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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/08/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Collegio composto dai sig.ri dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Francesca Panarello Giudice Onorario est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 4701 del Registro Generale 2023
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...], in Parte_1 C.F._1
Gambia, domiciliato in Messina, ss. ed elettivamente domiciliato in Parte_2
Rometta (ME) Via Luigi Pirandello n 02, presso lo studio dell'Avv. Caterina Galletta, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
- Questura di Messina, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato sita in Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. C.F._2
221, è ope legis domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;
Oggetto: impugnazione provvedimento del UE di rigetto di permesso di soggiorno per protezione speciale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011, depositato il
29.11.2023, impugnava il decreto del UE della Provincia di Parte_1
Messina, Cat. A/12 n. 44 - 2023, emesso in data 29.08.2023 e notificato in data
04.10.2023, con il quale era stata rigettata l'istanza, presentata in data 29.09.2022, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1 e 1.1 T.U.I.,
In particolare, il UE aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla
Commissione Territoriale di Catania in data 18.05.2023, la quale aveva sostenuto, sic et simpliciter, che “… Il Sig. si trova in Italia dal 29.08.2015 (quasi 8 anni), Pt_1 dopo avere fatto ingresso nel Paese da MSNA. La sua domanda di protezione internazionale è stata rigettata dalla Commissione Territoriale di Palermo, con contestuale riconoscimento, tuttavia, della protezione umanitaria, attesi i progetti di integrazione nei quali egli risultava all'epoca inserito. Tale permesso è scaduto il
12.05.2018. Dall'epoca dell'audizione in Commissione, il percorso di integrazione pare essersi arrestato. L'ultima attività formativa al 25.01.2017 (6 anni e mezzo fa), come d'altro canto riconosce anche il legale di fiducia dell'istante, il quale spiega che
l'attività lavorativa del Sig. si è sempre limitata a piccole collaborazioni Pt_1
occasionali, delle quali oltretutto non viene fornita alcuna evidenza contrattuale- documentale, sicché deve ritenersi che esse siano state svolte in maniera irregolare sul piano civilistico-tributario. Il legale scrive inoltre, nella memoria allegata all'istanza, che il Sig. avrebbe costruito importanti relazioni interpersonali, che però non si Pt_1 riesce nemmeno a intuire quali possano essere e che, comunque, non vengono indicate.
Piuttosto, dall'istanza, nella quale si afferma che egli è attualmente ospitato gratuitamente nei locali della canonia della Chiesa ex conventuale dei Santi Cosma e
Damiano di Messina, si evince la non autosufficienza dell'interessato, il quale evidentemente, oltre a non svolgere alcuna attività formativa né lavorativa, non dispone né di un reddito né di un alloggio, non essendo dunque autosufficiente ma, anzi, verosimilmente essendo del tutto dipendente dall'aiuto altrui. La mancanza di precedenti penali, addotta dal legale di fiducia, è fattore certamente da salutare con favore sul piano dell'integrazione sociale, ma in sé, al netto cioè di ulteriori fattori, non può essere determinante. Si è, dunque, in presenza di un percorso di integrazione, purtroppo, non andato a buon fine.”.
Orbene, nel caso di specie, la Commissione Territoriale, valutata l'istanza presentata dal ricorrente, rilevava che la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento dell'istante potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto egli ometteva di dimostrare – in sede amministrativa – elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico – sociale della comunità di riferimento.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistessero tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito, l'annullamento dello stesso affinché gli fosse concesso il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione. L'odierno deducente evidenziava, in particolare, di essere giunto in Italia quand'era ancora minorenne e come, dopo circa otto anni di permanenza sul territorio italiano, si fosse, ormai, perfettamente integrato sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista sociale.
Con ordinanza collegiale dell'11.03.2024, sussistendone i presupposti, veniva concessa la sospensione del provvedimento impugnato.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, emetteva parere favorevole al rigetto del ricorso.
