Articolo 96 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 95Articolo 97
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1 maggio 2004
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24 aprile 2008
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10 ottobre 2023
Articolo 96
Espropriazione per fini strumentali 1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita' edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o restaurare (( beni culturali immobili )) , assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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