'appellante per desumere la mancata conoscenza delle consegne dal comportamento tenuto dagli altri suoi colleghi, emergendo dalle reali circostanze fattuali la sussistenza di un danno al servizio causato dal comportamento del medesimo e la necessaria immediata riorganizzazione dello stesso servizio da parte del capo pattuglia, e dimostrando l'analisi delle posizioni tenute dagli altri militari e delle loro condotte la conformità degli spostamenti all'attività preventiva richiesta, la conoscenza dei posizionamenti delle autovetture come previsti nelle consegne e la correttezza delle autorizzazioni date per gli spostamenti di ciascuno in rapporto alla continuità del servizio.
Nè erano fondate le deduzioni difensive relative alla presunta incompletezza o falsità del foglio di servizio, perché integrato dopo le firme dei militari, e in ordine alla inutilizzabilità o intrinseca inattendibilità dei documenti, a firma di OC e FI, prodotti dal difensore in sede di interrogatorio, e in ordine alle dichiarazioni degli stessi OC e FI e di AN, assunte dal difensore, fondatamente ritenute non utilizzabili, in quanto prive dei rituali avvertimenti di garanzia da rivolgersi al soggetto dichiarante, analiticamente previsti e imposti dall'art. 391-bis c.p.p., comma 3, attesa la specificità degli obblighi posti esclusivamente a carico del difensore e degli altri soggetti indicati dalla norma, e non riguardanti invece l'assunzione di informazioni da parte del Pubblico Ministero, tenuto esclusivamente alla osservanza degli obblighi e dei limiti stabiliti dall'art. 362 cod. proc. pen.. Le dichiarazioni di OC e FI erano, peraltro, intrinsecamente illogiche perché per nulla coerenti con tutte le altre dichiarazioni acquisite, oltre a essere inverosimile il racconto del teste OC in merito al presunto inseguimento di venditori abusivi a opera dell'imputato, dal medesimo non riferito ai colleghi ne' segnalato alla sala operativa e non visto dai militari impegnati nei servizi di pattugliamento, e quelle rese dalla persona informata FI circa l'ingresso dell'imputato nel locale solo per la fruizione dei servizi igienici.
Nè le indicate testimonianze erano state oggetto di richiesta di integrazione probatoria in sede di giudizio abbreviato, condizionato al solo esame del teste DA.
1.3. Secondo la Corte, conclusivamente, alla luce della ricostruzione dei fatti operata dal G.u.p. e resistente alle deduzioni difensive e alle inverosimili ricostruzioni alternative opposte dall'appellante, era sicuramente integrato l'elemento oggettivo del contestato reato, poiché, in coerenza alla decisione n. 236 del 2000 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 c.p.m.p., e ai principi con essa affermati, le consegne erano state precise, tassative, descrittive del servizio da rendere nei minimi particolari ed erano conosciute da tutti gli agenti in servizio di ordine pubblico, mentre il comportamento dell'appellante aveva portato a una effettiva disfunzionalità del servizio, creando difficoltà operative e necessità di riadeguare turni e postazioni di controllo.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero dell'avvocato Emanuele Testaferrata, MI US, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 391-bis, commi 3 e 6, e art. 391-ter cod. proc. pen. ed erronea declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., comma 2.
Secondo il ricorrente, la Corte di merito, che ha confermato la declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate al difensore da AN, OC e FI, perché prive della trascrizione degli avvisi effettuati e indicati dall'art. 391-bis c.p.p., comma 3, disattendendo le argomentazioni difensive fondate su opposto orientamento di legittimità, è incorsa nel denunciato vizio, poiché l'interpretazione condivisa dalla sentenza impugnata in coerenza con il prevalente orientamento di legittimità, tradisce la lettera e la ratio della disposizione normativa.
Infatti, l'art. 391-bis e art. 391-ter cod. proc. pen. non richiedono l'indicazione specifica dei singoli avvertimenti, ne' la sanzione della inutilizzabilità posta dall'art. 391-bis c.p.p., comma 6, attiene alla verbalizzazione degli avvertimenti e alla disciplina delle modalità relative, essendo, invece, connessa alla "violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti", che sanciscono norme di condotta imposte al difensore a tutela di interessi superiori di giustizia, la cui violazione implica anche la commissione di illecito disciplinare.
