Sentenza 22 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN02 754 /03 D OPO DITA KANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 16838/0 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 6286 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Ud.13/12/02 Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: EN IN, ON MA, AZ TE, RR NR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato ė difeso dagli avvocati GIUSEPPE 5466 -1- FABIANI, PILERIO SPADAFORA, VINCENZA GORGA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza 1. 247/00 del Tribunale di - R.G. N. 68/97;SONDRIO, depositata il 16/05/00 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità e meglio in epigrafe specificata, il Tribunale di Sondrio, confermando le statuizioni del locale Pretore, ha negato il diritto degli odierni ricorrenti, lavoratori stagionali operanti all'estero, al trattamento di disoccupazione, relativamente ai periodi di rimpatrio e di inattività, corrispondenti all'intervallo fra la cessazione di un rapporto e l'inizio di un altro, presso il medesimo datore di lavoro straniero. Il giudice d'appello ha, invero, ritenuto che il suddetto trattamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 402 del 1975 e successive modificazioni e integrazioni, compete solo nei casi in cui il rimpatrio possa considerarsi definitivo, requisito sussistente nei soli casi in cui una nuova assunzione all'estero, presso diverso datore di lavoro, si configuri come una mera eventualità. Gli assicurati propongono un unico, articolato motivo di censura, cui resiste I'IN.P.S. con controricorso. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3 e 4 della legge 25 luglio 1975, n. 402, 2967 cod. civ. 421 e 437 cod. proc. civ, nonché vizi di motivazione e si articola in due distinti profili. Il primo, censurando una presunta valutazione negativa del tribunale in ordine all'assoluzione dell'onere probatorio di tutti i requisiti di legge per l'erogazione della prestazione in questione, è palesemente inammissibile perché non trova corrispondenza effettiva nella struttura logica e giuridica della sentenza impugnata, improntata esclusivamente al principio per cui la norma di previsione della prestazione stessa non opera nei casi - fra i quali, come non è controverso, risulta compreso anche quello di Est. Evangelista 3 -specie di rimpatrio del lavoratore nell'intervallo non lavorato fra due o più rapporti di lavoro all'estero col medesimo datore di lavoro. Ammissibile è, invece, il secondo profilo della censura che, appunto, sottopone a vaglio critico la testé esposta ratio decidendi. All'ammissibilità, poi, si aggiunge la fondatezza, trattandosi di censure affidate ad argomenti che questa Corte ha già condiviso in occasione di precedenti esami della medesima questione. Con sentenza 8 aprile 2002, n. 5010, è stato, infatti, sancito il principio di diritto per cui, con riferimento ai lavoratori italiani muniti di permesso di soggiorno all'estero per la prestacione di lavoro stagionale, il diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. I della legge n. 402 del 1975 insorge ogni qual volta venga meno quella continuità di fatto e giuridica del rapporto che consente di escludere per il lavoratore interessato la necessità del rimpatrio, con la conseguenza che il mero rinnovo del contratto stagionale, ove non sia contestuale alla scadenza del preesistente rapporto, non è idoneo a giustificare l'esclusione del trattamento di disoccupazione>>>> La stessa sentenza ha anche precisato che tale contestualità è da intendere nel senso che l'eventuale soluzione di continuità materiale fra cessazione del precedente rapporto e la costituzione del nuovo debba risultare di durata compatibile con la conservazione del suddetto permesso di soggiorno e, quindi, tale da non imporre il ritorno in patria del lavoratore. principio é stato, poi, ribadito con sentenza 13 maggio 2002, n. 6912 e ad esso il Collegio reputa di doversi conformare per la persuasività delle ragioni che lo sostengono e per l'assenza, nelle difese dell'istituto resistente, di argomenti che non siano già stati confutati nelle suddette occasioni precedenti. Est. Evangelista In effetti, risultando evidente dal testo della norma di previsione che i soggetti protetti sono i lavoratori italiani con permesso di soggiorno all'estero per motivi di lavoro e che l'evento rispetto al quale si apprezza la necessita della protezione si compendia appunto in una perdita dell'occupazione cui consegua l'impossibilità di protrazione della permanenza nel paese straniero, appare del tutto coerente desumeme che la cessazione di un rapporto di lavoro, in tanto può essere indifferente sotto il profilo della copertura assicurativa, in quanto si accompagni ad una sostanziale contiguità temporale nella stipulazione di un nuovo contratto, in guisa tale che l'intervallo risulti compatibile con la conservazione dell'originario permesso di soggiorno. Il Tribunale ha, invece, ritenuto che un qualsiasi rinnovo del contratto stagionale con il medesimo datore di lavoro sia sufficiente ad escludere il diritto all'indennità di disoccupazione e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, che si individua nella Corte d'appello di Brescia, che, in applicazione del sopra riportato principio di diritto, provvederà ai necessari accertamenti di fatto in ordine alta sussistenza o meno della compatibilità della durata dell'intervallo non lavorato con la persistente utilizzazione del permesso di soggiorno all'estero. Allo stesso giudice di rinvio si rimette anche il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, per nuovo esame e per i provvedimenti sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2002 IL PRESIDENTE lumin. Parag IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Happer geth Est. Evangelister Depositato in Carboneria 2 FEB. 2003 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533