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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/06/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1812/2024 promossa
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA NIRONE, 2 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. PERRONE ANDREA PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCALERA MARCO
( ) VIA C. BATTISTI, 11 20122 MILANO;
C.F._2
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in VIA NIRONE, 2 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. PERRONE ANDREA
PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCALERA MARCO
( ) VIA C. BATTISTI, 11 20122 MILANO;
C.F._2
RICORRENTI
CONTRO
pagina 1 di 23 (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO, 7 MILANO presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
PALMISANO PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
COLANTUONI VIRNA ( ); C.F._4
RESISTENTE
avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza ex art. 187-septies, co. 6, TUF nel merito, in via principale, per le ragioni di cui in narrativa dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, annullare il provvedimento sanzionatorio applicato dalla a CP_1
e con la Delibera n. 23077 in data 24 aprile 2024, Parte_1 Parte_2 nonché, se del caso, ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o connesso e, per l'effetto, condannare alla restituzione degli importi, rispettivamente, di € 60.000 e 80.000, corrisposti da e a titolo di sanzione amministrativa, nonché Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 22.394,70, oggetto di confisca nei confronti di con gli Parte_2 interessi legali dal pagamento al saldo;
nel merito, in via subordinata, ridurre al minimo edittale le sanzioni amministrative pecuniarie disposte con la Delibera n. 23077 in data 24 aprile 2024 nei confronti di e Parte_1
e, per l'effetto, condannare alla restituzione degli importi pagati in eccesso, Parte_2 nonché disporre la pubblicazione in forma anonima ex art. 195-bis, co. 2, lett. a e c, TUF;
nel merito, in ogni caso, condannare la al risarcimento del danno in favore di CP_1 [...]
n misura pari a € 132.000 per danno patrimoniale e € 50.000 per danno morale;
Parte_1 in via istruttoria, concedere termine per la presentazione di memorie e documenti e per la formulazione di ulteriori istanze istruttorie in replica alle deduzioni della CP_1
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento sanzionatorio.
Per Controparte_1
pagina 2 di 23 Si conclude perché piaccia a codesta ecc.ma Corte d'appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, rigettare il ricorso per assoluta infondatezza e inconferenza dei motivi ivi addotti e respingere la domanda di risarcimento del danno per inammissibilità.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie, nel prosieguo del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Fatti
(“ ”) e Parte_1 Parte_1 Parte_2
(“ ) sono stati destinatari della Delibera sanzionatoria n. 23077, emessa da Parte_2
il 24.04.2024 per la ritenuta violazione: CP_1
• da parte di del combinato disposto degli artt. 10, paragrafo 1, e 14, Parte_1 lettera c), del regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionato dall'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 58/1998;
• da parte di del combinato disposto degli artt. 8, paragrafo 1 e paragrafo Parte_2
4, comma 2, e 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionato dall'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.
Ad è stato addebitato di aver comunicato, al di fuori del normale esercizio del Parte_1 lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, l'informazione privilegiata concernente il progetto di partnership strategica tra Società LI di Assicurazione s.p.a. (“LI”) e
(“ ), di cui era entrato in possesso in ragione dell'attività Controparte_2 CP_2 lavorativa svolta presso CP_2
Ad è stato addebitato di aver, in possesso dell'informazione privilegiata sopra Parte_2 definita (informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato), acquistato il 19.06.2020, tramite FinecoBank, n. 13.440 azioni LI, utilizzando la suddetta informazione.
pagina 3 di 23 Per le ritenute violazioni sono state irrogate a le seguenti sanzioni: Parte_1
- sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 60.000;
- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art.187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, pari a mesi 6;
Sono state irrogate a le seguenti sanzioni: Parte_2
- sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 80.000,00
- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater,
comma 1, del Dlgs n. 58/1998, pari a mesi 8.
Con confisca dei beni, ai sensi dell'art. 187-sexies del TUF, fino alla concorrenza del valore del profitto conseguito, pari ad € 22.394,70.
ed hanno proposto opposizione, sulla base di motivi così Parte_1 Parte_2 rubricati:
1) Violazione di legge. L'illegittimità della Delibera per violazione della disciplina in materia di presunzioni semplici.
