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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 791/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3484/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - C/o Casa Comunale 81025 Marcianise CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6119 TARI 2023
- sul ricorso n. 3486/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da ricorrente1. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - C/o Casa Comunale 81025 Marcianise CE
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PAGAMENTO n. 16199 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5309/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, poi riuniti, tempestivamente notificati al Comune di Marcianise, la società ricorrente1 titolare di azienda con sede in Marcianise Zona Industriale ASI
Sud, esercente attività di produzione di sodio silicati, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe per TARI 2023 (quota fissa) dell'importo di € 2.513,00 (giudizio iscritto al RGN 3484/2025)
e l'avviso di pagamento indicato in epigrafe per Associazione_1 ( quota fissa) e TEFA anno 2025 dell'importo complessivo di € 2.988,00 (giudizio iscritto al RGN 3486/2025) chiedendone l'annullamento per le ragioni di seguito sintetizzate:
1) inammissibilità, nullità e/o annullabilità dell'avviso accertamento esecutivo anno 2023 in quanto per lo stesso anno di imposta era stato emesso precedente avviso di pagamento n. 15822 di euro 652,80 notificato il 30/5/2023 regolarmente pagato in data 8/6/2023, sicchè l'Ente non avrebbe potuto esercitare il diritto di esigere l'imposta due volte per lo stesso periodo ma con importi differenti, senza idonea, necessaria e determinante motivazione;
2) illegittima quantificazione della tariffa, essendo assoggettabili alla quota fissa Associazione_1 le sole aree relative a mensa, uffici e servizi per complessivi mq 474 in luogo dell'intera superfice di mq 1540 indicata negli atti impugnati, trattandosi di area di produzione industriale, che genera rifiuti speciali, come peraltro acclarato per l'anno di imposta 2021 con sentenza della CTP di Caserta n. 1747/2022 e come riconosciuto dallo stesso Comune per l'anno di imposta 2022 per il quale aveva dapprima notificato l'avviso di pagamento n.
15760 di euro 3.423,63 che applicava la quota fissa su tutta l'area aziendale per poi, dopo il ricorso di essa contribuente, emettere altro avviso n. 16951 di euro 652,80 ritenendo dovuta la quota fissa solo sulla superficie pari a mq. 474;
3) non debenza della Associazione_1 alla luce degli artt. 183 e 184 del TU Ambiente (d.lgs. 152/2006) come modificati dal d.lgs. 116/2020 a decorrere dall'1.1.2021 e secondo la circolare del Ministero della Transizione Ecologica
n. 0037259 del 12/4/2021 in condivisione con gli uffici del Ministero delle Finanze, dalla cui lettura emergerebbe l'esclusione dall'assoggettamento alla Associazione_1 (da intendersi sia per la quota fissa che per quella variabile): delle superfici produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.) in quanto in queste superfici si formano per definizione rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese e responsabilità i relativi produttori;
di tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, ai sensi dell'art. 1 comma 649 della L. 147/2013 istitutiva della Associazione_1; delle superfici che ospitano attrezzature impiantistiche, centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori/montacarichi, locali destinati a stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere, silos e simili, in quanto in queste superfici non si producono rifiuti urbani;
le superfici aziendali esterne, in quanto queste aree sono “pertinenze” delle superfici interne dove avvengono le lavorazioni industriali (segnatamente le aree aziendali adibite all'ingresso ed al transito dei veicoli, come anche i parcheggi (gratuiti) dei dipendenti e visitatori);
4) rispetto da parte della società ricorrente della disciplina in materia di rifiuti speciali , essendosi avvalsa anche per l'anno 2023 e 2025 di operatori abilitati per lo smaltimento dei rifiuti speciali (nello specifico la Società_2 S.r.l. e la ditta Società_3); 4) assenza di un servizio istituito, organizzato e/o attivato dal Comune di raccolta e gestione dei rifiuti speciali in loco.
La società ricorrente, ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati e l'accertamento della debenza della TARI per la sola quota fissa limitatamente alla superficie destinata agli uffici, come da precedenti statuizioni giudiziarie e documentazione già in possesso del Comune, pari a mq. 474; con vittoria di spese del giudizio.
