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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/10/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 1772/2022
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21.3.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1772/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
26, C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n.35, presso lo C.F._1 studio degli avv.ti Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio
Parte Attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di risposta
Parte Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.6.2022, – premesso di aver lavorato Parte_1 dal 1983 come operaio e, dal 2015 in poi, come responsabile della produzione di gomme e guaine industriali, presso gli stabilimenti della ex ER Fin - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale o rendita, in dipendenza dell'insorgenza di pagina 1 di 6 alcune patologie di natura professionale agli arti superiori (leucemia linfoide, oltre a lesioni alla colonna e agli arti superiori), come da domande amministrative del 9.7.2019 e 17.2.2022.
L'attore ha precisato che i procedimenti amministrativi, volti ad ottenere il riconoscimento delle malattie professionali, si erano conclusi con esito negativo.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito eccependo preliminarmente CP_1
l'improcedibilità della domanda, non essendo stata proposta, per alcune delle malattie richieste l'opposizione ex art. 104 T.U. 1124/65. Nel merito, l' ha censurato la fondatezza della CP_1 domanda, contestando in particolare l'adibizione in modo non occasionale di parte attrice a lavorazioni con rischio specifico.
2. La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi.
2.1. La prova testimoniale raccolta all'udienza del 21.6.2023, mediante l'escussione dei testi
[...]
e (ex colleghi di lavoro dell'attore), ha consentito di acclarare lo Tes_1 Testimone_2 svolgimento da parte di per almeno trentacinque anni, dell'attività di operaio, anche Parte_1 dopo il suo passaggio a responsabile della produzione di gomme e guaine industriali, come addetto:
- alla movimentazione manuale dei rotoli di gomma dal magazzino al banco di lavoro, dove procedeva a srotolarli e a lavorarli con l'uso della mola smeriglio;
- al trattamento dei rotoli con dei solventi quali benzina e trielina con l'uso di pennello e stracci;
- al taglio a misura per la realizzazione di rotoli più piccoli e delle sagome, mediante l'uso di un coltello caldo o di taglierina e di coltelli da macellaio;
- all'applicazione della colla sulla superficie metallica dei serbatoi e sul rotolo di gomma tagliato a misura;
quando la colla si era asciugata la gomma si poggiava su teli di lino e si arrotolava, le dimensioni dei rotoli variavano a seconda del manufatto da realizzare;
- all'installazione delle sagome in gomma dentro i serbatoi, procedendo a srotolare la porzione di gomma, del peso di 30/40 kg, sulla superficie metallica del serbatoio dall'alto verso il basso, tenendo con la forza delle braccia il rotolo, premendo con un piccolo rullo la superfice della gomma per farla aderire al metallo ed evitare la formazione di bolle d'aria tra il serbatoio e la gomma applicata;
- alla gommatura della superficie dei tubi, inserendo il rotolo di gomma all'interno del tubo, mediante una fune tenuta tesa dagli operai da ambo i lati;
il ricorrente faceva aderire la gomma alla superficie del tubo mediante movimenti ripetuti della fune con rotazioni delle braccia e delle spalle, fino al perfetto incollaggio sulla superficie metallica;
- alla eliminazione di grandi bolle dall'interno del serbatoio, con uso di un raschietto, bolle formatesi pagina 2 di 6 a causa dell'alta temperatura raggiunta durante la fase di eliminazione della vecchia gommatura residua all'interno dei serbatoi con uso di cannello a gas;
- alla pulizia della superficie metallica dei serbatoi o delle tubazioni mediante l'uso della mola smeriglio o mediante la sabbiatura, con applicazione del primer (un solvente) ed in seguito della colla;
- alla costruzione di serbatoi e tubi in PVC, mediante il taglio e la smerigliatura di lastre grezze di
PVC, alla lavorazione delle stesse ed al successivo assemblaggio con uso del cannello ad aria calda;
- alla realizzazione di manufatti in vetroresina da fogli di vetro, che tagliava a misura con forbici, ed impregnava di varie resine.
2.2. Tenendo conto di tali mansioni, così come rappresentate dai testimoni, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, Dott. dopo accurati esami medici e attento studio dei Persona_1 documenti prodotti, con relazione depositata il 21.8.2024 ha accertato che il ricorrente è affetto da:
“1. spondilodiscoartrosi del tratto lombo-sacrale associata a multiple discopatie;
2. tendinopatia dei muscoli della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle;
3. epicondilite bilaterale;
4. leucemia linfatica cronica in stabilità clinica senza necessità di terapia”.
