Sentenza 12 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Omicidio colposo plurimo aggravato del progettista-direttore dei lavori e del direttore tecnico di cantiereAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 23 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 9518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9518 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
Testo completo
09518-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
AL AC AN RB
-Presidente-
Sent. n. sez.
1787
PU 04/12/2025
LO ON CA
R.G.N. 28806/2025
IU NO
RI IN MO
-Relatore-
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
SENTENZA
DR BR nato a [...] in data [...] TI CO nato ad [...] in data [...]
avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RI IN MO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Marilia di Nardo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Materni Serena in difesa di DR BR che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. Petternella Marco in difesa di TI CO che ha chiesto l'accoglimento di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 procedimento trae origine dal duplice decesso per annegamento di BR ES e LI EL, dipendenti della GMI s.r.l., avvenuto il 22 febbraio 2013 durante lavori di manutenzione alla idrovia ferrarese che collega il Po a Porto Garibaldi, per il quale sono stati condannati DR BR (dipendente della AIPO), nella qualità di progettista del pancone e di direttore
dei lavori e TI CO (dipendente della GMI s.r.l.) nella qualità di Direttore tecnico del cantiere. La vicenda fattuale sottesa al presente procedimento è stata ricostruita dai giudici di merito come segue. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) aveva appaltato alla GMI s.r.l. i lavori di manutenzione dell'idrovia ferrarese che collega il Po a Porto Garibaldi, destinati a garantire l'efficienza del sistema di porte vinciane, dispositivi fondamentali per impedire, durante l'alta marea, la risalita dell'acqua salata verso i canali interni. I lavori, in base al contratto d'appalto, consistevano nella sostituzione delle guarnizioni e dei componenti usurati delle porte vinciane, con la verifica dell'assialità dei vari elementi, mediante operazioni da svolgere tramite la "messa a secco", di ogni singola porta oggetto di manutenzione, senza tuttavia svuotare completamente l'invaso, poiché ciò avrebbe provocato effetto con conseguente rischio di galleggiamento della struttura, danneggiamento.
un suo
Al fine di consentire la "messa a secco", funzionale all'accesso degli operai manutentori al fondo dell'invaso, nel contratto d'appalto era prevista la costruzione e la posa in opera, da parte dell'impresa appaltatrice, di una paratia di metallo (pancone) che, fissata alla struttura di calcestruzzo, avrebbe dovuto trattenere le acque. Giova evidenziare che in sede di progetto DR aveva ritenuto necessario discostarsi dalla modalità adottata nelle precedenti operazioni di manutenzione per l'apposizione delle paratie. In passato, infatti, le barriere erano state collocate nei gargani, scalanature verticali interne all'invaso normalmente destinate ad accogliere le scalette e, una volta rimosse queste ultime, utilizzate come guide per trattenere le paratie. Nel caso in esame, tuttavia, il progettista aveva ritenuto preferibile non utilizzare i suddetti gargani, poiché situati a monte di alcune bocche di acquedotto che avrebbero dovuto essere chiuse per mantenere a secco la porzione di conca interessata, e aveva quindi scelto di posizionare le paratie a valle delle bocche di acquedotto, realizzando un sistema alternativo di ancoraggio volto alla compartimentazione della zona oggetto dell'intervento manutentivo. Il pancone in acciaio progettato dal DR era stato posizionato a metà della conca, fissato alla base nella struttura in calcestruzzo tramite i piedini di aggancio laterali inseriti all'interno delle bocche di acquedotto, simmetricamente collocate in prossimità del fondo dell'invaso, mentre superiormente era stato ancorato mediante tiranti in acciaio.
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Il TI aveva curato la realizzazione del pancone, eseguito presso le officine della ditta appaltatrice e successivamente posto in opera a cura della stessa;
in contraddittorio con il DR, egli aveva inoltre insistito per modificare il progetto, raddoppiando la superficie di appoggio dei piedini del pancone e variando l'inclinazione dei tiranti di fissaggio nella parete in malta. Come da contratto il pancone era stato, dunque, realizzato e collocato in sede dalla GMI s.r.l. sulla base del progetto predisposto dall'AIPO. Il 22 febbraio 2013, mentre gli operai BR ES e LI EL erano impegnati nelle attività manutentive di una delle porte vinciane, si verificò il cedimento del calcestruzzo in corrispondenza del piedino inferiore del pancone sul lato ovest;
l'acqua invase repentinamente l'invaso travolgendo i due operai che, trascinati all'interno di un condotto laterale, morirono per asfissia meccanica da annegamento.
