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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. Giuseppe Ondei - Presidente rel.
- Dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere
- Dott.ssa Rossella Milone - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3942/23 promossa in grado d'appello da
(C.F. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura allegata telematicamente, dagli avv.ti Aldo Fontanelli, Annamaria Passini e
Simone, il quale è elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei predetti difensori;
Email_1 Email_2
. Email_3
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore delegato Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria di rappresentata e difesa, CP_2 Controparte_3
come da procura allegata telematicamente, dall'avv. Gianluca de Lima Souza ed elettivamente domiciliata in via Riviera di Chiaia 267, Napoli.
APPELLATA
OGGETTO: mutuo.
*
Conclusioni delle parti
CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Pri ma C ivile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 9 4 2 / 2 0 2 3
PER EZIO Pt_1 Pt_1 piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 3747/2023 resa inter partes dal Tribunale
Ordinario di Milano, Sezione VI Civile, nel giudizio numero di Ruolo Generale
31427/2022, pubblicata in data 9 maggio 2023 e non notificata:
Nel merito e in via definitiva: 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione Co attiva della n.q. di mandataria di non avendo Controparte_1 Controparte_3 essa provato, pur incombendogliene l'onere, che il credito di cui si tratta fosse stato tra quelli ricompresi nella cessione attuata dalla sua Mandataria con Controparte_3
e da quest'ultima nei confronti del/i suo/suoi dante/i causa sino Controparte_4 al creditore originario Parte_2
Primo Cedente);
[...]
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Signor
[...] in quanto, originario socio accomandatario della mutuataria C.P. Parte_1
beneficiaria del mutuo fondiario del Controparte_5
30.01.2006, non è tenuto alla obbligazione di pagamento dedotta in giudizio risultando esserne stato liberato ex art. 2500 quinquies c.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e statuire che nulla è dovuto dal Signor per tutti i Parte_1 motivi dedotti di opposizione introduttivo del presente giudizio e nel presente atto di appello.
-Subordinatamente: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2964 c.c. della obbligazione di pagamento in capo al Signor
[...]
a fronte del diritto dedotto in giudizio dalla Parte_1 Controparte_6
- In via ulteriormente subordinata: per tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto circa le illegittimità delle condizioni contrattuali, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo in questione e la conseguente illegittimità della domanda di pagamento avversa posta a fondamento del D.I. n. 8610/2022 del Tribunale di Milano, notificato il
20 giugno 2022 nei confronti dell'odierno opponente.
- In ogni caso dichiarare la tenuta alla restituzione di tutte le somme Controparte_1 medio tempore versate dal Signor a titolo di spese di soccombenza Parte_1 disposte con la sentenza del Tribunale di Milano n. 3747/2023,
- In ogni caso e comunque, con vittoria di spese e compensi, maggiorati dalle spese generali ed oneri accessori del doppio grado del giudizio.
PER ST : CP_1
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In via principale e nel merito, rigettare integralmente il gravame in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3747/2023, pubblicata dal Tribunale di Milano, in data 09/05/2023, all'esito del procedimento R.G.N. 31427/2022, con conferma del sottostante decreto ingiuntivo n. 8610/2022, emesso in data 26.05.2022 dal Tribunale di Milano e notificato in data 20.06.2022;
2) Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre oneri come per legge.
*
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. - Il processo di primo grado
1.1 – Il ricorso per decreto ingiuntivo
Con il decreto ingiuntivo n. 816 del 2022 emesso dal Tribunale di Milano, CP_1
ha ingiunto al sig. il pagamento di euro 580.413,94, oltre
[...] Parte_1 interessi, in qualità di socio accomandatario della società C.P. Controparte_5
debitrice di tale somma a titolo di mutuo fondiario stipulato in data
[...]