Tale interpretazione è confermata dalla stessa natura giuridica della inutilizzabilità, che suppone la presenza di una prova vietata per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, e tale patologia, se può riguardare l'omessa formulazione degli avvisi, non può invece estendersi alla mancata elencazione degli avvisi, comunque dichiaratamente resi, sussistendo in tal caso solo una mera inosservanza delle formalità prescritte per la sua assunzione, che potrebbe determinare la nullità relativa della prova, non eccepita nel termine di cui all'art. 181 c.p.p., comma 2. Consegue a tali rilievi, secondo il ricorrente, l'annullamento della sentenza impugnata nel punto della dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dal difensore, poiché le persone sentite, AN, OC e FI, hanno ricostruito i fatti in modo diverso dai testi D'NA e D'AR, indicando esso ricorrente presente nei luoghi assegnatigli per servizio, con correlata necessità della valutazione di merito delle investigazioni difensive.
Ove, invece, fosse confermato l'obbligo della specifica elencazione degli avvisi, si prospetterebbe una questione di legittimità costituzionale della indicata disposizione, per contrasto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e con il principio di parità delle parti processuali di cui all'art. 3 Cost., comma 2, in dipendenza dell'omessa previsione di alcun obbligo e sanzione per l'assunzione di informazioni a opera del Pubblico Ministero e della diversa tutela riconosciuta al soggetto dichiarante a seconda che renda dichiarazioni all'una o all'altra parte processuale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), illogicità della motivazione in merito alla inattendibilità dei testi a difesa e mancata motivazione in merito all'attendibilità dei testi a carico.
Secondo il ricorrente, la Corte militare di appello ha illogicamente ritenuto l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi OC, FI e AN, poiché:
- la rilevata datazione delle dichiarazioni, antecedente alla iscrizione nel registro delle notizie di reato, a prescindere dal rilievo che quelle contenute nel fascicolo del difensore, che hanno confermato quelle iniziali, sono successive alla chiusura delle indagini, non rende le dichiarazioni inattendibili, essendo al contrario più genuine perché più vicine al fatto e più attendibili rispetto a quelle raccolte dopo la conoscenza degli elementi a carico, ed essendo legittima l'attività investigativa c.d. preventiva;
- il contrasto tra le dichiarazioni discordanti è privo di motivazione, in mancanza della spiegazione delle ragioni della maggiore affidabilità di alcune prove dichiarative rispetto ad altre, mentre l'adesione alle dichiarazioni dei testi D'AR e D'NA, supposte come veridiche, è acritica e immotivata. La decisività delle testimonianze obliterate, unitamente all'indubbio contrasto fra gli elementi probatori raccolti, impongono, ad avviso del ricorrente, una nuova e più accorta valutazione della prova, rimanendo inopportuna e illogica l'argomentazione della Corte in ordine alla contestazione delle attività difensive esercitate.
3. Con memoria difensiva, depositata l'8 novembre 2012, il ricorrente, che reitera le deduzioni poste a fondamento dei motivi di ricorso, insiste per il loro accoglimento chiedendo la riforma della sentenza e la propria assoluzione con formula piena. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
2. Le censure svolte attengono alla dedotta erronea declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., comma 2, al difensore da AN, OC e
FI, in dipendenza della ritenuta incorsa inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 391-bis c.p.p., commi 3 e 6, e art. 391-ter cod. proc. pen..
2.1. Si rileva in diritto che, in sede di investigazioni difensive, il difensore o il sostituto, che, a norma dell'art. 391-bis c.p.p., comma 2, possono chiedere alle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, come indicate nel comma 1, una dichiarazione scritta ovvero di rendere dichiarazioni da documentare secondo le modalità previste dall'art. 391-ter cod. proc. pen., in ogni caso ... avvertono le stesse persone, a norma dell'art. 391-bis c.p.p., comma 3, a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione, e riportano, tra le altre indicazioni, l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti da detta norma nella relazione, cui deve allegarsi la predetta dichiarazione scritta, da redigersi dal difensore o dal suo sostituto secondo quanto disposto dal richiamato art. 391-tercod. proc. pen..
