Sentenza 15 dicembre 1998
Massime • 2
In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, ai fini della prescrizione di cui all'art. 7 d.p.r. n. 164 del 1956, è da considerarsi "opera provvisionale" ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso. Inoltre, ed in ogni caso, sino a che l'opera provvisionale sia presente nel cantiere, essa dev'essere "conservata in efficienza", in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato momento attiva e, persino, nel caso di utilizzo improprio. (Fattispecie di impalcatura al servizio di una grande gru a torre, lasciata priva di manutenzione).
In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, il committente è esonerato da responsabilità per le violazioni commesse dall'appaltatore che agisca in piena autonomia, con mezzi e personale proprio, senza ingerenze dirigenziali e operative, anche di fatto, da parte del committente. Tuttavia, quando il soggetto commissionario venga ad operare, per necessità dell'espletamento dell'opera dei lavori commissionati, nell'ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito dall'appaltante; e, ancor più, quando, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, utilizzi strutture di supporto, opere provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente, quest'ultimo non può trarsi fuori di responsabilità se l'infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetti a lui stesso, sia perché secondo l'art. 7 d.p.r. n. 164 del 1956 le opere provvisionali devono essere mantenute "in efficienza" per tutto il tempo in cui il cantiere sia attivo, sia perché secondo l'art. 2087 cod. civ. il datore di lavoro è garante della salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica di coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa.
Commentario • 1
- 1. Danni dopo ingresso abusivo: vanno risarciti? (Cass. 10641/02)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2020
Il proprietario-custode è scagionato per danni dalle cose in custodia solo se prova che il danno è dipeso da caso fortuito, ipotesi quest'ultima comprendente anche la colpa del danneggiato, ovvero di quella dell'art. 2043 c.c. che comporta invece l'ordinario, completo onere probatorio a carico di quest'ultimo ex art. 2697 c.c.. Pertanto, nel caso in cui taluno abusivamente acceda all'altrui proprietà, esula la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. mentre sussisterebbe la generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ove sia configurabile l'esistenza sul fondo di un pericolo imprevedibile dal quale il proprietario dello stesso, che non lo abbia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/1998, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Paolo FATTORI Presidente del 15/12/1998
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. IN COLARUSSO Consigliere N.2897
3. Dott. Ennio MALZONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo SEPE Consigliere N.16244/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
EC LB nato in [...] il [...];
LA AS GI nato in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19 novembre 1997. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi. Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona del dott. Gianfranco CIANI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori dei ricorrenti, avvocati Mormino e Tocci, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al RE.
La Corte rileva.
1. Dalla sentenza impugnata risulta che il giorno 18 aprile 1991, in Caccamo, nell'ambito di un cantiere edile, gestito dall'impresa ST, del quale LB RE era il direttore e GI La NA l'assistente di cantiere, durante le operazioni di smontaggio di una gru a torre, installata nel cantiere e di proprietà della impresa ST, a causa del cedimento di una traversa di sostegno di un impalcato di servizio, gli addetti LO NA e DO Di IS, caddero da una altezza di circa dieci metri subendo gravi lesioni che li portarono morte.
2. In particolare, essendo stati ultimati i lavori, l'impresa che aveva in appalto la costruzione di una diga, avrebbe commissionato alla ditta NA (società in accomandita semplice) i lavori di smontaggio della grande gru, la quale, tra altro, aveva a servizio un impalcato (detto planchet), formato di assi di legno, situato a una altezza di circa dieci metri dal suolo, destinato a sorreggere a tale altezza i cavi e funi di movimento delle parti mobili della gru e il quadro di comando.
Per realizzare tale operazione, LO MA, contitolare della omonima impresa specializzata nel montaggio e smontaggio e manutenzione di gru, utilizzava una autogru di proprietà dell'impresa ST e tre operai dipendenti di quest'ultima (DO Di IS, IN IA e OR CA) messi a disposizione per cooperare nelle operazioni di cui si parla. Nel corso delle dette operazioni si rese necessario far uso di particolare attrezzatura idonea a svitare un bullone che offriva resistenza, per questo, tramite l'autogru, venne deposto sul predetto impalcato una cassa pesante circa 300 kgr., contenente le necessarie attrezzature;
sullo stesso si erano già portati i due infortunati, sopra indicati. Appena deposta la cassa dei ferri, a causa del sovrappeso, una traversa dell'impalcato, fradicia e fatiscente, si spezzò facendo precipitare al suolo ogni cosa, compresi i due malcapitati.