2) Violazione di legge. L'errata applicazione dell'art. 2729, co. 1, c.c. nel caso concreto.
3) Violazione di legge. Il mancato rispetto del termine di decadenza per la contestazione degli addebiti
4) Violazione di legge. Il difetto di motivazione.
5) Violazione di legge. La clamorosa sproporzione della sanzione.
Gli opponenti hanno domandato l'annullamento della delibera con la condanna di alla CP_1 restituzione delle somme pagate a titolo di sanzione amministrativa, nonché dell'importo oggetto di confisca ai danni di con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
in subordine, Parte_2 hanno domandato la riduzione delle sanzioni al minimo edittale, con condanna di alla CP_1 restituzione degli importi pagati in eccesso;
hanno altresì domandato la condanna di al CP_1 risarcimento del danno, patrimoniale e morale, in favore di il quale è stato Parte_1 licenziato da Controparte_2
pagina 4 di 23
si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 allegazione di censure specifiche, in ragione del “costante rinvio agli atti prodotti nel corso del procedimento sanzionatorio, pedissequamente richiamati nell'atto di opposizione con la mera indicazione delle pagine e non già dei contenuti”. Nel merito ha comunque domandato il rigetto dell'opposizione, contestandone tutti i motivi, nonché il rigetto della domanda risarcitoria anche per difetto di prova della sussistenza del nesso di causalità tra il procedimento sanzionatorio e il licenziamento di Parte_1
§ Esame dei motivi
I. Primo motivo
I.1. I ricorrenti lamentano che abbia ritenuto accertato, per presunzioni semplici, il fatto CP_1 posto a fondamento delle sanzioni irrogate, quando, di contro, esisterebbe agli atti prova diretta del contrario. I documenti e le dichiarazioni testimoniali (di , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
dimostrerebbero, infatti, che non conosceva l'informazione
[...] Parte_1 privilegiata quando il fratello ha realizzato l'acquisto di azioni LI. Assumono, dunque, Pt_2 che “Poiché «non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici» quando il fatto ignoto «ha costituito oggetto di una prova diretta di segno opposto» (così Cass. 1° settembre 2023, n. 25635, in
Dejure), la Delibera è illegittima per violazione dell'art. 2729, co. 1, c.c..”.
I.2. contesta che le cd. “prove dirette di segno opposto”, sia documentali (la e-mail del 19 CP_1 giugno 2020) sia testimoniali (le dichiarazioni rese in sede di assunzione di informazioni ai fini di attività investigativa difensiva ex artt. 391-bis, 391-ter e 391-nonies c.p.p. rese dai sig.ri Tes_2 Tes_1
e , siano idonee a scalfire le risultanze dell'attività istruttoria. Tes_3
Premesso che nel riscontrare la richiesta di informazioni integrative in merito alla indagine CP_2 svolta sul processo decisionale esitato nel comunicato stampa del 25.06.2020 sulla partnership strategica con LI, ha precisato la possibile incompletezza delle informazioni rese (“Nonostante gli sforzi profusi è tuttavia possibile (…) che, anche in dipendenza delle note limitazioni alla mobilità dovute alla pandemia da Covid-19 e del tempo trascorso, talune informazioni - partecipanti a una determinata riunione, ovvero alla ricostruzione del preciso contenuto di quanto discusso - non siano
pagina 5 di 23 state reperite ovvero che quelle a disposizione siano incomplete”), qui riassumendosi in CP_1 sintesi le deduzioni in fatto per punti essenziali, rileva che:
- all'epoca dei fatti, svolgeva la propria attività lavorativa all'interno del Parte_1
Group CEO Office di a diretto riporto del Group CEO (GCEO) di CP_2 CP_2 Controparte_3 insieme con i) Responsabile del GCEO Office;
ii) segretaria Testimone_2 Testimone_4 del GCEO Office e assistente personale del GCEO;
iii) iv) Persona_1 Per_2
v) e vi)
[...] Persona_3 Testimone_5
- e avevano accesso alla casella e-mail del GCEO ed erano iscritti Testimone_2 Testimone_3 nella sezione permanente del Registro Insider di CP_2
come da lui stesso dichiarato, svolgeva mansioni di supporto alla definizione Parte_1
e gestione dell'agenda del Group CEO e alla predisposizione di memo di sintesi per la partecipazione a riunioni ed eventi, ricevendo di conseguenza la documentazione dell'incontro alcuni giorni prima o il giorno prima, per quanto il memo di sintesi non venisse richiesto nei casi che il Group CEO seguiva personalmente.