Nel giudizio iscritto al RGN 3486/2025 si è costituito il Comune di Marcianise che ha chiesto il rigetto del ricorso per totale infondatezza, deducendo l'istituzione e l'effettuazione del servizio di raccolta rifiuti nella zona ASI ove è ubicata la società ricorrente come da documentazione che ha depositato, e la debenza, pertanto, della quota fissa per l'intera superficie aziendale, invocando, al riguardo, i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13455 del 15/05/2024); CGT
Campania, Sez. 5, 06 dicembre 2024, n. 6901).
La società ricorrente ha depositato memorie integrative per contrastare la difesa del Comune, insistendo nell'accoglimento dei ricorsi.
Riuniti i giudizi, la Corte, in composizione monocratica all'esito della pubblica udienza del 5.12.2026, ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e vanno respinti.
In primo luogo, va disattesa la doglianza, riferita all'avviso di accertamento Associazione_1 anno 2023, con cui la ricorrente lamenta la duplicazione della pretesa impositiva e il difetto di motivazione.
Si osserva, infatti, che il primo provvedimento espressione del potere impositivo del Comune di Marcianise per l'anno 2023 è da considerarsi l'avviso di accertamento esecutivo qui impugnato, mentre il precedente avviso di pagamento (avviso di pagamento n. 15822 di euro 652,80 notificato il 30/5/2023) rappresenta un mero invito bonario rivolto al contribuente, con cui si determina la pretesa tributaria che, tuttavia, è suscettibile di rettifica sia a richiesta del contribuente- nel caso di errori commessi dall'Ufficio- sia dell'ente creditore, nel caso di verifica di differenti presupposti impositivi rispetto a quelli contenuti nell'avviso bonario.
La natura non definitiva dell'avviso di pagamento è confermata dalla circostanza che lo stesso non è tra gli atti elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/1992 che vanno necessariamente impugnati per evitare la cristallizzazione della pretesa tributaria, essendo lasciata alla scelta del contribuente se impugnarlo immediatamente o attendere l'emissione dell'avviso di accertamento per reagire alla richiesta impositiva. In tal senso si è espressa la Suprema Corte che, nell'affermare l'ammissibilità del ricorso avverso gli avvisi bonari, con cui l'amministrazione chiede il pagamento di un tributo, ha affermato che si tratta di atti che, non rientrando nel novero di quelli elencati nell'art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non sono in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, ma che il contribuente può avere interesse ad impugnare immediatamente per chiarire subito la sua posizione, in quanto con essi vengono comunque esplicitate le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria (ex multis Cass. Ordinanza
n. 15941 del 14/06/2025; Cass. Sentenza n. 21597 dell'8/09/2016; Cass. sentenza n. 10987 del 18/05/2011).
Ne consegue che l'avviso di accertamento esecutivo qui impugnato relativo all'anno 2023 costituisce il provvedimento definitivo, sostitutivo integralmente dell'avviso di pagamento, con cui il Comune di Marcianise ha determinato il “quantum debeatur” a titolo di Associazione_1, senza necessità di motivare le ragioni del maggior importo richiesto rispetto all'invito bonario, stante la natura non definitiva di quest'ultimo.
Da ciò l'infondatezza del motivo di impugnazione con cui è dedotto il difetto di motivazione e la duplicazione della pretesa impositiva riferito all'avviso di accertamento Associazione_1 anno 2023.
Venendo al merito, le ragioni della società ricorrente volte a sostenere l'integrale esenzione dall'assoggettamento alla TARI (per gli anni in contestazione 2023 e 2025) anche quanto alla quota fissa per l'intera superficie aziendale, ad esclusione di mq 474 adibiti ad uffici, non sono fondate alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, da considerarsi prevalente e costante, ben illustrato nelle sentenze della Suprema Corte nn. 13455/2024 e 23228/2024.
Prima di esaminare i precedenti nomofilattici, è utile un breve excursus sulla normativa applicabile.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, la fattispecie all'esame è regolata dalla nuova normativa in tema di rifiuti introdotta con il d.lgs. 116/2020 che, nel recepire le direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato importanti modifiche al d.lgs. n. 152/2006 (TUA).
