TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/07/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 27.02.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 131/2019 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, Parte_1 dall'avv. Francesco Lauri, presso cui elettivamente domicilia
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 convenuta contumace
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 10.01.2019, il ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver lavorato alle dipendenze della società operante nel settore Controparte_1 dell'edilizia con 3-4 dipendenti;
- di essere stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato in data 21.04.2018 e di essere stato licenziato oralmente in data 27.08.2018; - di
1 essere stato, invero, assente per malattia a far data dal 16.08.2018 sino al 04.09.2018, data quest'ultima, in cui aveva appreso, dalla consultazione del modello Unilav, di essere stato licenziato in data 27.08.2018 per giustificato motivo oggettivo;
- di aver prestato attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa per il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00, da ultimo, presso un cantiere sito in San Pietro Avellano (Is) per la costruzione di un edificio privato;
- di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, alcunché a titolo di retribuzione relativa alla mensilità di agosto 2018, FR, indennità sostitutiva delle ferie non godute e delle altre spettanze di fine rapporto;
- di non aver mai percepito gli assegni per il nucleo familiare;
- di aver provveduto ad impugnare stragiudizialmente il licenziamento intimato oralmente nonché a costituire in mora la datrice società per gli emolumenti non corrisposti, ma senza alcun esito.
Tanto premesso, il ricorrente - deducendo la nullità ed inefficacia del recesso datoriale poiché comminato oralmente, in violazione dell'art.2 L.604/1966, in mancanza di alcuna comunicazione, nonché in violazione dell'art.2110 c.c., poiché intimato in pendenza di un periodo di malattia ed, in subordine, la illegittimità dello stesso per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, nonché deducendo la sussistenza del diritto a percepire differenze retributive per il complessivo importo di euro 2302,46, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1 chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “a. in via principale: Dichiarare nullo e/o inefficace il licenziamento orale comminato in data 27 agosto 2018 dalla società (P.lva Controparte_1
), in persona del L.r.p.t., elett.te dom.to per la carica presso la sede P.IVA_1 legale sita in Marigliano, alla via XI Settembre 5/b e, per l'effetto, condannare la predetta società alla immediata reintegra del sig. nel proprio Parte_1 posto di lavoro;
b. Per l'effetto della dichiarata nullità e/o inefficacia, in applicazione dell'art. 2 D.Lgs. n°
23/2015 condannare la società resistente in favore del ricorrente al pagamento di un'indennità risarcitoria corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (27.08.2018) fino a quello dell' effettiva reintegrazione, e comunque in misura non inferiore alle cinque mensilità, parametrata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR e pari ad € 1.819,60 (giusta conteggi mensilità agosto 2018) o alla diversa somma di €
1.711,18 (busta paga luglio 2018), oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c., nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell' effettiva reintegrazione;
c. in via subordinata: accertata la manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento e quindi illegittimo il licenziamento con decorrenza dal 27.08.2018, condannare la resistente al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria in ossequio al disposto di cui agli art. 3 co. 1 e 9 D.Lgs. n° 23/2015 non inferiore a 6 e non superiore alle 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari
2 ad € 1.819,60 (giusta conteggi mensilità agosto 2018) o alla diversa somma di € 1.711,18 (busta paga luglio
2018), per ogni anno di servizio, oltre interessi legali e rivalutazione ex art. 429 c.p.c; d. in via ulteriormente gradata: accertata la violazione di cui all'art.2 comma II L. 604/1966, in applicazione degli art. 4 e 9 D.Lgs.
23/2015, condannare la resistente a favore del ricorrente al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore
a 2 e non superiore alle T2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad €
1.819,60 (giusta conteggi mensilità agosto 2018) o alla diversa somma di t 1.711,15 (busta paga luglio 2018), per ogni anno di servizio, oltre interessi legali e rivalutazione ex art. 429 c.p.c; Ed ancora: e. previo accertamento, condannare comunque la società resistente a corrispondere, al sig. le differenze retributive Parte_1 spettanti per un importo complessivo di € 1.870,63, oltre interessi legali e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.; nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della nullità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento comminato, condannare la società resistente anche al pagamento del TFR pari ad € 457,34, oltre interessi legali e rivalutazione ex 429 c.p.c., a favore del ricorrente;
g. condannare la società resistente alle spese, diritti ed onorari del presente attribuzione al procuratore anticipatario.”
