Articolo 105 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 104Articolo 112
Versione
1 maggio 2004
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Versione
10 ottobre 2023
Articolo 105 Diritti di uso e godimento pubblico 1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinche' siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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