All'udienza dell'08.05.2024 la causa veniva rimessa all'udienza collegiale del
30.05.2024 per la discussione orale, con concessione dei termini di cui all'art 275 bis
c.p.c, per precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali.
Con decreto del 30.05.2024 il Collegio, rilevata la mancata interazione del contraddittorio, rimetteva la causa all'udienza del 20.11.2024 onerando parte ricorrente a rinnovare le notifiche alla controparte. Con comparsa di risposta depositata in data 25.11.2024, si costitutiva l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato.
All'udienza del 27.11.2024, parte ricorrente, eccependo la tardività della costituzione avversaria e contestandone la fondatezza in fatto e in diritto, insisteva nell'accoglimento del ricorso e la causa veniva rimessa all'udienza collegiale del
31.03.2025 per la discussione orale, con concessione dei termini di cui all'art 275 bis
c.p.c, per precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In seguito ad un rinvio d'ufficio, la predetta udienza veniva tenuta il 30.06.2025 e il
Collegio riservava la decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che la domanda meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente premettere che la protezione complementare, invocata nella specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre
2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n.
50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113(cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al UE, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di “protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al UE
(art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del
2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del
2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del
20/01/2020).
Con il D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il UE, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs.
286/1998 (in luogo di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6,
T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7861/2022, aveva individuato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare, desumibile dall'articolo 8 CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del
"radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo, in quanto solo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni. In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 Pt_3
CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di
«vita privata» ai sensi dell'art. 8.
Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel
Paese di origine. Infatti, prima che il legislatore introducesse con il Decreto Legge n.
130 del 2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo Unico Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.
Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha ripristinato una situazione analoga a quella antecedente al Decreto Legge n. 130 del
2020, si deve ritenere che il criterio della comparazione tra la condizione dello straniero in Italia e la condizione in cui lo straniero si troverebbe tornando nel proprio Paese di origine, sul quale si era in precedenza fondato il giudizio di riconoscimento della tutela umanitaria, possa ritenersi nuovamente attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, là dove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass.
28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso della valutazione comparativa da svolgere ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n.
202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma
5 Testo Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”,
e non anche allo straniero avente “legami familiari nel territorio dello Stato” – che la
“discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino
(sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n.
206 del 2006, n. 78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3, 29, 30 e 31 Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita
(Cass. civ. sez. un. 09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”.
L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla
Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8 CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, sembra necessaria una valutazione globale del grado di radicamento dello straniero anche nella valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine non può costituire elemento di valutazione, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Ebbene, nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene possa riconoscersi la tutela prevista dalla protezione complementare, reputandosi integrati i presupposti richiesti per la sussistenza della stessa, secondo il dettato normativo di cui all'art. 19 comma
1.1 TUI, applicabile nel caso de quo nella formulazione previgente alla novella di cui
D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, avendo inoltrato la domanda al
UE in data antecedente alla sua entrata in vigore.
Riprendendo argomenti svolti dalla giurisprudenza sovranazionale, la Suprema
Corte ha chiarito che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare",
l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato può tradursi in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata. Ha altresì precisato che la protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». In definitiva, attraverso il riferimento al rispetto della sua vita privata il legislatore ha inteso tutelare l'integrazione sociale desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo, in questo momento storico, tale forma di rapporto quella più diffusa di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Va, comunque, sottolineato che l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione speciale, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione.
In ogni caso, l'accertamento del diritto alla protezione complementare postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso.
Orbene, nella fattispecie in esame, va evidenziato come l'istante abbia dato prova di aver intrapreso un adeguato percorso di integrazione sul territorio italiano, poiché, stando alla documentazione prodotta, attualmente risulta essere impiegato, dall'01.06.2023, come operaio presso la società “URBAN SHOP S.R.L.”, sita in
Reggio Calabria, Vallone Petrara 81, con un contratto stipulato a tempo parziale e, inizialmente, determinato, poi trasformato, in data 31.05.2024, in indeterminato.
