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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 02/12/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 224/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il tribunale di LL, nella persona del giudice dott. Umberto
CO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 224/2024 promossa con ricorso depositato in data 28/03/2024 Oggetto: altri istituti – da opposizione decreto Avv. GIUSEPPE FANELLI (C.F. ) in proprio, C.F._1
liquidazione elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FANELLI GIUSEPPE
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI NE,
elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI
NE
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti – ricorso ex art. 170 Dpr 115/2002 e art. 15
del D.L. 150/2011 in opposizione a ordinanza di liquidazione dei
compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato in materia penale
Conclusioni del ricorrente: voglia il Tribunale di LL riformare il
1 decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M.
55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio, come da allegata nota spese,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/03/2024, l'Avv. Giuseppe Fanelli, con studio in Scanzano Jonico (MT), ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato
del 5.2.2024, emesso dal Tribunale di LL, nella persona del giudice dott. Paolo Velo, comunicato a mezzo pec del 4.3.2024, con il quale veniva liquidata la somma di € 1.884,47, ed ha chiesto la riforma del decreto impugnato e conseguentemente la liquidazione, in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, del compenso indicato nella depositata istanza di liquidazione per complessivi € 3.618,27, o comunque il compenso ritenuto di giustizia,
secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio, come da nota spese.
In particolare, il ricorrente ha lamentato la mancata liquidazione delle singole attività svolte e la mancata motivazione relativa alla liquidazione di somma diversa rispetto a quella quantificata in istanza, nonché la mancata liquidazione delle somme dovute a titolo di CAP.
2 Si è costituito il con il patrocinio Controparte_1
dell'Avvocatura dello Stato di Venezia, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il giudice, dopo aver assegnato un termine per il deposito di note di replica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente è stato nominato difensore di fiducia dal sig. Persona_1
nato a [...] il [...] e residente a [...] al viale Savio Stazione n. 7/B, C.F. , nei seguenti C.F._2
procedimenti penali pendenti innanzi al Tribunale di LL:
- n. 2421/2020 RGNR, avente oggetto i reati di cui agli artt. 635, comma
1 e 2, e 625 n.
7. c.p., perché all'interno della Casa Circondariale di
LL come detenuto, minacciando il personale di Polizia Penitenziaria
(Agt. Ass. C.C. ), incendiava Controparte_2 Persona_2
due coperte e danneggiava due telecamere poste ai lati del corridoio tramite un manico di scopa, fatto aggravato perché danneggiava cose esistenti in edifici pubblici. In LL, 26.10.2020;
- n. 2465/2020, avente oggetto il reato di cui all'art. 337 c.p. per aver usato violenza e minaccia nei confronti del pubblici ufficiali, Agente
, effettivo di Polizia Penitenziaria e Ass. c. Persona_3 Per_4
, effettivo di Polizia Penitenziaria, che procedevano a viva forza a
[...]
trasferire da un reparto all'altro per esigenze di sicurezza Persona_1
interna del carcere, dimenandosi e colpendo ripetutamente le due guardie carceriere, per opporsi e resistere all'attività istituzionale in essere,
3 essendosi reiteratamente rifiutato di trasferirsi ad altra cella spontaneamente. In LL, 27.10.2020;
- n. 483/2021 RGNR, avente ad oggetto l'imputazione di cui agli artt.
artt. 635, comma 1 e 2, e 625 n.
7. c.p., perché quale detenuto presso la
Casa Circondariale di LL, rendeva inservibile, distruggendolo, il televisore collocato nella camera di pernotto c/4, ricavando poi da esso parti metalliche e vetrose, con le quali fronteggiava il sopravvenuto personale di Polizia Penitenziaria, Evento aggravato per aver commesso il fatto su cose esistenti in edifici pubblici. In LL, 1.2.2021.
