Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 1
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività di notaio, il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che l'inosservanza di tali obblighi accessori dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale, peculiare forma di responsabilità. Incorre, pertanto, nella predetta responsabilità professionale il notaio che, con riferimento alla procura speciale presentatagli dal sedicente rappresentante della parte venditrice, non ne accerti con cura l'autenticità, senza che, in relazione a tale omissione, egli possa legittimamente invocare la limitazione di responsabilità di cui all'art.2236 c.c., non essendo il suo comportamento riconducibile alla fattispecie dell'imperizia, bensì a negligenza ed imprudenza, alla violazione, cioè, del dovere di normale diligenza professionale, rispetto alla quale (Corte cost. n.166 del 1973) rileva anche la colpa lieve, ai sensi del secondo comma dell'art.1176 stesso codice (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato gli estremi della colpa professionale a carico di un notaio che, nel ricevere una procura speciale dall'apparente rappresentante della parte venditrice di un immobile, non ne aveva rilevato le numerose ed evidenti alterazioni - lettere e parole scritte con macchina da scrivere diversa ed al di sotto del rigo; mancanza di spazi tra le parole; interpolazioni e correzioni o ricalcature a penna o con diverso mezzo meccanico di lettere e numeri; cancellature neanche menzionate in postilla -, considerato, oltretutto, la circostanza per la quale, dallo stesso soggetto, il professionista aveva precedentemente rifiutato di ricevere altra procura ritenendola manifestamente irregolare).
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- 1. RESPONSABILITA' PROFESSIONALE: condannato il notaio che non adempie correttamente al proprio incaricoAvv. Alice Passacqua · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 marzo 2014
ISSN 2385-1376 Il notaio che, commettendo errori nella redazione della denuncia di successione e nella rinuncia dell'eredità da parte dei delati alla medesima, consentendone l'acquisto da parte dello Stato, non adempie all'incarico professionale affidatogli dal cliente, risponde dei danni provocati. Questo è il principio di diritto sotteso alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione I Civile, pronunciata e pubblicata il 15 luglio 2013. Nel caso di specie, un notaio veniva convenuto in giudizio per non aver assolto al proprio incarico nel modo corretto. La difesa dello stesso, dal canto suo, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che non si era verificato alcun danno al cliente …
Leggi di più… - 2. La responsabilità notarile per l’omessa preventiva verifica della libertà e disponibilità giuridica del bene immobile oggetto del trasferimento immobiliareErmanno Vileno · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2003, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PNTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMIJ Giovanni - Consigliere -
Dott. DEL CORE RGo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUE MACELLI 72, presso lo studio dell'avvocato AMILCARE FOSCARINI, difeso dall'avvocato LUCIO CAPRIOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER TT DD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che la difende unitamente all'avvocato CARLO CASCIARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
RD CC, PP DD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G VASARI 4, presso lo studio dell'avvocato MARIA GABRIELLA POLATI, difesi dall'avvocato TOMMASO SANTANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 52/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 29/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. RGo DEL CORE;
udito l'Avvocato CAPRIOLI Lucio difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso:
dichiararsi estinto per rinuncia il ricorso nei confronti di ER TT DD e rigetto del ricorso
contro
RD CC + 1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel luglio 1983, TE RG LO convenne davanti al Tribunale di Lecce i coniugi RD OC e VA LO per sentir dichiarare la nullità dell'atto di compravendita per notar RD RA del 31 ottobre 1981, intercorso tra questi ultimi e RG LV, quale falso procuratore speciale di essa attrice e proprietaria del bene venduto.
I convenuti, nel resistere alla domanda, chiesero e ottennero di chiamare in causa per il risarcimento dei danni il notaio rogante l'atto, RD RA, che, costituendosi, contestò la fondatezza della pretesa.
Con sentenza 7 aprile 1997, l'adito tribunale dichiarò cessata la materia del contendere tra la TE e i coniugi RD-VA per sopravvenuta conciliazione della lite e rigettò la domanda avanzata nei confronti del notaio.