- il Group CEO Office aveva accesso in esclusiva a una cartella di lavoro condivisa, in cui venivano archiviati i documenti di volta in volta ricevuti via e-mail dalle altre funzioni aziendali di volta in volta competenti per la specifica riunione/evento.
- la preparazione delle riunioni degli organi societari e dei Comitati era gestita dalla funzione Affari
Societari ed in particolare da e Persona_4 Testimone_1 aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza del Progetto relativo alla Parte_1 partnership, il 19.06.2020, “in occasione della condivisione via e-mail dei documenti a supporto del
Comitato Operazioni Strategiche che si sarebbe tenuto il medesimo giorno” e di non aver predisposto un memo di sintesi, avendo ricevuto il materiale utile per la partecipazione alla riunione solo poche ore prima della riunione medesima.
-Invero, il 17.06. 2020 era stato convocato d'urgenza il Comitato Operazioni Strategiche (COS) di per il giorno 19.06.2020: CP_2
tra gli altri, aveva ricevuto una mail di convocazione del COS nel cui ordine Parte_1 del giorno era previsto l'“Esame di un potenziale investimento strategico”: “Oggetto: Convocazione
COS 19.6.2020 – RISERVATA”; aveva richiesto sul punto informazioni a (“Di cosa si Testimone_1 parla? Grazie”), il quale tuttavia gli aveva risposto di non esserne al corrente;
pagina 6 di 23 il 18.06.2020 CE (Chief Financial Officer di ) aveva inviato a e per Controparte_4 Controparte_3 conoscenza a (AD di ), una e-mail con allegata la documentazione Tes_6 Controparte_5 inerente al progetto relativo alla partnership in versione PowerPoint e PDF, per la successiva presentazione al COS del 19.06.2020, e ed iscritti nella Sezione Testimone_3 Testimone_2 permanente del Registro Insider di avevano accesso alla casella e-mail del GCEO;
CP_2
alle 15:11, aveva ricevuto da la medesima versione PDF del Testimone_1 Persona_4 documento relativo alla partnership, inviata da CE, per il caricamento sulla repository
Boardvantage;
il 18.06.2020, aveva ricevuto sull'utenza mobile intestata a ad esso in Parte_1 CP_2 uso una chiamata da alle 14:41 circa, (durata circa 9 minuti e 28 secondi) ed una Testimone_2 chiamata, alle 16:19 circa, da (durata circa 3 minuti e 13 secondi); Testimone_1 il 19/06/2020, alle ore 9:57, aveva inviato a una e-mail, Testimone_2 Parte_1 ricevuta a sua volta da alle ore 8:28, avente ad oggetto “FW: OGGI 14h30 - Comitato Testimone_3
Operazioni Strategiche – documentazione”, recante in allegato, tra l'altro, la versione aggiornata di un file PDF recante la presentazione del “Progetto Alfa - Un'opportunità di crescita unica attraverso una partnership strategica con uno dei principali operatori del mercato assicurativo italiano”, all'interno della quale vi era la descrizione dell'operazione di integrazione tra e LI, ivi comprese le CP_2 condizioni finanziarie dell'operazione, che comportavano la “sottoscrizione di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per un ammontare pari ad €300mln che permetterebbe di raggiungere una quota in LI pari a 24,4%”; aveva quindi partecipato, come uditore (circostanza da lui stesso non esclusa, Parte_1 anche in assenza di un preciso ricordo), alla riunione del COS del 19.06.2020, venendo iscritto nel registro insiders quel giorno stesso al termine della seduta. deduce quindi che: se avesse dovuto restare all'oscuro CP_1 Parte_1 dell'operazione, non avrebbe avuto significato inviargli la mail di convocazione per la riunione del
