Art. 64.
L'articolo 129 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Il reclamo diretto contro un decreto tavolare e' annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione e' cancellata d'ufficio".
L'articolo 129 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Il reclamo diretto contro un decreto tavolare e' annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione e' cancellata d'ufficio".