Il consulente ha ritenuto sussistente ed evidente la correlazione tra lo stato patologico attualmente accertato e l'attività lavorativa svolta dall'attore per un periodo non continuativo di circa 37 anni, precisando che tali lesioni non possono essere correlabili ai fisiologici processi di invecchiamento dei tessuti e che quindi, “poiché le concause preesistenti e/o simultanee non escludono il nesso di causalità in tema di tecnopatie e di infermità dipendenti da fatti di servizio, è possibile concludere la presente relazione affermando che sussiste il nesso di causalità tra le suddette infermità lamentate dal periziato
e l'attività svolta dallo stesso, dal 1983 al febbraio 2020, in considerazione del fatto che sono soddisfatti i criteri medico legali di accertamento del nesso di causalità: cronologico, topografico, modale, qualitativo e quantitativo”.
Lo stesso ausiliario del giudice ha poi valutato le incidenze delle singole tecnopatie accertate, ritenendo che “il danno biologico conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico della colonna lombare corrisponde al 6% (sei per cento), utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice 213 [Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti]; quello relativo al quadro algo/disfunzionale a carico delle spalle corrisponde, per ciascuna articolazione, al 3% (tre per cento), utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice 224 [Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi]; quello relativo all'epicondilite bilaterale corrisponde al 3% (tre per cento), utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice 232 [Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con pagina 3 di 6 sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità] e quello relativo alla leucemia linfatica cronica in stabilità clinica senza necessità di terapia corrisponde al 5% (cinque per cento), utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice 84 [Leucemia linfatica cronica con interessamento sino a tre stazioni linfonodali, stadio A della classificazione internazionale, a seconda dei disturbi e delle necessità terapeutiche]” (pag. 15 della relazione).
Avverso la bozza della relazione peritale sono state formulate osservazioni da parte del consulente tecnico della parte attrice, il quale ha evidenziato che “I certificati ematologici allegati documentano un incremento della linfocitosi con una conta che arriva fino a 123.000 globuli bianchi con necessità del continuo monitoraggio per la possibile progressione di malattia”, e che pertanto, a suo giudizio, la linfocitosi documentata meritasse una valutazione superiore al 5%, ritenendola adeguata al 8%, in considerazione anche del fatto che il codice tabellare 84 prevede un danno valutabile fino al 30 %.
L'ausiliario del giudice ha condiviso tali osservazioni, affermando che “il danno biologo relativo alla leucemia linfatica cronica in stabilità clinica senza necessità di terapia corrisponde all'8% (otto per cento), utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice 84”.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'ausiliario del giudice ha così concluso:
“Adottando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti il danno biologico cumulativo corrisponde al 8% (otto per cento) dal luglio 2019, al 19% (diciannove per cento) da settembre 2019 e al 21%
(ventuno per cento) dal febbraio 2022.”.
Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione del fatto che non sono pervenute osservazioni da parte dei consulenti dell'Istituto.
2.3. L'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente risulta infondata.
A riguardo, occorre evidenziare che, come documentato dagli atti allegati al fascicolo digitale, parte attrice ha proposto in sede amministrativa le relative opposizioni, notificate in data 2.9.2019,
31.10.2019 e 4.4.2022.
2.4. Poiché nel caso di specie il giudicante ritiene che il ricorrente abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante ed il consulente tecnico d'ufficio ha accertato chiaramente il nesso causale tra le lavorazioni che in concreto svolgeva l'attore (così come emerse all'esito dell'istruttoria) e le patologie diagnosticate, devono ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi del diritto all'indennizzo in capitale, da commisurarsi ad un danno biologico nella misura del 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9.7.2019, e che successivamente abbia maturato il diritto all'indennizzo in rendita commisurata: pagina 4 di 6 - ad un danno biologico del 19% (per la valutazione unitaria comprensiva delle preesistenze, oltre che dalle insorte patologie alla colonna e agli arti superiori), con decorrenza dal settembre 17.9.2019;
- ad un danno biologico del 21% (per la valutazione unitaria comprensiva delle preesistenze, oltre che dalle insorte patologie ai gomiti), con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.2.2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo spettante, e al pagamento dei CP_1 relativi ratei, previa detrazione di quanto eventualmente già corrisposto in relazione all'indennizzo già riconosciuto per le patologie preesistenti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati così da calcolarsi ad un danno biologico commisurato:
- nella misura dell'8% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 9.7.2019;
- nella misura del 19% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17.9.2019;
- nella misura del 21% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17.2.2022.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori antistatari, come da loro richiesto.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire: Parte_1
o un indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico stimato nella misura dell'8% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 9.7.201;
o un indennizzo in rendita commisurato ad un danno biologico stimato nella misura complessiva del 19%, con decorrenza dal 17.9.2019;
o un indennizzo in rendita commisurato ad un danno biologico stimato nella misura complessiva del 21% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.2.2022.
