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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2571/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANGELO;
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 21/08/2024, conveniva in giudizio il Parte_1
marito , con cui aveva contratto matrimonio presso l'Ambasciata Controparte_1
pagina 1 di 5 della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka in Roma, in data 10.04.1995, e da cui erano nati i quattro figli (nata in data [...]), (nata in data [...]), Per_1 Per_2
(nata in data [...]) e (nato in data [...]), per chiedere lo Per_3 Per_4
scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- conferma delle condizioni della separazione con riguardo ai rapporti familiari del figlio minore;
Per_4
- un assegno divorzile in proprio favore nella misura ritenuta di giustizia;
- un contributo di mantenimento per il figlio minore , a carico del padre e da versare alla Per_4
ricorrente, nella misura ritenuta congrua, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Questo Tribunale, nella sentenza n. 166/2019 del 31/01/2019, pubblicata il 06/02/2019, ora passata in giudicato, aveva dichiarato la separazione tra i coniugi, disponendo altresì:
- la decadenza ai sensi dell'art. 330 cod. civ. del convenuto dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore;
Per_4
- l'affidamento del figlio minore al Servizio Sociale competente per territorio, cui aveva Per_4 demandato, contestualmente limitando la responsabilità genitoriale della madre ai sensi dell'art. 333 cod. civ., il compito di:
- collocarlo in ambito etero familiare;
- regolamentare i rapporti del minore con i genitori e con gli altri familiari, sospendendo gli incontri se disturbanti;
- progettare, gestire e sovrintendere ai rapporti scolastici, sanitari e sociali del minore, provvedendo in particolare ad avanzare le richieste necessarie ed a seguire le relative procedure amministrative presso soggetti ed enti pubblici e privati, al fine di garantire le esigenze sanitarie, scolastiche e di socializzazione del minore;
prescrivendo ai genitori di fornire la massima collaborazione per favorire il sereno inserimento del minore nella famiglia o nella struttura individuata, ed autorizzando l'Ente affidatario a richiedere l'ausilio della forza pubblica in caso di rifiuto;
- il divieto di espatrio dall'Italia del minore , nato a [...] il Persona_5
03/12/2007;
pagina 2 di 5 - un contributo di mantenimento a carico del padre per figlia di € 300,00 mensili Per_3
rivalutabili annualmente su base Istat, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il cinquanta per cento delle spese straordinarie.
Il divieto di espatrio del minore veniva poi revocato, su parere favorevole del Servizio Per_4
Sociale affidatario, da questo Tribunale con la sentenza n. 37/2023 emessa in data 23/11/2023 e pubblicata il 07/12/2023.
Il convenuto rimaneva contumace nel presente giudizio, né compariva personalmente all'udienza di comparizione dei coniugi fissata per il 21/01/2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2.
Ciò posto, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata pronunziata la separazione personale fra i coniugi con la sentenza di questo Tribunale n. 166/2019 del 31/01/2019, pubblicata il 06/02/2019, passata in giudicato, ed essendo ampiamente trascorsi più di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza celebrata in sede separativa, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come confermato dalla irreperibilità del resistente già manifestatasi nel corso del giudizio di separazione, non potendo quindi essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3.
I figli della coppia sono quattro;
nessuno di loro convive né con il padre, né con la madre, e l'unico minore è il figlio , che ha oggi l'età di 17 anni, il quale, per effetto della sentenza Per_4
di separazione, risulta affidato ai Servizi Sociali e si trova collocato in comunità, ove attualmente dimora, come riferito dalla ricorrente nel ricorso.
Quanto alle statuizioni riguardanti l'affidamento, la collocazione ed i rapporti familiari del minore, vanno confermate le disposizioni contenute nella sentenza di separazione, fatta eccezione del divieto di espatrio, che già è stato revocato.
pagina 3 di 5 Non sono infatti emersi, né sono stati segnalati elementi sopravvenuti rispetto alla predetta pronuncia di separazione, che inducano a diverse determinazioni al riguardo.
Non vi è luogo a provvedere sull'assegno di mantenimento richiesto dalla madre per il figlio
, in conseguenza del collocamento di quest'ultimo presso terzi, come già era stato Per_4
precisato nella sentenza di separazione.