3. Nelle predette qualità, sia il RE che il La NA furono chiamati a rispondere innanzi al Pretore di Termini Imerese della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 18 del d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, e di cooperazione in duplice omicidio colposo
(artt. 113 - 589 c.p.). Con sentenza del 25 febbraio 1995, il Pretore dichiarò non doversi procedere in ordine alle due contravvenzioni, in quanto estinte per sopravvenuta prescrizione;
dichiarò entrambi i prevenuti colpevoli della morte dei due addetti irrogando nove mesi di reclusione cadauno, oltre gli accessori di rito.
Sull'appello degli imputati, la Corte di Palermo, con la sentenza oggi in delibazione, confermò la prima decisione rigettando tutte le richieste e le deduzioni sviluppate con ampiezza dai prevenuti.
I quali ricorrono per cassazione a mezzo dei difensori, che hanno prodotto elaborati separati, seppure sotto plurimi profili omologhi;
deducono plurimi mezzi di annullamento della sentenza di appello.
4. L'avv. Tocci, con proprio elaborato, nell'interesse di entrambi gli imputati, denunzia:
a) Erronea applicazione degli artt. 7 e 18 del d.P.R. n. 164 del 1956, sopra citato: secondo il deducente, la piattaforma dalla quale caddero i due infortunati non poteva essere considerata opera provvisionale ma parte strutturale della gru, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni speciali richiamate nel capo di accusa. In ogni caso, conclude sui punto il deducente, la disposizione dell'art. 18 predetto d.P.R. non riguarderebbe il RE, data la sua qualità di direttore del cantiere. b) Inosservanza delle norme giuridiche concernenti il contratto di appalto e vizio di motivazione quanto alla esatta individuazione e qualificazione del rapporto tra l'impresa ST e la ditta NA. Secondo il deducente il contratto di appalto non ha bisogno di forma scritta, mentre una corretta valutazione degli elementi risultanti in causa avrebbe dovuto portare il Giudice del gravame a correttamente ritenere esistente un rapporto, tra l'impresa titolare del cantiere e la ditta delegata allo smontaggio, di appalto manutentivo, gestibile dalla ditta NA in totale autonomia rispetto alla committenza.
c) Sotto altro profilo, il deducente addebita alla sentenza impugnata vizio di motivazione in relazione alla individuazione, del ruolo spettante agli imputati quanto alle operazioni di smontaggio della gru a torre nel corso delle quali si verificò il duplice mortale infortunio. Secondo i ricorrenti nessuno di essi aveva compiti ai riguardo stante la validità ed operatività del contratto di appalto stipulato con una impresa altamente specializzata in siffatti lavori.
d) Anche in relazione alla subordinata richiesta, esplicitata con l'atto di appello, di riapertura dell'istruttoria per risentire i testimoni Calogero NA e MB sulla esistenza e operatività dell'appalto manutentivo e sulle modalità del fatto, la sentenza impugnata avrebbe fornito una inadeguata ed illogica motivazione a sostegno del rigetto della richiesta stessa.
e) Infine, viziata sarebbe la motivazione a sostegno del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, seconda parte, c.p., stante l'intervenuto risarcimento del danno alle parti lese operato da l'assicuratore.
4.1. Con memoria del 23 novembre 1998, nominata "Motivi nuovi", lo stesso difensore ribadisce, sotto qualche aspetto puntualizzandole, le critiche impugnatorie sopra specificate, sicché di esse se ne può tenere conto solo in riferimento a quelle inquadrabili nei limiti previsti dall'art. 611 comma 1 c.p.p. (anche in relazione all'art. 585 comma 4 stesso codice), quali ritenuti dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr.: Sez.un., 20 aprile 1998, n. 4683, Bono ed altri). In modo specifico, il deducente completa l'analisi dell'ultimo mezzo di annullamento, dolendosi per non essere stata presa in adeguata considerazione la presumibile attivazione dei prevenuti per agevolare il risarcimento del danno pagato dalla società di assicurazione, in adempimento a contratto stipulato dalla impresa ST a tutela della propria responsabilità civile.
5. L'altro difensore, avv. Mormino, sempre nell'interesse di entrambi i prevenuti, con l'atto di ricorso deduce violazione degli artt. 113-589 c.p., evidenziando, a contrasto di quanto esplicitato dalla sentenza impugnata:
a) che in atti risulta la prova dell'intervenuto contratto di appalto per effetto del quale validamente l'impresa ST aveva commesso la manutenzione della gru a torre alla ditta rappresentata da LO NA, e che per l'esistenza e la validità di tale contratto non era necessario adottare la forma scritta;
b) che, conseguentemente, il dovere di controllo circa le condizioni di staticità e resistenza anche dell'impalcato (planchet), facente parte della gru sia strutturalmente che funzionalmente, spettava proprio alla ditta NA, sicché l'impresa ST doveva essere ritenuta estranea alla eziologia dell'infortunio.