In accoglimento del gravame prodotto dai soccombenti, la Corte di Appello di Lecce condannò RD RA a risarcire alla RG e ai coniugi RD - VA i lamentati danni che liquidò, rispettivamente, in lire 33.600.000 e in lire 17.500.000, oltre rivalutazione e interessi legali. Osservò detta corte che il RD omise di accertare la regolarità della procura speciale prodotta dallo stipulante RG LV, qualificatosi nell'atto come procuratore della venditrice TE RG LO;
non valeva a sminuire tale addebito l'essere stato il notaio indotto in errore dal RG, condannato in relazione ai fatti di causa, per i reati di falso e truffa, certo essendo che egli non usò la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto;
ciò tenuto conto in particolare che, sempre in relazione allo stesso immobile, il RG aveva esibito in una precedente occasione una procura irregolare e che la procura utilizzata nell'atto impugnato presentava numerose abrasioni e cancellature. Sussisteva pertanto la responsabilità per colpa del notaio, di natura contrattuale nei confronti dei clienti ed extracontrattuale nei confronti di TE RG LO, proprietaria dell'immobile venduto a seguito della falsa procura. Detti danni potevano liquidarsi, quanto ai convenuti, nell'importo corrispondente al prezzo indicato nell'atto, al costo di quest'ultimo e alle relative imposte e, per la RG, nella somma pari ai canoni locativi che la stessa avrebbe potuto percepire sino al 18 settembre 1987, data in cui era stato emesso provvedimento di sequestro dell'immobile.
Con ricorso scandito da sei motivi, poi illustrati con memoria, RD RA ha chiesto la cassazione della sopra riassunta sentenza.
Hanno resistito con distinti controricorsi i coniugi RD OC e VA LO e TE RG LO.
Con atto del 30 agosto 2002, RD RA ha rinunziato al ricorso nei confronti di TE RG LO, che ha accettato la rinunzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto in narrativa, il ricorrente, con atto del 30 agosto 2002, pervenuto alla Cancelleria di questa Corte il 23 settembre 2002 ha rinunziato al ricorso nei confronti di TE RG LO, che ha accettato la rinunzia.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del presente giudizio di legittimità tra RD RA e TE RG LO. Data la sua farraginosità, non è agevole estrapolare dal primo motivo - nel quale vengono frammentariamente denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 84 106, 132, 112, 115, 116, 125, 184, 187, 324, 326 e 334 c.p.c., 2909 c.c. nonché motivazione contraddittoria e illogica;
il tutto in relazione all'art. 360 nn.3, 4 e 5 c.p.c. - le doglianze che si riferiscono ai controricorrenti (i coniugi RD-VA) rimasti in lite. Con l'ausilio della memoria presentata ai sensi dell'alt. 378 c.p.c., tuttavia, appare sufficientemente chiaro che si ascrive alla corte territoriale di non avere rilevato l'assoluta novità della domanda spiegata dai predetti coniugi nel chiedere la condanna del notaio al risarcimento di tutti i danni patiti dall'atto di vendita da lui stilato: essi effettuarono una chiamata in causa impropria, poiché relativa appunto ad una domanda del tutto nuova e diversa rispetto a quella proposta dalla attrice, finendo quindi per introdurre una lite affatto autonoma rispetto a quella originaria. Ciò avrebbe implicato il conferimento di apposito mandato al difensore;
di contro, l'atto di chiamata in causa venne sottoscritto dal solo difensore, sprovvisto di poteri ad hoc (art. 84 c.p.c.), perché privo della necessaria procura (art. 83 c.p.c.). Così formulata, la domanda non era riferibile a RD OC e VA LO. La censura esposta nel motivo risulta, all'evidenza, inammissibile. Della questione della inesistenza o novità della domanda avanzata dai coniugi RD-VA nei confronti del ricorrente, nulla è detto in sentenza ne' nelle conclusioni precisate in appello. Sarebbe stato quindi onere precipuo del ricorrente specificare in ricorso che nel processo d'appello, nella comparsa di costituzione e risposta o comunque non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, egli, onde evitare la presunzione di rinuncia, ripropose espressamente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. l'eccezione in parola non accolta dal primo giudice, che rigettò la domanda nel merito. Difatti, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., e multis, Cass. nn. 12025/2000, 