2.Nel giudizio di primo grado, per quanto qui rileva, il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 31 gennaio 2020, riqualificato il fatto, ha ritenuto DR e TI responsabili di omicidio colposo plurimo in cooperazione, ai sensi dell'art. 589 cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro art. 589, comma 2, cod. pen., ha riconosciuto l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno in regime di equivalenza con la citata aggravante dell'art. 589, comma 2 cod. pen.; e, negate le circostanze generiche, ha condannato ciascun imputato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, valorizzando la gravità della colpa consistita nella scelta di una soluzione progettuale innovativa rispetto a quella adottata in passato sebbene meno sicura. A carico di entrambi gli imputati sono stati riconosciuti profili di colpa generica e specifica, come dettagliatamente ricostruito nella sentenza. Più specificamente, il DR, nella sua qualità di progettista, è stato ritenuto responsabile per aver predisposto il progetto del pancone senza valutare la morfologia dell'area di contatto dei piedini e senza accertare la qualità e le condizioni del calcestruzzo da cui dipendeva la tenuta dell'opera e per aver assunto scelte non conformi al DM 14 gennaio 2008, par. 8, in tema di interventi su costruzioni esistenti. Quale direttore dei lavori, è stato altresì condannato per non aver imposto la posa dei sacchetti di sabbia previsti in progetto, per aver optato per una soluzione progettuale relativa al posizionamento delle paratie diversa da quella adottata in precedenti manutenzioni e non idonea a garantirne la stabilità, con conseguente omessa garanzia dell'incolumità dei lavoratori, in violazione degli artt. 130 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), 148 d.P.R. d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione
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ed attuazione del d.lgs. 163/2006) e degli obblighi prevenzionistici di cui agli artt. 15 e 90 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). In relazione alla posizione di TI, direttore tecnico del cantiere per la GMI s.r.l., il Tribunale ha ravvisato profili di colpa generica e specifica per la violazione del generale obbligo di tutela di cui all'art. 2087 cod. civ., avendo egli consentito l'esecuzione dei lavori pur essendo a conoscenza delle carenze progettuali poi rivelatesi causa del sinistro, nonché per la violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 15, 95 e 96 d.lgs. n. 81 del 2008. Su impugnazione degli imputati, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 13 giugno 2023, ha ritenuto non provati i profili specifici di colpa contestati in imputazione, ma solo i profili di colpa generica o violazioni del codice dei lavori pubblici. Ha pertanto escluso l'aggravante dell'art. 589, comma 2 cod. pen., e di conseguenza l'esistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di prescrizione ex art. 157 cod. pen., dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna, la Quarta Sezione di Questa Corte, con sentenza n. 34770 del 10/09/2024, ha annullato la decisione ritenendo la motivazione "assertiva a tal punto da essere apodittica". In particolare, la Corte ha osservato che il giudice di appello aveva escluso l'aggravante prevista dall'art. 589, comma 2, cod. pen., limitandosi ad affermare che nella condotta degli imputati si ravvisavano soltanto profili di colpa generica. Tale conclusione, però, non era sostenuta da un reale confronto con le puntuali argomentazioni della sentenza di primo grado, né indicava quali profili di colpa si ritenessero provati e per quali ragioni essi non potessero integrare violazioni della normativa antinfortunistica. La motivazione non distingueva inoltre le differenti posizioni degli imputati, in particolare quella del progettista e direttore dei lavori, da un lato, e quella del personale dell'impresa appaltatrice, dall'altro, risultando quindi priva della necessaria chiarezza e completezza. Per tale ragione la Corte ha ritenuto che il vizio motivazionale fosse così grave da integrare una violazione di legge, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite "Ivanov" (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Da ciò è derivato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per DR e TI affinché la Corte d'appello riesaminasse il punto decisivo, ossia la sussistenza o meno dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. traendone le dovute conseguenze in punto di prescrizione del reato.
In sede di rinvio, i giudici bolognesi, con sentenza del 13/02/2025, hanno confermato la responsabilità penale degli imputati e, ritenuto integrata l'aggravante dell'art. 589, comma 2 cod. pen. per violazione di norme cautelari specifiche in materia di sicurezza (artt. 15 e 90 d.lgs. n.81 del 2008, art. 2087 cod. civ.), hanno rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione per ciascuno di essi, valorizzando la colpa grave derivante dalla mancata verifica della resistenza del calcestruzzo e dall'avvio dei lavori in assenza di un progetto esecutivo adeguato, e concesso ad entrambi la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
3. Avverso l'indicata pronuncia gli imputati DR BR e TI CO e hanno proposto ricorso per cassazione tramite i rispettivi difensori.
4.L'avv. Materni Serna, difensore di DR ha dedotto i motivi di seguito indicati.
4.1.Nel primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli att. 192 cod. proc. pen. e 40 cod. pen., nonché la manifesta illogicità e carenza della motivazione per travisamento della prova costituita dal contratto di appalto e dagli elaborati progettuali. La Corte territoriale avrebbe negato la natura di "opera provvisionale" al pancone, in dispregio della normativa di settore, concludendo per una qualificazione giuridica non corretta che avrebbe comportato, a sua volta, una erronea qualificazione del contratto quale appalto misto con prevalenza di servizi piuttosto che solo appalto di lavori, con conseguente individuazione in capo all'imputato di obblighi
inesistenti.
In tesi difensiva, il pancone costituiva un'opera provvisionale" e il documento redatto dal DR era un mero schema progettuale e costituiva, sostanzialmente, una relazione di calcolo "di massima" finalizzata a definire misure e costo in prevenzione di possibili contestazioni di maggior prezzo da parte dell'impresa aggiudicataria;
esso, pertanto, non era da considerare vincolante per la GMI s.r.l. che avrebbe potuto liberamente adottare altre soluzioni con opere provvisionali diverse. Su queste premesse, l'omessa redazione del progetto esecutivo e l'omessa verifica sulla tenuta dei calcestruzzi era da considerare pienamente giustificata, posto che l'onere della progettazione delle opere provvisionali spettava unicamente all'impresa appaltatrice che avrebbe dovuto relazionarsi con il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva
e con il responsabile unico del procedimento, e non con il DR che rivestiva la qualifica di direttore dei lavori.
4.2.Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., il travisamento del contenuto dell'elaborato peritale, che qualificava il pancone come opera provvisionale, nonché, per quanto riguarda la natura del contratto d'appalto, l'inosservanza degli artt. 10, 53, 112, 130 d.lgs. n. 163 del 2006; artt. 33 ss. d.P.R. n. 207 del 2010; art. 95 e ss. d.lgs. n. 81 del 2008, con conseguente erronea interpretazione in ordine agli obblighi progettuali e di verifica.
4.3.Nel terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 40 e 589 cod. pen. e il vizio di motivazione per travisamento della prova costituita dalla relazione illustrativa del progetto e dagli elaborati grafici (tavole 1, 2C, 6), con conseguente omessa valutazione del giudizio controfattuale, espressamente devoluto alla Corte territoriale. In sintesi, si deduce che la Corte d'appello avrebbe erroneamente reputato provata la consapevolezza del DR circa la scarsa tenuta del calcestruzzo, sebbene tale conoscenza riguardasse punti della parete dell'alveo non pertinenti a quelli di appoggio del pancone provvisionale.
