Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2007, n. 3504
CASS
Sentenza 13 dicembre 2007

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In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, ai fini della prescrizione di cui all'art. 7 d.P.R. n. 164 del 1956, è da considerare "opera provvisionale" ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati a una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso. Inoltre, ed in ogni caso, sino a che l'opera provvisionale sia presente nel cantiere, essa deve essere "conservata in efficienza", in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato momento attiva e, persino, nel caso di utilizzo improprio

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2007, n. 3504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3504
    Data del deposito : 13 dicembre 2007

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