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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.498 (ex ruolo TRITTO) decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 22.05.2025, e vertente TRA
, nata il giorno 27.09.1957 in GRAGNANO e residente in Parte_1
SANTA MARIA la CARITA', C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso in GRAGNANO alla via ROMA n.109, presso lo studio dell'avv. Agostino MERCURIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti versata RICORRENTE in opposizione E
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Anna DI STEFANO che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 25.01.2023 la sig.ra
[...] adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando Pt_1
l'accertamento della insussistenza dell'obbligo contributivo posto a fondamento della pretesa azionata con atto impositivo ed il conseguente annullamento dell'avviso di addebito n.371 2022 00147 94312, notificatole il 19.12.2022, di importo complessivo pari ad euro 6.317,13, avente ad oggetto omissioni contributive riferite agli anni 2020 e 2021.
1 Si costituiva ritualmente in Giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 per infondatezza delle tesi ivi sostenute.
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione assunta dalle parti, veniva mandata in discussione finale senza ulteriore attività istruttoria.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 22.05.2025, ricevuta contezza delle conclusioni delle parti, già in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
Il ricorso, veicolato nel termine di quaranta giorni dalla incontestata e documentata notifica dell'atto impositivo (19 dicembre 2022-25 gennaio 2023), deve essere accolto sulla base del seguente impianto motivazionale.
La pretesa contributiva inerente gli anni 2020 e 2021, azionata con l'avviso di addebito n. 371 2022 00147 94312, muove dalla posizione formale dell'istante, asseritamente tenuta a versare all contributi a causale CP_1
“Gestione Agricola” in riferimento al citato arco temporale.
Assume, nella buona sostanza, l'ente previdenziale che nella fattispecie de qua grava sulla ricorrente l'onere della preventiva domanda amministrativa di cancellazione dalla Gestione Agricola senza la quale l continua legittimamente a considerare valida l'iscrizione con la CP_1 conseguente valorizzazione della pretesa contributiva.
… controparte non ha mai presentato richiesta di cancellazione. Ai fini della cancellazione di un coltivatore diretto è necessario che lo stesso dimostri la perdita dei requisiti di iscrizione, ovvero di non attendere più alla coltivazione abituale dei terreni per cui ha chiesto e ottenuto l'iscrizione, ad esempio dimostrando il venir meno del possesso del fondo o l'impossibilità fisica ad effettuare il lavoro de quo o l'impiego abituale in altra attività. … Dunque, fondamentale ai fini della cancellazione (perdita dei requisiti) il venir meno della COLTIVAZIONE ABITUALE E PREVALENTE DEL FONDO, circostanza questa che sarebbe stata oggetto di istruttoria da parte della sede se il ricorrente avesse presentato la domanda amministrativa. … Il ricorso è, dunque, chiaramente infondato e pretestuoso avendo controparte confermato di NON AVER MAI EFFETTUATO ALCUNA DOMANDA DI CACNELLAZIONE alla gestione agricoli presso l , neppure retroattiva, e CP_1 ciò conferma la correttezza della condotta dell' in concomitanza con il CP_1 perdurare dell'obbligo contributivo del ricorrente.> Così testualmente la memoria di costituzione dell . Controparte_2
Allega, di contro, la sig.ra che l'onere dimostrativo circa Pt_1 la fondatezza della pretesa azionata con l'avviso di addebito grava sull e che, in ogni caso, la documentazione prodotta attesterebbe il CP_1
2 venir meno dei presupposti per l'iscrizione alla “Gestione Agricola” già dal 2013. (3)
L'assunto del resistente non è condivisibile. CP_3
Esso, nella buona sostanza, finisce per confondere due fasi, quella amministrativa e quella giudiziale, che nel caso di specie non sono collegate.
O almeno non lo sono nei termini ipotizzati dal resistente . CP_3
La questione da risolvere, sul terreno processuale, consiste nello stabilire se la domanda dell'interessata di cancellazione dalla particolare “Gestione” sia condizione unica, necessaria ed ineludibile per dimostrare la non debenza dei contributi e, quindi, la illegittimità dell'avviso di addebito.