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente nei termini di cui al CP_1 punto precedente e al pagamento dei relativi ratei, dedotto quanto già corrisposto all'attore, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, da pagina 5 di 6 calcolarsi con decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 4.970,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 8.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21.3.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1772/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
26, C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n.35, presso lo C.F._1 studio degli avv.ti Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio
Parte Attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di risposta
Parte Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.6.2022, – premesso di aver lavorato Parte_1 dal 1983 come operaio e, dal 2015 in poi, come responsabile della produzione di gomme e guaine industriali, presso gli stabilimenti della ex ER Fin - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale o rendita, in dipendenza dell'insorgenza di pagina 1 di 6 alcune patologie di natura professionale agli arti superiori (leucemia linfoide, oltre a lesioni alla colonna e agli arti superiori), come da domande amministrative del 9.7.2019 e 17.2.2022.
L'attore ha precisato che i procedimenti amministrativi, volti ad ottenere il riconoscimento delle malattie professionali, si erano conclusi con esito negativo.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito eccependo preliminarmente CP_1
l'improcedibilità della domanda, non essendo stata proposta, per alcune delle malattie richieste l'opposizione ex art. 104 T.U. 1124/65. Nel merito, l' ha censurato la fondatezza della CP_1 domanda, contestando in particolare l'adibizione in modo non occasionale di parte attrice a lavorazioni con rischio specifico.
2. La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi.
2.1. La prova testimoniale raccolta all'udienza del 21.6.2023, mediante l'escussione dei testi
[...]
e (ex colleghi di lavoro dell'attore), ha consentito di acclarare lo Tes_1 Testimone_2 svolgimento da parte di per almeno trentacinque anni, dell'attività di operaio, anche Parte_1 dopo il suo passaggio a responsabile della produzione di gomme e guaine industriali, come addetto:
- alla movimentazione manuale dei rotoli di gomma dal magazzino al banco di lavoro, dove procedeva a srotolarli e a lavorarli con l'uso della mola smeriglio;
- al trattamento dei rotoli con dei solventi quali benzina e trielina con l'uso di pennello e stracci;
- al taglio a misura per la realizzazione di rotoli più piccoli e delle sagome, mediante l'uso di un coltello caldo o di taglierina e di coltelli da macellaio;
- all'applicazione della colla sulla superficie metallica dei serbatoi e sul rotolo di gomma tagliato a misura;
quando la colla si era asciugata la gomma si poggiava su teli di lino e si arrotolava, le dimensioni dei rotoli variavano a seconda del manufatto da realizzare;
- all'installazione delle sagome in gomma dentro i serbatoi, procedendo a srotolare la porzione di gomma, del peso di 30/40 kg, sulla superficie metallica del serbatoio dall'alto verso il basso, tenendo con la forza delle braccia il rotolo, premendo con un piccolo rullo la superfice della gomma per farla aderire al metallo ed evitare la formazione di bolle d'aria tra il serbatoio e la gomma applicata;
- alla gommatura della superficie dei tubi, inserendo il rotolo di gomma all'interno del tubo, mediante una fune tenuta tesa dagli operai da ambo i lati;
il ricorrente faceva aderire la gomma alla superficie del tubo mediante movimenti ripetuti della fune con rotazioni delle braccia e delle spalle, fino al perfetto incollaggio sulla superficie metallica;
- alla eliminazione di grandi bolle dall'interno del serbatoio, con uso di un raschietto, bolle formatesi pagina 2 di 6 a causa dell'alta temperatura raggiunta durante la fase di eliminazione della vecchia gommatura residua all'interno dei serbatoi con uso di cannello a gas;
- alla pulizia della superficie metallica dei serbatoi o delle tubazioni mediante l'uso della mola smeriglio o mediante la sabbiatura, con applicazione del primer (un solvente) ed in seguito della colla;
- alla costruzione di serbatoi e tubi in PVC, mediante il taglio e la smerigliatura di lastre grezze di
PVC, alla lavorazione delle stesse ed al successivo assemblaggio con uso del cannello ad aria calda;
- alla realizzazione di manufatti in vetroresina da fogli di vetro, che tagliava a misura con forbici, ed impregnava di varie resine.
2.2. Tenendo conto di tali mansioni, così come rappresentate dai testimoni, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, Dott. dopo accurati esami medici e attento studio dei Persona_1 documenti prodotti, con relazione depositata il 21.8.2024 ha accertato che il ricorrente è affetto da:
“1. spondilodiscoartrosi del tratto lombo-sacrale associata a multiple discopatie;
2. tendinopatia dei muscoli della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle;
3. epicondilite bilaterale;
4. leucemia linfatica cronica in stabilità clinica senza necessità di terapia”.