30.01.2006 con Intesa San Paolo, credito, poi, ceduto da quest'ultima alla società
e, successivamente, alla società ingiungente. Controparte_4
1.2 - L'opposizione a decreto ingiuntivo
Al predetto decreto si è opposto il sig. eccependo il proprio difetto Parte_1 di legittimazione passiva in virtù del disposto dell'art. 2500-quinquies c.2 c.c., poiché la società debitrice si è trasformata in società a responsabilità limitata e, nonostante l'invio di apposita comunicazione, non è intervenuto il dissenso espresso della creditrice in relazione alla liberazione del socio accomandatario dalle obbligazioni sorte prima della trasformazione societaria.
L'opponente ha contestato anche la legittimazione attiva della società ingiungente, ritenendo che la controparte non abbia in alcun modo dimostrato la titolarità del credito, stante la mancanza di prova relativamente alla prima cessione dello stesso, ossia quella intervenuta tra Intesa San Paolo S.p.a., creditrice originale, e dante Controparte_4
causa della società ingiungente.
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Il sig. si è, poi, difeso facendo valere l'eccezione di prescrizione del credito, Pt_1
essendo il mutuo oggetto di causa risalente al 2006.
Infine, l'opponente ha svolto numerose difese relative alla validità del contratto di mutuo, ritenendolo nullo a causa delle censure che si vanno ad esporre. In particolare, è stata dedotta la mancata indicazione nel contratto di mutuo dell' l'applicazione Pt_3
del tasso EURIBOR nonostante le sanzioni emesse dalla Commission Europea relativamente alla manipolazione di tale indice, l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito e la difformità tra le condizioni contrattuali pattuite e quelle concretamente applicate.
In virtù di quanto sopra esposto, il sig. ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Pt_1
1.3 – Le difese della società opposta
Si è costituita contestando tutte le deduzioni avversarie in quanto Controparte_1
infondate.
1.4 - La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3747 pubblicata in data 09.05.2023, ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Il primo giudice ha rigetto l'eccezione relativa alla mancanza di legittimazione passiva del sig. affermando che, nonostante la correttezza delle argomentazioni di diritto Pt_1
svolte da quest'ultimo, esse non possono trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la comunicazione della trasformazione societaria prevista dall'art. 2500- quinquies risulta essere del tutto generica e, di conseguenza, inidonea a raggiungere il proprio scopo.
Quanto alla prova della cessione del credito, il giudice di primae curae ha rilevato che la documentazione prodotta in atti è sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito in favore di Controparte_1
Il Tribunale ha, altresì, rigettato l'eccezione di prescrizione affermando che l'obbligazione per cui è causa risulta essere unitaria, sebbene suddivisa in rate e pag. 4/13 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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ritenendo, pertanto, che il termine di prescrizione di tale obbligazione decorre dal giorno di scadenza dell'ultima rata. In virtù di tale principio di diritto, il primo giudice ha escluso l'estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa della società ingiungente.
Quanto, invece, alle contestazioni inerenti al contenuto del contratto di mutuo, il primo giudice ha rilevato che la mancata indicazione dell' non è causa di nullità del Pt_3
contratto e che non vi è prova alcuna né della difformità tra le condizioni pattuite e quelle realmente applicate, né delle doglianze in materia di . CP_7
Infine, il Tribunale, esaminato il contenuto testuale dell'accordo stipulato tra le parti, ha ritenuto che assolutamente determinabile il tasso d'interesse del contratto di mutuo.
Per le ragioni esposte, il giudice di primo grado ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando, altresì, il sig. al pagamento di 18.000 euro a Pt_1
titolo di spese legali in favore della società Controparte_1
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1. - L'atto di citazione in appello
Con atto di citazione in appello ritualmente depositato in data 04.12.2023, il sig. ha impugnato la sentenza n. 3747del 2023 del Tribunale di Milano, Parte_1
affidandosi a 3motivi di gravame.
2.1.1. - Primo motivo di gravame: violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver ritenuto sussistente la legittimazione attiva di nonostante le risultanze istruttorie. Controparte_1
2.1.3. - Secondo motivo di gravame: violazione dell'art. 2500 c.c. nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del sig.