In particolare, le novità più rilevanti sono:
- a) la definizione di “rifiuti urbani”, che viene estesa ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici( indicati nell'allegato L-quater)
, prodotti dalle attività riportate nell'Allegato L-quinques, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati” e l'eliminazione, già a partire dal 1°gennaio 2021, del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione , per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, essendovi una assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale;
- b) la classificazione dei rifiuti;
- c) l'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
in tal caso rimane la quota fissa per le utenze non domestiche che abbiano scelto di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- d) detassazione delle parti produttive delle attività industriali, evincibile dalla mancata previsione nell'elenco delle attività che producono rifiuti urbani di cui all'Allegato L quinques al dlgs 116/2020 delle
“Attività industriali con capannoni di produzione” , le quali, pertanto, possono considerarsi produttive di rifiuti speciali con esclusione della Associazione_1.
La questione controversa è se l'esenzione in parola riguardi sia la quota fissa che quella variabile- come sostenuto dalla società ricorrente richiamando, al riguardo, la Circolare del 12 aprile 2021 emanata dal
Ministero della Transizione Ecologica -MiTE (con la precisazione che i prelievi continuano ad applicarsi per le superfici produttive di rifiuti urbani quali mense, uffici, depositi, magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali)- ovvero la sola quota variabile con debenza della quota fissa per tutta la superficie aziendale, come sostenuto dal Comune di Marcianise.
A dirimere la questione, su cui si registrano divergenti soluzioni nella giurisprudenza di merito ( anche di questa Corte tributaria;
cfr precedenti prodotti sia dalla ricorrente che dal Comune) è intervenuta la Suprema
Corte che, con le pronunce su richiamate, nel fornire una articolata e complessiva ricostruzione della normativa di settore, ha affermato il principio secondo cui “In tema di determinazione della Associazione_1, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività”.
Trattasi di chiarimento nomofilattico che, sebbene riguardante casi verificatisi in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 116/2020, tuttavia- diversamente da quanto opinato dalla difesa della ricorrente nelle memorie integrative- è da considerarsi validamente applicabile anche agli anni di imposta successivi, atteso che si fonda sull'interpretazione della l. 147/2013 istitutiva della Associazione_1, disciplina di carattere generale operante anche nel caso in esame.
La premessa dell'iter argomentativo del giudice di legittimità (cfr.. in motivazione sentenza n. 23228/2024 cit.) è la riaffermazione del principio secondo cui, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione
a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (vedi Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130), giacché la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina una presunzione, iuris tantum, di produttività degli stessi, che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (cfr. Cass., 9 marzo 2020,
n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n.
19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459, tutte citate da Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490).
Passando ad esaminare la disciplina istitutiva della Associazione_1, il giudice di legittimità ha richiamato il contenuto dell'art. 1, commi 641, 642 e 649, legge 147/2013, che dispone che: «Il presupposto della Associazione_1 è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Associazione_1 le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva» (comma 641); - «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ...» (comma 642); - « Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Associazione_1 non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Associazione_1, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione [...]» (comma 649)” Ha, aggiunto che al regolamento, adottato dall'Ente locale, viene, poi, demandato di articolare riduzioni ed esenzioni tariffarie
(art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico del contribuente è posto l'obbligo procedurale della dichiarazione
(originaria o di variazione;
art. 1, commi 684 e ss.).
Dopo tale premessa generale, la Suprema Corte- chiamata a dirimere la questione al suo esame circa la tassabilità ai fini della Associazione_1 di locali e spazi ritenuti esenti da imposta, perché produttivi di soli imballaggi secondari (non assimilati) e terziari, che la contribuente deduceva di avviare al recupero a proprie cure e spese (mediante l'ausilio di società private autorizzate)- ha ripercorso la disciplina sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi , sia nazionale che euro-unitaria, evidenziando che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione" (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento) e ciò in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali vige il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale.
