Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6303/2024 promossa
DA
C.F. e P.I. , con sede in Milano, via Montenapoleone n. 8, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico, dott. , nella qualità di mandataria con Parte_2
rappresentanza di C.F. e P.I. e , come da procura autenticata Controparte_1 P.IVA_2
dal notaio in data 28/04/2022, rep. 18121, racc. 8836, elettivamente domiciliata Persona_1
presso il seguente domicilio digitale del proprio difensore, Avv. Alberto Capello:
che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al Email_1
ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_1
23, elettivamente domiciliata in Melegnano, via GG Medici n. 10 presso lo studio delle Avv.sse
Roberta Mangiarotti e Stefania Moretti che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Con E
C.F. residente in [...], 111 Rue Jaques BA;
Controparte_4 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per Controparte_1
“- in via principale e nel merito:
pagina 1 di 7
1. disporsi la correzione dell'errore contenuto nell'atto Rogito Notaio in data Persona_2
28/5/2002 (rep. 215361 – racc. 5132) di compravendita tra la Sig. – (C.F.: Controparte_2
) - n. GN Po (PV) il 31/5/1939, res.te in Milano (MI), Via Carlo CodiceFiscale_3
Marochetti n. 23 ed il Sig. – (C.F.: ) - n. Controparte_4 CodiceFiscale_4 Persona_3
(Marocco) il giorno 11/11/1968 in allora res.te in NE (BG), Via Lodovico Odasio n. 21, ad oggi iscritto all'AIRE in Nimes (Francia), 111 Rue UE BA (cap 30000), laddove in luogo di
“NCEU Comune di GN Po (PV), partita 1001705, foglio A/5 mappale 706 graffato con il mappale 908” debba intendersi “NCEU Comune di GN Po (PV), partita 1001705, foglio A/15 mappale 706 graffato con il mappale 908”, con conseguente ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Pavia di procedere alla conseguente rettifica, e/o correzione, e/o annotazione alla nota di trascrizione in data 25/6/2002 reg. gen. 12005, reg. part. 8408;
2. disporsi la correzione dell'errore contenuto nell'atto Rogito Notaio in data Persona_2
28/5/2002 (rep. 215362 – racc. 5133) di concessione di mutuo con garanzia ipotecaria a favore del
Sig. - (C.F.: ) - n. (Marocco) il giorno Controparte_4 CodiceFiscale_4 Persona_3
11/11/1968 in allora res.te in NE (BG), Via Lodovico Odasio n. 21, laddove in luogo di
“NCEU Comune di GN Po (PV), partita 1001705, foglio A/5 mappale 706 graffato con il mappale 908” debba intendersi “NCEU Comune di GN Po (PV), partita 1001705, foglio A/15 mappale 706 graffato con il mappale 908”, con conseguente ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Pavia di procedere alla conseguente rettifica e/o correzione e/o annotazione alla nota di iscrizione di ipoteca volontaria in data 25/6/2002 reg. gen. 12006, reg. part. 2415 e della successiva nota di rinnovazione della iscrizione della ipoteca volontaria in data 31/5/2022 r. gen. 10771, reg. part. 2109;
- con ogni consequenziale statuizione;
- vinte le spese”.