Pt_1
2.1.4 – Terzo motivo di gravame: erroneità della sentenza impugnata laddove ha rigettato le contestazioni in merito alle condizioni contrattuali del mutuo per cui è causa e alla conseguente nullità dello stesso.
2.2. - Comparsa di costituzione e risposta
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie Controparte_1
in quanto inammissibili e infondate.
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3. - Svolgimento del processo d'appello
All'esito dell'udienza del 29 maggio 2024, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., al giorno 11 giungo 2025. Al termine di tal udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*
Motivi della decisione
4. - La decisione della Corte
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.1. – Il primo motivo d'appello
4.1.1. - Gli argomenti delle parti
Con il primo motivo d'appello, il sig. reitera l'eccezione già svolta in primo Pt_1 grado riguardo alla carenza di legittimazione attiva dell'appellata.
In particolare, l'appellante evidenzia che l'odierna controparte ha acquistato il credito oggetto di giudizio da la quale, a sua volta, acquistò il credito per Controparte_4 effetto di un contratto di cessione intervenuto con l'originaria creditrice Intesa San
Paolo S.p.a.. A tal proposito, il sig. afferma che non è stata provata la prima delle Pt_1
predette cessioni (ossia quella intercorsa tra Intesa San Paolo S.p.a. e CP_4
, non essendo sufficiente il solo avviso in Gazzetta Ufficiale prodotto in giudizio,
[...]
poiché non è possibile da questo ricavare in maniera certa che il credito oggetto di causa rientrasse tra quelli ceduti in blocco a Controparte_4
La società appellata contesta il motivo d'appello avversario ritenendolo infondato data la presenza in atti di documenti idonei a provare la cessione del credito da Intesa San
Paolo a Controparte_4
Più nello specifico, evidenzia che è sufficiente la produzione dell'avviso Controparte_1
in Gazzetta Ufficiale per ritenere assolto l'onere gravante sul creditore cessionario di provare il proprio acquisto;
inoltre, la società appellata rileva che nel secondo contratto pag. 6/13 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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di cessione viene richiamato la compravendita intercorsa tra e Intesa San CP_4
Paolo e il numero identificativo del credito ceduto.
4.1.2. - Le ragioni della decisione
Il motivo d'appello in esame è infondato.
Occorre primariamente chiarire, in diritto, che la giurisprudenza consolidata della
Cassazione, a cui la presente sezione aderisce, ritiene sufficiente ai fini della dimostrazione della cessione di un credito, in caso di trasferimenti in blocco, la produzione in giudizio dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, purché esso sia redatto in maniera tale da consentire di individuare con certezza tutti i crediti trasferiti.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte precisato che “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. (Cfr. Cass n. 29973/2021).
Ebbene, nel caso di specie, è stato prodotto in giudizio l'avviso in Gazzetta Ufficiale, il quale indica le seguenti caratteristiche dei crediti ceduti:
- derivazione da contratto di mutuo, apertura di credito o altre forme tecniche di finanziamento;
- concessione del finanziamento a persone fisiche o giuridiche;
- concessione del finanziamento avvenuta tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre
2017;
- qualificazione del credito come attività deteriorata.
Inoltre, l'avviso in Gazzetta Ufficiale contiene apposito link tramite il quale è possibile reperire i dati identificativi dei crediti ceduti.
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In virtù del contenuto dell'avviso prodotto in giudizio e tenuto conto che il credito oggetto di causa risulta avere tutte le caratteristiche sopra enunciate, è possibile affermare che la società appellata ha assolto al proprio onere probatorio.
Pertanto, il primo motivo d'appello deve essere rigettato.
4.2. - Il secondo motivo d'appello
4.2.1. - Gli argomenti delle parti
Con il secondo motivo d'appello, il sig. censura la sentenza impugnata nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto che la comunicazione inerente alla trasformazione della società
C.P. Immobiliare da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata non era idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 2500 c.c., ossia la liberazione dei soci accomandatari dalla responsabilità per l'inadempimento dei debiti sorti prima della trasformazione.