4.4.Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata al Responsabile Unico del Procedimento (RUP); la Corte territoriale, qualificando diversamente il pancone e l'intervento, avrebbe illegittimamente disatteso la validazione del progetto operata dal RUP, così alterando il contesto procedimentale e tecnico nel quale gli imputati avevano operato.
4.5.Si deduce, nel quarto motivo, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza;
la condanna sarebbe intervenuta per profili di colpa diversi da quelli contestati, introducendo obblighi non previsti dalla legge.
4.6.Nel quinto ultimo motivo si deduce la mancanza di motivazione per omessa valutazione delle prove a favore dell'imputato, tra cui la perizia dell'ingegnere Chiaia, le consulenze di parte, le testimonianze di NI, IN e VA, nonché la documentazione contrattuale e tecnica.
4.7.Nel sesto motivo di ricorso si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e contraddittorietà della motivazione per omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'assenza di precedenti penali, la condotta processuale corretta e la complessità tecnica dell'opera.
4.8.Nei motivi aggiunti del 18/11/2025 il ricorrente reitera le doglianze riferite alla natura di "opera provvisionale" del pancone e alla violazione dell'art. 521 del codice di rito.
5.Il ricorso di TI è articolato nelle doglianze di seguito indicate.
5.1.Con il primo motivo la difesa censura il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 10, 14, 94 d.lgs. n. 163 del 2006, agli artt. 10 e 279 d.P.R. n. 207 del 2010 e all'art. 40 cod. pen. Deduce, altresì, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità e il travisamento della prova. Pur condividendo che il pancone costituisca oggetto del contratto d'appalto, e non "opera provvisionale", si censura l'inquadramento del contratto come appalto misto, osservandosi che l'accordo aveva quale oggetto prevalente la fornitura del pancone e avrebbe dovuto, pertanto, essere qualificato come appalto di fornitura ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, con conseguente esclusione dell'obbligo di predisporre una progettazione esecutiva in virtù del combinato disposto degli artt. 94 del medesimo decreto e 279 d.P.R. n. 207 del 2010. Aggiunge, in una prospettazione che si configura in termini implicitamente subordinati, che, anche qualora si ritenesse di essere in presenza di un appalto di lavori, l'intervento non presentava i caratteri della manutenzione straordinaria, risolvendosi nella mera sostituzione di componenti usurate e, pertanto, non richiedeva la predisposizione di un progetto esecutivo, a maggior ragione perché il progetto redatto era stato validato dal RUP come esecutivo. In via conclusiva si deduce, altresì, che anche a voler ritenere necessaria tale progettazione, non risulta dimostrato che la sua eventuale redazione avrebbe imposto l'esecuzione di specifici sondaggi sul calcestruzzo della zona di appoggio o che, comunque, sarebbe stata idonea a prevenire il cedimento verificatosi.
5.2.Con il secondo motivo la difesa ha contestato l'affermazione di responsabilità del ricorrente quale preposto e direttore tecnico di cantiere, deducendo il vizio di violazione di legge ai sensi degli art. 18, 19, 91 96 e 97 d.lgs. n. 81 del 2008 e di motivazione, per avere la Corte attribuito a TI obblighi non previsti dalla normativa indicata.
5.3.Nel terzo motivo, infine, il ricorrente contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., sostenendo che i profili di colpa addebitati al ricorrente, afferendo a violazioni del codice dei contratti pubblici integrerebbero colpa generica, priva di diretta attitudine alla tutela della sicurezza sul lavoro, con conseguente maturazione dei tempi di prescrizione.
5.4.Nei motivi aggiunti del 17 novembre 2025, il ricorrente reitera le censure relative alla erronea attribuzione, da parte della Corte d'appello, dell'obbligo di verificare l'esistenza e l'adeguatezza del progetto esecutivo del pancone, obbligo che la normativa sugli appalti pubblici pone esclusivamente in capo alla stazione appaltante (RUP e progettisti) e non all'impresa né al preposto.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Allo scrutinio dei motivi di ricorso è utile premettere che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 27721801; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906-01). Ciò si verifica quando, come nella specie, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.
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2.Il primo motivo di ricorsove infondato e deve essere rigettato.