Ha, quindi, affermato che per tutti i rifiuti sottratti alla privativa comunale-in quanto non assimilati né assimilabili a quelli domestici e smaltiti dai produttori a propria cura e spese- è dovuta la c.d. quota fissa, operando l'esenzione solo per la quota variabile.
A tal fine ha ricordato che, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013- il quale prevede che nella determinazione delle superfici assoggettabili alla Associazione_1 non si tenga conto di quelle ove si formano i rifiuti speciali- e del successivo comma 651 - che richiama il d.P.R. 27.4.1999 n. 158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”), la tassa in questione è doppiamente strutturata in una parte variabile ed in una parte fissa e, allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o, comunque, non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate, lo stesso è sempre tenuto a corrispondere, per intero, la quota fissa sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto potenzialmente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti ed a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo destinata detta quota a finanziare costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività e, dunque, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività.
Nel suo percorso argomentativo, la Suprema Corte ha spiegato che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Sicché, nel sistema delineato dal legislatore, la quota fissa e la quota variabile devono coprire integralmente i costi sopportati per la gestione del ciclo dei rifiuti, sia per gli investimenti effettuati sia per l'esercizio del servizio. Inoltre, la quota fissa incide in misura predeterminata, avendo la funzione di assicurare la copertura degli investimenti, laddove la quota variabile
è determinata per ciascuna tipologia di utente in ragione della quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fruito e così via.
Sostiene la Corte regolatrice che “Sarebbe, per vero, del tutto illogico esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti (quelli derivanti da uffici e servizi), ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti una indubbia utilità. Diversamente opinando, la norma non potrebbe andare esente da concreti dubbi di illegittimità costituzionale per violazione degli art. 3 e 53 Cost., risultando del tutto irrazionale una disposizione che esentasse totalmente dal pagamento della TARI soggetti che, comunque, fruiscono del relativo servizio”, da intendersi come riferito alla fruizione, anche da parte dell'azienda che produce rifiuti speciali, del servizio di raccolta inteso quale sistema di smaltimento rifiuti approntato dal comune per tutti gli utenti e posto nell'interesse della collettività in una determinata area territoriale.
Ha quindi, affermato che “per legge (art. 1, co. 654, L. n. 147/2013) deve, in ogni caso, essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, e che, conseguentemente, la parte di quota fissa non gravante sui produttori anche di rifiuti speciali finirebbe per ricadere sulle altre utenze e specialmente sulle utenze domestiche…”.
Ora , a ben vedere, la vicenda scrutinata dal giudice di legittimità, pur se riferita a rifiuti regolati dalla disciplina anteriore al d.lgs. 116/2020, ha profili di analogia con quella all'esame- soggiacente al citato d.lgs. 116/2020- in quanto entrambe si riferiscono a rifiuti per i quali vige il divieto di privativa comunale (l'una, relativa a imballaggi non assimilabili, l'altra, quella in esame, a rifiuti industriali non domestici) sicché l'interpretazione fornita dalla Corte regolatrice circa la portata dell'esenzione ex l. 147/2013 è validamente utilizzabile anche per dare soluzione alla vicenda qui esaminata.
Venendo alle ragioni del ricorso, si osserva che non sono contestati né la natura industriale dell'attività svolta dalla Società_1 srl, né lo smaltimento a sua cure e spese dei rifiuti derivanti dalla produzione industriale con diritto all'esenzione della quota variabile della Associazione_1, che infatti non è stata applicata dal Comune di Marcianise per gli anni 2023 e 2025.
L'esenzione, invece, per le ampie considerazioni che precedono, non può estendersi- come vorrebbe la ricorrente- anche alla quota fissa, la quale è dovuta per l'intera superfice dell'azienda ( e non solo per gli uffici), atteso che il Comune di Marcianise ha documentato l'effettiva organizzazione e svolgimento del servizio di raccolta nella zona territoriale ove opera la società ricorrente, superando così la generica contestazione sul punto mossa da quest'ultima.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto.