5.1. Lo stesso difensore, con motivi "nuovi", sviluppa tali concetti facendo leva sulla efficacia del contratto di manutenzione e di appalto per le operazioni di smontaggio della gru e ponendo l'accento sulla consequenziale necessità di ritenere la ditta NA tenuta al controllo di ogni parte della struttura, ivi compreso l'impalcato, che, erroneamente, i Giudici dei due gradi di merito ritennero opera provvisionale.
Ampliando il tema di impugnazione, ma attingendo punti già criticati dall'altro difensore con tempestivo ricorso (e per questo valutabili, per quanto avanti si è esplicitato), il deducente, ulteriormente:
a) denunzia violazione dell'art, 589 c.p. in relazione agli artt. 7 e 18 d.P.R. n. 164 del 1956, ed erronea applicazione della legge penale e di quella sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché, in aggiunta, "palese" vizio di motivazione. Partendo dal dato positivo, costituito dall'accertamento di merito quanto ad appalto delle operazioni di smontaggio della grande gru a torre da parte della ST alla s.a.s. NA, evidenzia come non correttamente sarebbe stato ritenuto attuale un diretto rapporto tra l'impresa committente e gli infortunati, mentre doveva ritenersi trasferito, con l'appalto, ogni onere e obbligo presidiario e tutorio in capo alla impresa appaltatrice, idonea e capace per specifica specializzazione, fornita di mezzi adeguati e propri, gia incaricata di operazioni di manutenzione sulla stessa struttura. b) Nè, secondo il deducente, si potrebbe assumere sopravvenuta ingerenza del committente nell'attività della ditta NA, per il solo fatto che era sfato concesso l'uso di una autogru e disposto il comando di tre dipendenti della ST ad ausilio di quelli della impresa commissionaria, stante l'assenza di vincoli funzionali ed operativi quanto all'esecuzione del lavoro commesso. c) Proseguendo nell'esposizione della doglianza, il deducente rielabora i concetti già espressi dall'altro difensore contestando la predicabilità di "opera provvisionale" attribuita all'impalcato (il planchet) costruito a sostegno dei cavi della gru a torre ed evidenziando come, in ogni caso, esso era idoneo a svolgere la funzione per la quale era stato predisposto, come il Giudice del gravame aveva accertato. Solo l'uso anomalo della struttura, mediante il sovrappeso costituito dalla cassa degli attrezzi, determinò la disgregazione dell'impalcato, restando il fatto al di fuori della ordinaria prevedibilità.
d) Neppure l'addebito di non avere impedito l'accesso alla piattaforma (ex art. 18 d.P.R. n. 164 del 1956) potrebbe essere ritenuto fondato, posto che, secondo il deducente, nell'esecuzione del lavoro di smontaggio della gru gli imputati non svolgevano alcun ruolo, tutte le operazioni essendo di competenza esclusiva dell'impresa commissionaria, cui spettavano le scelte quanto a modo e tempi della operazione.
e) Riguardo della dinamica dell'infortunio, ribadisce come l'impalcato, destinato a sorreggere solo i cavi di movimentazione, doveva essere ritenuto idoneo a tale funzione anche nelle condizioni in cui si trovava al momento del duplice infortunio. Il crollo del manufatto fu causato, secondo il difensore, dall'eccessivo carico deposto dai NA per una evenienza eccezionale;
ma tale operazione sarebbe da ritenere circostanza abnorme nei riguardi dei prevenuti, i quali mai avrebbero potuto prevedere un tale utilizzo.
f) Inoltre, il deducente, denunziando violazione dell'art. 3 d.P.R. n. 164 del 1956, evidenzia come, in ogni caso, trattandosi pur sempre di assunta difettosa manutenzione, il RE, direttore del cantiere, sarebbe dovuto essere liberato dall'accusa, in quanto tra i suoi compiti non potrebbe figurare anche quello di controllo sulla manutenzione delle attrezzature presenti in cantiere.
6. Osserva il Collegio che preliminarmente va esaminato il motivo, riassunto avanti sub 4.d), concernente la doglianza relativa al diniego, opposto dalla Corte del merito, alla riapertura dell'istruttoria per risentire i testimoni Calogero NA e MB.
