Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, ai fini della prescrizione di cui all'art. 7 d.P.R. n. 164 del 1956, è da considerare "opera provvisionale" ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati a una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso. Inoltre, ed in ogni caso, sino a che l'opera provvisionale sia presente nel cantiere, essa deve essere "conservata in efficienza", in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato momento attiva e, persino, nel caso di utilizzo improprio
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2007, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 13/12/2007
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1843
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 029814/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET CA N. IL 01/11/1963;
avverso SENTENZA del 22/02/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O. Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ET LO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, emessa in data 22 febbraio 2007, con la quale veniva condannato per il reato di lesioni personali colpose gravi, aggravate dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, deducendo quali motivi;
a) il travisamento dei fatti e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in tema di responsabilità, perché l'incidente si era verificato per un'imprudenza del lavoratore, recatosi sul balcone senza strutture di protezione in un edificio in costruzione, i cui lavori erano sospesi, per tirare sassi ai topi e non perché il suo posto di lavoro fosse su detto balcone, sicché la carenza di opere provvisionali di protezione non aveva influenza causale su quanto accaduto, e perché era stata mal interpretata la deposizione dell'ispettore del lavoro, intervenuto dopo il sinistro, mentre la motivazione è carente in ordine alle censure mosse con l'atto di gravame alla sentenza impugnata;
b) l'illogicità manifesta e la mancanza di motivazione circa la possibilità di escludere la violazione delle norme infortunistiche, tanto più che la vittima era dipendente di altra ditta;
c) la violazione dell'art. 43 c.p., poiché vi era difetto di colpa stante la visibilità e la prevedibilità della situazione di pericolo;
d) l'erronea applicazione della L. n. 134 del 2003, art. 4, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 60, in quanto l'omessa sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria è motivata sull'espressa esclusione di detto reato in base alla L. n. 689 del 1981, art. 60, abrogato dalla citata L. del 2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che non si è verificata alcuna prescrizione del reato, giacché, sebbene il fatto sia stato commesso il 17 aprile 2000, sicché la causa estintiva si sarebbe verificata il 17 ottobre 2007, bisogna aggiungere giorni sessantasei di sospensione dei termini di prescrizione per adesione all'astensione dalle udienze della categoria dal 14 dicembre 2006 al 22 febbraio 2007 (Cass. sez. un. 14 gennaio 2002 n. 1021 rv. 220509), in quanto la L. n. 251 del 2005, non è applicabile sul punto per il regime transitorio ivi contemplato all''art. 10, comma 3, (Cass. sez. 3^ 19 maggio 2006 n. 17462 rv. 233649; Cass. sez. 2^ 7 giugno 2006 n. 19584 rv. 233776).
Ciò posto, la modificazione intervenuta all'art. 606 c.p.p., lett. e), in seguito alla L. n. 46 del 2006, non comporta la possibilità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione tale da sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito e da verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, mentre l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile deve essere di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici.(Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, rv. 214794; Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, rv. 212091; Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, rv. 216260 e Cass. sez. un. 10 dicembre 2003 n. 47289 rv. 226074). La loro rispondenza, poi, alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica le prove pretese travisate nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e senza un'individuazione frammentata e particellizzata. come effettuata in ricorso.
A tal riguardo, deve escludersi "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (cfr. Cass. sez. 6^ 27 aprile 2006 n. 14624, rv. 233621 e Cass. sez. 2^ 7 giugno 2006 n. 19584 rv. 233775) e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass. sez. 6^ 1 agosto 2006 n. 27429 rv. 234559, e Cass. sez. 2^ 9 giugno 2006 n. 19850 rv. 234163).
