Sentenza 14 gennaio 2002
Massime • 2
In tema di contratti agrari, come si ricava dalla ragione e dalla stessa formulazione letterale delle disposizioni di cui agli artt. 25, 27 e 28 della legge 3 maggio 1982, n. 203, mentre gli artt. 25 e 28 disciplinano la <
Il vizio di contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Detto vizio non può, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, e a tale fine valutare le prove; controllarne l'attendibilità e la concludenza; scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione; dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. L'art. 360 n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
02 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIAN Oggetto LA CORTE SUPREM CASSAZIONE riconduzio all'affitto SEZIONE TERZA CIVILE di colonia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22235/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI FINOCCHIARO Cons. Relatore Cron. 646 Dott. Mario CALABRESE Consigliere Rep. Dott. Donato ANZO Consigliere Ud. 24/09/01 Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA sul ricorso proposto da: AS CI, AS IA, AS RG e AS AS, nella qualitrà di eredi di IA RI elettivamente domiciliati in Roma, via XX Settembre n. 1, presso l'avv. Giovanni Pesce, difesi dall'avv. Giu- seppe Semeraro, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
AZ EN, NO ER, elettivamente domi - ciliati in Roma, via Sicilia 66, presso l'avv. Corrado Grande, difesi dall'avv. Francesco Monaco giusta delega in atti;
controricorrenti - 1630 1 avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, se- zione specializzata agraria, n. 276/98 del 9 10 7 no- vembre 1998 (R.G. 98/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. G. Semeraro per i ricorrenti e l'avv. F. Monaco per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 2 febbraio 1993 IA RI, pro- prietaria di un fondo rustico in Castellaneta in parte condotto in colonia parziaria da AZ EN e dalla moglie di questi NO ER, chiedeva che il tribunale di Taranto, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con il AZ e la NO, di- chiarasse cessato il contratto inter partes per la data del 10 novembre 1993, con condanna dei convenuti al ri- lascio del fondo e al risarcimento dei danni nonché al rimborso delle quota padronale per l'anno 1992 e quelle eventuali successive, da liquidarsi in separato giudi- zio. 2 Esponeva la ricorrente, a fondamento della spiegata domanda, che i convenuti, da un lato, avevano abusiva- mente occupato una porzione del fondo di sua proprietà esclusa dalla colonia, rifiutandone la restituzione, dall'altro, si erano appropriati della quota dei pro- dotti di spettanza padronale relativa all'anno 1992. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa domanda. Facevano, infatti, presente che l'originario rapporto di colonia, relativo a tutto il fondo ora di proprietà della ricorrente e non a parte di questo, si era trasformato in affitto. Svoltasi l'istruttoria del caso, l'adita sezione, con sentenza 12 - 23 marzo 1998, accertata l'esistenza di un contratto di colonia su tutto il fondo, dichiara- va cessato il rapporto agrario alla data del 10 novem- bre 1993, con condanna dei convenuti al rilascio del fondo, al risarcimento dei danni, nonché al rimborso della quota padronale dei prodotti. Gravata tale pronunzia in via principale dai SOC- combenti AZ EN e NO ER e in via incidentale da AS CI, IA, RG e Massi- mo, nella loro qualità di eredi di IA RI la corte di appello di Lecce, sezione specializzata agra- ria, sezione staccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza gravata confermata nel resto - riget- 3 tava la domanda proposta dalla IA nei confronti degli appellanti principali nella parte relativa al ri- lascio di quattordici ettari del fondo rustico oggetto di lite. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, AS CI, IA, RG e AS, nella loro qualità di eredi di IA- COIANNI RI. Resistono con controricorso AZ DO- menico e NO ER MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva nell'ambito del fondo oggetto di controversia, ora di proprietà de- gli attuali ricorrenti, condotto dai coniugi AZ EN e NO ER devono, nettam ente, distin- guersi due porzioni. f e Una prima, della estensione di ettari 17, ori gina- riamente concessa in colonia a AZ EN e AN - RI ER dal dante causa della IA e relati- vamente alla quale è stata pronunziata con sentenza al momento coperta da giudicato la cessazione del rapporto alla data del 10 novembre 1993 e obbligo di rilascio per il 10 novembre 1998. Quanto alla seconda porzione, dell'estensione di 14 ettari, pur essa in linea di fatto in godimento degli stessi AZ EN e NO ER (giusta 1' 4 assunto della IA senza titolo alcuno, per i giu- dici di primo grado in forza di un rapporto di colonia secondo gra-sorto anteriormente al 