Il motivo non è fondato.
Al riguardo va rilevato che la Corte palermitana ha esaminato il punto di gravame (pag. 7 della sentenza) e ha evidenziato la superfluità dell'attività istruttoria richiesta essendo già provato che l'impalcato veniva utilizzato da alcuni addetti al cantiere per varie operazioni, tra le quali quelle relative alla gestione del quadro comandi, non altrimenti raggiungibile. In tema di riapertura dell'istruttoria dibattimentale nella fase di appello, vengono in evidenza le disposizioni di cui all'art. 603 c.p.p., le quali, a parte l'ipotesi del contumace che qui non riguarda, prevedono due situazioni procedimentali tra loro profondamente diverse.
La prima (comma 7), concerne l'ipotesi in cui la parte appellante abbia chiesto, con l'atto di impugnazione, la riassunzione di prove già acquisite, ovvero l'assunzione di prove non assunte nel corso del primo dibattimento ma preesistenti alla conclusione dello stesso, come si deduce dal collegamento logico con la successiva norma;
la seconda (comma 2), disciplina l'ipotesi di richiesta di assunzione di prove nuove in quanto sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.
Mentre in questa ultima ipotesi, il giudice dell'appello deve disporre (dispone: l'indicativo presente nel linguaggio del codice esplicita l'obbligo del giudice di ottenersi alla condotta descritta dalla norma) la rinnovazione, entro, però, i limiti previsti dall'art. 495 comma 1 c.p.p. (limiti di deduzione e di provvista documentale), nella prima ipotesi, che è quella che viene in rilievo nel presente procedimento, il giudice dispone la rinnovazione solo se e quando ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;
cioè, quando si abbia una situazione di stallo assimilabile a quella, prevista dal comma 3 dell'articolo in esame che autorizza il giudice ad avvalersi d'ufficio di poteri dispositivi della prova, a simiglianza di quanto l'art. 507 c.p.p. prevede per la fase di primo grado.
Orbene, è la stessa formula codicistica che delimita il potere del giudice di ammissione della assunzione di prova contenendolo nel perimetro, assai ristretto, del "non essere in grado di decidere" sulla base del materiale presente in atti. Con la conseguenza che, quando il giudice abbia a disposizione materiale probatorio sufficiente e idoneo a sorreggere la decisione, la superfluità della riapertura del dibattimento è evenienza pacifica e giudizio scontato, giustificabile anche per relationem, vale a dire dal fatto stesso che il giudice abbia correttamente deciso nel merito. Sicché la censura non può non trasferirsi che sul giudizio per evidenziarne, se esistenti, carenze o inadeguatezze quanto a sostegno probatorio.
Nel caso di specie, la Corte a qua non solo ha esplicitamente motivato il punto di gravame, ma, fornendo una decisione corretta, come appresso si vedrò, capace di resistere alle, e superare le, critiche delle difese, ha mostrato di poter correttamente decidere il merito della causa.
Il motivo di doglianza, dunque, è infondato.
7. Passando all'esame delle censure concernenti più propriamente la decisione sul merito, ritiene il Collegio che appare corretto esaminare per primo, quella riguardante l'assunto difensivo secondo il quale, da una canto, alla fattispecie oggetto del processo, non potrebbero essere applicate le disposizioni di cui agli artt. 7 e 18 d.P.R. n. 164 del 1956, avanti citato (nella irrilevanza, ai fini della decisione sull'imputazione di omicidio colposo, della già intervenuta declaratoria di prescrizione dei reati contravvenzionali), non potendosi opera provvisionale il soppalco in materiale ligneo (planchet) realizzato sulla struttura in ferro della gru a torre: dall'altro canto, e in ogni caso, che tali disposizioni non concernerebbero la posizione del direttore del cantiere ing. RE, ma posizioni gerarchicamente gradate a livello di preposizione (avanti, p.
4.la; p.
5.a).
7.1. Va rilevato, intanto, che dall'accertamento di merito emerge come l'impalcato di cui si parla fosse stato realizzato a servizio della grande gru a torre perché i covi e le funi di comando e movimentazione vi poggiassero in modo da evitare che, raggiungendo il piano di campagna, fossero danneggiati essendo la zona soggetta ad invasione di acqua (si costruiva una diga e già altra volta si era avuto straripamento di acqua che aveva raggiunto persino il livello dell'impalcato: 10 metri da terra) e perché fosse adagiato il quadro dei comandi che, ancor più dei cavi e delle funi, doveva essere tenuto in alto.