Egli ha, altresì, prodotto le buste paga relative agli anni 2023, 2024 e 2025, dalle quali può evincersi che la retribuzione percepita, di circa 700-800 € mensili, è sufficiente a garantirgli una certa autonomia. Il ricorrente, ha, inoltre, conseguito numerosi attestati di partecipazione a vari corsi e laboratori (nello specifico, nella documentazione in atti, sono presenti un attestato di frequenza ad un corso di
“oreficeria ed elaborazione stampa 3D”, un attestato di frequenza ad un laboratorio di
“addetto al servizio banqueting”, un attestato di frequenza ad un laboratorio denominato “It is not just a photo”, un attestato di frequenza ad un corso sulla rianimazione cardio polmonare) ed ha svolto un tirocinio formativo di 500 ore, come
“operatore del verde”, dal 12.12.2016 all'11.05.2017, presso il comune di Giarre (ME).
Deve, quindi, affermarsi l'esistenza del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 del D. Lgs 286/98, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe certamente una violazione al rispetto della propria vita privata e sociale e gravi ed insormontabili difficoltà nel tentativo di ricostruirsi una vita, con conseguente compromissione dei suoi diritti e della sua dignità personale.
Per tali motivi, ritenuta la fondatezza della domanda, il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve disporsi la trasmissione degli atti al UE per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4701 - 2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Dichiara l'illegittimità del decreto emesso dal UE di Messina in data
29.08.2023 e notificato in data 04.10.2023 nei confronti del ricorrente.
b) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a , nato il Parte_1
15.08.1998 a Berkama, in Gambia, il diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1 D.Lgs
286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al UE territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno.
c) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Messina, lì 01.08.2025
Il Giudice on. est. Il Presidente dott.ssa Francesca Panarello dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione
Specializzata in Materia di Immigrazione del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Collegio composto dai sig.ri dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Francesca Panarello Giudice Onorario est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 4701 del Registro Generale 2023
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...], in Parte_1 C.F._1
Gambia, domiciliato in Messina, ss. ed elettivamente domiciliato in Parte_2
Rometta (ME) Via Luigi Pirandello n 02, presso lo studio dell'Avv. Caterina Galletta, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
- Questura di Messina, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato sita in Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. C.F._2
221, è ope legis domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;
Oggetto: impugnazione provvedimento del UE di rigetto di permesso di soggiorno per protezione speciale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011, depositato il
29.11.2023, impugnava il decreto del UE della Provincia di Parte_1
Messina, Cat. A/12 n. 44 - 2023, emesso in data 29.08.2023 e notificato in data
04.10.2023, con il quale era stata rigettata l'istanza, presentata in data 29.09.2022, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1 e 1.1 T.U.I.,
In particolare, il UE aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla
Commissione Territoriale di Catania in data 18.05.2023, la quale aveva sostenuto, sic et simpliciter, che “… Il Sig. si trova in Italia dal 29.08.2015 (quasi 8 anni), Pt_1 dopo avere fatto ingresso nel Paese da MSNA. La sua domanda di protezione internazionale è stata rigettata dalla Commissione Territoriale di Palermo, con contestuale riconoscimento, tuttavia, della protezione umanitaria, attesi i progetti di integrazione nei quali egli risultava all'epoca inserito. Tale permesso è scaduto il
12.05.2018. Dall'epoca dell'audizione in Commissione, il percorso di integrazione pare essersi arrestato. L'ultima attività formativa al 25.01.2017 (6 anni e mezzo fa), come d'altro canto riconosce anche il legale di fiducia dell'istante, il quale spiega che
l'attività lavorativa del Sig. si è sempre limitata a piccole collaborazioni Pt_1
occasionali, delle quali oltretutto non viene fornita alcuna evidenza contrattuale- documentale, sicché deve ritenersi che esse siano state svolte in maniera irregolare sul piano civilistico-tributario. Il legale scrive inoltre, nella memoria allegata all'istanza, che il Sig. avrebbe costruito importanti relazioni interpersonali, che però non si Pt_1 riesce nemmeno a intuire quali possano essere e che, comunque, non vengono indicate.