Per “non si oppone all'accoglimento della domanda proposta a spese di Controparte_2 lite integralmente compensate”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nella qualità di mandataria con rappresentanza Parte_1
di nel premettere: Controparte_1
- che AN IM s.p.a. aveva ceduto a i rami d'azienda costituiti da sportelli Controparte_5
bancari tra cui quello sito in Belgioioso (PV), come da atto di acquisizione pubblicato nella G.U. del
20/03/2008, parte seconda, anno 148, numero 34 del foglio delle inserzioni, nella cui cessione era ricompreso il credito derivante dal mutuo fondiario di cui appresso si darà atto;
pagina 2 di 7 - che, con contratto stipulato in data 6/12/2017, aveva ceduto dei crediti pecuniari Controparte_5
in blocco a come indicato nella pubblicazione effettuata sulla G.U. n. 148 del Controparte_6
16/12/2017, parte seconda, e sulla G.U. n. 152 del 28/12/2017 (docc.3 e 4) e, tra essi, era ricompreso il predetto credito;
- che con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco concluso in data 3/12/2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, Controparte_6 Controparte_6
aveva ceduto a un pacchetto di crediti aventi le caratteristiche ivi indicate, tra Controparte_7
cui il medesimo credito, come da pubblicazione n. 144 effettuata nella Gazzetta Ufficiale del
10/12/2020, Parte Seconda, foglio delle inserzioni e n. 33 del 18/03/2021;
- che con ulteriore e successivo contratto di cessione ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione concluso in data 11/12/2020 il aveva ceduto a un pacchetto di crediti, compreso quello per Controparte_7 Controparte_1
cui è causa, aventi le caratteristiche indicate nel medesimo contratto, come da avviso n. 146 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15/12/2020, parte seconda, foglio delle inserzioni;
- che, tali essendo i passaggi successivi della titolarità attiva del proprio diritto di credito, con precedente atto a rogito del notaio stipulato in data 28/5/2002 (rep. 215362, racc. Persona_2
5133), AN IM s.p.a. aveva concesso a , oggi iscritto all'AIRE in quanto Controparte_4
residente in [...](Francia), 111 Rue UE BA, un mutuo con garanzia ipotecaria per la complessiva somma di €. 72.500,00;
- che, inoltre, con atto rogato in pari data e sempre a mezzo del notaio (rep. Persona_2
215361, racc. 5132) aveva acquistato da (C.F.: Controparte_4 Controparte_2 C.F._3
) l'immobile ed il terreno pertinenziale siti in GN Po (PV), via Cavour snc, così come
[...]
catastalmente individuati nell'atto di compravendita e nella relativa nota di trascrizione;
- che, tuttavia, sia nell'atto di compravendita che nel successivo atto di concessione del mutuo con ipoteca volontaria, nonché per “osmosi” nelle rispettive note di trascrizione ed iscrizione, l'immobile era stato erroneamente individuato al NCEU del Comune di GN Po al foglio 5, mappali 706 e
908, graffati, anziché, come emergente dalla relativa scheda catastale, al foglio 15, mappali 706 e 908, graffati;
- che solo in sede di espropriazione forzata instaurata a seguito della mancata restituzione delle somme mutuate in favore di la parte creditrice, odierna ricorrente, si era avveduta di tale Controparte_4
erronea indicazione, dalla certificazione catastale prodotta in atti l'immobile essendo censito al NCEU del Comune di GN Po al foglio 15, mappali 706 e 908, graffati, essendo di contro inesistente pagina 3 di 7 l'indicazione contenuta sia nel rogito d'acquisto che nell'atto di concessione del mutuo, nonché nelle relative note di trascrizione ed iscrizione ipotecaria, al foglio 5, mappali 706 e 908, graffati;
tutto ciò premesso e stante l'impossibilità di procedere alla predetta correzione a seguito dell'intervenuto pensionamento del notaio rogante, nell'agire in questa sede con le forme del rito semplificato proposto nei confronti del proprio debitore e del soggetto che gli aveva trasferito il diritto di proprietà sull'immobile in oggetto, ha chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto in entrambi gli atti, quello di compravendita e quello di mutuo, con conseguente autorizzazione al competente conservatore a provvedere alla correzione anche delle rispettive note di trascrizione ed iscrizione.
Seppur regolarmente convenuto in giudizio non si è costituito in giudizio. Controparte_4
Si è costituita, di contro, rappresentando che la correzione avrebbe potuto essere Controparte_2
effettuata privatamente, a cura di un altro notaio investito della richiesta, e manifestando, comunque, la propria ampia disponibilità a partecipare all'atto di rettifica previa esenzione dalle spese conseguenti, così come di quelle giudiziali.
Stante la natura documentale della controversia e previa declaratoria di contumacia di CP_4
, all'odierna udienza, previa breve discussione a cura delle sole parti costituite, che hanno richiesto
[...]
entrambe disporsi la correzione in sede giudiziale stante la mancata disponibilità del notaio interpellato nelle more dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e può essere decisa in conformità alle domande di correzione proposte dalla parte ricorrente.