In considerazione dei contrasti nella giurisprudenza di merito e del recente orientamento della Suprema
Corte sopra riportato, appare equo compensare integralmente le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1-rigetta i ricorsi riuniti;
2-compensa le spese processuali tra le parti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3484/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - C/o Casa Comunale 81025 Marcianise CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6119 TARI 2023
- sul ricorso n. 3486/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da ricorrente1. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - C/o Casa Comunale 81025 Marcianise CE
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PAGAMENTO n. 16199 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5309/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, poi riuniti, tempestivamente notificati al Comune di Marcianise, la società ricorrente1 titolare di azienda con sede in Marcianise Zona Industriale ASI
Sud, esercente attività di produzione di sodio silicati, ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe per TARI 2023 (quota fissa) dell'importo di € 2.513,00 (giudizio iscritto al RGN 3484/2025)
e l'avviso di pagamento indicato in epigrafe per Associazione_1 ( quota fissa) e TEFA anno 2025 dell'importo complessivo di € 2.988,00 (giudizio iscritto al RGN 3486/2025) chiedendone l'annullamento per le ragioni di seguito sintetizzate:
1) inammissibilità, nullità e/o annullabilità dell'avviso accertamento esecutivo anno 2023 in quanto per lo stesso anno di imposta era stato emesso precedente avviso di pagamento n. 15822 di euro 652,80 notificato il 30/5/2023 regolarmente pagato in data 8/6/2023, sicchè l'Ente non avrebbe potuto esercitare il diritto di esigere l'imposta due volte per lo stesso periodo ma con importi differenti, senza idonea, necessaria e determinante motivazione;
2) illegittima quantificazione della tariffa, essendo assoggettabili alla quota fissa Associazione_1 le sole aree relative a mensa, uffici e servizi per complessivi mq 474 in luogo dell'intera superfice di mq 1540 indicata negli atti impugnati, trattandosi di area di produzione industriale, che genera rifiuti speciali, come peraltro acclarato per l'anno di imposta 2021 con sentenza della CTP di Caserta n. 1747/2022 e come riconosciuto dallo stesso Comune per l'anno di imposta 2022 per il quale aveva dapprima notificato l'avviso di pagamento n.
15760 di euro 3.423,63 che applicava la quota fissa su tutta l'area aziendale per poi, dopo il ricorso di essa contribuente, emettere altro avviso n. 16951 di euro 652,80 ritenendo dovuta la quota fissa solo sulla superficie pari a mq. 474;
3) non debenza della Associazione_1 alla luce degli artt. 183 e 184 del TU Ambiente (d.lgs. 152/2006) come modificati dal d.lgs. 116/2020 a decorrere dall'1.1.2021 e secondo la circolare del Ministero della Transizione Ecologica
n. 0037259 del 12/4/2021 in condivisione con gli uffici del Ministero delle Finanze, dalla cui lettura emergerebbe l'esclusione dall'assoggettamento alla Associazione_1 (da intendersi sia per la quota fissa che per quella variabile): delle superfici produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.) in quanto in queste superfici si formano per definizione rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese e responsabilità i relativi produttori;
di tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, ai sensi dell'art. 1 comma 649 della L. 147/2013 istitutiva della Associazione_1; delle superfici che ospitano attrezzature impiantistiche, centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori/montacarichi, locali destinati a stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere, silos e simili, in quanto in queste superfici non si producono rifiuti urbani;
le superfici aziendali esterne, in quanto queste aree sono “pertinenze” delle superfici interne dove avvengono le lavorazioni industriali (segnatamente le aree aziendali adibite all'ingresso ed al transito dei veicoli, come anche i parcheggi (gratuiti) dei dipendenti e visitatori);
4) rispetto da parte della società ricorrente della disciplina in materia di rifiuti speciali , essendosi avvalsa anche per l'anno 2023 e 2025 di operatori abilitati per lo smaltimento dei rifiuti speciali (nello specifico la Società_2 S.r.l. e la ditta Società_3); 4) assenza di un servizio istituito, organizzato e/o attivato dal Comune di raccolta e gestione dei rifiuti speciali in loco.
La società ricorrente, ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati e l'accertamento della debenza della TARI per la sola quota fissa limitatamente alla superficie destinata agli uffici, come da precedenti statuizioni giudiziarie e documentazione già in possesso del Comune, pari a mq. 474; con vittoria di spese del giudizio.