COS; la circostanza che egli fosse stato convocato, potrebbe ragionevolmente aver indotto i suoi colleghi e (anch'essi in copia a quella e-mail), secondo normali dinamiche Tes_2 Tes_3 Tes_1 aziendali, a condividere quanto appreso sull'oggetto della riunione, anche a fronte di domande dell' i contatti telefonici con e nel pomeriggio del 18.06.2020, quando i Parte_1 Tes_2 Tes_1 due erano già al corrente dei dettagli dell'operazione, sono comprovati;
è innegabile che tale contesto abbia agevolato la circolazione dell'informazione privilegiata;
le affermazioni rese in sede di indagini pagina 7 di 23 difensive da e i quali tutti avevano negato di avere condiviso informazioni (o Tes_3 Tes_2 Tes_1 dettagli) sul progetto con si appalesavano da un lato dubbie e non dirimenti, Parte_1 dall'altro neppure convincenti sotto il profilo dell'attendibilità, dati i contatti telefonici per l'appunto intercorsi tra i soggetti il 18.06.2020 pomeriggio, dopo che e erano venuti a conoscenza Tes_2 Tes_1 dell'informazione privilegiata.
I susseguenti fatti accertati indicavano, poi, che venuto a conoscenza Parte_1 dell'informazione privilegiata al più tardi dal 18.06.2020, ha comunicato la stessa a
[...] il quale ne ha fatto uso a fini di profitto: Parte_2
-i dati relativi al traffico telefonico in entrata e in uscita del periodo 01.06.2020 – 30.06.2020 tra le utenze in uso ai due fratelli dimostravano che il giorno in cui i contatti erano stati in assoluto più numerosi (9 contatti, a fronte di un numero massimo di 5 contatti negli altri giorni) era proprio il
18.06.2020; i contatti erano proseguiti sino a tarda sera, allorché, per le celle agganciate, risultavano anche compatibili con un incontro di persona;
dalla prima mattina del giorno seguente
[...] aveva iniziato ad operare sul titolo LI (alle ore 7:59:48 del 19.06.2020 aveva Parte_2 impartito un primo ordine di acquisto “al meglio”, mediante il servizio di trading on line di
FinecoBank, per l'acquisto di n. 13.440 azioni LI, poi revocato alle 08:00:05; alle 09:18:36 del medesimo giorno aveva reinserito l'ordine di acquisto di 13.440 azioni, con la disposizione “al meglio”, immediatamente eseguito al prezzo medio ponderato di 3,8037 euro per un controvalore complessivo di 51.122,10 euro); il 24.09.2020 aveva poi esercitato il diritto di Parte_2 recesso, sulle 13.440 azioni, consegnandole al valore di liquidazione di 5,47 euro per un controvalore complessivo di 73.516,80 euro, ottenendo una plusvalenza di euro 22.394,70, con una remunerazione sul capitale investito di circa il 44%, in poco più di tre mesi;
l'operatività di era Parte_2 risultata anomala, in considerazione della tempistica degli acquisti, dell'assenza di operatività pregressa su azioni LI, dalla difformità rispetto all'abituale operatività su strumenti finanziari (nel senso che mai prima aveva investito un importo rilevante su un unico titolo in una stessa occasione, peraltro titolo su cui non aveva mai operato prima); le spiegazioni rese da circa l'aver Parte_2 egli investito scientemente su un titolo che riteneva sottovalutato dal mercato dopo averne studiato i buoni fondamentali, sarebbero non convincenti, ed anzi la dichiarazione di essere “convinto […] che il prezzo sarebbe potuto aumentare” e di avere “impartito l'ordine di acquisto quando ritenev[a] improbabile un ulteriore calo del prezzo” lasciava trasparire proprio la conoscenza dell'informazione privilegiata relativa alla partnership.
pagina 8 di 23 II. Secondo motivo.