Iniziando dalla legittimazione ad instaurare il presente giudizio, e, per essa, la Controparte_1
mandataria con rappresentanza, ha documentato di essere titolare del diritto di Parte_1
credito già azionato nei confronti di e, quindi, di avere un interesse attuale e concreto Controparte_4
all'instaurazione della lite, avendo acquistato dal un pacchetto di crediti, Controparte_7
cedutile in blocco ai sensi della legge sulla c.d. cartolarizzazione, tra cui era ricompreso quello derivante dal mutuo fondiario corrisposto da AN IM s.p.a. in favore del resistente rimasto contumace per effetto dell'atto stipulato a rogito del notaio di Lodi in data Persona_2
28.5.2002, rep. 215362, racc. 5133, ed avendo, inoltre, ben suffragato tutti i passaggi intermedi, rectius le cessioni in blocco idonee a ricomprendere il medesimo diritto di credito, avendo prodotto gli atti di cessione, nell'ordine, da San Paolo IM s.p.a. in favore di da in Controparte_5 Controparte_5
favore di da in favore di e da Controparte_6 Controparte_6 Controparte_7
quest'ultimo in in favore di (cfr. in tal senso i documenti da 2 a 8 prodotti con il Controparte_1
ricorso introduttivo).
pagina 4 di 7 La medesima società ha, inoltre, pienamente suffragato l'errore originario contenuto nell'atto di compravendita dell'immobile effettuato dal proprio debitore, riportato a cascata nella nota di trascrizione, nel contestuale atto di mutuo e nella nota di iscrizione dell'ipoteca, essendo sufficiente esaminare la relazione prodotta al documento n. 11 ed i relativi allegati per avvedersi di come venditrice dell'immobile acquistato da , avesse a propria volta Controparte_2 Controparte_4
acquistato, dapprima, per successione paterna, come da denuncia di successione trascritta in data
1.12.1986, ai nn. 10676 e 7421, e, successivamente, per successione materna, come da denuncia di successione trascritta in data 28.10.1997, ai nn. 13775 e 9459, la piena proprietà dell'immobile sito in
GN Po (PV), via Cavour snc, al NCEU del medesimo Comune individuato al foglio 15 (e non già
5), particelle 706 e 908 graffate, individuazione catastale oggi soppressa e sostituita con foglio 15, particelle 706 e 1942 graffate, non esistendo nel catasto del Comune di GN Po alcun ulteriore immobile indicato con i seguenti dati catastali: foglio 5, particelle 706 e 908 graffate erroneamente riportati nell'atto di compravendita, in quello di mutuo con concessione volontaria di ipoteca e nelle note, rispettivamente, di trascrizione del primo e di iscrizione della seconda.
A riprova del refuso contenuto nell'atto di compravendita (in buona sostanza si sarebbe semplicemente omesso di digitare il n. 1 davanti al n. 5) e, a cascata, in tutti i successivi atti e nelle note di trascrizione ed iscrizione che hanno riguardato il medesimo immobile o, per meglio dire, “semplicemente” la relativa indicazione catastale, è sufficiente rilevare come sia nel contratto di compravendita che nell'atto di concessione di mutuo e di concessione di ipoteca volontaria il terreno pertinenziale risulti correttamente censito al foglio 15, mappale 929.
Per tali ragioni, essendo il refuso imputabile al notaio rogante entrambi gli atti piuttosto evidente, tanto più che la resistente costituita, originaria proprietaria dell'immobile, ha ammesso l'erronea indicazione e persino l'acquirente, non costituendosi in giudizio, ha omesso di rilevare alcunché idoneo a giustificare l'erronea indicazione catastale, in accoglimento delle domande proposte va disposta sia la correzione dell'errore contenuto nell'atto di compravendita stipulato a rogito del notaio Per_2
in data 28.5.2002, rep. n. 215361, racc. n. 5132, nel senso che, laddove il bene oggetto di
[...]
