Sentenza 10 giugno 2016
Massime • 1
In tema di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di indagato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ricorre la presunzione relativa di sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, laddove non risulti che la partecipazione all'associazione mafiosa sia venuta meno, ovvero che sia dimostrata la mancanza di attualità di situazioni di pericolo cautelare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'esistenza del rapporto associativo criminoso, potenzialmente permanente, tanto più in caso di associazione mafiosa, non coincide con le singole condotte indizianti, dovendo l'attualità della pericolosità essere, invece, commisurata dall'epoca del fatto reato fino alla cessazione della permanenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2016, n. 32817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32817 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2016 |
Testo completo
328 1 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 827/2016 MAURIZIO FUMO Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.16436/2016 GRAZIA LAPALORCIA - ANTONIO SETTEMBRE PAOLO MICHELI IU DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 07/03/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA LAPALORCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI be ho chisto il repetto del corso;
гдено Udit i difensor Avv. V. 10 FRIDA;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Catania, con ordinanza in data 7-3-2016, ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di IO LI, indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso dal 2001 al 2013. 2. Il tribunale, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori GI AU e MA AC, attribuiva all'indagato il ruolo di appartenente al gruppo di IA -di cui era responsabile il fratello SA della famiglia mafiosa AU, gruppo al cui vertice era subentrato, durante la detenzione di RO IN, AZ NA detto IS.
3. Secondo AU, nel 2007 i fratelli IN, dopo la loro scarcerazione, erano ritornati ad operare nel clan con ruolo di primo piano tanto che IO aveva assunto il ruolo di braccio destro di 'MA e, quando il collaborante si era recato a IA per trattare con quest'ultimo, non trovandolo, si era rivolto all'indagato, suo braccio destro, dal quale aveva appreso che suo (di AU) cugino aveva impartito direttive per la gestione delle discoteche di Naxos.
4. AC dal canto suo aveva riferito che per gli affari del sodalizio mafioso cui apparteneva aveva avuto contatti con i referenti del gruppo AU e, per quello di IA, con l'attuale ricorrente e con 'MA, i quali in una occasione gli avevano messo a disposizione una casa come base logistica per una rapina, poi non eseguita.
5. Il tribunale riteneva le chiamate in correità riscontrate da intercettazioni e da servizi di osservazione del 2010, relativi a contatti del ricorrente con affiliati al clan AU, quali IN Di MA e il nipote di questi MA RA, nonché TO AZ AU, reggente del clan, aventi ad oggetti assegni e l'acquisto di un semirimorchio, contatti che, pur non riguardando condotte in sé illecite, davano conto di persistenti rapporti con appartenenti al sodalizio. 1 6. Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza richiamava la doppia presunzione di sussistenza di esse e di adeguatezza della sola misura custodiale, sottolineando che il decorso del tempo rileva solo quando risulti reciso il legame con l'associazione.
7. L'indagato ha proposto ricorso tramite l'avv. Vincenzo Iofrida in base a tre motivi.
8. Con il primo deduce violazione dell'art. 292 lett. b), cod. proc. pen., per assoluta genericità del capo d'imputazione, privo della compiuta descrizione del fatto-reato contestato, e assenza di motivazione.
9. Il tribunale non aveva esaminato la questione preliminare relativa alla formulazione del capo d'imputazione che indicava il reato associativo come commesso dal 2001 al 2013 mentre gli eventuali indizi di colpevolezza risalivano a non prima del 2007 e IN era stato detenuto dall'aprile 2003 all'aprile 2005 per il medesimo titolo di reato dal quale era stato assolto. 2 . . 10. Il secondo motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che: i dialoghi intercettati, secondo lo stesso tribunale, non erano di per sé illeciti;
le chiamate dei due collaboranti non erano riscontrate né si riscontravano reciprocamente;
il loro contenuto era impreciso giacché la scarcerazione dei fr.lli IN era indicata come avvenuta a fine 2006 mentre IO era tornato in libertà il 6 aprile 2005; inoltre solo due propalanti avevano fatto riferimento all'indagato benché questi sarebbe stato, in ipotesi accusatoria, il braccio destro del capo clan;
AU, nel riferire l'episodio in cui si era recato a IA per parlare con 'MA, nulla aveva precisato circa l'affiliazione dell'indagato e il suo ruolo di braccio destro del capo clan, che tra l'altro IN non era stato in grado di contattare immediatamente nonostante la richiesta provenisse da un soggetto, il AU, allora in posizione di spicco;
ancora più impalpabili erano le dichiarazioni di AC;
gli incontri monitorati dalle forze dell'ordine, i cui rappresentanti erano tra l'altro noti al ricorrente, relativi a passaggio di assegni, erano dovuti al fatto che i fr.lli IN sono scommettitori on line su piattaforma planet, talora in debito con RA, titolare di un'agenzia di scommesse planet (sono allegate al ricorso dichiarazioni in tal senso del fratello RO); due controlli di polizia risalivano al 2007 e 2008, in compagnia l'uno di MA DA, l'altro del fratello RO, entrambi privi di precedenti per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. 11. Ulteriore doglianza, di cui pure al secondo motivo, investe l'attualità delle esigenze cautelari, essendo gli eventuali indizi risalenti ad oltre nove anni addietro. 12. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. per insussistenza delle esigenze cautelari. 13. Da un lato si assume carenza di pericolosità per mancanza di precedenti specifici, assoluzione dallo stesso reato dopo due anni di detenzione, dall'altro successiva dedizione al lavoro (gestione di un'agenzia di pratiche auto con la moglie, il fratello e la cognata). 14. Situazione comunque rilevante anche sotto il profilo dell'adeguatezza della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va disatteso, essendo per certi aspetti inammissibile.