In particolare, l'appellante evidenzia che la comunicazione è avvenuta con raccomandata - quindi con le modalità richieste dalla legge – e conteneva espressamente l'avviso dell'avvenuta trasformazione.
Infine, il sig. rileva che la creditrice, in seguito a tale comunicazione, ha sempre Pt_1
rivolto tutte le comunicazioni solamente alla società debitrice, con ciò ammettendo implicitamente di ritenere l'odierno appellante non responsabile per i debiti societari.
La società appellata, al contrario, ritiene che la comunicazione in esame risulti del tutto priva del requisito della specificità, avendo ad oggetto, in realtà, la sola modifica dei dati societari ai fini della fatturazione. A parere della società tale Controparte_1
avviso avrebbe dovuto contenere, come afferma la giurisprudenza consolidata, la notizia circostanziata e specifica della trasformazione della società e della conseguente liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata in caso di mancato dissenso espresso dei creditori.
Inoltre, la società appellata contesta anche le modalità di invio di tale missiva, affermando che nella documentazione in atti non è indicato il numero identificativo pag. 8/13 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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della raccomandata e specificando che essa è stata inviata non alla sede legale di
[...]
, bensì ad una sua filiale, priva di personalità giuridica. CP_8
Infine, quanto alle condotte valorizzate da controparte che dimostrerebbero implicitamente la liberazione del sig. dalla propria responsabilità, la società Pt_1
evidenzia che è la legge stessa che impone al creditore di rivolgersi, per Controparte_1 ottenere l'adempimento delle obbligazioni contratti, prima alla società e, solo successivamente, ai soci della stessa.
4.2.2. Le ragioni della decisione
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
In punto di diritto, entrambe le parti concordano con quanto affermato dal primo giudice, ossia che la comunicazione di cui all'art. 2500-quinquies deve aver ad oggetto specificatamente l'intervenuta trasformazione della società.
Le divergenze tra appellante e appellata si riscontrano, dunque, in merito alla verifica, in concreto, della specificità della comunicazione.
La Corte ritiene che sia corretta la conclusione raggiunta dal primo giudice, in quanto la comunicazione prodotta in atti, sebbene riferisca dell'intervenuta trasformazione, non può in alcun modo definirsi specifica, se all'aggettivo “specifica” si vuole dare un senso.
La predetta missiva, infatti, ha ad oggetto principalmente la modifica dei dati di fatturazione e, sebbene contenga il riferimento generico all'avvenuta trasformazione, esso non è nè specifico, né circostanziato. Per potersi dire specifica, invece, la comunicazione avrebbe dovuto contenere i riferimenti dell'atto di trasformazione, quali, ad esempio, la data e il numero della delibera assembleare in cui tale decisione è stata presa.
Si noti, inoltre, che il meccanismo di cui all'art. 2500-quinquies c.2, prevedendo un'ipotesi di silenzio assenso, in deroga al principio generale di irrilevanza del silenzio nei rapporti contrattuali, deve essere applicato in maniera restrittiva.
Pertanto, il motivo d'appello in esame deve essere rigettato.
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4.3. Il terzo motivo d'appello
4.3.1. Le ragioni delle parti.
Con il terzo motivo di gravame il sig. ripropone le contestazioni già avanzate in Pt_1
primo grado riguardo al contratto di mutuo, chiedendo che, per tali ragioni, venga dichiarato nullo.
In particolare, viene denunciata:
- l'erroneità del saldo finale indicato dalla CP_9
- la mala fede di quest'ultima dovuta al non aver mai posto in ammortamento il mutuo, generando, quindi, indebiti interessi;
- l'applicazione di condizioni contrattuali peggiorative rispetto a quelle pattuite e, nello specifico, di aver applicato un tasso variabile e non quello fisso originariamente concordato;
- l'indeterminatezza del tasso concordato.
Infine, l'appellante evidenzia come la giurisprudenza più recente abbia sancito la nullità dei mutui a valle dell'intesa antincorrenziale sanzionata dalla Commissione Europea per aver artificiosamente alterato l'andamento del tasso , indice al quale faceva CP_7
riferimento il mutuo per cui è causa al fine di calcolare il tasso d'interesse.