2.1.In via preliminare va osservato che sotto la vigenza del d.P.R. n. 164 del 1956 e in assenza di una specifica definizione normativa, Questa Corte ha già affermato che xin tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, ai fini della prescrizione di cui all'art. 7 d.P.R. n. 164 del 1956, è da considerare "opera provvisionale" ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati a una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso. Inoltre, ed in ogni caso, sino a che l'opera provvisionale sia presente nel cantiere, essa deve essere "conservata in efficienza", in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato momento attiva e, persino, nel caso di utilizzo improprio (Sez. 4, n. 3504 del 13/12/2007, dep. 2008, Leta, Rv. 239029 01; Sez. 4, n. 2800 del 15/12/1998, dep. 1999, Breccia, Rv. 213225- 01). Nell'attuale assetto normativo il riferimento alle "opere provvisionali", sebbene non cristallizzato in una specifica definizione legislativa, ricorre in più disposizioni del testo unico in materia di sicurezza del lavoro, d.lgs. n. 81 del 2008, in primo
luogo nel Titolo IV, dedicato ai cantieri temporanei o mobili, i cui articoli 112 e 122 disciplinano l'idoneità e l'impiego di tali opere, e negli allegati XVIII e XIX, che dettano prescrizioni tecniche specifiche per ponteggi e strutture provvisionali. Riferimenti specifici sono altresì contenuti nella disciplina del Piano di sicurezza e coordinamento, contenuta nell'Allegato XV del medesimo decreto, che impone al coordinatore per la sicurezza, già in fase progettuale, di individuare le scelte tecniche, organizzative e procedurali necessarie a garantirne l'idoneità e la corretta integrazione nel processo costruttivo, definendo nel piano le misure preventive e protettive da adottare e le prescrizioni operative per il loro montaggio, utilizzo e smontaggio, in quanto apprestamenti indispensabili alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tale quadro si integra con la disciplina del Piano operativo di sicurezza, che, ai sensi dell'Allegato XV, rappresenta il documento con cui ciascuna impresa esecutrice dettaglia, con riferimento alle proprie attività, le misure di prevenzione e protezione da applicare in cantiere. Alla luce del quadro normativo così delineato, può ribadirsi il principio secondo cui devono considerarsi "opere provvisionali", ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, tutte quelle strutture temporanee, funzionalmente serventi rispetto alle lavorazioni da eseguire e indipendenti dall'opera definitiva, finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi durante l'esecuzione di una o più fasi operative ovvero dell'intero ciclo delle attività, e da rimuovere una volta cessata la necessità della loro installazione. Nella valutazione complessiva dei presidi antinfortunistici, la corretta individuazione di tali opere, riservata al giudice di merito, non si riduce ad una questione meramente terminologica, ma costituisce evidentemente elemento determinante ai fini dell'individuazione degli obblighi progettuali e delle correlate responsabilità posto che la permanenza nell'area di lavoro di tali strutture impone che siano mantenute in condizioni di efficienza, al fine di scongiurare rischi per l'incolumità degli addetti anche al di fuori della fase lavorativa in corso e persino nell'ipotesi di un utilizzo improprio. Proprio per la loro funzione strumentale e servente rispetto alle lavorazioni, il d.lgs. n. 81 del 2008 attribuisce all'impresa esecutrice la responsabilità non solo della predisposizione degli apprestamenti ma anche del controllo della loro idoneità, stabilità e permanenza in condizioni di sicurezza durante tutte le fasi operative. Tali obblighi devono essere adempiuti in coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento e con le ulteriori misure che il datore di lavoro è tenuto a adottare ai sensi degli artt. 96 e 97, anche con riguardo alle interferenze con altre imprese presenti in cantiere.
Va altresi osservato che la qualificazione da parte del giudice di un'opera come provvisionale non discende dal nomen iuris utilizzato dalle parti né dalla sola conformazione materiale del manufatto, ma si fonda sull'accertamento in concreto della funzione che esso svolge nel cantiere. Trattandosi di un apprezzamento eminentemente fattuale, tale valutazione compete al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità quando sia sorretta da una motivazione logicamente coerente, giuridicamente apprezzabile e immune da vizi manifesti, senza che emergano dal testo della decisione o dagli atti specificamente richiamati i difetti denunciati.
2.2.Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso, in cui, sul presupposto della ricorrenza di un contratto di appalto di soli lavori, si censura che la Corte d'appello non abbia qualificato il pancone come opera provvisionale, deve essere rigettato perché è infondato. Nella prospettazione difensiva la natura di opera provvisionale del pancone avrebbe determinato l'esclusione dell'obbligo di redazione del progetto esecutivo, ma la Corte d'appello confuta tale prospettazione con argomentazione non manifestamente illogica, facendo buon governo dei principi di diritto indicati. I giudici bolognesi hanno valorizzato la funzione e la collocazione dell'opera nel contesto dell'appalto. Hanno osservato che il manufatto in questione, pur destinato a garantire la compartimentazione temporanea dell'invaso, non presentava le caratteristiche proprie di un'opera provvisionale" in senso tecnico ma costituiva invece uno degli oggetti principali dell'appalto. In questa prospettiva, la Corte ha richiamato il contenuto dei documenti agli atti, dai quali risultava che il pancone sarebbe rimasto di proprietà dell'ente appaltante;
che non era indicato tra le opere provvisionali nel capitolato speciale d'appalto; e che la sua realizzazione era vincolata alle specifiche tecniche e ai disegni predisposti, validati e messi in gara dalla stazione appaltante. Dall'analisi del contratto d'appalto, i giudici hanno inoltre desunto che la costruzione del pancone assorbiva la parte economicamente più rilevante dell'intero affidamento, come dimostrato sia dal valore del corrispettivo sia dalla stessa scansione temporale prevista dal contratto, che stabiliva una fase autonoma e prevalente dedicata alla sua costruzione "fuori opera", distinta e temporalmente più estesa rispetto alle lavorazioni manutentive da svolgersi in
conca.
A conferma della qualificazione adottata, la Corte ha poi richiamato l'applicazione al pancone della disciplina relativa ai difetti costruttivi, evidenziando come tale trattamento fosse incompatibile con la natura delle opere provvisionali, le quali, proprio perché attinenti all'organizzazione del cantiere e
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poste a carico dell'impresa, non sono soggette a garanzie tipiche della costruzione di un manufatto. Tale qualificazione risulta coerente con quanto espresso dal giudice di prime cure che nutrendo un "ragionevole dubbio" interpretativo sulla natura di "opera provvisionale ha considerato il manufatto quale opera pertinenziale ed accessoria in un contratto misto di prestazione di servizi». Nel ragionamento della Corte non è pertanto individuabile alcun vizio logico.
3.Il secondo motivo si articola in due distinte censure nella quali si deduce, rispettivamente il travisamento dell'elaborato peritale e l'erronea qualificazione del contratto d'appalto come misto. Entrambe le doglianze sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.