2. L'omesso esame da parte del tribunale della prima questione, relativa alla mancata descrizione, anche sommaria, del fatto nell'ordinanza genetica della misura, in effetti prospettata nella memoria difensiva depositata il 20-2-2016 all'udienza del riesame, non comporta alcuna conseguenza giacché essa, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, con conseguente assenza di pregiudizio alla parte. 3 3. Invero l'assunto, alla base della censura, che l'imputazione provvisoria coprirebbe un arco temporale eccedente la datazione degli indizi e comprensivo anche del periodo di detenzione del IN, incorre in un duplice errore. Da un lato, infatti, presuppone, richiamando giurisprudenza risalente, che lo stato di detenzione sia idoneo a determinare la cessazione della permanenza del reato, ma trascura che quella successiva è concorde nel ritenere che il sopravvenuto stato detentivo dell'indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, la quale viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, soggettive, da accertarsi positivamente, di recesso o esclusione del singolo associato (Cass. 46103/2014).
4. Dall'altro, e comunque, non tiene conto della necessaria fluidità della incolpazione provvisoria, la cui eventuale erroneità (del resto così qualificata nella memoria presentata all'udienza di riesame) nulla ha a che vedere con l'esigenza della sommaria enunciazione del fatto, preordinata ad informare l'indagato delle accuse mossegli al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, la cui violazione lo stesso ricorrente non aveva specificamente eccepito.
5. Il secondo motivo, che investe la sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, è privo di fondamento. Il ricorrente, invertendo l'ordine degli elementi indiziari selezionati nell'ordinanza, valorizza in primo luogo il carattere neutro delle conversazioni intercettate, riconosciuto per tale anche dal tribunale. Trascura però di considerare che gli esiti delle captazioni non sono stati considerati in sé gravi indizi, ma elementi di conferma alle chiamate di correo di AU e di AC, le quali, per come evocate, in parte anche testualmente, dal tribunale, convergono nell'attribuire all'indagato il ruolo di appartenente al gruppo di IA -di cui prima della carcerazione era responsabile il fratello SA della famiglia mafiosa AU, gruppo al cui vertice era subentrato, durante appunto la detenzione di RO IN, AZ NA detto IS.
6. Infatti AU ha riferito un episodio del 2007 allorché, avendo i fratelli IN ripreso nel clan il loro ruolo di primo piano -IO in particolare quello di braccio destro di 'MA-, egli, recatosi a IA per trattare con quest'ultimo, si era rapportato, non avendo rintracciato subito il capo clan, con l'indagato, quale suo braccio destro, dal quale aveva appreso che era stato suo cugino (di AU) ad impartire al gruppo direttive per la gestione delle discoteche di Naxos. Tematiche di indubbio spessore mafioso, significative del ruolo di supplenza del capo clan ricoperto da IO IN, che invano il ricorrente si sforza di sminuire invocando da un lato la mancata precisazione da parte del collaborante delle circostanze della sua affiliazione e del suo ruolo di braccio destro del capo clan, dall'altro l'asserito insuccesso del suo tentativo di rintracciare 'MA, dal momento che il contenuto del colloquio è di per sé sintomatico di risalente appartenenza al sodalizio e del ruolo ricoperto. 4 7. I ruoli del duo IO IN/AZ NA (IS) risultano sostanzialmente confermati nelle propalazioni del collaborante AC, della cui indipendenza rispetto a quelle del AU neppure l'impugnante dubita, il quale, per trattare con il gruppo di IA della famiglia AU gli affari del sodalizio mafioso cui apparteneva, aveva avuto contatti per l'appunto con l'attuale ricorrente e con 'MA, i quali in una occasione gli avevano messo a disposizione una casa come base logistica per una rapina poi non eseguita, dettaglio la cui non verificabilità non vale ad incrinare la convergenza delle due chiamate.
