Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2002, n. 8470
CASS
Sentenza 13 giugno 2002

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Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti (che non può ritenersi pertanto concessa implicitamente neanche da una sola di esse, ne' può essere ricavata "per facta concludentia") obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto.

Commentari2

  • 1La responsabilità notarile per l’omessa preventiva verifica della libertà e disponibilità giuridica del bene immobile oggetto del trasferimento immobiliare
    Ermanno Vileno · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2008

  • 2Requisito della buona fede nell’usucapione decennale e responsabilità del NotaioAccesso limitato
    Paolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 12 settembre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2002, n. 8470
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8470
Data del deposito : 13 giugno 2002

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