1982) i giudici di do, privilegiando la deposizione di un teste (ritenuto particolarmente attendibile perché persona estranea al- le parti e non coinvolta in alcun gioco o interesse neppure indiretto [tra le stesse] e a conoscenza di al- cuni fatti determinanti grazie al suo ruolo professio- nale di impiegato presso l'ufficio agricoltura del CO- mune di Castellaneta), nonché le risultanze di un docu- mento in atti (accordo transazione concluso tra i colo- ni e il concedente, in data 16 ottobre 1982, innanzi al pretore di Taranto) hanno accertato che la stessa venne concessa agli attuali controricorrenti senza ombra di dubbio in epoca successiva alla data di entrata in vi- gore della legge 3 maggio 1982, n. 203, a titolo di co- - il rapporto inter partes lonia e che di conseguenza- deve qualificarsi di affitto a norma dell'art. 27 della 1. 3 maggio 1982, n. 203. 2. Premesso quanto sopra si osserva che con il pri- mo motivo i ricorrenti denunziano la prima delle sopra riassunte proposizioni (quanto, in particolare, alla data in cui l'allora proprietario del fondo avrebbe concesso a colonia la seconda porzione di fondo, di 14 ettari) in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., 5 lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C.>>, nonché motivazione insufficiente e/o con- traddittoria sul punto». Si afferma, infatti, che quanto dichiarato dal te- ste AN, essendo stato appreso dagli stessi convenuti, non solo è privo di alcun valore, ma non può corrispondere a verità.
3. Il motivo non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei profili in cui si articola. 3. 1. In primis, si evidenzia la inammissibilità delle deduzioni svolte sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3, c.p.c. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate 0 con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente - il motivo è inammissibile poiché non consen- dottrina alla Corte di cassazione di adempiere il compito te istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). 6 In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede, si Osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, della disposizio- ne di cui all'art. 2697 C.C., che assume essere stata violata>> ܼܿܘ comunque, falsamente applicata» dal giu- dice a quo, sia i motivi per cui la stessa non possa e t e essere accettata, sia infine quale sia la corret- ta» interpretazione di tale norma. In realtà parte ricorrente, lungi non censurar e l'interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordata disposizione, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente 7 - che la denuncia esula totalmente dalla pre- pertanto visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 3. 2. Quanto all'ulteriore profilo di ce nsura (mo- tivazione «insufficiente e/o contraddittoria>>>) si OS- serva che giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulterior- mente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente ○ contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato 0 insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospetta ti t dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero r un insana- bile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logi- co giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la a ttendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- 8 sione, dare prevalenza all'uno all'altro mezzo di (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass., prova. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. Cass., sez. un.,10417, specie in motivazione, nonché 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). Atteso che l'art. 360, n. 5 c.p.c. come sopra an- ticipato non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il meri- to della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuri- dica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti, ne deriva che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vi- zio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giu- dice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi in- completo, incoerente e illogico, non già quando il giu- dice abbia semplicemente attribuito agli elementi valu- tati un valore e un significato difformi dalle aspetta- tive e dalle deduzioni di parte. (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in mo- tivazione). Pacifico quanto precede deve ribadirsi, altresì, che la valutazione delle risultanze della prova testi- 9 moniale nonché il giudizio sull'attendibilità dei test i e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quel- le ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, in- volgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Questi, in particolare, nel porre a fondamento del- la propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indi- care le ragioni del