Per i tre procedimenti è stata presentata istanza di ammissione al gratuito patrocinio, depositata a mezzo pec: - per il procedimento n. 2421/20
RGNR, in data 16.5.2022 (all.5); - per il procedimento n. 2465/20
RGNR, in data 16.5.2022 (all.6); - per il procedimento n. 483/21 RGNR,
in data 24.10.2022 (all.7). Seguivano i decreti di ammissione per ognuno dei singoli procedimenti (all.8).
I procedimenti, le cui prime udienze sono state trattate singolarmente,
venivano poi riuniti;
il procedimento n. 2465/2020 RGNR veniva riunito al procedimento n. 2421/2020 RGNR e per entrambi veniva richiesta all'udienza del 4.7.2022 la sospensione per messa alla prova, previa notifica all'UEPE competente (all.9) Successivamente, veniva riunto al procedimento n. 2421/20 RGNR anche il procedimento n. 483/2021
RGNR; in sede di prima udienza del 25.10.2022, il difensore richiedeva la riunione del predetto procedimento con istanza di rimessione al
Presidente del Tribunale (all.10)
4 Riuniti i tre procedimenti, si ammetteva il sig. alla Messa alla Per_1
Prova, che si concludeva con esito positivo ed estinzione dei reati ascritti.
Veniva depositata sul portale SIAMM, l'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato del 19.1.2024 per i tre procedimenti, riuniti al proc. n. 2421/20 RGNR, con richiesta di liquidazione di una somma complessiva pari ad € 3.618,27, derivante dalla somma delle competenze calcolate per ogni singolo procedimento, ed applicate le riduzioni di 1/3,
per l'ammissione al gratuito patrocinio;
l'istanza veniva presa in carico dal sistema in data 22.1.24 (all.11). Seguiva in data 4.3.2024 la notifica del provvedimento del giudice, il quale liquidava una somma pari ad €
1.884,47, che non riconosceva la liquidazione della somma dovuta a titolo di CAP.
L'Avvocatura dello Stato, a difesa del , ha Controparte_1
richiamato la relazione del giudice che ha emesso l'impugnato provvedimento di liquidazione, ove si legge che:
1) I tre procedimenti nei quali l'imputato è stato ammesso Persona_1
al patrocinio a spese dello Stato sono stati riuniti per ragioni di connessione, tutti nella fase degli atti preliminari al dibattimento,
all'udienza del 23.01.2023.
2) I rinvii nel procedimento principale (n. 287/2022 Mod. 16, n.
2421/2020 RGNR) sono stati dettati dalle seguenti necessità procedurali:
- il primo funzionale alla riunione con il procedimento n. 380/2022 Mod.
16 (2465/2020 RGNR), rinviato alla medesima udienza del 04.07.2022
anche se è stato poi effettivamente riunito alla successiva udienza del
23.01.2023;
5 - il secondo funzionale alla redazione del programma di messa alla prova;
- il terzo funzionale a consentire lo svolgimento della prova, all'esito della quale è stata pronunciata sentenza di estinzione dei reati per esito positivo della prova.
3) di seguito viene descritta nel dettaglio l'attività svolta nei singoli procedimenti riuniti.
3.1) Procedimento n. 547/2022 Mod. 16 (483/2021 RGNR)
- alla prima udienza del 25.10.2022 il procedimento è stato rinviato, su richiesta del difensore, all'udienza del 23.01.2023 per valutare la riunione con il n. 287/2022 (2421/2020 RGNR); il difensore è stato personalmente presente all'udienza;
- all'udienza del 23.01.2023 il procedimento è stato riunito al n.
287/2022 (2421/2020 RGNR); il difensore non è stato personalmente presente all'udienza (sostituito dall'Avv. Zullo di LL).