8. Convergenza non intaccata neppure dall'errore del AU circa l'anno in cui era intervenuta la scarcerazione dei fr.lli IN, poiché quello che conta è che l'incontro a IA sia stato collocato in epoca in cui certamente l'indagato era libero, mentre la circostanza che IO IN sia stato indicato soltanto da due collaboranti non è . significativa non essendo stato evidenziato se e quali altri collaboranti abbiano riferito in ordine alla vicenda in esame.
9. Le conversazioni intercettate e gli incontri in conseguenza monitorati costituiscono quindi, nella ricostruzione della piattaforma indiziaria da parte del tribunale, elemento non autonomo ma di conferma che, ancora nel 2010, i legami con la 'famiglia' non erano stati recisi posto che l'indagato si incontrava con RA e con l'allora reggente del gruppo, TO AZ AU, per ragioni di 'assegni', questi ultimi solo assertivamente giustificati -con il debole avallo delle dichiarazioni del fratello dell'indagato, RO, allegate al ricorso- co me pagamenti di scommesse on line, pagamento che, coerentemente, sarebbe pure dovuto avvenire on line. 10. Né risulta che il tribunale abbia valorizzato i controlli del IN, effettuati nel 2007 e nel 2008, in compagnia di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose. 11. Il terzo motivo, afferente alle esigenze cautelari, è inammissibile giacché, mentre è del tutto erroneo ed ingiustificato il richiamo all'art. 275, comma 4-bis, cod, proc. pen., la censura non è congruente rispetto alla motivazione dell'ordinanza che fa richiamo alla duplice, non superata, presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., mentre merita maggior attenzione quella inerente alla loro attualità, proposta nell'ambito del secondo motivo, attualità che, secondo il ricorrente, sarebbe da escludere per la risalenza degli eventuali indizi. : 12. Il tema esige considerazione in quanto la legge 47/2015, novellando la materia delle misure cautelari, ha introdotto, normativizzando un profilo già individuato dalla giurisprudenza di legittimità, l'esigenza dell'attualità, oltre che della concretezza, delle esigenze cautelari al momento dell'applicazione della misura personale. 13. L'interrogativo è quindi quello di come si atteggi tale esigenza in caso di reato associativo, reato permanente con consumazione spesso oggetto di contestazione aperta o comunque prolungata nel tempo (nella specie fino al 2013). 5 14. Orbene, ad avviso del Collegio, sarebbe ingiustificato affermare in tal caso la necessità, sostenuta dal ricorrente, di far leva, anziché sul tempus commissi delicti, sulla datazione dei singoli indizi alla base della valutazione della gravità indiziaria (compresi nella specie tra il 2007 e il 2010), laddove non risulti che, successivamente, la partecipazione all'associazione mafiosa sia per qualunque ragione venuta meno, o non sia comunque dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare (ravvisata, in talune recenti pronunce di legittimità, nel definitivo trasferimento all'estero del sospettato, o in una sopravvenuta grave infermità, o ancora nella perdita definitiva ed irreversibile della qualifica professionale o della carica o della titolarità di un'impresa che avevano consentito e caratterizzato la partecipazione all'associazione). 15. Infatti l'esistenza del rapporto associativo criminoso, potenzialmente permanente tanto più in caso di associazione mafiosa, non coincide con le singole condotte indizianti, dovendo quindi l'attualità della pericolosità essere commisurata all'epoca del fatto reato fino alla cessazione della permanenza, non a quella degli elementi indiziari della sua sussistenza i quali, a differenza che in caso di reati a consumazione istantanea, ben possono collocarsi in momenti antecedenti a tale cessazione. 16. Sembra del resto coerente con tale conclusione il mantenimento nella legge n. 47/2015, accanto all'introduzione dell'elemento dell'attualità delle esigenze cautelari, della duplice presunzione, relativa quanto alla sussistenza di esse, assoluta quanto all'adeguatezza della sola più grave misura cautelare personale in caso di associazione mafiosa. La prima delle quali è rimasta nel caso in esame insuperata non avendo neppure il ricorrente indicato ragioni di rescissione da parte sua del vincolo associativo o di inattualità di situazioni di pericolo cautelare diverse dall'asserito, ma comunque non significativo e certamente non decisivo, esercizio di una lecita attività lavorativa, accompagnato dalla mancanza di rilievi a suo carico, negli ultimi anni, da parte delle forze di polizia. 17. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 10-6-2016 DEFOMITATA IN CANCELLERIA Il Presidente Il consigliere est. addl ༡༨ . горов ое Grazia Lapalorcia Maurizio Fumo 2016 Свейзажуvey оприн IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise