Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2024, n. 16681
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Sentenza 17 giugno 2024

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In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il criterio interpretativo fissato dall'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che consente all'Ufficio di riqualificare l'atto sottoposto a registrazione, imponendo di ricercare l'intrinseca natura dello stesso ed i suoi effetti giuridici sulla scorta di un'indagine testuale, ha natura autonoma, propria dell'interpretazione fiscale, e derogatoria rispetto alle comuni regole civilistiche dell'interpretazione negoziale, che pertanto non sono applicabili.

In tema di imposta di registro, la risoluzione di una precedente donazione per mutuo dissenso con conseguente retrocessione dei relativi beni, integrando un nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario e con effetti di natura retro-traslativa di un diritto reale, è espressione di autonoma capacità contributiva e va tassato in misura proporzionale, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, ponendo alla base dell'imposizione il valore del bene nella sua oggettiva consistenza al momento della retrocessione, secondo la regola di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 346 del 1990. (Principio applicato con riferimento alla risoluzione per mutuo dissenso di originarie donazioni, che era stata riqualificata dall'Ufficio come un nuovo contratto di retrocessione della proprietà dei beni immobili ivi considerati e sottoposto a tassazione proporzionale, in luogo dell'imposta fissa versata dai contribuenti).

Commentario1

  • 1L'imposta di registro sull'atto di mutuo dissenso risolutivo della donazione
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 1 luglio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2024, n. 16681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16681
Data del deposito : 17 giugno 2024

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