Lo stesso art. 391-bis cod. proc. pen., comma 6 dispone, nella prima parte, che le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti (e quindi anche delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3) non possono essere utilizzate" e aggiunge, nella seconda parte, che la violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.
2.2. Questa Corte, in coerente lettura di tali disposizioni normative, ha più volte affermato che, in tema di dichiarazioni e informazioni raccolte dal difensore in sede di investigazioni difensive, gli avvertimenti che il difensore deve rivolgere al soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., comma 3, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni, devono essere specificamente verbalizzati, mentre non può essere ritenuta sufficiente la semplice attestazione in merito effettuata dal difensore ex art. 391-ter c.p.p., comma 1, lett. c), (Sez. 3, n. 2017 del 15/07/2003, dep. 22/01/2004, Laghezza, Rv. 227390; Sez. F, n. 34554 del 25/07/2003, dep. 20/08/2003, Jovanovic, Rv. 228394). Si è rilevato, a ragione di tale rilievo conclusivo, che la nuova normativa introdotta dalla L. n. 397 del 2000 ha attribuito una specifica valenza procedimentale all'attività difensiva, formalizzandola intorno all'area di possibile indagine e rendendo tipici gli atti principali, con l'indicazione delle modalità, della documentazione ed utilizzazione degli stessi, e si è rimarcata la conseguente insussistenza di valide ragioni per giustificare, rispetto agli analoghi atti compiuti dal giudice o dal pubblico ministero, una differenziazione di modalità esecutive tra atti forniti di pari rilevanza processuale (v. artt. 391 octies e decies cod. proc. pen.) (Sez. 3, n. 2017 del 15/07/2003, citata, in motivazione), mentre gli avvertimenti preliminari - che devono essere rivolti al dichiarante ed analiticamente verbalizzati ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., comma 3 - non riguardano il P.M., come può evincersi ad evidenza dalla stessa formulazione testuale della norma, che pone i relativi obblighi a carico esclusivamente de "il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici" (Sez. 3, n. 21092 del 27/02/2007, dep. 29/05/2007, Pomari, Rv. 236741, in motivazione).
2.3. Di tali condivisi principi, la Corte di merito ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione.
La sentenza, seguendo linee logiche e concordanti con la decisione di primo grado che, richiamando gli stessi principi, aveva già dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti ex art. 391-bis c.p.p., comma 2, depositate il 2 febbraio 2012, ha rilevato, rispondendo alle doglianze espresse dall'imputato al punto 3) del mezzo di gravame, che le dichiarazioni riferite a OC, FI e AN, autenticate dal difensore e prodotte in sede di udienza preliminare, non potevano essere utilizzate alla luce dei riaffermati principi giurisprudenziali e delle rilevate modalità di conduzione dell'attività difensiva, e ha rappresentato che gli avvertimenti preliminari di garanzia, da rivolgersi al dichiarante e da verbalizzarsi analiticamente, posti esclusivamente a carico del difensore o degli altri soggetti indicati dalla norma, non riguardavano il Pubblico Ministero.
2.4. La tesi difensiva del ricorrente, diffusamente esposta, poggia, in sintesi, sul richiamo al diverso orientamento espresso da precedente decisione di questa Corte (Sez. 2, n. 43473 del 14/11/2002, dep. 20/12/2002, Mancuso P., Rv. 223509), sulla sufficienza dell'attestazione riassuntiva degli avvertimenti, sulla qualificazione delle norme, di cui ai commi precedenti al sesto comma dell'art. 391-bis cod. proc. pen., quali norme di condotta imposte a tutela di interessi superiori al difensore, sul collegamento posto dall'indicato sesto comma con riguardo alla raccolta di prove illecite fra la patologia della inutilizzabilità e dell'illecito disciplinare, e sulla non coerente collegabilità della sanzione della inutilizzabilità alla mera irregolarità nella formazione della prova, come il contenuto della relazione ex art. 391-ter cod. proc. pen. e la mancata elencazione degli avvisi, comunque dichiaratamente resi, prescritta da un contestato orientamento interpretativo in contrasto con il principio di tassatività delle invalidità.
La tesi è giuridicamente infondata sotto tutti gli evidenziati profili.