Il consulente ha ritenuto sussistente ed evidente la correlazione tra lo stato patologico attualmente accertato e l'attività lavorativa svolta dall'attore per un periodo non continuativo di circa 37 anni, precisando che tali lesioni non possono essere correlabili ai fisiologici processi di invecchiamento dei tessuti e che quindi, “poiché le concause preesistenti e/o simultanee non escludono il nesso di causalità in tema di tecnopatie e di infermità dipendenti da fatti di servizio, è possibile concludere la presente relazione affermando che sussiste il nesso di causalità tra le suddette infermità lamentate dal periziato
e l'attività svolta dallo stesso, dal 1983 al febbraio 2020, in considerazione del fatto che sono soddisfatti i criteri medico legali di accertamento del nesso di causalità: cronologico, topografico, modale, qualitativo e quantitativo”.
Lo stesso ausiliario del giudice ha poi valutato le incidenze delle singole tecnopatie accertate, ritenendo che “il danno biologico conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico della colonna lombare corrisponde al 6% (sei per cento), utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice 213 [Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti]; quello relativo al quadro algo/disfunzionale a carico delle spalle corrisponde, per ciascuna articolazione, al 3% (tre per cento), utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice 224 [Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi]; quello relativo all'epicondilite bilaterale corrisponde al 3% (tre per cento), utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice 232 [Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con pagina 3 di 6 sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità] e quello relativo alla leucemia linfatica cronica in stabilità clinica senza necessità di terapia corrisponde al 5% (cinque per cento), utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice 84 [Leucemia linfatica cronica con interessamento sino a tre stazioni linfonodali, stadio A della classificazione internazionale, a seconda dei disturbi e delle necessità terapeutiche]” (pag. 15 della relazione).
Avverso la bozza della relazione peritale sono state formulate osservazioni da parte del consulente tecnico della parte attrice, il quale ha evidenziato che “I certificati ematologici allegati documentano un incremento della linfocitosi con una conta che arriva fino a 123.000 globuli bianchi con necessità del continuo monitoraggio per la possibile progressione di malattia”, e che pertanto, a suo giudizio, la linfocitosi documentata meritasse una valutazione superiore al 5%, ritenendola adeguata al 8%, in considerazione anche del fatto che il codice tabellare 84 prevede un danno valutabile fino al 30 %.
L'ausiliario del giudice ha condiviso tali osservazioni, affermando che “il danno biologo relativo alla leucemia linfatica cronica in stabilità clinica senza necessità di terapia corrisponde all'8% (otto per cento), utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice 84”.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'ausiliario del giudice ha così concluso:
“Adottando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti il danno biologico cumulativo corrisponde al 8% (otto per cento) dal luglio 2019, al 19% (diciannove per cento) da settembre 2019 e al 21%
(ventuno per cento) dal febbraio 2022.”.
Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione del fatto che non sono pervenute osservazioni da parte dei consulenti dell'Istituto.
2.3. L'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente risulta infondata.
A riguardo, occorre evidenziare che, come documentato dagli atti allegati al fascicolo digitale, parte attrice ha proposto in sede amministrativa le relative opposizioni, notificate in data 2.9.2019,
31.10.2019 e 4.4.2022.
2.4. Poiché nel caso di specie il giudicante ritiene che il ricorrente abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante ed il consulente tecnico d'ufficio ha accertato chiaramente il nesso causale tra le lavorazioni che in concreto svolgeva l'attore (così come emerse all'esito dell'istruttoria) e le patologie diagnosticate, devono ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi del diritto all'indennizzo in capitale, da commisurarsi ad un danno biologico nella misura del 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9.7.2019, e che successivamente abbia maturato il diritto all'indennizzo in rendita commisurata: pagina 4 di 6 - ad un danno biologico del 19% (per la valutazione unitaria comprensiva delle preesistenze, oltre che dalle insorte patologie alla colonna e agli arti superiori), con decorrenza dal settembre 17.9.2019;
- ad un danno biologico del 21% (per la valutazione unitaria comprensiva delle preesistenze, oltre che dalle insorte patologie ai gomiti), con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.2.2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo spettante, e al pagamento dei CP_1 relativi ratei, previa detrazione di quanto eventualmente già corrisposto in relazione all'indennizzo già riconosciuto per le patologie preesistenti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati così da calcolarsi ad un danno biologico commisurato:
- nella misura dell'8% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 9.7.2019;
- nella misura del 19% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17.9.2019;
- nella misura del 21% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17.2.2022.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori antistatari, come da loro richiesto.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire: Parte_1
o un indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico stimato nella misura dell'8% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 9.7.201;
o un indennizzo in rendita commisurato ad un danno biologico stimato nella misura complessiva del 19%, con decorrenza dal 17.9.2019;
o un indennizzo in rendita commisurato ad un danno biologico stimato nella misura complessiva del 21% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.2.2022.
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente nei termini di cui al CP_1 punto precedente e al pagamento dei relativi ratei, dedotto quanto già corrisposto all'attore, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati, da pagina 5 di 6 calcolarsi con decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 4.970,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 8.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 6 di 6