3.1.Quanto al dedotto travisamento deve ribadirsi il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo e in secondo grado (c.d. doppia conforme), col ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Le altro, Rv. 27201801; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). Nessuna di tali condizioni ricorre nel caso in esame: la doglianza del DR, per come formulata, più che volta a dedurre l'esistenza di una prova inesistente o oggettivamente fraintesa, propone, sostanzialmente, una diversa qualificazione giuridica delle risultanze tecniche, fondata sulla ritenuta preferibilità delle valutazioni opposte a quelle condivise dai giudici di merito, secondo una prospettazione che esula dal perimetro del vizio denunciabile in Cassazione. L'imputato, nel reiterare la censura in ordine al travisamento della perizia, già sollevata in grado d'appello, non ha considerato che i giudici di merito non hanno travisato il contenuto "tecnico" della perizia, ma lo hanno correttamente inteso e condiviso ponendolo a fondamento delle decisioni;
la Corte d'appello e il giudice
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di prime cure hanno semplicemente disatteso il nomen iuris adottato dal perito sulla falsariga della terminologia contrattuale, ed hanno provveduto autonomamente alla qualificazione giuridica del pancone, limitandosi a esercitare una prerogativa affidata loro in via esclusiva. Alle considerazioni che precedono va altresi aggiunto che concordemente i giudici di merito hanno pienamente condiviso e fatto propria la considerazione peritale secondo cui, a prescindere dalla denominazione adottata, la struttura necessitava di un progetto costruttivo completo comprensivo delle verifiche sui vincoli e sulla tenuta del calcestruzzo, e che la causa dell'infortunio ravvisata nella mancanza di un progetto costruttivo che non fu redatto né dalla stazione appaltante né dall'impresa appaltatrice e nella circostanza che ciò nonostante la messa in opera fu autorizzata dal direttore dei lavori.
3.2. Il medesimo motivo nella parte in cui censura la qualificazione del contratto d'appalto è infondato e va pertanto rigettato. Il ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia qualificato il contratto come appalto solo di lavori pur deponendo in tal senso tutte le previsioni contrattuali. La Corte bolognese, in linea con le conclusioni del giudice di primo grado, ha considerato il contratto come "misto", con prevalenza assorbente dell'appalto di servizi (sub specie manutenzione). Tale inquadramento è coerente con le emergenze processuali e rispettoso del quadro normativo di riferimento vigente ratione temporis costituito, trattandosi di appalto bandito nel triennio 2011-2013, in via primaria, dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché dalle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008. In primo luogo, i giudici di merito hanno dato conto delle oggettive e incontestate esigenze sottese alla stipulazione del contratto rilevando che la progettazione, la realizzazione e la posa in opera del pancone, da un lato, e l'attività manutentiva sulle porte vinciane, dall'altro, erano tra loro strettamente e funzionalmente connesse. Ciò in ragione del fatto che l'esistenza stessa del pancone era giustificata dalla sua funzione strumentale a mantenere asciutta l'area di lavoro, trattenendo centinaia di tonnellate d'acqua torbida nel tratto profondo dell'invaso in muratura in cui avrebbero operato gli addetti;
in tale contesto, caratterizzato da un elevato tasso di pericolosità e dalla pressoché totale assenza di vie di fuga rapide, il manufatto, in quanto indispensabile strumento di compartimentazione, costituiva l'elemento essenziale per garantire
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la sicurezza dell'ambiente di lavoro e consentire l'esecuzione delle lavorazioni in condizioni di protezione adeguata. Alla luce di tali considerazioni, la Corte d'appello, ponendosi nel solco già tracciato dal giudice di primo grado, ha osservato che il contratto aveva ad oggetto tanto la realizzazione e posa in opera del pancone quanto la manutenzione delle porte vinciane, pervenendo dunque alla corretta qualificazione dell'appalto come contratto a oggetto misto. Quanto al profilo della disciplina applicabile, rileva che l'art. 14 del d.lgs. n. 163 del 2006, norma cardine del sistema previgente, stabiliva che negli appalti caratterizzati da prestazioni eterogenee la natura del contratto dovesse essere determinata in base alla prestazione principale. Tale individuazione, secondo la disposizione citata, doveva avvenire attraverso i criteri della prevalenza funzionale, riferita all'attitudine della prestazione a realizzare lo scopo primario perseguito dall'amministrazione; della prevalenza economica, collegata al valore stimato delle singole componenti;
dell'accessorietà, che comporta l'attrazione degli elementi meramente strumentali nella disciplina dell'opera principale;
e dell'autonomia tecnico-funzionale, destinata a distinguere gli elementi costitutivi dell'opera in senso proprio dagli strumenti operativi privi di autonoma rilevanza. La Corte, dunque, ha valorizzato il fatto che la costruzione del pancone, sebbene costituisse la parte economicamente più rilevante, non rappresentava il fine ultimo del contratto, ma il mezzo necessario per consentire l'esecuzione in sicurezza dell'attività manutentiva che costituiva lo scopo primario dell'appalto e rispetto alla quale la realizzazione del pancone assumeva natura meramente strumentale e accessoria. E, facendo corretta applicazione del dato normativo, ha inquadrato il contratto come appalto di servizi, pervenendo alla medesima conclusione del giudice di prime cure, il quale aveva altresì richiamato a sostegno l'interpretazione fornita dall'Autorità di vigilanza (determinazione n. 7/2015), secondo cui, anche ove la componente dei lavori presenti un peso economico prevalente, la natura meramente strumentale di tali attività rispetto alla prestazione principale, identificata nell'attività manutentiva, comporta il loro assorbimento nel servizio, con conseguente applicazione della disciplina propria degli appalti di servizi. La conclusione della Corte d'appello, che ha qualificato il contratto come appalto misto di lavori e servizi, non costituisce dunque una "forzatura" del dato storico, come sostenuto dalla difesa, ma rappresenta la corretta riconduzione del contratto alla sua qualificazione giuridica, ottenuta mediante l'applicazione dei criteri legali di sussunzione.