Invero, essendo il figlio minore, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, collocato in comunità, quindi presso terzi, va esclusa, in difetto del requisito della coabitazione con il minore, la legittimazione attiva del genitore a richiedere iure proprio all'ex coniuge separato o divorziato il contributo per il mantenimento del figlio medesimo (cfr. Cass. 11320/2005; Cass.
18075/2013 e Cass. 29977/2020).
Inoltre, “nel giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra
i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, nel caso in cui sia disposto il collocamento del minore in affidamento etero familiare presso terzi, il giudice, senza una domanda del soggetto che ne avrebbe interesse, non può pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario) a favore di detti terzi (nella specie i servizi sociali di un Comune) atteso che l'obbligo di mantenimento del figlio minore gravante su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio” (Cass. Civ. Sez. I Ordinanza n. 22536 del 09/08/2021)
In definitiva, stante il collocamento del minore presso terzi, va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda della ricorrente di versamento di un contributo di mantenimento del minore.
Viene meno altresì (ed infatti non è stato richiesto) il contributo di mantenimento previsto in sede di separazione per la figlia (24 anni di età), in quanto non più convivente con la Per_3
madre, come da quest'ultima riconosciuto nel ricorso.
Non sussistono infine i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente, in quanto non risultano provate le attuali condizioni reddituali del resistente, non sono state dedotte sul punto istanze istruttorie, e l'onere di dimostrare di trovarsi nelle pagina 4 di 5 condizioni di ottenere un assegno divorzile era a carico della parte richiedente, cosicché, in mancanza di tale prova, la relativa domanda deve essere respinta.
Le spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata in [...] Parte_1
Lanka il 06/04/1976, e , nato in [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio presso l'Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka in
Roma, in data 10.04.1995;
2) conferma le statuizioni riguardanti l'affidamento, la collocazione ed i rapporti familiari del figlio minore , previste nei capi 4) e 5) del dispositivo della sentenza di separazione n. Per_4
166/2019;
3) dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, la domanda della ricorrente di corresponsione di un contributo di mantenimento per il figlio;
Per_4
4) respinge la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
5) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Si comunichi al Servizio Sociale (Reggio Emilia – polo sud).
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice Estensore dott. Damiano Dazzi
Il Presidente
dott. Francesco Parisoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2571/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RUSSO ANGELO;
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 21/08/2024, conveniva in giudizio il Parte_1
marito , con cui aveva contratto matrimonio presso l'Ambasciata Controparte_1
pagina 1 di 5 della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka in Roma, in data 10.04.1995, e da cui erano nati i quattro figli (nata in data [...]), (nata in data [...]), Per_1 Per_2
(nata in data [...]) e (nato in data [...]), per chiedere lo Per_3 Per_4
scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- conferma delle condizioni della separazione con riguardo ai rapporti familiari del figlio minore;
Per_4
- un assegno divorzile in proprio favore nella misura ritenuta di giustizia;
- un contributo di mantenimento per il figlio minore , a carico del padre e da versare alla Per_4
ricorrente, nella misura ritenuta congrua, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Questo Tribunale, nella sentenza n. 166/2019 del 31/01/2019, pubblicata il 06/02/2019, ora passata in giudicato, aveva dichiarato la separazione tra i coniugi, disponendo altresì:
- la decadenza ai sensi dell'art. 330 cod. civ. del convenuto dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore;
Per_4
- l'affidamento del figlio minore al Servizio Sociale competente per territorio, cui aveva Per_4 demandato, contestualmente limitando la responsabilità genitoriale della madre ai sensi dell'art. 333 cod. civ., il compito di:
- collocarlo in ambito etero familiare;
- regolamentare i rapporti del minore con i genitori e con gli altri familiari, sospendendo gli incontri se disturbanti;
- progettare, gestire e sovrintendere ai rapporti scolastici, sanitari e sociali del minore, provvedendo in particolare ad avanzare le richieste necessarie ed a seguire le relative procedure amministrative presso soggetti ed enti pubblici e privati, al fine di garantire le esigenze sanitarie, scolastiche e di socializzazione del minore;
prescrivendo ai genitori di fornire la massima collaborazione per favorire il sereno inserimento del minore nella famiglia o nella struttura individuata, ed autorizzando l'Ente affidatario a richiedere l'ausilio della forza pubblica in caso di rifiuto;
- il divieto di espatrio dall'Italia del minore , nato a [...] il Persona_5
03/12/2007;
pagina 2 di 5 - un contributo di mantenimento a carico del padre per figlia di € 300,00 mensili Per_3
rivalutabili annualmente su base Istat, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il cinquanta per cento delle spese straordinarie.