2.4.1. La decisione di questa Corte richiamata dal ricorrente è massimata nei seguenti termini: In tema di investigazioni difensive, gli avvertimenti che, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., comma 3 il difensore deve rivolgere alla persona da cui assume le informazioni, non richiedono forme particolari, infatti l'art. 391-ter c.p.p., comma 3 non impone una attestazione formale, a differenza di quanto previsto dallo stesso articolo - al comma 1, lett. c) - per la documentazione delle semplici dichiarazioni, ne' richiede che i verbali compilati dai difensori contengano l'analitica enunciazione dei singoli avvertimenti (nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto sufficiente la seguente attestazione informale, contenuta nei verbali redatti dal difensore: il dichiarante viene edotto delle facoltà di legge e di quanto disposto con gli art. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen., di cui si da lettura e che ha facoltà di non rispondere").
Tale decisione, che, come ulteriormente attestato dalla lettura della motivazione, differenzia l'attività di documentazione delle informazioni, di cui all'art. 391-bis cod. proc. pen., comma 2 dalla relazione di accompagnamento alle dichiarazioni scritte, di cui al medesimo comma, previste rispettivamente dall'art. 391-ter cod. proc. pen., rispettivamente commi 2 e 1 afferma che, a differenza di quanto prescritto riguardo alla prima, non sono imposte forme particolari con riferimento all'attività di documentazione delle informazioni, nè è imposto che i verbali compilati dai difensori contengano l'analitica enunciazione dei singoli avvertimenti di legge di cui all'art. 391-bis c.p.p., comma 3. Il principio affermato, pertanto, conferma, contrariamente a quanto obiettato dal ricorrente, la correttezza della rilevata necessaria specifica verbalizzazione degli avvertimenti del difensore al soggetto dichiarante nel caso di dichiarazioni scritte raccolte ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., comma 2, come nella specie.
2.4.2. Nè dalla circostanza che le disposizioni contenute nei commi precedenti all'art. 391-bis cod. proc. pen., comma 6 attengano, come è dedotto dal ricorrente, alla tutela di interessi superiori e le condotte imposte al difensore siano suscettibili di integrare, ove violate, un illecito disciplinare, possono trarsi ragioni di lettura limitativa della sanzione, espressamente prevista, della inutilizzabilità delle "dichiarazioni" e delle "informazioni", "ricevute" e rispettivamente "assunte" in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, e quindi anche della previsione di cui all'ultima parte del comma 2 del medesimo art., alla cui stregua le dichiarazioni e le informazioni sono "da documentare secondo le modalità previste dall'art. 391-ter". Corrisponde, inoltre, a una parziale lettura del testo normativo e a una limitata condivisione della sua ratio l'obiezione della non equivalenza della "attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dall'art. 391 bis, comma 3", di cui all'art. 391-ter c.p.p., comma 1, lett. c), , alla "specifica elencazione" degli stessi avvertimenti, essendosi già coerentemente e condivisibilmente osservato da questa Corte, nella sua attività di lettura e interpretazione delle disposizioni di legge e di controllo della correttezza della loro applicazione in relazione ai fatti corrispondenti alla previsione della norma, che la documentazione analitica dell'avvenuta effettuazione degli avvisi indicati all'art. 391-bis cod. proc. Pen., comma 3 che devono a pena di inutilizzabilità essere rivolti al dichiarante, non sostituibile con una non sufficiente dichiarazione del difensore che dia genericamente atto d'aver rivolto all'interessato gli avvertimenti, trova chiaro fondamento nella circostanza che la verbalizzazione analitica è richiesta per l'attività del pubblico ministero e del giudice e nel rilievo che non vi sarebbe ragione di differenziare il regime di documentazione degli atti difensivi, assegnando a essi la legge la stessa rilevanza processuale.