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4.11 terzo motivo di ricorso in cui la difesa ha lamentato il vizio di motivazione sulla sussistenza del nesso causale e omessa valutazione del giudizio controfattuale è infondato e va pertanto rigettato. Quanto alle condizioni del calcestruzzo, la Corte d'appello, con motivazione scevra da vizi logici, ha disatteso le prospettazioni difensive richiamando le argomentazioni della decisione di primo grado nella quale si era esclusa la possibilità di considerare attendibili i valori di resistenza massima unitaria del calcestruzzo nella misura prospettata dal ricorrente, trattandosi di dati risalenti al 1960 e rilevati in fase di costruzione della conca, mediante cubetti prelevati dai getti della platea e delle fiancate. I giudici di primo grado, come condiviso dalla Corte territoriale, avevano affermato che tale valore non potesse ritenersi attuale, in via generale, ex ante, poiché accertato oltre cinquant'anni prima, sicché non teneva conto del naturale degrado di un calcestruzzo rimasto sott'acqua per un arco temporale così esteso, e, in via concreta, ex post, perché le prove sclerometriche effettuate nell'ottobre-novembre 2013, e dunque successivamente ai fatti oggetto di imputazione, avevano accertato un carico limite pari a 49 MPa nella zona est e a 15,09 MPa nella zona ovest che costituiva proprio il punto di cedimento del vincolo inferiore, evidenziando una resistenza ben più bassa di quella originaria e confermando, in modo diretto, la necessità di specifiche verifiche progettuali sulle effettive e attuali condizioni del materiale. Le contestazioni difensive secondo cui non vi sarebbero evidenze scientifiche del degrado del calcestruzzo e che, trovandosi lo stesso al riparo dagli agenti atmosferici per effetto dell'immersione, manterrebbe nel tempo caratteristiche di resistenza prossime a quelle originarie, sono state smentite dalla Corte con argomentazioni non manifestamente illogiche evocando quanto evidenziato dallo stesso DR nella relazione di accompagnamento al progetto di appalto poiché in tale documento egli stesso aveva affermato che «le porte vinciane di valle mostrano da qualche tempo preoccupanti segni di fuori piombo che portano all'imperfetto funzionamento delle stesse e che gli acquedotti mostrano anch'essi problemi di tenuta, quasi sicuramente determinati da usure del calcestruzzo dei gargami, che esaltano il fenomeno di svuotamento della vasca della conca durante le concate». In altri termini, ciò che è stato addebitato al DR, secondo un ragionamento logico e immune da censure, è di essersi affidato per la progettazione e apposizione del pancone ai valori di resistenza del calcestruzzo risalenti all'epoca della costruzione, ritenendoli ancora attendibili nonostante il mezzo secolo trascorso, così omettendo quella maggiore prudenza che egli stesso aveva riconosciuto necessaria a fronte delle condizioni degradate e della ridotta tenuta del calcestruzzo che ricopriva le pareti dell'invaso e degli
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acquedotti, elemento espressamente indicato tra le ragioni per le quali occorreva procedere agli interventi manutentivi oggetto di appalto. Sulla base di tali considerazioni appare pertanto evidente che la censura dedotta in sede di legittimità, secondo la quale il degrado richiamato nei documenti riguarderebbe un diverso tratto della struttura, non incrina la coerenza logica della decisione impugnata, fondata sulla circostanza che l'ingegnere, ancorché con riferimento a una parete della conca non interessata dal cedimento verificatosi in data 22 febbraio 2013, aveva obiettivamente prospettato uno stato del calcestruzzo non più corrispondente a quello originario. In maniera logica, pertanto, la Corte territoriale, condividendo le conclusioni dei giudici di primo grado, ha ritenuto che le maggiori conoscenze possedute dal DR avrebbero dovuto indurlo a optare per una soluzione progettuale più prudente, facendolo desistere dalla compartimentazione a secco delle aree di manutenzione con la modalità tecnica prescelta, manifestamente più rischiosa rispetto al sistema adottato in passato sempre con successo. Da quanto precede consegue che la motivazione è scevra da vizi logici, oltre che corretta in diritto, anche nella parte in cui, alla luce della ricostruzione fattuale svolta, conferma il giudizio di prime cure secondo cui l'addebito colposo a carico del DR, nella sua qualità di progettista, è stato individuato non solo nel difetto di diligenza, prudenza e perizia, ma anche nella violazione delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D. M. 14 gennaio 2008, all'epoca vigenti, che al paragrafo 8 impongono di considerare la possibile presenza di difetti non palesi di impostazione o realizzazione, gli eventuali effetti di azioni eccezionali non interamente manifesti, nonché il possibile degrado o le modificazioni significative delle strutture rispetto allo stato originario, prevedendo altresì l'impiego di modelli strutturali formulati alla luce della documentazione disponibile e l'uso di metodi di analisi e verifica calibrati sulla completezza e affidabilità delle informazioni, con adeguati fattori di confidenza. Le considerazioni dei giudici di merito risultano perfettamente coerenti anche con gli obblighi gravanti sul direttore dei lavori ai sensi degli artt. 130 d.lgs. 163 del 2006 e 148 d.P.R. 207 del 2010, applicabili alla parte del contratto avente natura di lavori pubblici, atteso che tali disposizioni attribuiscono al direttore del lavori la responsabilità di garantire la corretta esecuzione dell'opera in conformità al progetto, al contratto e alle norme tecniche, imponendogli di vigilare sulla sicurezza dello stato dei luoghi, sull'idoneità dei materiali e sulle condizioni strutturali esistenti, con la conseguenza che, nell'ambito di un intervento nel quale la stabilità del pancone dipendeva dall'interazione con una struttura in calcestruzzo risalente a oltre cinquant'anni prima, la verifica della tenuta del supporto, del suo degrado e della compatibilità del manufatto con la
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struttura preesistente rientrava pienamente nei doveri professionali del DR, sia come progettista sia come direttore dei lavori.