Il divieto di espatrio del minore veniva poi revocato, su parere favorevole del Servizio Per_4
Sociale affidatario, da questo Tribunale con la sentenza n. 37/2023 emessa in data 23/11/2023 e pubblicata il 07/12/2023.
Il convenuto rimaneva contumace nel presente giudizio, né compariva personalmente all'udienza di comparizione dei coniugi fissata per il 21/01/2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2.
Ciò posto, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b), Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata pronunziata la separazione personale fra i coniugi con la sentenza di questo Tribunale n. 166/2019 del 31/01/2019, pubblicata il 06/02/2019, passata in giudicato, ed essendo ampiamente trascorsi più di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza celebrata in sede separativa, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come confermato dalla irreperibilità del resistente già manifestatasi nel corso del giudizio di separazione, non potendo quindi essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
3.
I figli della coppia sono quattro;
nessuno di loro convive né con il padre, né con la madre, e l'unico minore è il figlio , che ha oggi l'età di 17 anni, il quale, per effetto della sentenza Per_4
di separazione, risulta affidato ai Servizi Sociali e si trova collocato in comunità, ove attualmente dimora, come riferito dalla ricorrente nel ricorso.
Quanto alle statuizioni riguardanti l'affidamento, la collocazione ed i rapporti familiari del minore, vanno confermate le disposizioni contenute nella sentenza di separazione, fatta eccezione del divieto di espatrio, che già è stato revocato.
pagina 3 di 5 Non sono infatti emersi, né sono stati segnalati elementi sopravvenuti rispetto alla predetta pronuncia di separazione, che inducano a diverse determinazioni al riguardo.
Non vi è luogo a provvedere sull'assegno di mantenimento richiesto dalla madre per il figlio
, in conseguenza del collocamento di quest'ultimo presso terzi, come già era stato Per_4
precisato nella sentenza di separazione.
Invero, essendo il figlio minore, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, collocato in comunità, quindi presso terzi, va esclusa, in difetto del requisito della coabitazione con il minore, la legittimazione attiva del genitore a richiedere iure proprio all'ex coniuge separato o divorziato il contributo per il mantenimento del figlio medesimo (cfr. Cass. 11320/2005; Cass.
18075/2013 e Cass. 29977/2020).
Inoltre, “nel giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra
i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, nel caso in cui sia disposto il collocamento del minore in affidamento etero familiare presso terzi, il giudice, senza una domanda del soggetto che ne avrebbe interesse, non può pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario) a favore di detti terzi (nella specie i servizi sociali di un Comune) atteso che l'obbligo di mantenimento del figlio minore gravante su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio” (Cass. Civ. Sez. I Ordinanza n. 22536 del 09/08/2021)
In definitiva, stante il collocamento del minore presso terzi, va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda della ricorrente di versamento di un contributo di mantenimento del minore.
Viene meno altresì (ed infatti non è stato richiesto) il contributo di mantenimento previsto in sede di separazione per la figlia (24 anni di età), in quanto non più convivente con la Per_3
madre, come da quest'ultima riconosciuto nel ricorso.
Non sussistono infine i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente, in quanto non risultano provate le attuali condizioni reddituali del resistente, non sono state dedotte sul punto istanze istruttorie, e l'onere di dimostrare di trovarsi nelle pagina 4 di 5 condizioni di ottenere un assegno divorzile era a carico della parte richiedente, cosicché, in mancanza di tale prova, la relativa domanda deve essere respinta.
Le spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata in [...] Parte_1
Lanka il 06/04/1976, e , nato in [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio presso l'Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka in
Roma, in data 10.04.1995;
2) conferma le statuizioni riguardanti l'affidamento, la collocazione ed i rapporti familiari del figlio minore , previste nei capi 4) e 5) del dispositivo della sentenza di separazione n. Per_4
166/2019;
3) dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, la domanda della ricorrente di corresponsione di un contributo di mantenimento per il figlio;
Per_4
4) respinge la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
5) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Si comunichi al Servizio Sociale (Reggio Emilia – polo sud).
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice Estensore dott. Damiano Dazzi
Il Presidente
dott. Francesco Parisoli
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