Nonostante la regolarità della vocatio in ius (v.si ricorso notificato agli atti del fasc. cartaceo), la convenuta non si costituiva, e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia che, in questa sede, va ribadita.
Ritenuta superflua l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025, il difensore della parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso appare parzialmente fondato nei (ristretti) limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente, va rilevato che, considerata la data di assunzione del ricorrente (21.04.2018), risulta corretta la proposizione dell'azione con il rito di cui agli artt. 414 ss. c.p.c., stante il disposto dell'art. 11 D.lgs. 23/2015, a norma del quale: “Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Sempre preliminarmente va rilevato che, sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente(cfr. buste paga da aprile 2018 a luglio 2018, nonché estratto contributivo depositato in data 29.12.21, su richiesta di questo Giudice ) può ritenersi provata la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 21.4.2018 e sino al
27.8.2018, con contratto a tempo pieno, ed inquadramento nel livello 1° CC IL .
Ciò posto, va affrontata, innanzitutto, la questione relativa all'impugnativa dell'asserito licenziamento orale.
3 Ai sensi dell'articolo 2, L. 604/1966, così come riformato dalla L. 92/2012, “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12520 del 2000) ha chiarito come "la stessa esistenza del licenziamento deve configurarsi quale 'fatto costitutivo' della domanda di impugnazione del licenziamento, conseguendone che, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, deve ritenersi gravante sul proponente dell'azione
l'onere di fornire la prova dell'evento 'licenziamento', non potendo certamente ritenersi che, in materia, viga una regola di inversione dell'onere probatorio, secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza, restando obbligato il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che il recesso sia stato dovuto ad altra causa, essendo invece sufficiente che - ai sensi della disciplina dettata in via generale dal codice in tema di ripartizione dell'onere probatorio - il convenuto si limiti alla semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte. Evidentemente, nella ipotesi in cui esso convenuto abbia contrapposto una difesa che sia specificamente articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda avversaria, sorgerà, in concreto, un onere probatorio a suo carico, circa le eccezioni proposte, nel momento in cui la controparte abbia fornito la prova del suo assunto".
Va affermato, pertanto, che, in punto di ripartizione dell'onere probatorio, in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la "estromissione" dal rapporto non coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo" (cfr. Cass. n. 31501 del 2018, cfr.
Cass. 3822 del 2019).
Chi impugna il licenziamento deducendo che si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, comma 1, c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento.
Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di
4 circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia dì una risoluzione consensuale.
Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati, ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto.
L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale.
Orbene, tanto premesso in linea teorica, va evidenziato che il ricorso presenta carenze assertive e contraddizioni in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ed invero parte ricorrente dapprima deduce che in data 4.9.2018, al termine della malattia, scopriva dall' di essere stato licenziato il 27.8.2018 per giustificato motivo oggettivo CP_2
(v.si pag 1 del ricorso), per poi dedurre, apparentemente contraddittoriamente, e comunque genericamente, che dopo “essere stato licenziato oralmente durate la malattia “ scopriva, in data
4.9.2018 dalla consultazione dell' di essere stato licenziato per gmo.(v.si pag 2). Con CP_2 tale ultima deduzione parte istante sembrerebbe prospettare di essere stato dapprima licenziato oralmente e, successivamente, di aver scoperto di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, ma senza tuttavia specificare né in quale data gli sarebbe stato comunicato il licenziamento orale (dunque quando sia avvenuta la espulsione dal complesso aziendale), né il soggetto (legittimato alla irrogazione del licenziamento) che lo avrebbe verbalmente licenziato.(con conseguente inammissibilità della prova articolata sul punto, poiché generica).
Ad ogni buon contro deve rilevarsi che parte ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, alcunché in merito all'estromissione dal rapporto di lavoro, mancando qualsiasi allegazione in ordine al contesto spazio-temporale relativo alla sua estromissione de facto dal complesso aziendale.