5.11 quarto motivo di ricorso, in cui si denuncia l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad organi amministrativi, per avere la Corte d'Appello "disatteso" l'atto di validazione del progetto esecutivo da parte del RUP, unico soggetto competente a sancirne la completezza, è inammissibile per genericità, costituendo mera reiterazione di quella già sollevata davanti alla Corte di appello e da questa debitamente considerata e disattesa con argomentazioni immuni da censure di ordine logico. (ex pluribus v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Carialo e al, Rv. 260608; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e al, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). I giudici di appello hanno, infatti, congruamente argomentato che la validazione amministrativa costituisce un atto interno del procedimento e non incide sugli obblighi tecnici e cautelari che la normativa impone al progettista e al direttore dei lavori. Le norme sulla progettazione, sulle verifiche strutturali e sulla sicurezza hanno carattere inderogabile e non possono essere neutralizzate dalle verifiche formali del RUP.
6.Anche il quinto motivo di ricorso reitera la doglianza già esaminata e disattesa dalla Corte d'appello, con motivazione puntuale ed esaustiva. Esso ricade, pertanto, nella medesima sanzione di genericità per aspecificità, poiché meramente ripropositivo e privo di confronto con il ragionamento decisorio. Il ricorrente non considera, infatti, che a pagina 21 della decisione impugnata la Corte ha chiarito che i profili di colpa indicati dal Tribunale, concernenti, tra gli altri, l'omessa valutazione della resistenza del calcestruzzo, la mancata verifica della zona di appoggio, la tolleranza dell'inizio delle lavorazioni in assenza di un progetto esecutivo completo e la modifica informale di elementi strutturali, ricalcano fedelmente gli addebiti formulati nell'imputazione. L'aspecificità della censura è, dunque, evidente: il ricorrente non indica quali sarebbero gli addebiti "nuovi" introdotti in sentenza, né chiarisce in che modo la Corte d'appello avrebbe ecceduto rispetto al perimetro dell'imputazione. Si limita, invece, a riproporre un rilievo già scrutinato e respinto, senza misurarsi con le ragioni del rigetto.
7.Il sesto motivo di ricorso con cui si deduce la mancanza di motivazione per omessa valutazione di prove favorevoli, è inammissibile perché generico. Il
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motivo, di evidente natura meramente riepilogativa, si risolve nella richiesta di una non consentita rivalutazione del materiale probatorio e in un sindacato sull'interpretazione del contratto operata dal giudice penale. In proposito, oltre quanto già precisato in occasione dell'analisi dei precedenti motivi di ricorso, va ricordato che il giudice penale, ai sensi dell'art. 2 cod. proc. pen. è tenuto a valutare autonomamente ogni questione dalla quale dipenda l'applicazione della legge penale, anche quando essa involga profili attinenti alla disciplina amministrativa, posto che l'attività ermeneutica propria attribuitagli dalla legge consiste nella ricostruzione del fatto e nella sua sussunzione nella fattispecie incriminatrice contestata. Tale operazione è stata puntualmente svolta dalla Corte d'appello, che, in conformità al dictum del giudice rescindente, ha esaminato le doglianze e ne ha evidenziato la genericità, rilevando l'assenza di specifiche contestazioni alle conclusioni peritali e richiamando integralmente la motivazione del primo giudice, ritenuta completa e coerente.
8.Il settimo motivo, relativo alla dedotta mancanza e contraddittorietà della motivazione per omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato. Nel negare le attenuanti generiche, la Corte d'appello si è conformata ai principii più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la ratio dell'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di esaminare puntualmente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e ostativi alla concessione del beneficio (ex plurimis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02S; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03). Nel caso di specie, non è ravvisabile nessuna omissione valutativa posto che la Corte d'appello ha correttamente individuato nella gravità dei fatti, desunta dalla rilevanza delle omissioni accertate e dall'elevato rischio cui erano stati esposti lavoratori, l'elemento preclusivo alla concessione del beneficio, ponendolo a fondamento di un giudizio congruo e rispettoso dei parametri normativi di riferimento.
9.11 primo motivo di ricorso, proposto dall'avv. Petternella, nell'interesse di TI CO, è articolato in due distinte censure, relative, rispettivamente, alla qualificazione dell'appalto e dell'intervento manutentivo. La censura in cui si deduce l'erroneità della qualificazione dell'appalto come contratto misto con prevalenza della componente servizi è infondata e va rigettata.
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In proposito si fa integrale rinvio a quanto già affermato in risposta alla doglianza del DR.