Quindi, come esattamente rileva la Corte del merito, non un manufatto strutturale, vale a dire facente parte dell'architettura della grande gru, ma un opera, seppure fissa e destinata a servire per tutto il tempo dell'attività costruttiva, specifica per le esigenze dell'opera da realizzare e per le caratteristiche geotiche del cantiere.
Orbene, l'art. 7 del prefato d.P.R. n. 164, al comma 1, stabilisce che: "Le opere provvisionali debbono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo;
esse devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro". Il dato testuale risolve pianamente il primo problema posto dai ricorrenti: infatti, è opera provvisionale ogni manufatto che serva durante i lavori per la realizzazione dell'opera, ma che non faccia parte di essa una volta finita;
può rimanere in essere anche per tutto il tempo di attività del cantiere (per tutto il tempo dei lavori); per tutto questo tempo deve essere conservata in efficienza e, quindi, anche indipendentemente dalla circostanza che a un certo momento e per un certo lasso di tempo, l'opera provvisionale non serva. In tale concetto rientra anche quello di "opera provvisionale" a servizio di altra "opera provvisionale", come, ad esempi , nelle ipotesi previste dall'art. 24 d.P.R. n. 164 del 1956. Da un canto, dunque, appare chiaro l'errore nel quale si incorre nel tradurre l'espressione "provvisionale" in "provvisorio", l'aggettivo "provvisionale" essendo qui determinativo del concetto di "servizio" (opera a servizio di) e non di momentaneità, se questa non la si intende come provvisorietà rispetto all'opera per la realizzazione della quale il cantiere è attivato;
vale a dire un'opera destinata ad essere eliminata con la chiusura del cantiere o con la conclusione di quel ciclo di attività cui è al servita. Dall'altro canto, è testuale la prescrizione dell'obbligo, per chi del cantiere è responsabile, di mantenere l'opera "provvisionale", per tutto il tempo in cui è nel cantiere, in stato di efficienza. La ratio di quest'ultimo profilo della disposizione legislativa sta nella esigenza di scongiurare che un'opera di servizio, provvisionale appunto, ancorché in un dato momento non utilizzata, ma pur sempre presente in cantiere, possa costituire una specie di trappola per gli addetti ai lavori, i quali, per qualsivoglia ragione connessa alla variegata vita di un cantiere, ne faccia uso anche non del tutto proprio.
7.2. Deve, pertanto, affermarsi la regola secondo la quale, ai fini delle prescrizione di cui all'art. 7 d.P.R. n. 164 del 1956, è da considerarsi "opera provvisionale" ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare, siano essi limitati ad una o più fasi delle operazioni costruttive, siano da riferirsi a tutta l'attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso. Inoltre, ed in ogni caso, sino a che l'opera provvisionale sia presente nel cantiere, essa deve essere "conservata in efficienza", in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato momento attiva e, persino, nel caso di utilizzo improprio.
7.3. Nel caso di specie, a stare all'accertamento del merito, si verificò proprio quello che la norma vuole scongiurare: una struttura di una certa ampiezza, posta a servizio della grande gru a torre (impedire l'impantanamento dei cavi e delle funi,, salvaguardare il quadro dei comandi da allagamenti), per difetto di manutenzione, non garantiva stabilità e sicurezza;
alcune parti erano fatiscenti e corrose dal marciume, tanto che, adagiato il cassonetto degli utensili, tutto l'impalcato rovinò al suolo per la rottura di una trave di sostegno divenuta fradigia a causa dell'azione dell'acqua (precedenti inondazioni), e non sostituita tempestivamente.
L'impalcato di servizio, dunque, fu mantenuto in cantiere in condizioni di sicura violazione alla disposizione dell'art. 7 d.P.R. n. 164 più volte citato.
7.4. L'art. 18 del d.P.R. n. 164 stabilisce, al comma 1, che:
"Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito [. . . ]"; al comma 2, che: "Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dal grado di resistenza del ponteggio;
lo spazio [. . .]". La disposizione che ci occupa, inserita nel capo IV della legge, in assenza di specifica delimitazione, deve ritenersi riguardare i soggetti di cui all'art. 3 del d.P.R. in esame, il quale fa riferimento alle persone esercenti l'attività di cui all'art. 1 e, per quanto riguarda i livelli organizzativi gerarchici, i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori, secondo la catalogazione di cui agli artt. 4, e 6 del d.P.R. 27 aprile 1955 n.547, dalla predetta disposizione richiamati.