Ora, pare al Giudice, contrariamente a quanto sembra argomentare la ricorrente, che la mancata presentazione della domanda di cancellazione, dato empirico incontroverso, vale a ribaltare lo scacchiere processuale e, quindi, a spostare sulla opponente l'onere dimostrativo generalmente gravante sulla parte titolare della pretesa, in questo caso contributiva, azionata. Insomma, la premessa della perdurante iscrizione alla “Gestione Agricola” introduce una sorta di presunzione “semplice” circa la fondatezza dell'obbligo contributivo. Ciò non di meno, resta in diritto della ricorrente allegare e dimostrare la non concludenza processuale di una tale premessa. (4)
Vale, a questo punto, la pena di segnalare che nella medesima direzione sembra condurre anche l'ordinanza dei Giudici di legittimità evocata dall' di cui è opportuno riportare per esteso i passaggi più significativi. CP_1
<In particolare la corte ha affermato l'obbligo contributivo per la perdurante iscrizione del contribuente negli elenchi dei lavoratori agricoli, non essendo stata accolta la domanda di cancellazione in quanto non firmata, e per l'insufficienza delle prove offerte (in particolare, un contratto d'affitto del fondo nello stesso ambito familiare) a dimostrazione della cessazione dell'attività lavorativa. … deve evidenziarsi che la sentenza impugnata ha respinto le pretese attoree rilevando da un lato che per i coltivatori diretti - ove la costituzione del rapporto previdenziale avviene solo all'esito della iscrizione effettiva negli elenchi di categoria- la cancellazione postula la prova della cessazione dell'attività rilevante, prova nella specie non data (non essendo sufficiente la prova dell'esistenza di un contratto di affitto del medesimo fondo con altro familiare); dall'altro lato la sentenza ha rilevato che nella specie non vi era una domanda amministrativa di cancellazione (non essendo stata firmata quella presentata). Nella specie, dunque, la parte della sentenza (e relativa ratio decidendi) relativa ai presupposti della cancellazione (ossia alla prova del venir meno dell'attività lavorativa che comporta
3 l'iscrizione negli elenchi degli agricoli) non è stato state oggetto di alcuna doglianza e dunque vale da sola a sorreggere l'impugnata sentenza.>> Così in termini, Cass. ordin. n.28919/2021. Insomma.
Residua in capo alla parte ricorrente il diritto di dimostrare l'esistenza di una situazione di fatto che, incompatibile con la perdurante iscrizione alla “Gestione ”, rende illegittima la pretesa contributiva a CP_1 prescindere dalla domanda amministrativa di cancellazione. (5)
Orbene, l'opponente sostiene che la prova della inesistenza dell'obbligo contributivo, e a monte dell'inesistenza degli estremi dell'iscrizione a decorrere dal gennaio 2013, è acquisita in atti sulla base:
-- della chiusura della partita IVA attestata dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate
-- dell'assenza di qualsivoglia proprietà di terreni agricoli, come da ispezione catastale e visure ipotecarie;
-- del tenore dell'estratto contributivo.
Muovendo proprio da tale ultimo dato si osserva che la chiave di lettura offertane dall'ente previdenziale ha una sua obiettiva pregnanza. Segnala, infatti, il resistente che le giornate fotografate dall'estratto a CP_3 decorrere dal gennaio 2013 sono state attribuite di ufficio alla sig.ra proprio a cagione della ritenuta perdurante iscrizione dovuta alla Pt_1 mancata richiesta di cancellazione. Quello delle giornate utili a fini pensionistici è quindi un dato del tutto neutro, laddove è quanto meno sintomatico che fino al 31 dicembre 2012, con rarissime precedenti eccezioni, la situazione contributiva si palesa del tutto regolare.
Combinando i dati documentali viene in emersione una situazione incompatibile con la pretesa contributiva azionata attraverso l'opposto avviso di addebito.
Ex adverso nulla ha allegato e documentato l'ente previdenziale per contrastare la valenza del supporto cartolare attoreo Il passaggio espositivo a tenore del quale la ricorrente risulta iscritta sulle particelle 17 e 397 del foglio 17 del Comune di Lettere, coltivate ad uliveto resta riferibile al momento della originaria iscrizione dell'istante alla “Gestione
”. La questione da risolvere è proprio quella della perdurante attualità CP_1 della situazione che aveva legittimato l'iscrizione. E sul punto il resistente
, a seguito dello sforzo dimostrativo attoreo, nulla ha illustrato. CP_3
(6)
La domanda attorea va, dunque, accolta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, tuttavia da ritenersi parziale, la originaria posizione di contrasto dell'ente previdenziale
4 dovendosi considerare giustificata dalla mancata veicolazione della domanda di cancellazione.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell' ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così CP_1 provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) annulla l'avviso di addebito n.371 2022 00147 94312;
3) accerta e dichiara l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione contributiva della ricorrente nei confronti dell' siccome CP_1 riferita al periodo preso in considerazione nel predetto “avviso”;
4) condanna il resistente a rifondere a controparte le spese di CP_3 lite che, già compensate nella misura del 40%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 1.200,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 26/05/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.498 (ex ruolo TRITTO) decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 22.05.2025, e vertente TRA
, nata il giorno 27.09.1957 in GRAGNANO e residente in Parte_1
SANTA MARIA la CARITA', C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso in GRAGNANO alla via ROMA n.109, presso lo studio dell'avv. Agostino MERCURIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti versata RICORRENTE in opposizione E
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Anna DI STEFANO che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 25.01.2023 la sig.ra
[...] adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando Pt_1
l'accertamento della insussistenza dell'obbligo contributivo posto a fondamento della pretesa azionata con atto impositivo ed il conseguente annullamento dell'avviso di addebito n.371 2022 00147 94312, notificatole il 19.12.2022, di importo complessivo pari ad euro 6.317,13, avente ad oggetto omissioni contributive riferite agli anni 2020 e 2021.