Né, a parere di questo Giudice, l'estromissione dal rapporto lavorativo per unilaterale volontà del datore di lavoro, può trovare conforto probatorio unicamente nella prodotta comunicazione
Unilav di cessazione del rapporto di lavoro, poiché la stessa - non indirizzata al lavoratore - deve ritenersi irrilevante e non idonea ad incidere sul rapporto di lavoro tra le parti.
Il licenziamento, infatti, ha la natura giuridica di negozio unilaterale inter vivos recettizio a contenuto patrimoniale con effetto risolutivo ex nunc del rapporto di lavoro. In altre parole, è necessario che la manifestazione della volontà negoziale datoriale sia indirizzata al suo
5 destinatario e gli sia conoscibile. In base all'art. 1335 c.c.“la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata personasi reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Nel caso in esame, il lavoratore, dopo avere affermato di essere stato licenziato oralmente mentre era in malattia, senza alcuna ulteriore specificazione sul punto, ha poi dedotto che dalla consultazione dell' , dunque evidentemente di propria iniziativa, apprendeva di essere CP_2 stato licenziato per gmo: è evidente che tale dichiarazione non gli è stata trasmessa o consegnata dal dichiarante/datore di lavoro, con la conseguenza che l'istate doveva allegare e dimostrare che il recesso datoriale fosse stato espresso per facta concludentia (estromissione di fatto dal rapporto).
Ne consegue, a parere di questo Giudicante, che non risulta integrata la fattispecie del licenziamento orale da parte del datore di lavoro mancando la prova che la cessazione del rapporto di lavoro sia riferibile in maniera univoca alla volontà datoriale, da indentificarsi, nella volontà di estromissione.
Le sovraesposte considerazioni in relazione alla mancanza di prova della estromissione, vanno estese, con effetto assorbente, alle ulteriori doglianze formulate dalla parte ricorrente in merito alla pretesa illegittimità del licenziamento per mancanza di giustificato motivo oggettivo e perché comminato durante la malattia.
Ne discende che la domanda di declaratoria di nullità e/o illegittimità del recesso deve essere disattesa poiché infondata.
Quanto invece, alle reclamate differenze retributive, ribadito che è documentata la intercorrenza. così come prospettata dalla parte ricorrente, della relazione lavorativa di natura subordinata tra le parti per il periodo dal 21.04.2018 al 27.08.2018, con contratto a tempo pieno ed inquadramento nel livello 1° CC IL (cfr. buste paga, unilav prod. ricorrente, estratto contributivo.), si osserva quanto segue.
Parte ricorrente deduce, a fondamento dei crediti in tale sede rivendicati, di non aver percepito la retribuzione relativa alla mensilità di agosto 2018, il TFR, nonché l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e delle altre spettanze di fine rapporto, oltre agli assegni per il nucleo familiare.
Deduce altresì di aver diritto a percepire a titolo di saldo l'importo di euro 25,50 per la retribuzione mensile di luglio 2018.
Orbene, in merito alla richiesta relativa al diritto ad un maggiore avere per la retribuzione di luglio 2018, si osserva che la domanda appare generica, dunque per ciò solo infondata, posto che parte ricorrente nulla ha allegato in ricorso in merito all'importo ricevuto per il predetto titolo,
6 né in merito ad una eventuale differenza tra tale ultimo importo ed i minimi retributivi tabellari previsti dal ccnl di categoria.
Parimenti dicasi per l'indennità sostitutiva delle ferie non godute: invero, non sono stati allegati, prima ancora che provati, sufficienti elementi per comprendere quali e quanti giorni il ricorrente abbia lavorato e per i quali abbia pertanto diritto all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione. Si rammenta, poi, che è orientamento unanime che il lavoratore non può limitarsi ad una generica dichiarazione circa la mancata fruizione di ferie e/o permessi ma deve specificare le giornate in cui, al contrario di quanto indicato in busta paga, era presente sul luogo di lavoro e, quindi, il mancato utilizzo di specifici giorni di riposo. Inoltre, si precisa che, al pari di quanto valevole in merito di remunerazione del lavoro straordinario, anche in tal caso l'onere della prova incombe sul lavoratore.