Il ricorso, poi, deve essere autosufficiente cioè contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, dare prova della veridicità di detto dato o della sua insussistenza, indicare l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui discende l'incompatibilità con la ricostruzione adottata (cfr. Cass. sez. 1^ 14 giugno 2006 n. 20370 rv. 233778 e rv. 234115, Cass. sez. 6^ 7 luglio 2006 n. 23781 rv. 234152 e Cass. sez. 6^ 6 luglio 2006 n. 23524 rv. 234153). Orbene, nella fattispecie, non solo il ricorrente non indica il foglio ove è contenuta la deposizione dell'ispettore del lavoro e neppure l'allega ma anche ne travisa in parte il contenuto, perché detto teste dimostra l'assenza delle opere provvisionali e la loro inadeguata effettuazione, mentre la Corte territoriale risponde a tutte le censure sulla responsabilità avanzate in gravame. Ed invero, "risulta.. acclarato.. che tra l'infortunio occorso.. e la mancata esecuzione di opere provvisionali in conformità del D.P. R. n. 164 del 1956, sussiste un nesso di causalità, atteso che l'evento poteva essere evitato dalla predisposizione di un ponteggio realizzato alla stregua della normativa vigente", mentre non scrimina l'essere la vittima alle dipendenze di una ditta subappaltatrice, ne' la correlazione tra l'opera provvisionale e le mansioni di fatto svolte dal lavoratore, perché l'obbligo di osservanza delle norme prevenzionali è a carico del committente e dell'appaltatore, le predette opere devono essere mantenute pur se il cantiere in quel momento non è attivo, la normativa prevenzionale mira a tutelare non solo gli operai addetti ad un determinato cantiere, ma anche le persone estranee, che nello stesso vengano a trovarsi, e perché la ragione, per cui il lavoratore si trovasse sul balcone, non è stata accertata e, comunque, sarebbe ininfluente, attesa la rilevata violazione della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro,sicché sussiste la contestata aggravante.
La Corte di merito ha fatto esatta applicazione della costante giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 4^ 31 dicembre 2003 n. 49492 rv. 227073), secondo cui in materia di infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994, e s. m., se da un lato prevede anche un obbligo di diligenza del lavoratore, configurando addirittura una previsione sanzionatoria a suo carico, non esime il datore di lavoro e le altre figure ivi istituzionalizzate, ed, in mancanza, il soggetto preposto alla responsabilità ed al controllo della fase lavorativa specifica, dal debito di sicurezza nei confronti dei subordinati. Questo consiste, oltre che in un dovere generico di formazione e di informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente competenti e capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza, anche in considerazione della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c.,norma prevenzionale "di chiusura" del sistema, da ritenersi operante nella parte in cui non è espressamente derogata da specifiche norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Peraltro, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo, come nella fattispecie, sia da ricondurre all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento (cfr. fra tante Cass. sez. 4^ 4 dicembre 2001, Fabbian cui adde Cass. sez. 4^ 4 febbraio 2004, Calabrese citate in Cass. n. 46557 del 2004 cit). Inoltre, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltataci e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall'appaltatore e del lavoratore autonomo (Cass. sez. 4^ 22 novembre 2004 n. 45068 rv. 230279). Peraltro, in tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, ai fini della prescrizione di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 7, è da considerarsi "opera provvisionale" ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso. Inoltre, ed in ogni caso, sino a che l'opera provvisionale sia presente nel cantiere, essa dev'essere "conservata in efficienza", in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato momento attiva e, persino, nel caso di utilizzo improprio (Cass. sez. 4^ 2 marzo 1999 n. 2800 rv. 213225 citata in sentenza), giacché l'obbligo di predisporre le opere idonee ad evitare infortuni nel cantiere perdura finché questo sia in atto con imminenza del pericolo e quindi, sussiste anche quando i lavori siano sospesi e comunque, fino al definitivo smantellamento. Pertanto, dette censure sono del tutto infondate.
Per quanto attiene, invece, al motivo concernente il diniego di applicazione della sanzione sostitutiva della pena detentiva, l'argomentazione utilizzata è errata, giacché la L. n. 689 del 1981, art. 60, oggetto di numerosi interventi da parte della Corte
Costituzionale a causa della sua "analitica" ed "incongrua" formulazione (Corte Cost. sent. n. 249 del 1993, n. 291 del 1998 e n. 254 del 1994), è stato abrogato dalla L. n. 134 del 2003, art. 4, sicché, costituendo l'unico argomento svolto sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a detto aspetto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Peraltro, poiché si tratta di un vizio motivazionale il Giudice del rinvio e libero di svolgere altre considerazioni tranne quella erronea su evidenziata, mentre, essendosi formato il giudicato sulla responsabilità (Cass. sez. un. 23 maggio 1997 n. 4904, Attinà rv. 207640), non avranno influenza eventuali cause estintive sopravvenute quali a titolo esemplificativo la prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2008