3.2) Procedimento n. 380/2022 Mod. 16 (2465/2020 RGNR)
- alla prima udienza del 29.06.2022 il procedimento è stato rinviato, su richiesta del difensore, all'udienza del 04.07.2022 per valutare la riunione con il n. 287/2022 (2421/2020 RGNR); il difensore è stato personalmente presente all'udienza;
- all'udienza del 04.07.2022, su richiesta della difesa, il giudice ha invitato l'imputato a contattare l'UEPE per la redazione del programma di messa alla prova;
il difensore non è stato personalmente presente all'udienza (sostituito dall'Avv. Conte di LL); il procedimento è
stato rinviato all'udienza del 23.01.2023;
6 - all'udienza del 23.01.2023 il procedimento è stato riunito al n.
287/2022 (2421/2020 RGNR); il difensore non è stato personalmente presente all'udienza (sostituito dall'Avv. Zullo di LL).
3.3) Procedimento principale n. 287/2022 Mod. 16 (2421/2020 RGNR)
- all'udienza del 17.05.2022, prima udienza nel procedimento n.
287/2022 (2421/2020 RGNR), su richiesta della difesa, la causa è stata rinviata all'udienza del 04.07.2022 per procedere alla riunione con il procedimento 380/2022 Mod. 16 (2465/2020 RGNR); il difensore non è
stato personalmente presente all'udienza (sostituito dall'Avv. Zullo di
LL);
- all'udienza del 04.07.2022, su richiesta della difesa, il giudice ha invitato l'imputato a contattare l'UEPE per la redazione del programma di messa alla prova;
il difensore non è stato personalmente presente all'udienza (sostituito dall'Avv. Conte di LL); il procedimento è
stato rinviato all'udienza del 23.01.2023;
- all'udienza del 23.01.2023 i procedimenti n. 380/2022 Mod. 16
(2465/2020 RGNR) e 547/2022 Mod. 16 (483/2021 RGNR) sono stati riuniti al n. 287/2022 Mod. 16 (2421/2020 RGNR) per ragioni di connessione;
- alla medesima udienza è stata quindi pronunciata ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova;
il difensore non è
stato personalmente presente all'udienza (sostituito dall'Avv. Zullo di
LL); il procedimento è stato rinviato all'udienza del 22.01.2024;
- il procedimento è stato definito all'udienza del 22.01.2024, con sentenza con motivazione contestuale n. 38/2024 Sent. di declaratoria di
7 estinzione dei reati ascritti all'imputato per esito positivo della messa alla prova;
il difensore non è stato personalmente presente all'udienza
(sostituito dall'Avv. Zullo di LL).
4) Trattandosi di procedimenti riguardanti reati connessi e riuniti nell'ambito dello stesso procedimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento, si è ritenuto doveroso liquidare unitariamente l'attività
svolta dal difensore, perché si è trattato a tutti gli effetti di un procedimento unitario.
La fase di studio è stata liquidata unitariamente perché le ragioni di connessione che hanno determinato la riunione dei tre procedimenti rendono conto del fatto che l'attività di studio è stata unitaria e non diversa da quella che sarebbe stata necessaria in un singolo procedimento originario, che avesse contemplato tutti i capi di imputazione infine riuniti.
Parimenti la fase introduttiva è stata liquidata unitariamente perché essa si è sostanziata per due procedimenti nella richiesta di riunione e per un procedimento (al quale sono stati riuniti i due suddetti) nella richiesta di messa alla prova.
Non vi è stata alcuna fase istruttoria.
La liquidazione secondo i valori medi per ciascuna delle tre fasi liquidate
(studio, introduttiva, decisionale) tiene in debito conto l'attività svolta dal difensore nel coordinamento delle tre ipotesi di reato, riunite per connessione in un procedimento unitario.
Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che, nelle more del procedimento,
in data 22.5.2024, il Tribunale Penale di LL notificava al difensore il
8 provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, a seguito della valutazione compiuta dall'Agenzia delle Entrate di LL, che ravvisava per l'anno d'imposta 2022, il superamento della soglia per l'ammissione al beneficio.
Si deve tuttavia considerare che, “in tema di patrocinio a spese dello
Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni reddituali previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione”
(v. Cass. pen. sez. 4, Sentenza n. 9628 del 06/03/2025; cfr. Cass. pen.
sez. 4, Sentenza n. 10159 del 15/12/2020, Cass. pen. sez. 4, Sentenza n.