1 Si costituiva ritualmente in Giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 per infondatezza delle tesi ivi sostenute.
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione assunta dalle parti, veniva mandata in discussione finale senza ulteriore attività istruttoria.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 22.05.2025, ricevuta contezza delle conclusioni delle parti, già in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
Il ricorso, veicolato nel termine di quaranta giorni dalla incontestata e documentata notifica dell'atto impositivo (19 dicembre 2022-25 gennaio 2023), deve essere accolto sulla base del seguente impianto motivazionale.
La pretesa contributiva inerente gli anni 2020 e 2021, azionata con l'avviso di addebito n. 371 2022 00147 94312, muove dalla posizione formale dell'istante, asseritamente tenuta a versare all contributi a causale CP_1
“Gestione Agricola” in riferimento al citato arco temporale.
Assume, nella buona sostanza, l'ente previdenziale che nella fattispecie de qua grava sulla ricorrente l'onere della preventiva domanda amministrativa di cancellazione dalla Gestione Agricola senza la quale l continua legittimamente a considerare valida l'iscrizione con la CP_1 conseguente valorizzazione della pretesa contributiva.
… controparte non ha mai presentato richiesta di cancellazione. Ai fini della cancellazione di un coltivatore diretto è necessario che lo stesso dimostri la perdita dei requisiti di iscrizione, ovvero di non attendere più alla coltivazione abituale dei terreni per cui ha chiesto e ottenuto l'iscrizione, ad esempio dimostrando il venir meno del possesso del fondo o l'impossibilità fisica ad effettuare il lavoro de quo o l'impiego abituale in altra attività. … Dunque, fondamentale ai fini della cancellazione (perdita dei requisiti) il venir meno della COLTIVAZIONE ABITUALE E PREVALENTE DEL FONDO, circostanza questa che sarebbe stata oggetto di istruttoria da parte della sede se il ricorrente avesse presentato la domanda amministrativa. … Il ricorso è, dunque, chiaramente infondato e pretestuoso avendo controparte confermato di NON AVER MAI EFFETTUATO ALCUNA DOMANDA DI CACNELLAZIONE alla gestione agricoli presso l , neppure retroattiva, e CP_1 ciò conferma la correttezza della condotta dell' in concomitanza con il CP_1 perdurare dell'obbligo contributivo del ricorrente.> Così testualmente la memoria di costituzione dell . Controparte_2
Allega, di contro, la sig.ra che l'onere dimostrativo circa Pt_1 la fondatezza della pretesa azionata con l'avviso di addebito grava sull e che, in ogni caso, la documentazione prodotta attesterebbe il CP_1
2 venir meno dei presupposti per l'iscrizione alla “Gestione Agricola” già dal 2013. (3)
L'assunto del resistente non è condivisibile. CP_3
Esso, nella buona sostanza, finisce per confondere due fasi, quella amministrativa e quella giudiziale, che nel caso di specie non sono collegate.
O almeno non lo sono nei termini ipotizzati dal resistente . CP_3
La questione da risolvere, sul terreno processuale, consiste nello stabilire se la domanda dell'interessata di cancellazione dalla particolare “Gestione” sia condizione unica, necessaria ed ineludibile per dimostrare la non debenza dei contributi e, quindi, la illegittimità dell'avviso di addebito.
