Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2013, n. 36036
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Sentenza 28 novembre 2013

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In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore, ai sensi dell'art. 391 bis, comma secondo cod.proc.pen., senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo del predetto articolo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e con il principio di parità delle parti processuali di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. - del combinato disposto degli artt. 391 bis, comma sesto e 391 ter, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., nella parte in cui sancisce l'inutilizzabilità delle investigazioni difensive in caso di omessa specifica elencazione degli avvisi a chi rende dichiarazioni scritte, in assenza di analoga previsione e sanzione per le informazioni assunte dalla pubblica accusa, attesa anche la diversità dei ruoli, sotto il profilo istituzionale e funzionale, del pubblico ministero e del difensore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2013, n. 36036
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36036
Data del deposito : 28 novembre 2013

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