7194/2000, 986171998, 12393/1997, 9941/1996). Non avendo il ricorrente minimamente assolto un tale onere gravante su di esso, la doglianza va ritenuta siccome non riproposta in appello e quindi non più deducibile nella presente sede a causa dell'intervenuta preclusione derivante dal principio fissato dall'art. 346, secondo cui le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Ed è noto che i motivi di ricorso devono investire, a pena di inammissibilità, situazioni e questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. nn. 4852/1999, 2905/1996, 5106/1994, 6428/1990). Il secondo e il quarto motivo si riferiscono al rapporto processuale, dichiarato estinto, tra il RD e la TE RG. Con il terzo motivo - relativamente al rapporto tra il ricorrente e i coniugi RD-VA - si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 28, 48 legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modificazioni, 2229 e segg. e 2909 c.c., 115 e 116 c.p.c., motivazione illogica, contraddittoria e insufficiente, il tutto in relazione con l'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Nell'affermare che il notaio RD incorse in colpa contrattuale nel rapporto con i clienti (RD e VA), venendo meno all'obbligo di diligenza media, con la quale avrebbe dovuto accertare la falsità della procura esibitagli, la corte ha omesso di considerare che con sentenza passata in giudicato il giudice penale accertò che il RG LV, non senza colpa e responsabilità propria della TE RG (la quale aveva indicato il congiunto RG LV come persona di fiducia con cui contrattare dotandolo delle chiavi dell'immobile in vendita), trasse in inganno mediante idonei artifici e raggiri anche esso notaio, parte offesa nel relativo processo.
Contraddittorio è poi il riferimento alla circostanza che in precedenza il notaio aveva rifiutato di utilizzare altra procura esibitagli;
difatti, mentre questa procura presentava anomalie formali e sostanziali evidenti, nella seconda, al contrario, le alterazioni non erano affatto percepibili e le anomalie rilevate nel documento dattiloscritto potevano anche imputarsi a errori commessi da persona inesperta nell'uso della macchina per scrivere;
tutto ciò era stato evidenziato dal tribunale, secondo cui le correzioni apportate dal RG per invertire i nomi di mandante e mandatario non erano per nulla rilevabili attraverso l'esame visivo, neanche attento ed approfondito. Ponendo a carico del notaio l'inesistente compito di svolgere indagini sulla eventuale contraffazione dei documenti che gli vengono esibiti per essere allegati - dei quali ha l'obbligo unicamente di accertare la conformità, nella forma e nella sostanza, alle norme giuridiche civili e notarili - la corte non ha considerato che nella specie esso ricorrente non poteva ricusare la redazione dell'atto solo sulla base della supposizione di alterazioni del documento, non vertendosi in una di quelle tassative ipotesi elencate nell'art. 28 della legge notarile nelle quali il notaio può rifiutare il suo ministero. Per altro verso, il giudice del merito ha del tutto omesso di considerare che gli attori non avevano provato, come si erano onerati di fare, che, presentatisi al notaio insieme con il RG, avevano domandato al professionista "conforto" sulla bontà della procura. La corte infine ha omesso di valutare le prove disponibili in relazione ai comportamenti delle parti e, in particolare, al rapporto di fiducia tra i due RG nonché alla lunga trattativa svoltasi tra il RG ST, in nome e per conto della parente, ed i coniugi RD-VA.
Il motivo non può trovare adito.
Giova premettere che fra notaio e parti si instaura un rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale. Ora, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata e, in rapporto alla professione di notaio, implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Infatti, il notaio, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto a una diligenza che è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'art. 1176, comma 2, c.c., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione (tra le altre, cfr. Cass. nn. 5946/1999, 7127/1987, 982/1981, 3520/1979). Il richiamo alla diligenza sta a significare applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo; configura, quindi, un criterio oggettivo e generale e non soggettivo.