II.1. I ricorrenti lamentano che non solo abbia fatto ricorso alle presunzioni laddove non era CP_1 possibile, ma abbia anche errato nell'applicare le regole di legge in materia di presunzioni semplici, ritenendo sussistere le presunzioni «gravi, precise e concordanti» richieste dall'art. 2729, co. 1, c.c. in una fattispecie nella quale, di contro, tali caratteristiche sono mancanti.
In particolare, i fatti noti non avrebbero consentito di affermare, con adeguata probabilità, la sussistenza dell'informazione privilegiata all'epoca dei fatti contestati, giacché numerosi profili dell'operazione strategica non erano stati ancora concordati tra le parti e non era ancora intervenuto il parere del Comitato Operazioni Strategiche di all'epoca dei fatti, dunque, “non era possibile CP_2 ritenere che la realizzazione dell'Operazione sarebbe stata “più probabile che no”. Per conseguenza, un'informazione privilegiata non poteva esistere per mancanza del «carattere preciso» richiesto Parte dall'art. 7, parr. 1, lett a) e 2, e, quindi, neppure poteva esistere il relativo abuso.”.
Con riguardo, poi, alla precisione, gli elementi di fatto invocati da non sarebbero affatto CP_1 univoci, sussistendone anche ragionevoli interpretazioni alternative. Risulterebbe per tabulas che non aveva accesso alle possibili fonti di conoscenza dell'operazione ovvero né Parte_1 alla casella e-mail del Group CEO, né al repository Boardvantage a disposizione dei membri del
Consiglio di amministrazione di e che il 18.06.2020 egli aveva trascorso l'intera giornata fuori CP_2
Milano. I contatti telefonici intercorsi con il fratello in quella data si inserivano in un quadro Pt_2 pacifico di colloqui frequenti tra i fratelli, in quei giorni peraltro coinvolti nei lavori di ristrutturazione di un immobile di famiglia in Stresa. aveva acquistato le azioni LI oggetto di Pt_2 contestazione in un momento in cui aveva necessità di reinvestire liquidità proveniente da un recente disinvestimento (05.06.2020), e nell'ultimo giorno (venerdì 19.06.2020) di una settimana in cui il prezzo delle azioni LI aveva registrato una costante flessione.
II.2. NS, quanto alla sussistenza dell'informazione privilegiata, innanzitutto rammenta che, sul piano normativo, l'informazione è “privilegiata” quando è di “carattere preciso”, “non è stata resa pubblica”, concerne “direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari” e, “se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari” -cfr. art. 7, par. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse
Regulation), e che, per l'art. 7, par. 2, del suddetto MAR, “un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che
pagina 9 di 23 vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari”. La disposizione eurounitaria precisa ulteriormente che “nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso” e che “una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate”.
Nel caso di specie, secondo l'informazione privilegiata (price sensitive) era esistente, CP_1 poiché dotata del carattere della precisione (potendosi ritenere ragionevolmente che l'evento partnership si sarebbe verificato) già dal 11.06.2020, a seguito dell'incontro tra gli advisor finanziari di
LI e rispettivamente e , in cui si era chiarito: che era CP_2 CP_6 CP_7 CP_2 disposta a sottoscrivere un aumento di capitale riservato da 300 milioni di euro;
che il prezzo delle azioni LI di nuova emissione, connesse al predetto aumento di capitale, era compreso nell'intervallo di 5 – 6 euro;
quali erano i 4 ambiti industriali oggetto della partnership;
le condizioni per la sottoscrizione del suddetto aumento di capitale riservato e l'implementazione della partnership, tra cui quella che l' relativo alla stessa sarebbe stato sottoscritto prima dell'assemblea Parte_4 dei soci di LI convocata per il 26.06.2020 e il 27.06.020, e contestualmente sarebbe stato diffuso un comunicato congiunto in relazione allo stesso. Il grado di precisione dell'informazione era da quel momento aumentato progressivamente: il 12.06.2020, nel corso dell'incontro tra gli esponenti di e LI, assistiti dai rispettivi advisor legali e finanziari, i primi hanno confermato la CP_2 volontà di sottoscrivere l'aumento di capitale riservato da 300 milioni, nonché la disponibilità a sottoscrivere una ulteriore quota dell'aumento di capitale da 200 milioni da offrire in opzione a tutti gli azionisti di LI;
il 16.06.2020 è stato ultimato il testo del Term Sheet nel quale era stabilito, tra l'altro, che il prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito dell'aumento di capitale riservato sarebbe stato pari a 5,55 euro. Pertanto, l'argomentazione degli opponenti per cui l'informazione privilegiata, per carenza del requisito della precisione, non sarebbe neppure sussistita al momento dell'investimento effettuato da era destituita di fondamento. Parte_2
pagina 10 di 23 Quanto, poi, al ragionamento deduttivo seguito, , in sintesi, richiamando gli elementi di fatto CP_1 presi in rassegna nel replicare al precedente motivo di opposizione, rappresenta di aver dapprima, secondo il criterio “analitico”, selezionato gli elementi fattuali che presentavano una potenziale efficacia probatoria, e, successivamente, secondo il criterio “sintetico”, di averli aggregati, “con una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, accertando che esse fossero concordanti, ricavando dalla loro combinazione, in un rapporto di vicendevole completamento, la prova della responsabilità dei ricorrenti nella commissione degli illeciti”.