Ora, pare al Giudice, contrariamente a quanto sembra argomentare la ricorrente, che la mancata presentazione della domanda di cancellazione, dato empirico incontroverso, vale a ribaltare lo scacchiere processuale e, quindi, a spostare sulla opponente l'onere dimostrativo generalmente gravante sulla parte titolare della pretesa, in questo caso contributiva, azionata. Insomma, la premessa della perdurante iscrizione alla “Gestione Agricola” introduce una sorta di presunzione “semplice” circa la fondatezza dell'obbligo contributivo. Ciò non di meno, resta in diritto della ricorrente allegare e dimostrare la non concludenza processuale di una tale premessa. (4)
Vale, a questo punto, la pena di segnalare che nella medesima direzione sembra condurre anche l'ordinanza dei Giudici di legittimità evocata dall' di cui è opportuno riportare per esteso i passaggi più significativi. CP_1
<In particolare la corte ha affermato l'obbligo contributivo per la perdurante iscrizione del contribuente negli elenchi dei lavoratori agricoli, non essendo stata accolta la domanda di cancellazione in quanto non firmata, e per l'insufficienza delle prove offerte (in particolare, un contratto d'affitto del fondo nello stesso ambito familiare) a dimostrazione della cessazione dell'attività lavorativa. … deve evidenziarsi che la sentenza impugnata ha respinto le pretese attoree rilevando da un lato che per i coltivatori diretti - ove la costituzione del rapporto previdenziale avviene solo all'esito della iscrizione effettiva negli elenchi di categoria- la cancellazione postula la prova della cessazione dell'attività rilevante, prova nella specie non data (non essendo sufficiente la prova dell'esistenza di un contratto di affitto del medesimo fondo con altro familiare); dall'altro lato la sentenza ha rilevato che nella specie non vi era una domanda amministrativa di cancellazione (non essendo stata firmata quella presentata). Nella specie, dunque, la parte della sentenza (e relativa ratio decidendi) relativa ai presupposti della cancellazione (ossia alla prova del venir meno dell'attività lavorativa che comporta
3 l'iscrizione negli elenchi degli agricoli) non è stato state oggetto di alcuna doglianza e dunque vale da sola a sorreggere l'impugnata sentenza.>> Così in termini, Cass. ordin. n.28919/2021. Insomma.
Residua in capo alla parte ricorrente il diritto di dimostrare l'esistenza di una situazione di fatto che, incompatibile con la perdurante iscrizione alla “Gestione ”, rende illegittima la pretesa contributiva a CP_1 prescindere dalla domanda amministrativa di cancellazione. (5)
Orbene, l'opponente sostiene che la prova della inesistenza dell'obbligo contributivo, e a monte dell'inesistenza degli estremi dell'iscrizione a decorrere dal gennaio 2013, è acquisita in atti sulla base:
-- della chiusura della partita IVA attestata dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate
-- dell'assenza di qualsivoglia proprietà di terreni agricoli, come da ispezione catastale e visure ipotecarie;
-- del tenore dell'estratto contributivo.
Muovendo proprio da tale ultimo dato si osserva che la chiave di lettura offertane dall'ente previdenziale ha una sua obiettiva pregnanza. Segnala, infatti, il resistente che le giornate fotografate dall'estratto a CP_3 decorrere dal gennaio 2013 sono state attribuite di ufficio alla sig.ra proprio a cagione della ritenuta perdurante iscrizione dovuta alla Pt_1 mancata richiesta di cancellazione. Quello delle giornate utili a fini pensionistici è quindi un dato del tutto neutro, laddove è quanto meno sintomatico che fino al 31 dicembre 2012, con rarissime precedenti eccezioni, la situazione contributiva si palesa del tutto regolare.
Combinando i dati documentali viene in emersione una situazione incompatibile con la pretesa contributiva azionata attraverso l'opposto avviso di addebito.
Ex adverso nulla ha allegato e documentato l'ente previdenziale per contrastare la valenza del supporto cartolare attoreo Il passaggio espositivo a tenore del quale la ricorrente risulta iscritta sulle particelle 17 e 397 del foglio 17 del Comune di Lettere, coltivate ad uliveto resta riferibile al momento della originaria iscrizione dell'istante alla “Gestione
”. La questione da risolvere è proprio quella della perdurante attualità CP_1 della situazione che aveva legittimato l'iscrizione. E sul punto il resistente
, a seguito dello sforzo dimostrativo attoreo, nulla ha illustrato. CP_3
(6)
La domanda attorea va, dunque, accolta.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, tuttavia da ritenersi parziale, la originaria posizione di contrasto dell'ente previdenziale
4 dovendosi considerare giustificata dalla mancata veicolazione della domanda di cancellazione.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell' ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così CP_1 provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2) annulla l'avviso di addebito n.371 2022 00147 94312;
3) accerta e dichiara l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione contributiva della ricorrente nei confronti dell' siccome CP_1 riferita al periodo preso in considerazione nel predetto “avviso”;
4) condanna il resistente a rifondere a controparte le spese di CP_3 lite che, già compensate nella misura del 40%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 1.200,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 26/05/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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