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La doglianza relativa qualificazione dell'intervento manutentivo come ordinario o "straordinario" (rectius: comportante la sostituzione di parti strutturali, ai sensi dell'art. 105 d.P.R. 207 del 2010) va osservato che essa, per come formulata, è inammissibile perché generica. Giova ricordare che l'art. 105 del d.P.R. n. 207 del 2010 prevedeva al primo comma, per quanto qui di interesse, che «l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavorazioni di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere». Il regime "semplificato" concerneva dunque tutti gli interventi manutentivi ordinari necessitando per quelli strutturali il progetto esecutivo. Con iter argomentativo immune da vizi logico-giuridici, la Corte d'appello, concordando con la valutazione già svolta dal giudice di prime cure, ha chiarito che l'intervento doveva essere qualificato come manutenzione "straordinaria" giacché che le opere manutentive consistevano la sostituzione dei gruppi di rotazione (sia di fondo che di sommità) delle porte vinciane, che per la funzione svolta, dovevano considerarsi parti strutturali di primaria importanza dell'opera idraulica in quanto meccanismi che fanno da perno alle porte e ne garantiscono la rotazione controllata nelle fasi di apertura e chiusura. Quanto alla deduzione difensiva secondo la quale il progetto sarebbe stato già validato dal RUP come elaborato esecutivo, la Corte d'appello, ne ha evidenziato l'infondatezza puntualizzando, con ragionamento immune da censure logiche e giuridiche, che detta validazione aveva riguardato un documento che costituiva, per ammissione dello stesso autore, un semplice dimensionamento di massima, privo delle verifiche sulla resistenza del calcestruzzo, sulla geometria degli appoggi e sui carichi effettivi derivanti dal battente idraulico, e che pertanto l'approvazione del RUP non poteva evidentemente mutare la reale natura dell'elaborato né colmare le sue evidenti carenze tecniche;
e altresì specificando che l'obbligo di predisporre un progetto esecutivo ha natura pubblicistica e non può essere surrogato da atti interni dell'amministrazione, quali la validazione, e che pertanto né il direttore dei lavori né il direttore tecnico di cantiere potevano attribuire a tale validazione il valore di garanzia della completezza progettuale, permanendo in capo a entrambi il dovere di accertare l'esistenza di un progetto realmente esecutivo, idoneo a consentire l'avvio delle lavorazioni in condizioni di sicurezza. Il ricorrente non si confronta affatto con tale articolata trama argomentativa ma si limita ad evocare un concetto di "manutenzione" non pertinente, perché
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mutuato da contesti estranei al piano tecnico-progettuale rilevante nella specie richiamando pronunce della giurisprudenza amministrativa che attengono alla qualificazione del contratto ai fini dell'individuazione del regime di gara e non già alla verifica dell'incidenza dell'intervento sulle parti strutturali dell'opera, che costituisce l'unico criterio dirimente ai sensi dell'art. 105 d.P.R. 207 del 2010. Parimenti non pertinente è il richiamo alla disciplina sopravvenuta in tema di appalto, che regola categorie contrattuali e definizioni di manutenzione in un differente quadro normativo. Limitandosi a spostare l'attenzione su classificazioni funzionali a tutt'altri fini il ricorrente, quindi, non ha provveduto a confutare con specificità le conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello circa la l'applicabilità nel caso concreto dell'art. 105 citato.
10.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché generico, risolvendosi nella proposizione delle medesime doglianze già esaminate e correttamente disattese dai giudici d'appello. Il ricorrente assume che la predisposizione del fascicolo dell'opera spettavano al coordinatore per la sicurezza;
che né l'impresa né lui dovevano controllare la completezza o correttezza del progetto della stazione appaltante e che le norme del d.lgs. 81 del 2008 richiamate non erano applicabili alla posizione di preposto o direttore tecnico di cantiere. Ma tale prospettazione difensiva non si confronta affatto con la motivazione puntuale fornita dalla Corte territoriale la quale ha chiarito che la responsabilità del ricorrente non riguarda l'omessa redazione del progetto esecutivo del pancone, né la verifica della correttezza strutturale, né accertamenti tecnici propri del progettista o del coordinatore per la sicurezza, adempimenti mai ritenuti rientranti nella sua competenza. La Corte ha affermato la responsabilità di TI per aver consentito l'avvio dei lavori senza un progetto esecutivo cantierabile e, quindi, senza che alcuno avesse compiuto alcuna verifica della tenuta strutturale del punto di appoggio del pancone, omettendo i doveri di vigilanza e impedimento inerenti alla sua posizione di garanzia quale preposto e direttore tecnico di cantiere.
11.Infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso proposto volto a contestare il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 589, comma 2, cod. pen. Il ricorrente assume che le violazioni addebitate riguarderebbero esclusivamente il settore degli appalti pubblici e non integrerebbero violazioni di norme antinfortunistiche, sicché l'evento mortale sarebbe addebitabile soltanto a profili di colpa generica, con conseguente prescrizione del reato.
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La doglianza è inammissibile perché manifestamente infondata, Il ricorrente trascura di considerare la natura delle disposizioni che sentenza impugnata ha correttamente valorizzato come fondamento della responsabilità degli imputati. In particolare, DR è stato condannato per la violazione: delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui gli obblighi di cui agli artt. 15 e 90 d.lgs. n. 81 del 2008, per non aver valutato la morfologia dell'area di appoggio né verificato la qualità del calcestruzzo su cui si fondava la tenuta dell'opera; degli obblighi tecnici imposti dalle Norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008, par. 8), che richiedono specifiche verifiche sulla resistenza e affidabilità dei materiali preesistenti;
degli obblighi del direttore dei lavori previsti dagli artt. 130 d.lgs. 163 del 2006 e 148 d.P.R. 207 del 2010, per aver adottato una soluzione progettuale non idonea a garantire la stabilità delle paratie. Per il TI, la sentenza ha correttamente valorizzato: la violazione dell'art. 2087 cod. civ., quale norma di chiusura del sistema prevenzionistico, avendo egli consentito l'esecuzione dei lavori pur essendo consapevole delle carenze progettuali;
la violazione degli artt. 15, 95 e 96 d.lgs. n. 81 del 2008, integrando profili di colpa generica e specifica connessi alla mancata adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori. Si tratta, all'evidenza, di disposizioni direttamente pertinenti al sistema della prevenzione degli infortuni sul lavoro, o che, nella specie, sono risultate pertinenti perché volte a disciplinare le condotte funzionali a governare il rischio connesso all'interazione tra il manufatto provvisionale e la struttura portante dell'invaso. Ne deriva che la grave omissione delle valutazioni strutturali prescritte, unitamente alla scelta di procedere alle lavorazioni in presenza di un apparato progettuale lacunoso e non cantierabile, integra, sotto il profilo causale e soggettivo, la violazione di norme antinfortunistiche rilevante ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. pen., atteso che l'evento mortale costituisce la puntuale manifestazione del rischio lavorativo in tal modo non governato. Deve considerarsi corretta, dunque, la valutazione dei giudici di merito, che hanno ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., escludendo la prescrizione.
12. Per le ragioni esposte i ricorsi di DR BR e TI CO devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento elle spese processuali.
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PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 04/12/2025
Il Consigliere estensore RI IN Amorqso Illerie Cristine Aurores
Il Presidente
AL AC
Deposita in Cancelleria
Oggi 12 MAR. 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Dom.ssa IS Agabito A
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