Nel giudizio iscritto al RGN 3486/2025 si è costituito il Comune di Marcianise che ha chiesto il rigetto del ricorso per totale infondatezza, deducendo l'istituzione e l'effettuazione del servizio di raccolta rifiuti nella zona ASI ove è ubicata la società ricorrente come da documentazione che ha depositato, e la debenza, pertanto, della quota fissa per l'intera superficie aziendale, invocando, al riguardo, i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13455 del 15/05/2024); CGT
Campania, Sez. 5, 06 dicembre 2024, n. 6901).
La società ricorrente ha depositato memorie integrative per contrastare la difesa del Comune, insistendo nell'accoglimento dei ricorsi.
Riuniti i giudizi, la Corte, in composizione monocratica all'esito della pubblica udienza del 5.12.2026, ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e vanno respinti.
In primo luogo, va disattesa la doglianza, riferita all'avviso di accertamento Associazione_1 anno 2023, con cui la ricorrente lamenta la duplicazione della pretesa impositiva e il difetto di motivazione.
Si osserva, infatti, che il primo provvedimento espressione del potere impositivo del Comune di Marcianise per l'anno 2023 è da considerarsi l'avviso di accertamento esecutivo qui impugnato, mentre il precedente avviso di pagamento (avviso di pagamento n. 15822 di euro 652,80 notificato il 30/5/2023) rappresenta un mero invito bonario rivolto al contribuente, con cui si determina la pretesa tributaria che, tuttavia, è suscettibile di rettifica sia a richiesta del contribuente- nel caso di errori commessi dall'Ufficio- sia dell'ente creditore, nel caso di verifica di differenti presupposti impositivi rispetto a quelli contenuti nell'avviso bonario.
La natura non definitiva dell'avviso di pagamento è confermata dalla circostanza che lo stesso non è tra gli atti elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/1992 che vanno necessariamente impugnati per evitare la cristallizzazione della pretesa tributaria, essendo lasciata alla scelta del contribuente se impugnarlo immediatamente o attendere l'emissione dell'avviso di accertamento per reagire alla richiesta impositiva. In tal senso si è espressa la Suprema Corte che, nell'affermare l'ammissibilità del ricorso avverso gli avvisi bonari, con cui l'amministrazione chiede il pagamento di un tributo, ha affermato che si tratta di atti che, non rientrando nel novero di quelli elencati nell'art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non sono in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, ma che il contribuente può avere interesse ad impugnare immediatamente per chiarire subito la sua posizione, in quanto con essi vengono comunque esplicitate le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria (ex multis Cass. Ordinanza
n. 15941 del 14/06/2025; Cass. Sentenza n. 21597 dell'8/09/2016; Cass. sentenza n. 10987 del 18/05/2011).
Ne consegue che l'avviso di accertamento esecutivo qui impugnato relativo all'anno 2023 costituisce il provvedimento definitivo, sostitutivo integralmente dell'avviso di pagamento, con cui il Comune di Marcianise ha determinato il “quantum debeatur” a titolo di Associazione_1, senza necessità di motivare le ragioni del maggior importo richiesto rispetto all'invito bonario, stante la natura non definitiva di quest'ultimo.
Da ciò l'infondatezza del motivo di impugnazione con cui è dedotto il difetto di motivazione e la duplicazione della pretesa impositiva riferito all'avviso di accertamento Associazione_1 anno 2023.
Venendo al merito, le ragioni della società ricorrente volte a sostenere l'integrale esenzione dall'assoggettamento alla TARI (per gli anni in contestazione 2023 e 2025) anche quanto alla quota fissa per l'intera superficie aziendale, ad esclusione di mq 474 adibiti ad uffici, non sono fondate alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, da considerarsi prevalente e costante, ben illustrato nelle sentenze della Suprema Corte nn. 13455/2024 e 23228/2024.
Prima di esaminare i precedenti nomofilattici, è utile un breve excursus sulla normativa applicabile.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, la fattispecie all'esame è regolata dalla nuova normativa in tema di rifiuti introdotta con il d.lgs. 116/2020 che, nel recepire le direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato importanti modifiche al d.lgs. n. 152/2006 (TUA).