Rappresenta che non è necessario, ai fini della dimostrazione della responsabilità dei ricorrenti, comprovare il passaggio dell'informazione privilegiata a (insider primario), né Parte_1 da quest'ultimo a (insider secondario): “Diversamente, verrebbero travisate completamente le Pt_2 diposizioni vigenti all'epoca dei fatti che individuano tra gli elementi costitutivi degli illeciti di insider trading ascritti agli odierni ricorrenti il “possesso” dell'informazione privilegiata come momento centrale dell'illecito. Per provare la commissione degli illeciti in discorso non è pertanto necessario dimostrare la “trasmissione” dell'informazione privilegiata, ossia individuare le modalità attraverso le quali è avvenuto il suo passaggio e dunque questa è stata acquisita dall'accipiens.”. Ciò che l'Amministrazione ha provato ed ha solo dovuto provare, dunque, ad avviso di non è la CP_1 trasmissione dell'informazione, ma il suo possesso e il suo utilizzo (per la comunicazione a , da Pt_2 parte di;
per l'investimento, da parte di . La prova è stata data Pt_1 Parte_2 attraverso lo schema logico della presunzione, strumento di accertamento dei fatti di causa secondo un criterio di “normalità”. I plurimi elementi fattuali e documentali raccolti durante l'istruttoria, compendiati nell'Atto di accertamento, convergono tutti nel loro insieme, verso un'unica ipotesi plausibile, ossia il possesso delle informazioni privilegiate da parte dei due fratelli e il Parte_1 conseguente illecito utilizzo.
III. Terzo motivo
III.1. Gli opponenti eccepiscono che la contestazione degli addebiti è stata effettuata quando il termine di decadenza previsto dall'art. 187-septies, co. 1, TUF, di 180 giorni dall'accertamento, risultava ampiamente decorso. in tesi, sarebbe stata in possesso di tutti gli elementi necessari e CP_1 sufficienti alla constatazione dei fatti sin dal 11.03.2022. L'attività istruttoria successiva a quella data non si appalesava indispensabile. Di conseguenza, anche considerato uno spatium deliberandi, tra la constatazione dei fatti e l'accertamento, compreso tra 15 e 60 giorni, l'accertamento della violazione pagina 11 di 23 avrebbe dovuto avvenire entro e non oltre il 10.05.2022 (60 giorni dall'acquisizione di tutte le informazioni necessarie in data 11.03.2022) e la lettera di contestazione avrebbe dovuto essere notificata entro il 7.11.2022. Viceversa, la lettera di contestazione è stata notificata il 17.05.2023.