Ed ancora va disattesa, poiché mancate della allegazione e prova dei relativi fatti costitutivi, la richiesta di condanna della convenuta al pagamento agli assegni familiari (tra l'altro non indicati nei conteggi allegati al ricorso).
Né parte resistente può essere condannata al pagamento dell'importo di euro 1.367,89 a titolo di
“Cassa Edile 23,45%”, poiché indicato, questa volta, unicamente nei conteggi, dunque in mancanza, nel ricorso, di qualsivoglia specifica allegazione e domanda in tal senso.
Di contro, risulta fondata la domanda relativa al pagamento del FR , nonché al pagamento della retribuzione relativa alla mensilità di agosto 2018, con le precisazioni che di seguito si effettueranno.
A fronte dell'allegazione del lavoratore dell'inadempimento della prestazione da parte della datrice di lavoro – deducendo di non aver percepito alcunché a titolo di tfr nonché a titolo di retribuzione mensile di agosto 2018 - era specifico onere di quest'ultima provare di avere esattamente adempiuto la prestazione, ossia di aver pagato al ricorrente il TFR e la retribuzione per agosto 2018, ovvero di non aver potuto adempiere per causa a lei non imputabile.
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dalla datrice di lavoro convenuta che è rimasta contumace.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di condanna della convenuta al pagamento del trattamento di fine rapporto nonché dell'ulteriore somma richiesta a titolo di retribuzione di gennaio 2018.
Tanto chiarito, in relazione alla determinazione del quantum debeatur - relativamente alla richiesta relativa al FR, quantificato dal lavoratore in euro 457,34 - possono utilizzarsi i conteggi elaborati dal ricorrente secondo corretti criteri contabili che trovano riscontro nei dati rilevabili dai cedolini paga prodotti in giudizio.
7 Quanto, invece, all'importo richiesto a titolo di retribuzione mensile per agosto 2018, quantificato dalla parte ricorrente in complessivi euro 1.151,02 per n. 144 ore lavorate, si osserva che la medesima parte ricorrente ha dedotto di essere stata assente per malattia a far data dal
16.08.2018.
Sicché non può riconoscersi il diritto alla retribuzione per il periodo successivo al 16.08.2018 durante il quale, per stessa allegazione del ricorrente, egli è risultato assente dal posto di lavoro per malattia.
Ed invero, il ricorrente avrebbe, per tale periodo, dovuto richiedere la condanna della datrice al pagamento del diverso titolo relativo all'indennità di malattia, provvedendo alla puntuale allegazione della disposizione pattizia e/o normativa relativa ad un eventuale obbligo, a carico del datore di lavoro, diverso dalla mera anticipazione da parte di quest'ultimo per conto dell'INPS, titolare del rapporto.
Di
contro
- in assenza di eccezioni datoriali relative ad ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (aspettativa, ecc.), con conseguente sospensione della relativa controprestazione - può essere riconosciuto il diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo dal 01.08.2018 al
15.08.2018, corrispondente a n. 80 ore lavorative (n.10 giorni per 8 ore lavorative). Di talché può concludersi che la retribuzione spettante per la mensilità di agosto 2018 è pari ad euro 629,60; importo ottenuto dal prodotto delle ore lavorative (n.80) con la retribuzione oraria indicata nei prospetti paga versati in atti (euro 7,87).
Ciò posto, può definitivamente concludersi che l'odierno ricorrente risulta ancora creditore, nei confronti della convenuta, della somma di € 1.086,94 per i titoli sopra indicati (segnatamente euro 457,34 a titolo di tfr ed euro 629,60 a titolo di retribuzione per il mese di agosto 2018), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Il parziale ed assai limitato accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la convenuta in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di , della Parte_1 somma complessiva di € 1.086,94 per le causali in parte motiva, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) compensa le spese di giudizio tra le parti.
SI COMUNICHI
Nola, 19.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
9