In particolare, le novità più rilevanti sono:
- a) la definizione di “rifiuti urbani”, che viene estesa ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici( indicati nell'allegato L-quater)
, prodotti dalle attività riportate nell'Allegato L-quinques, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati” e l'eliminazione, già a partire dal 1°gennaio 2021, del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione , per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, essendovi una assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale;
- b) la classificazione dei rifiuti;
- c) l'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
in tal caso rimane la quota fissa per le utenze non domestiche che abbiano scelto di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- d) detassazione delle parti produttive delle attività industriali, evincibile dalla mancata previsione nell'elenco delle attività che producono rifiuti urbani di cui all'Allegato L quinques al dlgs 116/2020 delle
“Attività industriali con capannoni di produzione” , le quali, pertanto, possono considerarsi produttive di rifiuti speciali con esclusione della Associazione_1.
La questione controversa è se l'esenzione in parola riguardi sia la quota fissa che quella variabile- come sostenuto dalla società ricorrente richiamando, al riguardo, la Circolare del 12 aprile 2021 emanata dal
Ministero della Transizione Ecologica -MiTE (con la precisazione che i prelievi continuano ad applicarsi per le superfici produttive di rifiuti urbani quali mense, uffici, depositi, magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali)- ovvero la sola quota variabile con debenza della quota fissa per tutta la superficie aziendale, come sostenuto dal Comune di Marcianise.
A dirimere la questione, su cui si registrano divergenti soluzioni nella giurisprudenza di merito ( anche di questa Corte tributaria;
cfr precedenti prodotti sia dalla ricorrente che dal Comune) è intervenuta la Suprema
Corte che, con le pronunce su richiamate, nel fornire una articolata e complessiva ricostruzione della normativa di settore, ha affermato il principio secondo cui “In tema di determinazione della Associazione_1, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività”.
Trattasi di chiarimento nomofilattico che, sebbene riguardante casi verificatisi in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 116/2020, tuttavia- diversamente da quanto opinato dalla difesa della ricorrente nelle memorie integrative- è da considerarsi validamente applicabile anche agli anni di imposta successivi, atteso che si fonda sull'interpretazione della l. 147/2013 istitutiva della Associazione_1, disciplina di carattere generale operante anche nel caso in esame.
La premessa dell'iter argomentativo del giudice di legittimità (cfr.. in motivazione sentenza n. 23228/2024 cit.) è la riaffermazione del principio secondo cui, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione
a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (vedi Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130), giacché la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina una presunzione, iuris tantum, di produttività degli stessi, che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (cfr. Cass., 9 marzo 2020,
n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n.
19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459, tutte citate da Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490).
Passando ad esaminare la disciplina istitutiva della Associazione_1, il giudice di legittimità ha richiamato il contenuto dell'art. 1, commi 641, 642 e 649, legge 147/2013, che dispone che: «Il presupposto della Associazione_1 è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Associazione_1 le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva» (comma 641); - «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ...» (comma 642); - « Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Associazione_1 non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Associazione_1, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione [...]» (comma 649)” Ha, aggiunto che al regolamento, adottato dall'Ente locale, viene, poi, demandato di articolare riduzioni ed esenzioni tariffarie
(art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico del contribuente è posto l'obbligo procedurale della dichiarazione
(originaria o di variazione;
art. 1, commi 684 e ss.).
Dopo tale premessa generale, la Suprema Corte- chiamata a dirimere la questione al suo esame circa la tassabilità ai fini della Associazione_1 di locali e spazi ritenuti esenti da imposta, perché produttivi di soli imballaggi secondari (non assimilati) e terziari, che la contribuente deduceva di avviare al recupero a proprie cure e spese (mediante l'ausilio di società private autorizzate)- ha ripercorso la disciplina sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi , sia nazionale che euro-unitaria, evidenziando che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione" (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento) e ciò in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali vige il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale.