2.4.3. Manifestamente infondata è, infine, la dedotta questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 391-bis c.p.p., comma 6, e art. 391-ter c.p.p., comma 1, lett. c), nel punto in cui è sancita l'inutilizzabilità delle investigazioni difensive nel caso di omessa specifica elencazione degli avvisi, per contrasto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e con il diritto alla parità delle parti processuali di cui all'art. 111 Cost.. Il ricorrente, che rappresenta la diversa tutela riservata al dichiarante a seconda che renda le dichiarazioni o informazioni al difensore in sede di investigazioni difensive o al pubblico ministero, e la violazione per le diverse formalità nella raccolta della prova anche del principio di parità delle parti processali, infatti, ne' considera che il diritto di difesa nei termini prospettati non riguarda l'imputato nel cui interesse è espletata l'attività difensiva, ne' tiene conto della previsione di cui al pur richiamato art. 362 cod. proc. pen., dettato in tema di assunzione di informazioni nel contesto dell'attività del pubblico ministero, e delle disposizioni da applicarsi in esso richiamate, ne' apprezza la diversità dei ruoli, sotto il profilo istituzionale e funzionale, del pubblico ministero, che deduce la pretesa punitiva dello Stato, e del difensore, tenuto a garantire la difesa tecnica di una parte privata, incidente sulla diversa regolamentazione delle loro attività processuali e delle modalità del loro compimento, coerente con le funzioni rispettive svolte.
3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile.
4. La censura svolta riguarda la contestata valutazione della responsabilità del ricorrente, in dipendenza della erronea considerazione della inattendibilità delle dichiarazioni dei testi a difesa e della omessa motivazione circa l'attendibilità dei testi a carico.
4.1. La totale infondatezza di tale censura consegue al rilievo che la valutazione organica e coordinata delle risultanze processuali, che si assume illogica e carente, è stata compiutamente condotta dalla Corte di merito secondo un iter argomentativo che, concordante con il condiviso sviluppo decisionale della sentenza di primo grado, che aveva diffusamente illustrato i dati fattuali acquisiti e specificamente rappresentato i singoli momenti dell'articolata formazione della prova, ha svolto deduzioni basate su un corretto apprezzamento degli elementi probatori disponibili e utilizzabili fornendo coerente risposta alle doglianze di merito svolte con i motivi di appello.
La Corte, infatti, è pervenuta al risultato probatorio relativo al servizio prestatò dall'imputato il giorno del fatto unitamente ai colleghi D'NA, D'AR e DA, alla conoscenza da parte dello stesso delle consegne, precise, tassative e particolareggiate, pertinenti allo stesso servizio e funzionali al suo corretto svolgimento, e alla condotta criminosa tenuta dal predetto in loro violazione e con incidenza negativa sulla funzionalità del servizio, con corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 120 c.p.m.p. nella lettura fattane dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263 del 2000, indicando diffusamente e congruamente gli elementi dichiarativi, documentali, fattuali e logici che lo sostenevano, criticamente esaminati e ragionevolmente ripercorsi e valorizzati anche alla luce delle dichiarazioni dello stesso imputato e delle osservazioni difensive, e rappresentando coerentemente le ragioni della inverosimiglianza, infondatezza o astrattezza degli argomenti della difesa e della intrinseca illogicità anche nel merito degli atti dichiarati inutilizzabili.
4.2. In questo contesto argomentativo, esente da vizi logici e giuridici e ancorato alle risultanze ragionate delle evidenze acquisite, non possono trovare accoglimento le doglianze difensive, che, in sovrapposizione argomentativa rispetto all'articolato ragionamento probatorio svolto e senza correlarsi con i suoi esaustivi passaggi motivi, enucleano due ragioni, individuate nella datazione delle dichiarazioni rese da OC, FI e AN e nella loro non coerenza con le altre disponibili, e le indicano come fondanti l'espresso giudizio di inattendibilità delle stesse, già dichiarate inutilizzabili e comunque apprezzate quanto alla loro attendibilità, che è stata esclusa nei due gradi del giudizio di merito con una valutazione, non limitata ai generici aspetti denunciati, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento, e in alcun modo parziale o illogica, nell'operata articolata disamina unitamente agli altri dati disponibili e all'attendibilità delle ulteriori fonti probatorie. Le espresse doglianze, che oppongono anche del tutto infondatamente l'assunta deduzione di indizi di reità dall'esercizio di insindacabili facoltà difensive, corrispondono anche ad alternative, e non consentite in questa sede, generiche letture nel merito degli elementi di conoscenza apportati ai Giudici di merito dal materiale probatorio del processo, estranee al sindacato di legittimità e come tali inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 5. In presenza di motivi in parte infondati e in parte inammissibili, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con la sentenza che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2014