La società appellata ritiene che tutte le predette contestazioni siano infondate in quanto generiche e perché dalla documentazione prodotta (contratto di mutuo e prospetto informativo) risultano chiaramente tutte le condizioni contrattuali applicate, le quali sono state inoltre sottoscritte appositamente.
4.3.2. La decisione della decisione
Anche il presente motivo è infondato.
Il motivo d'appello in esame coinvolge molteplici censure attinenti a diversi aspetti.
Le contestazioni in merito all'erroneità del saldo contabile fatto valere della banca risultano generiche e non trovano riscontro nella documentazione prodotta, nella quale, infatti, sono presenti gli estratti conto che dimostrano l'erogazione delle somme mutuate pag. 10/13 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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e le quietanze che il sig. quale amministratore della società mutuataria, ha Pt_1
rilasciato alla banca.
Altrettanto generiche risultano le contestazioni riguardanti il mancato ammortamento del mutuo, oltre a risultare irrilevanti, non essendo stato indicato in alcun modo dall'appellante come tale circostanza, che pur rimane non dimostrata, potrebbe condurre ad una dichiarazione di nullità del contratto, come, invece, sostiene l'appellante.
L'allegazione in esame, infatti, potrebbe per lo più rilevare ai sensi dell'art. 1175 c.c., norma che non attiene alla validità del contratto.
Anche le censure relative all'indeterminatezza del tasso di interesse concordato risultano non dimostrate. In particolare, sia il contratto in atti, che il documento di sintesi ad esso allegato, riportano la composizione del tasso di interesse, il quale viene determinato nella somma tra, una quota fissa e una quota variabile dipendente dall'andamento del tasso EURIBOR. Risultano, quindi, infondate le doglianze riguardo l'indeterminatezza del tasso e conseguentemente, anche quelle inerenti alle condizioni concretamente applicate, poiché non è vero che la ha applicato un tasso variabile CP_9
più gravoso per il correntista rispetto a quello fisso pattuito, in quanto, come detto, il tasso è stato sin da subito previsto come variabile.
Infine, risultano infondate anche le censure relative alla manipolazione del tasso
Euribor.
Occorre primariamente rilevare, in diritto, che la decisione della Commissione Europea ha valore di prova privilegiata solo nei confronti delle banche coinvolte nell'intesa, tra le quali non rientra Intesa San Paolo S.p.a., originaria mutuante nel caso di specie.
Sul punto, giova poi richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte n.
12007/2024, secondo la quale un contratto può dirsi derivante da un'intesa restrittiva
(cd. "a valle" dell'intesa) della concorrenza solo qualora venga dimostrato che almeno uno dei contraenti sia quanto meno a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ebbene, nel caso di specie, non sussistono prove sul punto, né tanto meno allegazioni di alcun genere.
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Infine, per dovere di completezza, non risulta dagli atti che la società appellante abbia coltivato, con apposito gravame, le questioni inerenti alla prescrizione del credito e la
Par mancata indicazione dell' , le quali risultano, dunque, coperte da giudicato.
Per le ragioni appena esposte, anche il terzo motivo deve essere rigettato.
5. – Conclusione e spese
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano reggetta l'appello proposto e, per l'effetto, condanna il sig. al pagamento delle spese Parte_1
del presente grado di giudizio, in favore di che, tenuto conto del valore e Controparte_1
della complessità della causa, si liquidano, secondo i parametri in medi, in euro
18.511,00 (di cui 5.706,00 per la fase di studio, 3.318,00 per la fase introduttiva e
9.487,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. 3942/2023, in conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3747 del
09.05. 2023, così dispone:
I) rigetta integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.816 del 2022 emesso dal Tribunale di Milano;
II) condanna il sig. al pagamento di euro 18.511,00, oltre spese Parte_1
forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
III) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1^ quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna della società ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente est.
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