Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 28/11/2024, n. 30610
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Ordinanza 28 novembre 2024

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In tema di regime tavolare, il requisito oggettivo dell'arrotondamento/accorpamento, previsto dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 e ritenuto necessario per conseguire i benefici fiscali della piccola proprietà montana, non si realizza in presenza di un duplice contestuale atto di permuta, atteso che, da un lato, il consenso manifestato dai contraenti alla stipulazione di un atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili genera nell'acquirente un diritto di natura personale nei confronti dell'alienante e, dall'altro, l'effetto del trasferimento dei diritti reali immobiliari, nel sistema tavolare, si verifica solo a seguito dell'iscrizione nel libro fondiario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 28/11/2024, n. 30610
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30610
    Data del deposito : 28 novembre 2024

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