Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora le parti, mediante ripetuti rinvii da loro richiesti "per deliberare", siano state poste in grado di allegare i fatti e svolgere le proprie difese, deve escludersi che sussista violazione dell'art. 320 cod. proc. civ., ancorché sia mancato un invito formale a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Pertanto ove il giudice, su richiesta congiunta delle parti, ritenendo la causa matura per la decisione, abbia fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, risulta tardiva la produzione di documenti in detta udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5482 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR SA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato EMANUELE SPINAS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO PARKING ROULOTTES MARGINE ROSSO in persona dell'Amm.re p.t.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 505/98 del Giudice di pace di CAGLIARI, depositata il 06/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, l'Avv. AL AR conveniva davanti al giudice di pace di Cagliari il condominio Parking Roulottes Margine Rosso, in persona dell'amministratore pro tempore, per l'annullamento della delibera del 31-8-1997, nella parte in cui l'assemblea condominiale, modificando i criteri di ripartizione delle spese di autospurgo e di acqua in ragione dell'uso e dei consumi in capo a ciascun condomino, stabiliti con la precedente delibera del 9-4-1995, aveva deciso, nell'approvare il bilancio consuntivo 1-7-96/30-6-97, che le spese in questione dovevano essere ripartite in ragione della proprietà millesimale ed aveva assegnato a carico di esso attore un onere pari a lire 239.155 in ragione dei suoi mill.64,5.
Chiedeva, quindi, dichiararsi che nulla doveva per detto titolo o, in subordine, che la somma dovuta andava commisurata al solo consumo dell'acqua, da rilevarsi per mezzo del contatore, e condannarsi il condominio alla restituzione di quanto già pagato e non dovuto per il titolo medesimo.
Si costituiva il condominio, che, nel contestare la fondatezza della domanda, della quale chiedeva, pertanto, il rigetto, assumeva che sia la delibera impugnata che i criteri di ripartizione delle spese di cui sopra, con la stessa approvati, erano pienamente validi. Con sentenza depositata il 6 luglio 1998, il giudice adito, decidendo secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c., rigettava la domanda, "confermava" la delibera impugnata (31-8-97) e "dichiarava AR AL tenuto al pagamento della somma di lire 239.155 richiestagli per spese di autospurgo e di acqua quale quota relativa ai millesimi di sua proprietà".
La sentenza si basa sulle seguenti affermazioni:
a)la documentazione depositata dall'attore all'udienza del 19-6-1998, fissata per le conclusioni e la discussione, non poteva assumere alcuna rilevanza giuridica, in quanto era preclusa ogni possibilità di produrre documenti indetta udienza;
b) legittimamente e ritualmente l'assemblea condominiale approvò, con la delibera del 31-8-1997, criteri di ripartizione delle spese in questione diversi da quelli stabiliti con la precedente delibera del 9-4-1995;
c) il criterio adottato per la ripartizione delle spese in questione è corretto, in quanto conforme al principio generale di cui all'art. 1100 c.c., in base al quale le spese debbono gravare su tutti i partecipanti in proporzione delle quote di ciascuno. Ricorre per la cassazione della sentenza AR AL, denunciando:
vizi in procedendo, per violazione:
1) degli artt. 360 nn. 3 - 4, 321 c.p.c. e difetto di motivazione;
2) degli artt. 360 nn. 3 - 5, 320 c.p.c. e difetto di motivazione;
vizi in iudicando, per violazione:
dell'artt. 360 nn. 3 - 4 - 5 - c.p.c. - in relazione agli artt. 1100 - 1139 c.c., 61 - 72 D.A CC., ai principi generali dell'ordinamento in materia di convocazione delle assemblee e validità delle deliberazioni, all'art. 112 c.p.c., e per difetto di motivazione e contraddittorietà.
Il condominio non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Per quanto riguarda i vizi in procedendo, si osserva che non sussiste la denunciata violazione dell'art. 321 c.p.c., ravvisata, invece, dal ricorrente nell'omesso invito, da parte del giudice di pace, all'udienza del 19 giugno 1998,, "a precisare le conclusioni e a discutere la causa", e nell'avere, quindi, lo stesso giudice, sciogliendo la riserva, deciso la causa, dopo avere dichiarato tardive le produzioni dell'attore.