Piuttosto, dall'istanza, nella quale si afferma che egli è attualmente ospitato gratuitamente nei locali della canonia della Chiesa ex conventuale dei Santi Cosma e
Damiano di Messina, si evince la non autosufficienza dell'interessato, il quale evidentemente, oltre a non svolgere alcuna attività formativa né lavorativa, non dispone né di un reddito né di un alloggio, non essendo dunque autosufficiente ma, anzi, verosimilmente essendo del tutto dipendente dall'aiuto altrui. La mancanza di precedenti penali, addotta dal legale di fiducia, è fattore certamente da salutare con favore sul piano dell'integrazione sociale, ma in sé, al netto cioè di ulteriori fattori, non può essere determinante. Si è, dunque, in presenza di un percorso di integrazione, purtroppo, non andato a buon fine.”.
Orbene, nel caso di specie, la Commissione Territoriale, valutata l'istanza presentata dal ricorrente, rilevava che la documentazione allegata non permetteva di fondare con ragionevole probabilità che un'eventuale allontanamento dell'istante potesse contrastare in modo significativo con il rispetto della sua vita privata e familiare, in quanto egli ometteva di dimostrare – in sede amministrativa – elementi tali di fondare un positivo giudizio circa il suo radicamento nel tessuto economico – sociale della comunità di riferimento.
Rilevava parte ricorrente che, viceversa, sussistessero tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”; di conseguenza, chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e, nel merito, l'annullamento dello stesso affinché gli fosse concesso il riconoscimento del diritto alla suddetta protezione. L'odierno deducente evidenziava, in particolare, di essere giunto in Italia quand'era ancora minorenne e come, dopo circa otto anni di permanenza sul territorio italiano, si fosse, ormai, perfettamente integrato sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista sociale.
Con ordinanza collegiale dell'11.03.2024, sussistendone i presupposti, veniva concessa la sospensione del provvedimento impugnato.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, emetteva parere favorevole al rigetto del ricorso.
All'udienza dell'08.05.2024 la causa veniva rimessa all'udienza collegiale del
30.05.2024 per la discussione orale, con concessione dei termini di cui all'art 275 bis
c.p.c, per precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali.
Con decreto del 30.05.2024 il Collegio, rilevata la mancata interazione del contraddittorio, rimetteva la causa all'udienza del 20.11.2024 onerando parte ricorrente a rinnovare le notifiche alla controparte. Con comparsa di risposta depositata in data 25.11.2024, si costitutiva l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato.
All'udienza del 27.11.2024, parte ricorrente, eccependo la tardività della costituzione avversaria e contestandone la fondatezza in fatto e in diritto, insisteva nell'accoglimento del ricorso e la causa veniva rimessa all'udienza collegiale del
31.03.2025 per la discussione orale, con concessione dei termini di cui all'art 275 bis
c.p.c, per precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In seguito ad un rinvio d'ufficio, la predetta udienza veniva tenuta il 30.06.2025 e il
Collegio riservava la decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che la domanda meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente premettere che la protezione complementare, invocata nella specie dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre
2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n.
50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113(cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al UE, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di “protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al UE
(art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del
2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del
2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del
20/01/2020).
Con il D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il UE, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs.
286/1998 (in luogo di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6,
T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7861/2022, aveva individuato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare, desumibile dall'articolo 8 CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del
"radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo, in quanto solo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni. In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 Pt_3
CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di
«vita privata» ai sensi dell'art. 8.
Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel
Paese di origine. Infatti, prima che il legislatore introducesse con il Decreto Legge n.
130 del 2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo Unico Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.
Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha ripristinato una situazione analoga a quella antecedente al Decreto Legge n. 130 del
2020, si deve ritenere che il criterio della comparazione tra la condizione dello straniero in Italia e la condizione in cui lo straniero si troverebbe tornando nel proprio Paese di origine, sul quale si era in precedenza fondato il giudizio di riconoscimento della tutela umanitaria, possa ritenersi nuovamente attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, là dove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass.