III.2. NS replica che l'indagine della Divisione Mercati è stata avviata il 30.12.2020 ed è proseguita, senza soluzione di continuità, fino al 16.11.2022, data di ricezione della risposta fornita da in riscontro al questionario integrativo, inviatogli in data 12.10.2022. Parte_1
In data 16.11.2022 si è consolidato il quadro informativo necessario alla Divisione Mercati per poter valutare compiutamente gli illeciti di comunicazione e abuso di informazioni privilegiate concernenti il titolo LI, “di guisa che, considerato anche il tempo occorso per valutare la documentazione raccolta, le contestazioni entrambe protocollate l'11.05.2023 e notificate, quanto a
[...] il 12 maggio 2023 (cfr. doc.
5-bis) e quanto a il 16 maggio 2023, Parte_2 Parte_1 con la consegna della lettera di contestazioni all'Unep, in ragione della residenza a Monaco di tale destinatario, devono ritenersi assolutamente tempestive”.
La data del 11.03.2020, individuata dagli opponenti, altro non è che la data in cui è avvenuta la ricezione dei dati di traffico telefonico inviati dalla Procura della Repubblica di Milano: successivamente, però, sono stati svolti numerosi atti istruttori, con l'acquisizione di ulteriori 214 documenti.
Le dichiarazioni rese da non dimostravano la superfluità delle successive indagini di Testimone_3
, perché non erano dirimenti, ed alla data del 11.03.2022 non aveva ancora CP_1 CP_1 acquisito le dichiarazioni dei fratelli posto che, a seguito delle evidenze acquisite nel Parte_1 corso dell'indagine si era reso necessario formulare la richiesta di informazioni integrativa nei confronti di , riscontrata poi il 16.11.2022. Pt_1
Posto che il termine per la contestazione degli addebiti all'interessato è volto esclusivamente a definire il tempo entro il quale, a decorrere dall'accertamento, deve essere effettuata la notifica dell'atto di contestazione, pena l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, e che la legge non delimita invece temporalmente il termine entro il quale deve essere compiuto l'accertamento dell'illecito (che solo deve essere compiuto in un termine “ragionevole”), del tutto errato risultava l'approccio difensivo di controparte, volto a far decorrere il termine per la notifica delle contestazioni da un momento anteriore alla conclusione delle acquisizioni istruttorie relative all'accertamento dell'ipotesi di abuso delle informazioni privilegiate in esame.
pagina 12 di 23 IV. Quarto motivo.
IV. 1. Gli opponenti lamentano che la Delibera sia priva di motivazione, in violazione delle regole sul
“giusto procedimento” ex art. art. 24, co. 1, l. 262/05, perché priva di adeguata replica alle analitiche difese sviluppate nelle controdeduzioni alla Relazione Integrativa appositamente richiesta da CP_1 all'USA.
IV.2. eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del motivo per carenza di interesse, CP_1 rappresentando che le violazioni dedotte, quand'anche sussistenti, non sarebbero idonee determinare l'illegittimità della delibera opposta. Rileva che l'oggetto del giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie non è l'illegittimità dell'atto amministrativo, ma la fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere dall'Amministrazione, la quale potrà essere esaminata dal giudice ordinario nell'ambito degli accertamenti svolti dall'Amministrazione e del thema decidendum definito dai motivi di opposizione (ex multis, Cass.
19.4.1990, n. 3271).
V. Quinto motivo.
V.1. I ricorrenti lamentano la sproporzione delle sanzioni irrogate, pari rispettivamente al triplo e al quadruplo del minimo edittale (= € 60.000 e € 80.000), dovendosi a loro avviso considerare: il numero assai ridotto di azioni acquistate da il breve lasso temporale in cui sarebbero Parte_2 state tenute le condotte contestate, la mancata consapevolezza della natura privilegiata dell'informazione dato che non era stato ancora iscritto al registro insiders, Parte_1
l'assenza di danno, l'assenza di “altre sanzioni irrogate da , il leale comportamento tenuto CP_1 dagli INVERNIZZI nel corso dell'istruttoria. Parimenti sproporzionata risulterebbe la pubblicazione della sanzione, disposta in luogo della pubblicazione «in forma anonima», che l'art. 195-bis TUF richiede qualora la diffusione dei dati personali appaia «sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata» oppure la pubblicazione in forma ordinaria «possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti» (così l'art. 195-bis, co. 2, lett. a e c, TUF). Peraltro, gli opponenti rilevano che la stessa aveva richiesto di rivalutare la richiesta dell'USA di pubblicazione in forma ordinaria, CP_1 per poi tuttavia condividerne la valutazione integrativa resa.