17668 del 14/02/2019: in applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui erano stati revocati l'ammissione al beneficio e il decreto di liquidazione, limitatamente alla revoca del decreto di liquidazione degli onorari).
Con riferimento alla liquidazione della fase di studio e della fase introduttiva nei procedimenti riuniti, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità riconosce che “in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività
prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione,
può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990,
compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del
9 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (v. Cass. civ. sez.
1, ordinanza n. 13276 del 28/05/2018; cfr. Cass. civ. sez. 2, sentenza n.
20147 del 03/09/2013: “In tema di compenso spettante al difensore,
nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività
compiute prima della riunione”).
Ne consegue che – come indicato nell'istanza di liquidazione datata
19.1.2024 – per il primo procedimento doveva essere liquidato, al netto delle riduzioni, il compenso di euro 1.638,66, e per ciascuno dei due procedimenti riuniti doveva essere liquidato, al netto delle riduzioni, il compenso di euro 693,33, per un totale di euro 3.025,32, oltre rimborso spese generali (15%) e C.P.A 4%, pari a complessivi euro 3.618,27,
come richiesto dal ricorrente.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e, in riforma del decreto impugnato, emesso in data 5.2.2024 dal Tribunale di LL,
deve conseguentemente essere liquidato in favore del ricorrente, quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso indicato nell'istanza di liquidazione depositata, pari a complessivi euro 3.618,27.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il tribunale di LL, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, in riforma del decreto impugnato emesso in data 5.2.2024 dal Tribunale di LL, liquida in favore del ricorrente, a
10 titolo di compensi, rimborso spese generali (15%) e C.P.A 4%, l'importo complessivo di euro 3.618,27;
2) condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese del CP_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 1.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in LL, il 23/11/2025
Il giudice
Umberto CO
11
REPUBBLICA ITALIANA
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il tribunale di LL, nella persona del giudice dott. Umberto
CO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 224/2024 promossa con ricorso depositato in data 28/03/2024 Oggetto: altri istituti – da opposizione decreto Avv. GIUSEPPE FANELLI (C.F. ) in proprio, C.F._1
liquidazione elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FANELLI GIUSEPPE
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI NE,
elettivamente domiciliato presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI
NE
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti – ricorso ex art. 170 Dpr 115/2002 e art. 15
del D.L. 150/2011 in opposizione a ordinanza di liquidazione dei
compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato in materia penale
Conclusioni del ricorrente: voglia il Tribunale di LL riformare il
1 decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M.
55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio, come da allegata nota spese,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/03/2024, l'Avv. Giuseppe Fanelli, con studio in Scanzano Jonico (MT), ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato
del 5.2.2024, emesso dal Tribunale di LL, nella persona del giudice dott. Paolo Velo, comunicato a mezzo pec del 4.3.2024, con il quale veniva liquidata la somma di € 1.884,47, ed ha chiesto la riforma del decreto impugnato e conseguentemente la liquidazione, in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, del compenso indicato nella depositata istanza di liquidazione per complessivi € 3.618,27, o comunque il compenso ritenuto di giustizia,
secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio, come da nota spese.
In particolare, il ricorrente ha lamentato la mancata liquidazione delle singole attività svolte e la mancata motivazione relativa alla liquidazione di somma diversa rispetto a quella quantificata in istanza, nonché la mancata liquidazione delle somme dovute a titolo di CAP.
2 Si è costituito il con il patrocinio Controparte_1
dell'Avvocatura dello Stato di Venezia, ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il giudice, dopo aver assegnato un termine per il deposito di note di replica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente è stato nominato difensore di fiducia dal sig. Persona_1
nato a [...] il [...] e residente a [...] al viale Savio Stazione n. 7/B, C.F. , nei seguenti C.F._2
procedimenti penali pendenti innanzi al Tribunale di LL:
- n. 2421/2020 RGNR, avente oggetto i reati di cui agli artt. 635, comma
1 e 2, e 625 n.