Risulta, in proposito, dalla sentenza impugnata che alla precedente udienza del 13 maggio 1998, alla quale il giudice aveva rinviato la causa "per la comparizione personale delle parti ex artt. 185 e 117 c.p.c. al fine di rinnovare il tentativo di conciliazione", l'attore
(presente) ed il legale del condominio, "vanificando il suddetto tentativo", chiesero congiuntamente rinvio per conclusioni e discussione;
ed, all'uopo, fu fissata appunto l'udienza del 19 giugno 1998, nella quale comparve soltanto l'attore, che produsse documenti. Se, dunque, questo appena descritto è stato l'iter procedurale del giudizio promosso dall'odierno ricorrente davanti al giudice di pace - e non si è detto delle precedenti udienze che hanno seguito la prima, tutte puntualmente indicate in sentenza, e della relativa attività processuale svolta dalle parti, di cui è stato parimenti dato conto - appare corretta la statuizione con la quale quel giudice ha ritenuto tardiva la produzione dell'attore all'udienza fissata, su "congiunta richiesta" delle parti, per conclusioni e discussione, e, quindi, evidentemente ad istruttoria già conclusa. In altri termini, posto che nel caso che ne occupa sono state proprio le parti - ed era nella loro facoltà e disponibilità - a chiedere l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione, ritenendo, in tal modo, esse stesse implicitamente (ma inequivocabilmente) che la causa era matura per la decisione, e considerato che il giudice, compiendo evidentemente analoga valutazione, ha accolto tale richiesta, per cui è fuor di dubbio che il precetto di cui all'art. 321 c.p.c. ha trovato nella fattispecie puntuale applicazione, ne deriva che appare corretta la statuizione del giudice di ritenere tardiva, per i motivi chiaramente spiegati, la produzione di documenti in detta udienza e la deduzione di ulteriori mezzi istruttori.
Analogo discorso va fatto con riguardo alla denunciata violazione dell'art. 320 c.p.c., riferita dal ricorrente all'omesso invito rivolto dal giudice alle parti, ai sensi del comma 3 della predetta norma, "a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni,..... ecc.". Premesso, invero, che la sommarietà e la speditezza che caratterizzano il procedimento davanti al giudice di pace consentono una interpretazione ed applicazione delle norme che lo disciplinano meno rigorose e formalistiche rispetto a quelle imposte dalle norme sui procedimenti che si svolgono davanti agli altri giudici, nella piena osservanza, beninteso, degli ineludibili ed imprescindibili principi generali del contraddittorio e della difesa delle parti, si osserva, con riguardo al caso di specie, che se anche non risulta esservi stato un "invito" formale rivolto dal giudice alle parti ex art.320, comma 3, c.p.c., è pur vero, tuttavia, che fin dalla prima udienza l'attore ebbe a fare la "precisazione" riportata dal giudice nella sentenza e che le parti chiesero, sia in detta udienza che in quelle successive, rinvii "per deliberare" fino a quando esse stesse, come sì è ricordato, non sollecitarono concordemente, all'udienza del 13 maggio 1998, reso vano il tentativo di conciliazione, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione.
Indipendentemente, quindi, dall'invito formale che il giudice di pace avrebbe dovuto rivolgere alle parti ai sensi della citata norma, sta di fatto che il ricorrente (come, del resto, il condominio) è stato posto in grado di esercitare la facoltà di fare, nelle numerose (trattandosi di giudizio davanti al giudice di pace) udienze da quest'ultimo fissate, tutte le precisazioni e deduzioni che avesse ritenuto utili, laddove, chiedendo, congiuntamente al convenuto, rinvio per "conclusioni e discussione", ha chiaramente mostrato di ritenere la causa matura per la decisione e, dunque, superflue ulteriori precisazioni e deduzioni.
In definitiva, avuto anche riguardo alla premessa di cui sopra, deve escludersi qualsiasi violazione dell'art. 320 c.p.c. sotto il profilo dedotto dal ricorrente, non essendo risultato in alcun modo pregiudicato il suo diritto di allegare i fatti a sostegno della domanda e di svolgere le proprie difese.
Per quanto attiene ai denunciati vizi in iudicando, si rileva, da un lato, che le censure per pretese violazioni di norme sostanziali (artt. 1100, 1139 c.c. e 61 e 72 disp. att. c.c.), trattandosi di pronuncia emessa dal giudice di pace secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c., non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità (ved. SS.UU., 15 ottobre 1999 n. 716), e, dall'altro, che la violazione della norma processuale di cui all'art. 112 c.p.c. è stata denunciata in termini assolutamente generici, per cui deve escludersene la sussistenza.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2002