Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2001, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O C.C. 58576. 9 I 1 Z / 9 A 1 / R 6 T 2 S BLICA ITALIANA S I . 0 1824/ 0 1 R . G P E . A I R D . R N L OGGETTO A A E NOME EL POOL TALIAN T . D D TU B IRPEF U I A E O S Reddito d'impresa; T T SUN E A DI CASSAZIONE N A I E N 1 deduzioni S 3 E R I 1 S E A E . T SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA N A M composta dai Magistrati: R.G. N. 17460/97 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. NT MERONE Consigliere Cron. 3927 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Ud. 18.10.2000 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 17460 R.G. 1997, proposto N. 58576 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; per dirty FEB. 2001 diritti
- ricorrente -
¡l IL CANCELLIERE
contro
IV IO IA;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria CANCELLERIA 7 Regionale della Lombardia del 13 novembre 1996, depositata col 9 6 1 n. 29/23/96 in data 11 dicembre 1996. Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Barbieri per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La controversia ha ad oggetto la rettifica dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. per l'anno 1982, eseguita dall'Ufficio II.DD. di Milano nei confronti di NT RI VE (giusta avviso d'accertamento n. 4641009910), avente ad oggetto redditi dominicali (agrari e da fabbricati) nonché il reddito di impresa minore, con recupero a tassazione di costi non documentati in lire 1.033.849.000. L'impugnativa del contribuente veniva accolta, con riferimento all'importo delle spese non documentate, dalla Commissione Tributaria di primo grado di Milano, con decisione n. 128/45/91 del 6 giugno 1991. L'appello dell'Ufficio - fondato sulla conformità dell'atto impositivo al disposto dell'art. 39 comma 2 d.P.R. 600/1973 è stato - respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza del 13 novembre 1996, depositata col n. 29/23/96 l'11 dicembre successivo. In essa si afferma che le spese non documentate per la distruzione delle relative scritture- in un incendio -erano state tuttavia effettuate, come emergeva altresì dal processo verbale della polizia tributaria, con conseguente impossibilità di affermarle insussistenti sulla base della sola presunzione tratta dalla eccessiva percentuale di incidenza, precisandosi che la presunzione indicata avrebbe solo 2 potuto indurre l'ufficio impositore ad una più precisa ricerca, in vista della rettifica analitica, ai sensi dell'art. 39 comma 2 d.P.R 600/1973. Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, articolando due motivi, con atto notificato nel domicilio eletto il 10 dicembre 1997. Il contribuente non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Denunzia la ricorrente Amministrazione, in ordine successivo: 1) violazione delle disposizioni di legge sulla determinazione del reddito d'impresa a fini fiscali, ed, in particolare, degli artt. 74 d.P.R. 597/1973,75 t.u.i.r. 917/1986 e 33, 39, 61 d.P.R. 600/1973, in quanto i costi non possono essere presunti, ma devono risultare da elementi certi e precisi;
2) violazione di legge, con particolare riguardo agli artt. 113 e 115 c.p.c., perché, in applicazione delle stesse regole, anche il giudice tributario è tenuto a giudicare secondo diritto, non potendo presumere l'esistenza di costi non riconosciuti dall'organo accertatore, né potendo avvalersi delle risultanze di verbali della Guardia di Finanza, in sede di controllo 'per finalità non fiscali'. Il ricorso è fondato. Esaminando congiuntamente i due motivi di gravame, si osserva che la prova dell'esistenza di costi purchessia non è, di per sé sola, sufficiente ai fini delle invocate deduzioni, giacché non è dato prescindere dalla concorrente prova dell'inerenza, la 3 quale, nel sistema, incombe, in caso di contestazione, sul contribuente. L'art. 39 comma 2 del d.P.R. 600/1973, invero, abilita l'ufficio alla determinazione del reddito d'impresa, indipendentemente dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed anche avvalendosi di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, allorquando - fra l'altro - l'indisponibilità della documentazione, a suo tempo accertata dall'ufficio, sia dipesa da causa di forza maggiore (lett. b). E la circostanza, espressamente dedotta in sede di gravame (sentenza impugnata, p. 4, 'sub' 3) è stata superata in maniera erronea dal giudice 'a quo', col porre a carico dell'ufficio medesimo un onere -contrario alla formulazione letterale della disposizione di procedere a rettifica analitica.- L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra Sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, che, attenendosi all'enunciato principio, A I R procederà al nuovo esame, provvedendo all'esito anche sulle A T 5 U 6 . 8 B I 9 N 1 spese della presente fase. - R / 4 T B / 6 . 2 L L . R A
P.Q.M.
. . P . B A D I A T L R E 1 E D Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad 3 T I 1 S A . N E N M S altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, I A che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000. Oggi - 9 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C II Cons. estensore II Presidente Arnaldo Casano Molde alar R Vincenzo Carbone - CO -Enrico Papa. E trico N O A CANCELLIERE C1 A S Amaldo Casano S R M P E A TO C