Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 350
CASS
Sentenza 14 gennaio 2002

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In tema di contratti agrari, come si ricava dalla ragione e dalla stessa formulazione letterale delle disposizioni di cui agli artt. 25, 27 e 28 della legge 3 maggio 1982, n. 203, mentre gli artt. 25 e 28 disciplinano la <> dei contratti associativi, l'art. 27 ha riguardo alla <> all'affitto di tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della detta legge n. 203 del 1982. Trattandosi di istituti diversamente definiti dal legislatore è palese, già in prima approssimazione, l'impossibilità di applicare in particolare all'istituto della <> la disciplina propria dell'altro. La diversa formulazione letterale delle due norme ( l'una prevede che <<i contratti ... sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti ...>>, mentre l'altra dispone che <<le norme regolatrici dell'affitto ... si applicano a tutti i contratti agrari>> ) non può quindi significare altro che, mentre in un caso la volontà delle parti è sovrana - e pertanto, in assenza di richiesta, il rapporto [ associativo ] permane tale, venendo a [ definitiva: cfr. Cass. 23 febbraio 2000, n. 2049 ] cessazione alla data indicata dallo stesso legislatore ( art. 34 legge n. 203 )-, nell'altro è la legge che si sovrappone alla volontà delle parti, sostituendo il contenuto delle clausole eventualmente con essa in contrasto ( a norma dell'art. 1339 cod. civ. ). A tale stregua, stante l'espressa previsione di cui al citato art. 25, mentre la suindicata <> in affitto deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di quattro anni dall'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, la detta norma non può fare riferimento che ai contratti associativi già in corso alla detta data di entrata in vigore, e non può essere applicata oltre i casi consentiti, con esclusione pertanto dei contratti [ associativi ] conclusi successivamente, eventualmente anche a distanza di molti anni dopo che sono decorsi i quattro anni dal 6 maggio 1982.

Il vizio di contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Detto vizio non può, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, e a tale fine valutare le prove; controllarne l'attendibilità e la concludenza; scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione; dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. L'art. 360 n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 350
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 350
    Data del deposito : 14 gennaio 2002

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