proprio convincimento, se nza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento ○ a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi impli- citamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 3 marzo 2000, n. 2404; Cass. 9 aprile 2001, n. 5231). Certo quanto sopra, si Osserva che nella specie i giudici a quibus hanno ampiamente giustificato la pro- pria scelta, allorché hanno privilegiato, rispetto alle altre deposizioni testimoniali raccolte in causa, quel- la del teste GIANDOMENICO. Hanno precisato quei giudici, infatti, che le altre testimonianze erano, da un lato, «confuse, a volte con- traddittorie, inadeguate e comunque inidonee a giusti- ficare un sicuro convincimento . . . »>, dall'altro, inat- 10 tendibili perché «tali testi affermano di avere saputo della natura di contratto di affitto del rapporto dallo stesso AZ [attuale controricorrente] e non da fon- te oggettiva o disinteressata». La testimonianza resa dal GIANDOMENICO, all' oppo- sto, è stata ritenuta dai giudici del merito partico- larmente attendibile sia perché lo stesso persona estranea alle parti, non coinvolta, a dette delle stes- se,in alcun gioco o interesse, neppure indiretto», sia tenuto presente che lo stesso «è a conoscenza di alcuni fatti determinati grazie al suo ruolo professionale di impiegato presso l'ufficio agricoltura del Comune di Castellaneta», sia, infine, perché lo stesso «in tale sua veste e per circostanze contingenti e occasionali ha appreso da entrambe le parti . . . >>>. Non controverso quanto sopra, si osserva che non SO- e f e lo le argomentazioni sopra riferite sono logiche ed esaustive e, quindi, insindacabili in questo giudizio di legittimità (il quale, ripetesi, contrariamente a quanto assume la difesa dei ricorrenti non è un giudi- zio di merito di terzo grado), ma non sono state in al- cun modo censurate dai ricorrenti stessi. Questi, infatti, da un lato, si limitano a afferma- re che detto teste sarebbe stato «amico dei convenuti >>> 11 (e, quindi, inattendibile), dall'altro, che lo stesso avrebbe appreso quanto riferito dagli stessi convenuti. Poiché i giudici del merito hanno, in linea di fat- escluso sia una circostanza che l'altra, afferman- to, do, da un lato, l'estraneità del teste alle parti in causa e, dall'altro, che le circostanze dallo stesso riferite questi le aveva apprese non solo dai convenu- ti» ma anche dallo stesso attore AZ, è palese la inammissibilità della deduzione in esame. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. - in particolare ― le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revo- cazione qualora la sentenza stessa si «l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa». «Vi è questo - in particolare quando la errore decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa». Pacifico quanto sopra e non controverso che la de- nuncia di un travisamento di fatto quando attiene non motivazione della sentenza impugnata, ma ad unalla fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non 12 consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità CO me anticipato- della censura in esame. Nella specie, infatti, ricorrenti denunziando che i giudici del merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione, al fine di ritenere la attendibilità della deposizione GIANDOMENICO, circostanze non vere e in contrasto con quanto risulta dagli atti (vuoi quanto ai suoi rapporti con una delle parti, vuoi in merito alle modalità con cui lo stesso avrebbe appreso quanto riferito sotto il vincolo del giuramento) imputano ai detti giudici un travisamento dei fatti che in quanto tale non può costituire motivo di ricorso per cassa- zione. Il denunciato travisamento, in particolare, risol- vendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ra- gionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, Cass., 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998, n. 6235 e, recentemente, Cass. 2 marzo 2001, n. 3023, specie in motivazione).
4. Con il secondo motivo, con riguardo alla ritenu- ta riconduzione all'affitto del rapporto di colonia re- 13 lativo ai 14 ettari e in riferimento sempre all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. i ricorrenti lamentano ancora violazione degli art. 25, 27, 45, 48, 1..3 maggio 1982, n. 203, e art. 112 c.p.c.>>, nonché «motivazione contraddittoria e insufficiente»>>. I ricorrenti, in particolare, oltre a denunziare l'interpretazione data dai giudici del merito alla de- posizione del GIANDOMENICO lamentano in particolare, la violazione delle disposizioni di legge sopra richia- mate atteso che i giudici del merito avrebbero «conver- tito»> in affitto il rapporto di colonia instauratosi tra le parti successivamente all'entrata in vigore del- la legge n. 203 del 1982 in assenza di una espressa ri- chiesta da parte del concessionario.