Ne segue che, indiscutibile la individuazione tecnica dei soggetti destinatori della norma, sardi problema del caso specifico, in relazione alle circostanze che sono indicate come violatrici della disposizione, individuare se a rispondere debba essere chiamato, oltre l'imprenditore e, nel caso di riparto di competenze, il dirigente, o il preposto o, persino, il singolo lavoratore riottoso, parametrando la condotta, ovviamente, al contenuto delle categorie di soggetti esplicitato dai predetti articoli del d.P.R. n. 547:
operazione pertinente, chiaramente, al giudizio di merito.
7.5. Conclusivamente, sia quanto a prescrizioni di cui all'art. 7 che a obblighi di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 164, è corretto ritenere che esse concernono tutti i soggetti indicati dall'art. 3 stesso d.P.R., salvo la specificità della fattispecie, vale a dire l'addebitabilità nel caso di una data condotta, commissiva o omissiva idonea a riempire di contenuto la fattispecie legale. Del che si parlerà appresso.
Il motivo di annullamento, pertanto, non può essere condiviso e va rigettato.
8. I deducenti (avv. Tocci, p.
4.b; avv. Mormino, p.
5.a) individuano una causa di nullità nella sentenza impugnata nell'avere il Giudice dell'appello interpretato le disposizioni concernenti la "forma" del contratto di male appalto e, nell'avere poi, pare anche indipendentemente da tale assunto errore, male valutato gli elementi di causa in modo da pervenire, erroneamente, alla esclusione della prova dell'esistenza di un contratto di commissione della manutenzione della grande gru a torre alla s.a.s. NA.
8.1. Senonché, osserva il Collegio, non risulta dalla sentenza impugnata che la Corte palermitano abbia ritenuto necessaria, ai fini della validità di un contratto di appalto, la forma scritta, essendosi limitata ad evidenziare che mancava nel materiale probatorio valutabile un atto scritto idoneo ad attestare l'assunto difensivo, e che gli elementi forniti dai prevenuti (lettera del 10 gennaio 1991; fatture del 23 maggio e, 28 agosto 1990, relative a specifici interventì riparatori) erano inidonei, oltre che insufficienti, a provare l'esistenza e l'attualità di un siffatto contratto.
Il che, all'evidenza, è cosa diversa da quanto i deducenti mostrano di ritenere.
Ne segue che i due omologhi motivi di annullamento non pongono, realmente, un problema di violazione o errata interpretazione di legge o di scorretto uso dei poteri valutati spettanti al giudice, ma, essenzialmente, una censura sul fatto, sulla valutazione del materiale probatorio, non obliterato, sibbene considerato e giudicato insufficiente sulla base di motivazione adeguata e congrua, oltre che logicamente ineccepibile. Il che esonera il Collegio da ulteriore indagine che risulterebbe certamente al di fuori del perimetro della propria cognizione di legittimità.
I motivi, dunque, non possono essere accolti.
8.2. La stessa sorte tocca alla deduzione sperimentata dall'avv. Mormino, come avanti sub p.
5.b, la quale, per il vero, costituisce piuttosto un corollario del principale assunto avanti discusso, e, sotto forma conclusiva, presente anche nel motivo di annullamento sperimentato dall'avv. Tocci e sopra discusso.
Si sostiene, infatti, che l'obbligo di controllo circa le condizioni di staticità e resistenza dell'impalcato (planchet), spettava alla ditta NA, per effetto del ridetto contratto manutentivo, sicché gli esponenti dell'impresa ST dovevano essere ritenuti estranei alla causazione dell'infortunio. Invero, il motivo si regge sull'assunta esistenza, esclusa dalla Corte territoriale, del contratto di manutenzione;
caduto la quale ogni ulteriore discussione risulta superflua.
9. Ulteriore mezzo di annullamento della sentenza impugnata è articolato dai difensori, come avanti sub p.
4.d c. e p.
5.1 b. Si addebita, in sintesi, alla sentenza della Corte a qua vizio di motivazione in relazione alla individuazione del ruolo attribuibile agli imputati quanto alle operazioni di smontaggio della gru nel corso delle quali si verificò il duplice mortale infortunio stante la provata esistenza del contratto di appalto e la indiscussa capacità specifica della impresa commissionaria all'esecuzione di detti lavori.
