Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2006, n. 6396
CASS
Sentenza 7 novembre 2006

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In materia edilizia, configura il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di una RTA, residenza turistico alberghiera, realizzata attraverso la vendita di singole unità a privati allorchè non sussista una organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni ed alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del contratto d'albergo, atteso che in tale ipotesi le singole unità perdono la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione.

È manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che prevede la confisca, anche per i proprietari estranei al giudizio, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite anche in assenza di una sentenza di condanna ed a seguito dell'accertamento della lottizzazione, per la presunta violazione dell'art. 3 Cost., atteso che chi ha commesso il reato di lottizzazione abusiva è soggetto non solo alla confisca, ma altresì all'irrogazione della sanzione penale; degli artt. 41 e 42 Cost., in quanto, stante la funzione sociale della proprietà nel contrasto tra l'interesse collettivo alla corretta pianificazione territoriale e quello del privato, è ragionevole la prevalenza del primo; degli artt. 24, 101 e 102 Cost., in quanto la confisca costituisce un provvedimento posto a chiusura di un complesso sistema sanzionatorio ove non sono possibili sovrapposizioni di provvedimenti ablatori sia perchè per effetto della confisca si determina l'acquisizione gratuita dei beni al patrimonio comunale, sia in quanto il provvedimento del giudice ordinario trova un limite nei provvedimenti del giudice amministrativo passati in giudicato.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2006, n. 6396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6396
Data del deposito : 7 novembre 2006

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