5. Al pari del precedente il motivo non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei profili in cui si articola. 5. 1. Quanto al primo (motivazione contraddittoria e insufficiente) lo stesso, alla luce delle considera- zioni già svolte in sede di esame del primo motivo, è manifestamente inammissibile. I ricorrenti, infatti, lungi dal denunziare lacune della motivazione della sentenza impugnata o errori lo- gici posti in essere dai giudici del merito, in sede di interpretazione delle deposizioni testimoniali, quanto 14 alla conclusione, tra le parti, di un contratto di CO- lonia relativamente al fondo di 14 ettari successiva- mente al maggio 1982, si limitano a opporre una diversa ricostruzione di quella stessa deposizione. Si sollecita, cioè, in ispregio di quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, una nuova valuta- zione delle circostanze di fatto emerse in causa, asso- lutamente preclusa, come osservato sopra, in questa se- de. 5. 2. Quanto, ancora, alla denunziata violazione 271 1. 3 maggio 1982, n. 203, per avere dell'art. giudici del merito «convertito» in affitto il contratto associativo inter partes in assenza di una espressa ri- chiesta del colono, la stessa non sussiste, alla luce delle considerazioni che seguono. Come si ricava dalla stessa formulazione letterale delle disposizioni in esame (artt. 25, 27 e 28, 1. 3 maggio 1982, n. 203) mentre gli artt. 25 e 28 discipli- nano la «conversione» dei contratti associativi, l'art. 27 ha riguardo alla «riconduzione» all'affitto, di tut- ti i contratti agrari ) stipulati dopo l'entrata in vi- gore della legge). Trattandosi di due «istituti» diversamente definiti dal legislatore è palese, già in una prima approssima- zione, l'impossibilità di applicare a un istituto (in 15 particolare a quello della «riconduzione in affitto»>>) la disciplina propria dell'altro. Specie tenuto presente che mentre per un istituto la norma positiva dispone «i contratti sono conver- titi in affitto a richiesta di una delle parti ... >>>, per l'altro, prevede «le norme regolatrici dell'affitto si applicano a tutti i contratti agrari». La diversa formulazione delle due norme non può che significare che mentre in un caso la volontà delle par- ti è sovrana e, pertanto, in assenza di richiesta il rapporto [associativo] permarrà tale, venendo a [defi- nitiva, cfr. Cass. 23 febbraio 2000, n. 2049] cessazio- ne alla data indicata dallo stesso legislatore (art. 34 stessa legge n. 203) nell'altro è la legge stesse che si sovrappone alla volontà delle parti sostituendo il contenuto delle clausole, eventualmente in contrasto con le norme positive in vigore, con quelle di legge (a norma, in buona sostanza, dell'art. 1339 c.c.) (Sempre nel senso che la riconduzione all'affitto ex art. 27, 1. 3 maggio 1982, n. 203 opera automaticamente ipso iu- re, cfr. Cass- 8 luglio 1994, n. 6463; Cass. 8 febbraio 1995, n. 1414). Quanto precede non solo come evidenziato ha il conforto della lettera della legge (art. 12, comma 1, 16 preleggi) ma è conforme alla sua ratio e allo stess o sistema normativo. In particolare, mentre i contratti associativi agrari stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme erano, al momento della loro conclu- sione, senza ombra di dubbio validi, per cui la loro trasformazione in affitto non può avvenire a prescinde- re dall'accordo delle parti stesse o, almeno, dalla ri- chiesta di uno dei contraenti, totalmente diversa è la situazione per i contratti stipulati successivamente (come quello ora oggetto di controversia). Per questi ultimi l'art. 45, comma 2, della legge 3 maggio 1982, n. 203 prevede espressamente che «è fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria . » per e f e cui è palese che ove venga stipulato, successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme, un contratto vietato>>> lo stesso attesa la inderogabilità delle norme contenute nella legge n. 203 (cfr. art. 58) non può che essere «ricondotto», per le clausole contra le- gem all'affitto, a prescindere da una manifestazione di volontà in tale senso delle parti (cfr., Cass. 22 mag- gio 2001, n. 6956, specie in motivazione). 17 Anche a prescindere da quanto precede, infine, no n può tacersi che l'assunto dei ricorrenti è insostenibi- le anche sotto altro, concorrente, profilo. Giusta l'espressa previsione di cui all'art. 25 più volte citato la conversione>>> in affitto deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di quattro anni dall'entrata in vigore della legge stessa. E' evidente, pertanto, da un lato, che la norma non può che fare riferimento ai contratti associativi già in corso alla detta data (di entrata in vigore della legge n. 203), dall'altro, che la stessa non può essere applicata oltre ai casi espressamente previsti e, in particolare, ai contratti [associativi] conclusi suc- anche a distanza di molticessivamente, eventualmente, anni dopo che sono decorsi i quattro anni dal 6 maggio 1982. 6. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi. Sussistono, peraltro, attesa la relativa novità delle questioni dibattute con il secondo motivo, giusti motivi onde disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. 18 Compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 24 settembre 2001. il Consigliere relatore est. мусь feefle il Presidente ملا لا отMofiuntiniani IL CANCELLIERE 01 Gina Casoli Depositata in Cancelleria Boggi IL CANCELLIERE C* Gina Casoli 19