Ciò comporta, come è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
In particolare, nel campo più specificamente negoziale, l'attività del notaio consiste nel prestare ai contraenti la propria collaborazione tecnico-giuridica, ponendo a loro disposizione preparazione professionale e esperienza. Il notaio deve indagare la volontà espresse dai contraenti (art. 47, comma 3^, legge notarile) e tradurle nello strumento negoziale tecnicamente più idoneo perché le parti possano conseguire il risultato prefissosi. Egli non è certamente tenuto a garantire il buon esito del negozio, giacché anche la prestazione notarile - come, di norma, ogni altra prestazione d'opera professionale - è prestazione di mezzi o di comportamento, non di risultato;
deve, però, predisporre e impiegare i mezzi di cui dispone in vista del conseguimento di quel risultato, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, rapportata alla natura della prestazione. Tutto ciò fa sì che l'opera del notaio non possa ridursi a quella di un passivo registratore delle dichiarazioni altrui, ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese a assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere e della cui sufficienza deve giudicarsi normalmente sulla base dello stesso criterio della media diligenza (cfr. Cass. nn. 8470/2002, 1185/1975, 3255/1972). Ne consegue che per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare la preventiva verifica della regolarità della procura speciale esibita da uno dei comparenti costituisce un obbligo derivante dall'incarico conferitogli dai clienti e quindi ricompreso nel rapporto di prestazione di opera professionale (artt. 1176 e 2230 segg. c.c.). Applicando questi concetti al caso in esame, sembra ovvio che chi intende acquistare un bene mira a realizzare un acquisto valido e pienamente efficace. In vista di tale risultato, non si può indubbiamente pretendere che il notaio adotti tutti i possibili accorgimenti che valgano a rendere quell'acquisto inoppugnabile ed inattaccabile sotto ogni aspetto. Ma, di fronte alle dichiarazioni delle parti, dirette, rispettivamente, ad alienare e ad acquistare un bene, non eccede dai limiti della ordinaria diligenza e risponde, anzi, ad una elementare esigenza ritenere che il notaio controlli se la volontà negoziale promani da soggetti giuridicamente in grado di manifestarla.
Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata, prescindendo da qualsivoglia riferimento alla legge notarile, ha anzitutto ritenuto che fosse obbligo specifico del notaio accertare che lo stipulante RG LV, qualificato nell'atto come procuratore della venditrice, fosse dotato della necessaria legittimazione e che la procura prodotta, apparentemente rilasciata da RG LO a RG LV dinanzi al Cancelliere del Vice Consolato d'Italia in Sion il 20/10/1981, fosse regolare. Ed invero, ricorrendo ipotesi di responsabilità per colpa contrattuale, inerente al conferimento di un incarico professionale relativo alla preparazione e redazione di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, non è di certo sufficiente a eludere la responsabilità stessa il rilievo del ricorrente che nessuna specifica norma della legge notarile preveda espressamente tra i compiti del notaio quello del preventivo accertamento della validità della procura speciale esibita da uno dei contraenti.
Non è quindi riscontrabile alcuna violazione di legge nella decisione impugnata.
Sul piano dell'accertamento in concreto della responsabilità contrattuale del notaio RD nei confronti dei clienti, coniugi RD-VA, che gli avevano richiesto di predisporre e rogare l'atto di acquisto dell'immobile della RG, la corte salentina ha messo in luce che il professionista, contravvenendo ai canoni della doverosa diligenza professionale media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, non rilevò le pur numerose e evidenti alterazioni (tra le quali: lettere e parole scritte con diversa macchina da scrivere, e al di sotto del rigo;
mancanza di spazi tra parole;
interpolazioni; correzioni o ricalcature a penna o con diverso mezzo meccanico di lettere e numeri) e cancellature (neanche menzionate in apposita postilla) presenti nella procura speciale esibita dal falso procuratore della parte venditrice e meticolosamente riportate in sentenza dai secondi giudici. Ha soggiunto la corte che il notaio avrebbe dovuto essere più accorto avendo avuto modo di sperimentare la mancanza di linearità nel comportamento del RG il quale, sempre nel tentativo di vendere lo stesso immobile, gli aveva in passato esibito una procura manifestamente irregolare.