compravendita è stato indicato al “NCEU Comune di GN Po (PV), partita 1001705, foglio A/5 mappale 706 graffato con il mappale 908” debba leggersi ed intendersi “NCEU Comune di GN
Po (PV), partita 1001705, foglio A/15 mappale 706 graffato con il mappale 908” con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pavia di procedere alla conseguente rettifica ed annotazione nella nota di trascrizione presentata in data 25.6.2002, ai nn. 12005 di registro generale e
8408 di registro particolare, sia la correzione del medesimo errore contenuto nell'atto di mutuo a rogito del medesimo notaio stipulato in data 28/5/2002, rep. n. 215362, racc. n. 5133, con conseguente pagina 5 di 7 rettifica ed annotazione nella nota di iscrizione di ipoteca volontaria presentata in data 25/6/2002 ai nn.
12006 di registro generale e 2415 di registro particolare e nella successiva nota in rinnovazione effettuata in data 31.5.2022 ai nn. 10771 di registro generale e 2109 di registro particolare.
Come da conforme richiesta avanzata dalla resistente, che ha immediatamente ammesso l'errore sostenendo che sarebbe anche spontaneamente comparsa innanzi ad un qualsivoglia notaio per provvedervi, le spese di lite rispettivamente sostenute vanno integralmente compensate, non potendo la parte ricorrente neppure recuperarle nei confronti della parte rimasta contumace, non avendo quest'ultima manifestato alcuna opposizione all'accoglimento della domanda e neppure potendosi ritenere essa stessa causa dell'errore esclusivamente imputabile al notaio rogante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda proposta da nella qualità di mandataria con Parte_1
rappresentanza di dispone correggersi l'errore contenuto nell'atto di Controparte_1
compravendita stipulato a rogito del notaio in data 28.5.2002, rep. n. Persona_2
215361, racc. n. 5132, nel senso che, laddove il bene immobile trasferito da CP_2
in favore di è stato indicato come segue: al “NCEU Comune di
[...] Controparte_4
GN Po (PV), partita 1001705, foglio A/5 mappale 706 graffato con il mappale 908”, debba leggersi ed intendersi “NCEU Comune di GN Po (PV), partita 1001705, foglio
A/15 mappale 706 graffato con il mappale 908”;
2. per l'effetto, dispone che a cura del competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Pavia si provveda, con esonero da ogni responsabilità, alla rettifica dell'erronea indicazione catastale dell'immobile ed all'annotazione del bene come segue: “partita 1001705, foglio A/15 mappale
706 graffato con il mappale 908” nella relativa nota di trascrizione presentata in data 25.6.2002, ai nn. 12005 di registro generale e 8408 di registro particolare;
3. in accoglimento della domanda proposta da nella qualità di mandataria con Parte_1
rappresentanza di dispone correggersi l'errore contenuto nell'atto di Controparte_1
erogazione del mutuo a rogito del medesimo notaio stipulato in data Persona_2
28.5.2002, rep. n. 215362, racc. n. 5133, nel senso che laddove il bene oggetto di garanzia a carico del quale è stata iscritta ipoteca volontaria in favore di AN IM s.p.a. è stato indicato come segue: al “NCEU Comune di GN Po (PV), partita 1001705, foglio A/5 mappale 706 graffato con il mappale 908”, debba leggersi ed intendersi “NCEU Comune di
GN Po (PV), partita 1001705, foglio A/15 mappale 706 graffato con il mappale 908”;
pagina 6 di 7 4. per l'effetto, dispone che a cura del competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Pavia si provveda, con esonero da ogni responsabilità, alla rettifica dell'erronea indicazione catastale ed all'annotazione del bene come segue: “partita 1001705, foglio A/15 mappale 706 graffato con il mappale 908” nella relativa nota di iscrizione d'ipoteca volontaria presentata in data
25/6/2002 ai nn. 12006 di registro generale e 2415 di registro particolare nonché nella successiva nota in rinnovazione presentata in data 31.5.2022 ai nn. 10771 di registro generale e
2109 di registro particolare;
5. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute e le dichiara non ripetibili nei confronti di . Controparte_4
Così deciso in Monza in data 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 7 di 7