Ha, quindi, affermato che per tutti i rifiuti sottratti alla privativa comunale-in quanto non assimilati né assimilabili a quelli domestici e smaltiti dai produttori a propria cura e spese- è dovuta la c.d. quota fissa, operando l'esenzione solo per la quota variabile.
A tal fine ha ricordato che, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013- il quale prevede che nella determinazione delle superfici assoggettabili alla Associazione_1 non si tenga conto di quelle ove si formano i rifiuti speciali- e del successivo comma 651 - che richiama il d.P.R. 27.4.1999 n. 158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”), la tassa in questione è doppiamente strutturata in una parte variabile ed in una parte fissa e, allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o, comunque, non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate, lo stesso è sempre tenuto a corrispondere, per intero, la quota fissa sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto potenzialmente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti ed a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo destinata detta quota a finanziare costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività e, dunque, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività.
Nel suo percorso argomentativo, la Suprema Corte ha spiegato che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Sicché, nel sistema delineato dal legislatore, la quota fissa e la quota variabile devono coprire integralmente i costi sopportati per la gestione del ciclo dei rifiuti, sia per gli investimenti effettuati sia per l'esercizio del servizio. Inoltre, la quota fissa incide in misura predeterminata, avendo la funzione di assicurare la copertura degli investimenti, laddove la quota variabile
è determinata per ciascuna tipologia di utente in ragione della quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fruito e così via.
Sostiene la Corte regolatrice che “Sarebbe, per vero, del tutto illogico esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti (quelli derivanti da uffici e servizi), ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti una indubbia utilità. Diversamente opinando, la norma non potrebbe andare esente da concreti dubbi di illegittimità costituzionale per violazione degli art. 3 e 53 Cost., risultando del tutto irrazionale una disposizione che esentasse totalmente dal pagamento della TARI soggetti che, comunque, fruiscono del relativo servizio”, da intendersi come riferito alla fruizione, anche da parte dell'azienda che produce rifiuti speciali, del servizio di raccolta inteso quale sistema di smaltimento rifiuti approntato dal comune per tutti gli utenti e posto nell'interesse della collettività in una determinata area territoriale.
Ha quindi, affermato che “per legge (art. 1, co. 654, L. n. 147/2013) deve, in ogni caso, essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, e che, conseguentemente, la parte di quota fissa non gravante sui produttori anche di rifiuti speciali finirebbe per ricadere sulle altre utenze e specialmente sulle utenze domestiche…”.
Ora , a ben vedere, la vicenda scrutinata dal giudice di legittimità, pur se riferita a rifiuti regolati dalla disciplina anteriore al d.lgs. 116/2020, ha profili di analogia con quella all'esame- soggiacente al citato d.lgs. 116/2020- in quanto entrambe si riferiscono a rifiuti per i quali vige il divieto di privativa comunale (l'una, relativa a imballaggi non assimilabili, l'altra, quella in esame, a rifiuti industriali non domestici) sicché l'interpretazione fornita dalla Corte regolatrice circa la portata dell'esenzione ex l. 147/2013 è validamente utilizzabile anche per dare soluzione alla vicenda qui esaminata.
Venendo alle ragioni del ricorso, si osserva che non sono contestati né la natura industriale dell'attività svolta dalla Società_1 srl, né lo smaltimento a sua cure e spese dei rifiuti derivanti dalla produzione industriale con diritto all'esenzione della quota variabile della Associazione_1, che infatti non è stata applicata dal Comune di Marcianise per gli anni 2023 e 2025.
L'esenzione, invece, per le ampie considerazioni che precedono, non può estendersi- come vorrebbe la ricorrente- anche alla quota fissa, la quale è dovuta per l'intera superfice dell'azienda ( e non solo per gli uffici), atteso che il Comune di Marcianise ha documentato l'effettiva organizzazione e svolgimento del servizio di raccolta nella zona territoriale ove opera la società ricorrente, superando così la generica contestazione sul punto mossa da quest'ultima.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto.
In considerazione dei contrasti nella giurisprudenza di merito e del recente orientamento della Suprema
Corte sopra riportato, appare equo compensare integralmente le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1-rigetta i ricorsi riuniti;
2-compensa le spese processuali tra le parti.