Indubbiamente, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte il principio al quale, sotto un certo aspetto, i deducenti si rifanno quanto ad esclusione di responsabilità penale dell'appaltante per le violazioni commesse dall'appaltatore che agisca in piena autonomia, con mezzi e personale proprio, senza ingerenze dirigenziali o operative, anche di fatto, da parte del committente. Tuttavia, i tre requisiti essenziali sopra indicati non possono essere ritenuti esaustivi del catalogo delle condizioni (positive e negative) essenziali a configurare l'ipotesi di esonero da responsabilità, quando il soggetto commissionario venga ad operare, per necessità dell'espletamento dell'opera o dei lavori commissionati, nell'ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito dall'appaltante, e, ancor più, quando, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, utilizzi strutture di supporto, opere provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente. Quest'ultimo, in siffatte ipotesi, non può trarsi fuori di responsabilità se l'infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetti a lui stesso, perché la regola generale è nel senso che strutture, opere provvisionali, strumentazioni esistenti in cantiere debbono rispondere, ai fini della prevenzione da infortuni, ai requisiti minimi di legge ed essere mantenuti "in efficienza" (art. 7 ridetto d.P.R. n. 164 del 1956) per tutto il tempo in cui il cantiere sia attivo.
A questa regola i ricorrenti non si erano attenuti, per quanto risulta dall'accertamento di merito e - ovviamente - una volta esclusa la esistenza è all'assunto contratto di manutenzione, posto che, com'è pacifico in causa, l'impalcato presentava parti fradicie e costituiva una trappola per chi, nell'esecuzione dei lavori commessi, ebbe bisogno di farne uso, ancorché non proprio rispetto alle esigenze per le quali l'impalcato era stato costruito. Nè dall'accertamento di merito emergono elementi idonei a far ritenere l'assoluta anormalità (in termini di imprevedibilità) nell'uso dell'impalcato, come si denunzia dai deducenti (in specie sub p.5. 1.d) in relazione al carico aggiuntivo rappresentato dalla cassetta degli strumenti (oltre il peso dei due addetti). Per poter ipotizzare un esonero di responsabilità al riguardo si sarebbe avuto provare, da una canto, la interruzione del nesso di causalità, a mente del disposto dell'art. 41 comma 2 c.p.; dall'altro, l'imprevedibilità di un uso improprio dell'impalcato, non nel senso prospettato daì deducenti, ma come punto di sosta o anche di lavoro del personale addetto alle operazioni commesse. Ma, secondo l'accertamento di merito, ne' l'una ne' l'altra condizione furono provate in cavia, anzi, risultò accertato che l'impalcato veniva frequentato dagli addetti alla gestione del quadro dei comandi (dipendenti della ST e quindi dei prevenuti), mentre l'eziologia dell'infortunio è nel senso della sinergia di causa, stante il rapporto diretto tra rottura della traversa di sostegno dell'impalcato e caduta dei due malcapitati lavoratori.
9.1. Ma, con riferimento al caso specifico, viene in evidenza altra (ed ulteriore) regola, che pure deve essere affermata (almeno per completezza di disamina dei ricorsi), quanto ad obblighi dell'imprenditore in relazione all'incolumità fisica e psichica dei propri dipendenti, alla cui salvaguardia egli è tenuto quantomeno in forza della regola generale di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.: il datore di lavoro, infatti, nell'attuale sistema di garanzia della sicurezza del lavoro, è costituito garante della salvaguardia della incolumità fisica e psichica di coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa - che è pur sempre esplicazione del valore umano della persona - e, in difetto, correttamente viene invocato il meccanismo reattivo disciplinato dall'art. 40 comma 2 c.p. sotto il profilo della individuazione del condizionamento causale tra condotta (negativa) ed evento dannoso. Invero - e sempre a riguardo dell'esecuzione di opere o lavori commessi ad altra impresa -, quando, per qualsivoglia motivo, l'imprenditore committente dispone o consente il comando di propri dipendenti, che tali rimangano, presso il commissionario, non può egli disinteressarsi delle condizioni in cui il proprio dipendente venga a trovarsi per l'adempimento del suo obbligo contrattuale;
al contrario - e sempre in forza della richiamata regola -, egli è tenuto a sincerarsi delle condizioni di sicurezza nelle quali il lavoratore opererà e, se a tale obbligo verrà meno, correttamente sarà chiamato a rispondere, a titolo autonomo, per il danno alla persona subito dal dipendente, sussistendo ogni altro elemento tipico della fattispecie che verrà imputata, sia sotto il profilo eziologico che sotto quello soggettivo.
