Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 9518
CASS
Sentenza 12 marzo 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per travisamento della prova (contratto d'appalto ed elaborati progettuali)

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che il pancone non avesse le caratteristiche di un'opera provvisionale ma fosse un oggetto principale dell'appalto, come dimostrato dal fatto che sarebbe rimasto di proprietà dell'ente appaltante, non fosse indicato tra le opere provvisionali nel capitolato e la sua realizzazione fosse vincolata a specifiche tecniche e disegni validati. La Corte ha altresì affermato che la qualificazione di un'opera come provvisionale si fonda sulla sua funzione nel cantiere e non sul nomen iuris utilizzato.

  • Inammissibile
    Travisamento del contenuto dell'elaborato peritale e inosservanza delle norme sugli appalti e sulla sicurezza

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura sul travisamento della prova in presenza di doppia conforme, salvo casi eccezionali non ricorrenti. Ha inoltre rigettato la censura sulla qualificazione del contratto, confermando la qualificazione come appalto misto di lavori e servizi, prevalendo la componente di servizio (manutenzione) in quanto scopo primario dell'appalto.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per travisamento della prova (relazione illustrativa, elaborati grafici) e omessa valutazione del giudizio controfattuale

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la Corte d'appello abbia disatteso le prospettazioni difensive con motivazione logica, richiamando le argomentazioni del primo grado. Si è evidenziato che i valori di resistenza del calcestruzzo risalenti al 1960 non potevano ritenersi attuali e che le prove successive avevano accertato una resistenza inferiore. La relazione del DR stesso indicava segni di degrado e problemi di tenuta del calcestruzzo. La Corte ha ritenuto che la conoscenza dello stato del calcestruzzo, anche se riferita a zone non direttamente interessate dal cedimento, avrebbe dovuto indurre a una soluzione progettuale più prudente.

  • Inammissibile
    Esercizio di potestà riservata al Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per genericità, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già esaminate e disattese. Ha altresì precisato che la validazione amministrativa è un atto interno che non incide sugli obblighi tecnici e cautelari del progettista e direttore dei lavori.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per genericità, trattandosi di riproposizione di doglianze già esaminate e disattese. Ha evidenziato che la Corte d'appello ha chiarito che i profili di colpa indicati ricalcavano fedelmente gli addebiti formulati nell'imputazione.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione per omessa valutazione delle prove a favore dell'imputato

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché generico, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. Ha ribadito che il giudice penale valuta autonomamente ogni questione e che la Corte d'appello ha esaminato le doglianze, richiamando la motivazione del primo giudice.

  • Inammissibile
    Mancanza e contraddittorietà della motivazione per omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché infondato. Ha affermato che il giudice non è tenuto ad esaminare puntualmente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ostativi. Nel caso di specie, la gravità dei fatti e l'elevato rischio per i lavoratori sono stati ritenuti elementi preclusivi alla concessione del beneficio.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea qualificazione del contratto d'appalto e dell'intervento manutentivo

    La Corte ha rigettato la censura sulla qualificazione dell'appalto, rinviando a quanto già affermato per DR BR. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla qualificazione dell'intervento come generica, precisando che la sostituzione di parti strutturali richiedeva progetto esecutivo. Ha altresì chiarito che la validazione del RUP non poteva surrogare l'obbligo di accertare un progetto esecutivo cantierabile.

  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge e motivazione per erronea attribuzione di obblighi di responsabilità

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché generico e ripropositivo di doglianze già disattese. Ha precisato che la responsabilità di TI non derivava dall'omessa redazione del progetto o dalla verifica strutturale, ma dal consenso all'avvio dei lavori senza un progetto esecutivo cantierabile e dall'omessa vigilanza.

  • Rigettato
    Contestazione dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen.

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che le disposizioni valorizzate fossero direttamente pertinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o volte a disciplinare condotte funzionali a governare il rischio. La grave omissione delle valutazioni strutturali e la scelta di procedere con un progetto lacunoso integra la violazione di norme antinfortunistiche rilevante ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. pen.

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Commentario1

  • 1Omicidio colposo plurimo aggravato del progettista-direttore dei lavori e del direttore tecnico di cantiereAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 23 marzo 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 9518
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9518
Data del deposito : 12 marzo 2026

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