7. c.p., perché all'interno della Casa Circondariale di
LL come detenuto, minacciando il personale di Polizia Penitenziaria
(Agt. Ass. C.C. ), incendiava Controparte_2 Persona_2
due coperte e danneggiava due telecamere poste ai lati del corridoio tramite un manico di scopa, fatto aggravato perché danneggiava cose esistenti in edifici pubblici. In LL, 26.10.2020;
- n. 2465/2020, avente oggetto il reato di cui all'art. 337 c.p. per aver usato violenza e minaccia nei confronti del pubblici ufficiali, Agente
, effettivo di Polizia Penitenziaria e Ass. c. Persona_3 Per_4
, effettivo di Polizia Penitenziaria, che procedevano a viva forza a
[...]
trasferire da un reparto all'altro per esigenze di sicurezza Persona_1
interna del carcere, dimenandosi e colpendo ripetutamente le due guardie carceriere, per opporsi e resistere all'attività istituzionale in essere,
3 essendosi reiteratamente rifiutato di trasferirsi ad altra cella spontaneamente. In LL, 27.10.2020;
- n. 483/2021 RGNR, avente ad oggetto l'imputazione di cui agli artt.
artt. 635, comma 1 e 2, e 625 n.
7. c.p., perché quale detenuto presso la
Casa Circondariale di LL, rendeva inservibile, distruggendolo, il televisore collocato nella camera di pernotto c/4, ricavando poi da esso parti metalliche e vetrose, con le quali fronteggiava il sopravvenuto personale di Polizia Penitenziaria, Evento aggravato per aver commesso il fatto su cose esistenti in edifici pubblici. In LL, 1.2.2021.
Per i tre procedimenti è stata presentata istanza di ammissione al gratuito patrocinio, depositata a mezzo pec: - per il procedimento n. 2421/20
RGNR, in data 16.5.2022 (all.5); - per il procedimento n. 2465/20
RGNR, in data 16.5.2022 (all.6); - per il procedimento n. 483/21 RGNR,
in data 24.10.2022 (all.7). Seguivano i decreti di ammissione per ognuno dei singoli procedimenti (all.8).
I procedimenti, le cui prime udienze sono state trattate singolarmente,
venivano poi riuniti;
il procedimento n. 2465/2020 RGNR veniva riunito al procedimento n. 2421/2020 RGNR e per entrambi veniva richiesta all'udienza del 4.7.2022 la sospensione per messa alla prova, previa notifica all'UEPE competente (all.9) Successivamente, veniva riunto al procedimento n. 2421/20 RGNR anche il procedimento n. 483/2021
RGNR; in sede di prima udienza del 25.10.2022, il difensore richiedeva la riunione del predetto procedimento con istanza di rimessione al
Presidente del Tribunale (all.10)
4 Riuniti i tre procedimenti, si ammetteva il sig. alla Messa alla Per_1
Prova, che si concludeva con esito positivo ed estinzione dei reati ascritti.
Veniva depositata sul portale SIAMM, l'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato del 19.1.2024 per i tre procedimenti, riuniti al proc. n. 2421/20 RGNR, con richiesta di liquidazione di una somma complessiva pari ad € 3.618,27, derivante dalla somma delle competenze calcolate per ogni singolo procedimento, ed applicate le riduzioni di 1/3,
per l'ammissione al gratuito patrocinio;
l'istanza veniva presa in carico dal sistema in data 22.1.24 (all.11). Seguiva in data 4.3.2024 la notifica del provvedimento del giudice, il quale liquidava una somma pari ad €
1.884,47, che non riconosceva la liquidazione della somma dovuta a titolo di CAP.