Correttamente, quindi, la Corte del merito ha rilevato a carico dei prevenuti, da una parte, la violazione del dovere di "conservare in efficienza" la piattaforma a servizio della gru (che, questa, era la struttura sulla quale la ditta NA e i lavoratori dipendenti dell'ST dovevano lavorare - smontaggio -); dall'altra, il disinteresse degli stessi per le sorti dei tre dipendenti, in relazione alle condizioni della parte del cantiere in cui essi dovevano prestare l'attività lavorativa, e per i rischi per la propria incolumità cui erano esposti.
E, invero, anche con i ricorsi, i prevenuti sembra vogliano assumere una posizione agnostica, di disinteresse, verso le sorti dei tre dipendenti, sostenendo di avere confidato nella organizzazione e nella responsabilità della piccola impresa del NA e così respingendo non solo l'addebito di ingerenza nell'esecuzione dell'opera commessa, seppure mediante la fornitura dell'autogru e del personale, ma anche quello, ineludibile, di cui si è appena discorso.
9.2. A questo punto, la censura operata dai deducenti (specificamente sub p.
5.1.c - e), quanto ad individuazione del soggetto tenuto a controllare l'esatta osservanza della disposizione di cui all'art. 18 predetto d.P.R. n. 164 del 1956, appare priva di concludenza, posto che, quand'anche fosse esatto che il controllo sull'osservanza della disposizione spettasse piuttosto al preposto (al La NA) che (anche) al dirigente (al RE), rimane tuttavia, e in modo assorbente, incontrovertibile la responsabilità di costui sotto i profili or ora esaminati ed in relazione ai quali le critiche della difesa risultano superate.
Il richiamo alla disposizione di cui all'art. 3 d.P.R. n. 164 del 1956 (di cui al motivo sub 5.1z) non ha significanza autonoma posto che essa rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547: le quali, dal loro canto, catalogano i compiti, gli obblighi e le responsabilità dei soggetti comunque coinvolti nell'attività di lavoro esplicata nell'5mbito di una impresa. L'art. 4 del d.P.R. n. 547 del 1955 - che qui viene in evidenza - accomuna, nella precettazione, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, scaglionando le rispettive attribuzioni e competenze" con l'adozione di tre verbi - la cui successione testuale è indicativa proprio di quelle funzioni e competenze - :
"esercitano", "dirigono", "sovraintendono". Ma l'obbligo di attuazione delle misure di sicurezza, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame, riguarda tutti coloro che sono presi in considerazione dalla norma, con la conseguenza che il RE è coinvolto nella responsabilità penale nei limiti di cui si è avanti parlato.
10. Rimane da esaminare l'ultimo profilo di ricorso articolato come riassunto avanti p.
4. e e p. 4.1.).
La censura, nei termini in cuì è proposta, deve ritenersi inammissibile in quanto prospettata solo in via condizionale ed eventuale, il deducente non essendo stato in grado di addurre concreti elementi idonei a supportare la ragione della richiesta ne' di specificare se il risarcimento sia avvenuto prima o dopo l'apertura del dibattimento di primo grado. E ciò non solo nella fase di merito (il che è assorbente ai fini della decisione) ma anche in questa sede di legittimità ove si ipotizza, senza indicare elementi probatorì preesistenti in atti, che i prevenuti possano avere svolto un'attività di convincimento verso il terzo assicuratore per fa responsabilità civile della società ST;
assicuratore che adempia un obbligo contrattuale verso la detta società e non verso i prevenuti.
Nessun ausilio alla tesì difensiva viene dal richiamo, oggi operato, alla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 20 aprile 1998, poiché, a parte talune evidenti disarticolazione del motivato di quella decisione, peraltro semplicemente interpretativa di rigetto, quanto meno nell'aspetto in cui fa dipendere il riconoscimento di una attenuante, a volte decisiva - come evidenzia il deducente con il motivo aggiunto -, dalla condotta di un terzo quale non può non essere ritenuto l'assicuratore, appare chiaro il collegamento che la Corte costituzionale mantiene, non solo rispetto alla prescrizione normativa relativa al momento ultimo utile in cuì il risarcimento integrale deve avvenire, ma alla rapportabilità del contratto di assicurazione all'imputato, come si evidenzia dall'espressione: "[. . . ] che l'attenuante del risarcimento del danno in essa prevista sia operante anche quando l'intervento risarcitorio, comunque riferibile all'imputato, sia compiuto, prima del giudizio dall'ente assicuratore".
11. Conclusivamente: i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, a pagare le spese processuali.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. r i g e t t a i ricorsi e c o n d a n n a i ricorrenti a pagare, in solido tra loro, le spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999