Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5482
CASS
Sentenza 17 aprile 2002

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Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora le parti, mediante ripetuti rinvii da loro richiesti "per deliberare", siano state poste in grado di allegare i fatti e svolgere le proprie difese, deve escludersi che sussista violazione dell'art. 320 cod. proc. civ., ancorché sia mancato un invito formale a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Pertanto ove il giudice, su richiesta congiunta delle parti, ritenendo la causa matura per la decisione, abbia fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, risulta tardiva la produzione di documenti in detta udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5482
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5482
    Data del deposito : 17 aprile 2002

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