L'Avvocatura dello Stato, a difesa del , ha Controparte_1
richiamato la relazione del giudice che ha emesso l'impugnato provvedimento di liquidazione, ove si legge che:
1) I tre procedimenti nei quali l'imputato è stato ammesso Persona_1
al patrocinio a spese dello Stato sono stati riuniti per ragioni di connessione, tutti nella fase degli atti preliminari al dibattimento,
all'udienza del 23.01.2023.
2) I rinvii nel procedimento principale (n. 287/2022 Mod. 16, n.
2421/2020 RGNR) sono stati dettati dalle seguenti necessità procedurali:
- il primo funzionale alla riunione con il procedimento n. 380/2022 Mod.
16 (2465/2020 RGNR), rinviato alla medesima udienza del 04.07.2022
anche se è stato poi effettivamente riunito alla successiva udienza del
23.01.2023;
5 - il secondo funzionale alla redazione del programma di messa alla prova;
- il terzo funzionale a consentire lo svolgimento della prova, all'esito della quale è stata pronunciata sentenza di estinzione dei reati per esito positivo della prova.
3) di seguito viene descritta nel dettaglio l'attività svolta nei singoli procedimenti riuniti.
3.1) Procedimento n. 547/2022 Mod. 16 (483/2021 RGNR)
- alla prima udienza del 25.10.2022 il procedimento è stato rinviato, su richiesta del difensore, all'udienza del 23.01.2023 per valutare la riunione con il n. 287/2022 (2421/2020 RGNR); il difensore è stato personalmente presente all'udienza;
- all'udienza del 23.01.2023 il procedimento è stato riunito al n.
287/2022 (2421/2020 RGNR); il difensore non è stato personalmente presente all'udienza (sostituito dall'Avv. Zullo di LL).
3.2) Procedimento n. 380/2022 Mod. 16 (2465/2020 RGNR)
- alla prima udienza del 29.06.2022 il procedimento è stato rinviato, su richiesta del difensore, all'udienza del 04.07.2022 per valutare la riunione con il n. 287/2022 (2421/2020 RGNR); il difensore è stato personalmente presente all'udienza;
- all'udienza del 04.07.2022, su richiesta della difesa, il giudice ha invitato l'imputato a contattare l'UEPE per la redazione del programma di messa alla prova;
il difensore non è stato personalmente presente all'udienza (sostituito dall'Avv. Conte di LL); il procedimento è
stato rinviato all'udienza del 23.01.2023;
6 - all'udienza del 23.01.2023 il procedimento è stato riunito al n.
287/2022 (2421/2020 RGNR); il difensore non è stato personalmente presente all'udienza (sostituito dall'Avv. Zullo di LL).
3.3) Procedimento principale n. 287/2022 Mod. 16 (2421/2020 RGNR)
- all'udienza del 17.05.2022, prima udienza nel procedimento n.
287/2022 (2421/2020 RGNR), su richiesta della difesa, la causa è stata rinviata all'udienza del 04.07.2022 per procedere alla riunione con il procedimento 380/2022 Mod. 16 (2465/2020 RGNR); il difensore non è
stato personalmente presente all'udienza (sostituito dall'Avv. Zullo di
LL);
- all'udienza del 04.07.2022, su richiesta della difesa, il giudice ha invitato l'imputato a contattare l'UEPE per la redazione del programma di messa alla prova;
il difensore non è stato personalmente presente all'udienza (sostituito dall'Avv. Conte di LL); il procedimento è
stato rinviato all'udienza del 23.01.2023;
- all'udienza del 23.01.2023 i procedimenti n. 380/2022 Mod. 16
(2465/2020 RGNR) e 547/2022 Mod. 16 (483/2021 RGNR) sono stati riuniti al n. 287/2022 Mod. 16 (2421/2020 RGNR) per ragioni di connessione;
- alla medesima udienza è stata quindi pronunciata ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova;
il difensore non è
stato personalmente presente all'udienza (sostituito dall'Avv. Zullo di
LL); il procedimento è stato rinviato all'udienza del 22.01.2024;
- il procedimento è stato definito all'udienza del 22.01.2024, con sentenza con motivazione contestuale n. 38/2024 Sent. di declaratoria di
7 estinzione dei reati ascritti all'imputato per esito positivo della messa alla prova;
il difensore non è stato personalmente presente all'udienza
(sostituito dall'Avv. Zullo di LL).