28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso della valutazione comparativa da svolgere ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n.
202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma
5 Testo Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”,
e non anche allo straniero avente “legami familiari nel territorio dello Stato” – che la
“discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino
(sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n.
206 del 2006, n. 78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3, 29, 30 e 31 Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita
(Cass. civ. sez. un. 09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”.
L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla
Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8 CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, sembra necessaria una valutazione globale del grado di radicamento dello straniero anche nella valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine non può costituire elemento di valutazione, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Ebbene, nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene possa riconoscersi la tutela prevista dalla protezione complementare, reputandosi integrati i presupposti richiesti per la sussistenza della stessa, secondo il dettato normativo di cui all'art. 19 comma
1.1 TUI, applicabile nel caso de quo nella formulazione previgente alla novella di cui
D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, avendo inoltrato la domanda al
UE in data antecedente alla sua entrata in vigore.
Riprendendo argomenti svolti dalla giurisprudenza sovranazionale, la Suprema
Corte ha chiarito che, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare",
l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato può tradursi in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata. Ha altresì precisato che la protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». In definitiva, attraverso il riferimento al rispetto della sua vita privata il legislatore ha inteso tutelare l'integrazione sociale desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo, in questo momento storico, tale forma di rapporto quella più diffusa di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Va, comunque, sottolineato che l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione speciale, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione.
In ogni caso, l'accertamento del diritto alla protezione complementare postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso.
Orbene, nella fattispecie in esame, va evidenziato come l'istante abbia dato prova di aver intrapreso un adeguato percorso di integrazione sul territorio italiano, poiché, stando alla documentazione prodotta, attualmente risulta essere impiegato, dall'01.06.2023, come operaio presso la società “URBAN SHOP S.R.L.”, sita in
Reggio Calabria, Vallone Petrara 81, con un contratto stipulato a tempo parziale e, inizialmente, determinato, poi trasformato, in data 31.05.2024, in indeterminato.
Egli ha, altresì, prodotto le buste paga relative agli anni 2023, 2024 e 2025, dalle quali può evincersi che la retribuzione percepita, di circa 700-800 € mensili, è sufficiente a garantirgli una certa autonomia. Il ricorrente, ha, inoltre, conseguito numerosi attestati di partecipazione a vari corsi e laboratori (nello specifico, nella documentazione in atti, sono presenti un attestato di frequenza ad un corso di
“oreficeria ed elaborazione stampa 3D”, un attestato di frequenza ad un laboratorio di
“addetto al servizio banqueting”, un attestato di frequenza ad un laboratorio denominato “It is not just a photo”, un attestato di frequenza ad un corso sulla rianimazione cardio polmonare) ed ha svolto un tirocinio formativo di 500 ore, come
“operatore del verde”, dal 12.12.2016 all'11.05.2017, presso il comune di Giarre (ME).
Deve, quindi, affermarsi l'esistenza del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 del D. Lgs 286/98, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe certamente una violazione al rispetto della propria vita privata e sociale e gravi ed insormontabili difficoltà nel tentativo di ricostruirsi una vita, con conseguente compromissione dei suoi diritti e della sua dignità personale.
Per tali motivi, ritenuta la fondatezza della domanda, il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve disporsi la trasmissione degli atti al UE per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4701 - 2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Dichiara l'illegittimità del decreto emesso dal UE di Messina in data
29.08.2023 e notificato in data 04.10.2023 nei confronti del ricorrente.
b) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a , nato il Parte_1
15.08.1998 a Berkama, in Gambia, il diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1 D.Lgs
286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al UE territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno.
c) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Messina, lì 01.08.2025
Il Giudice on. est. Il Presidente dott.ssa Francesca Panarello dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione
Specializzata in Materia di Immigrazione del Tribunale di Messina.