La corte ha infine conferito scarso rilievo alla circostanza per cui il notaio fu indotto in errore dal RG, che riportò condanna penale per il reato di truffa, rilevando come il comportamento fraudolento della parte non poteva escludere che il rogante dovesse comunque ottemperare ai doveri di diligenza, prudenza e professionalità propri della sua attività.
Sulla base di tali elementi la corte di merito ha ritenuto di dover concludere che il notaio, nel verificare se il RG potesse giuridicamente obbligarsi in nome della sua apparente rappresentata, avrebbe dovuto esaminare con maggiore accuratezza la procura esibitagli e accorgersi così della sua falsità. Non avendolo fatto, aveva violato l'obbligo di diligenza cui era tenuto nello svolgimento della propria attività professionale. La motivazione suddetta dell'impugnata sentenza, nell'affermare la responsabilità del notaio per violazione dei doveri di diligenza nei confronti dei creditori della propria prestazione, è adeguata, congrua e priva di vizi logici e giuridici. Ed è noto che l'accertamento in concreto della violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente e adeguato alla natura dell'attività esercitata involge un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito e incensurabile in cassazione se, come nella specie, sorretto da adeguata motivazione. La diversa opinione del ricorrente rispetto a quella motivatamente enunciata dal giudice del merito in ordine alla valenza delle circostanze considerate non induce certo a qualificare come carente o contraddittoria là motivazione della sentenza gravata, tanto più ove si ponga mente alla circostanza che l'accertamento del reato di truffa mediante uso del documento falsificato varrebbe soltanto a escludere la grossolanità della contraffazione della procura, ovverosia l'assoluta inidoneità del documento a trarre altri in inganno, ma non implica l'impossibilità di rilevare il falso con la comune diligenza.
Parimenti non ha fondamento la lamentela di asserito malgoverno delle risultanze istruttorie, per avere in particolare la corte leccese omesso di considerare il fallimento della prova per testi di cui gli attori si erano onerati. Spetta, infatti, al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo valutare le risultanze istruttorie, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere fra di esse quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare i fatti in discussione e a sorreggere la motivazione, con il solo limite di dover dare congrua e adeguata giustificazione delle determinazioni prese, sì da consentire il controllo del criterio logico seguito. Tale obbligo egli compiutamente soddisfa quando dia ragione del suo convincimento, anche senza prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e confutare espressamente e singolarmente tutte le argomentazioni svolte dalle parti, dovendosi ritenere disattesi o apprezzati come inconducenti per implicito quelle diverse circostanze e quei diversi rilievi che, pur non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la soluzione adottata (cfr., e plurimis, Cass. nn. 352/1975, 2984/1977, 2177/1978, 137/1980, 180/1980, 762/1981, 1081/1986, 3040/1986). Specularmente, i vizi di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, denunciabili con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sussistono quando nel ragionamento del giudice del merito sia riscontrabile il mancato od il deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, (cfr., e plurimis, Cass. nn. 3113/1986, 1795/1987, 2989/1988, 2114/1995, 9744/1996, 3928/2000, 350/2002). Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1227, 1283, 2056, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché inesistente motivazione su punto decisivo della controversia (sempre in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Il giudice del merito ha condannato il ricorrente a corrispondere interessi e maggior danno, senza fornire una minima spiegazione della duplicazione del risarcimento, non avendo controparte allegato la relativa prova neanche nei minimi termini presuntivi ed indiziari che possono consentire al giudice l'esercizio del potere di determinazione equitativa.
Neanche tale doglianza coglie nel segno.
La sentenza ha fatto applicazione del principio per cui la obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito di valore;
nella relativa liquidazione deve pertanto tenersi conto sia della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione medesima (danno emergente), sia, in caso di ritardo nell'adempimento, del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, aventi natura compensativa, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. nn. 2796/2000, 13463/1999, 13470/1999, 490/1999, 1298/1998, 11190/1998, 11937/1997, 5845/1997). In definitiva il ricorso va rigettato con conseguente condanna del suo proponente alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità tra RA RD e RG TE LO;
rigetta il ricorso nei confronti di RD OC e VA LO e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 175,22 oltre a euro 2.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2003