4) Trattandosi di procedimenti riguardanti reati connessi e riuniti nell'ambito dello stesso procedimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento, si è ritenuto doveroso liquidare unitariamente l'attività
svolta dal difensore, perché si è trattato a tutti gli effetti di un procedimento unitario.
La fase di studio è stata liquidata unitariamente perché le ragioni di connessione che hanno determinato la riunione dei tre procedimenti rendono conto del fatto che l'attività di studio è stata unitaria e non diversa da quella che sarebbe stata necessaria in un singolo procedimento originario, che avesse contemplato tutti i capi di imputazione infine riuniti.
Parimenti la fase introduttiva è stata liquidata unitariamente perché essa si è sostanziata per due procedimenti nella richiesta di riunione e per un procedimento (al quale sono stati riuniti i due suddetti) nella richiesta di messa alla prova.
Non vi è stata alcuna fase istruttoria.
La liquidazione secondo i valori medi per ciascuna delle tre fasi liquidate
(studio, introduttiva, decisionale) tiene in debito conto l'attività svolta dal difensore nel coordinamento delle tre ipotesi di reato, riunite per connessione in un procedimento unitario.
Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che, nelle more del procedimento,
in data 22.5.2024, il Tribunale Penale di LL notificava al difensore il
8 provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, a seguito della valutazione compiuta dall'Agenzia delle Entrate di LL, che ravvisava per l'anno d'imposta 2022, il superamento della soglia per l'ammissione al beneficio.
Si deve tuttavia considerare che, “in tema di patrocinio a spese dello
Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni reddituali previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione”
(v. Cass. pen. sez. 4, Sentenza n. 9628 del 06/03/2025; cfr. Cass. pen.
sez. 4, Sentenza n. 10159 del 15/12/2020, Cass. pen. sez. 4, Sentenza n.
17668 del 14/02/2019: in applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui erano stati revocati l'ammissione al beneficio e il decreto di liquidazione, limitatamente alla revoca del decreto di liquidazione degli onorari).
Con riferimento alla liquidazione della fase di studio e della fase introduttiva nei procedimenti riuniti, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità riconosce che “in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività
prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione,
può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990,
compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del
9 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (v. Cass. civ. sez.
1, ordinanza n. 13276 del 28/05/2018; cfr. Cass. civ. sez. 2, sentenza n.
20147 del 03/09/2013: “In tema di compenso spettante al difensore,
nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività
compiute prima della riunione”).
Ne consegue che – come indicato nell'istanza di liquidazione datata
19.1.2024 – per il primo procedimento doveva essere liquidato, al netto delle riduzioni, il compenso di euro 1.638,66, e per ciascuno dei due procedimenti riuniti doveva essere liquidato, al netto delle riduzioni, il compenso di euro 693,33, per un totale di euro 3.025,32, oltre rimborso spese generali (15%) e C.P.A 4%, pari a complessivi euro 3.618,27,
come richiesto dal ricorrente.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e, in riforma del decreto impugnato, emesso in data 5.2.2024 dal Tribunale di LL,
deve conseguentemente essere liquidato in favore del ricorrente, quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso indicato nell'istanza di liquidazione depositata, pari a complessivi euro 3.618,27.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il tribunale di LL, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, in riforma del decreto impugnato emesso in data 5.2.2024 dal Tribunale di LL, liquida in favore del ricorrente, a
10 titolo di compensi, rimborso spese generali (15%) e C.P.A 4%, l'importo complessivo di euro 3.618,27;
2) condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese del CP_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 1.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in LL, il 23/11/2025
Il giudice
Umberto CO
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