V.2. rileva che deve escludersi l'assenza di consapevolezza della natura privilegiata CP_1 dell'informazione in capo agli opponenti, data la posizione professionale di Parte_1 agevolativa della conoscenza di informazioni altrimenti preclusa, dovendosi ricavare del resto il dolo,
pagina 13 di 23 in modo deduttivo, dalla condotta degli autori dell'illecito. Rileva altresì che l'investimento effettuato con l'abuso dell'informazione ha procurato un profitto elevato a in termini Parte_2 assoluti, pari a quasi il 44% del capitale investito. ha operato a fronte di una Parte_2 plusvalenza certa, azzerando l'alea di mercato insita in tutte le contrattazioni di borsa, “Ciò, peraltro, a discapito delle ignare controparti di mercato che verosimilmente avrebbero effettuato scelte di investimento diverse se fossero state in possesso del medesimo privilegio informativo di cui era a conoscenza il ricorrente”.
Una sanzione contenuta nei minimi edittali non sarebbe perciò adeguata in risposta alla gravità dei fatti, oltre che incapace di produrre effetti deterrenti e dunque non rispondente ai canoni di efficacia, proporzionalità e dissuasività della sanzione imposti dal diritto dell'Unione europea, come esplicitato dalla CGUE in plurime pronunce.
Quanto alla pubblicazione in forma anonima, che era stata richiesta da per la Parte_1 prima volta in sede di controdeduzioni, aveva richiesto all'USA una rivalutazione del punto, CP_1 risultando tuttavia confermata la proposta di pubblicazione in forma ordinaria, del resto in coerenza con l'orientamento della giurisprudenza di merito “che ha più volte affermato che i presunti pregiudizi a livello di “immagine” e/o di “reputazione” non possono consistere negli stessi “profili pregiudizievoli connaturati all'esecuzione della pronunzia, come ad esempio i profili d'incidenza negativa sull'immagine” giacché “diversamente opinando si arriverebbe sostanzialmente a predicare un'automatica sospensione delle sanzioni relative … alla pubblicazione sul Bollettino” (C. App.
Milano, ord. 4.7.2013, e ).”. Per_5 Per_6
Infine, con riferimento alla domanda di condanna alla restituzione degli importi pagati a titolo di sanzione pecuniaria e dell'importo oggetto di confisca nei confronti di Parte_2
rileva che la titolarità di tali posizioni è in capo all'Erario dello Stato, beneficiario del CP_1 pagamento delle sanzioni, e non alla che ne cura esclusivamente la riscossione ai sensi CP_1 dell'art. 27 della legge 689/1981. Parimenti, nessun ordine (o condanna) di restituzione delle somme o dei beni confiscati (liquidità) potrà essere impartito alla non avendo quest'ultima la CP_1 disponibilità degli stessi, essendo i relativi conti di deposito intestati al Fondo unico di giustizia presso
Equitalia Giustizia S.p.A., ai sensi dell'art. 2, del D.L. 16.9.08, n. 143, recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”. Ne discende che in entrambi i casi la CP_1 giammai potrebbe essere destinataria di una condanna alla restituzione di somme che non detiene.”.
pagina 14 di 23 Inammissibile sarebbe poi la domanda di risarcimento del danno asseritamente cagionato a
[...]
a causa della negligenza nell'utilizzo delle presunzioni e della mancata pubblicazione in Parte_1 forma anonima della delibera, colpe dalle quali sarebbe scaturito il licenziamento dello stesso
[...]
dato che, a tacer del fatto che il nesso causale tra la vicenda sanzionatoria e il Parte_1 licenziamento non è stato provato, la Suprema Corte (cfr. sentenza Cass. n. 18032/2022) afferma che
“nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale (poteri istruttori ufficiosi, inappellabilità delle decisioni etc.) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge, quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente (conf. Cass. n.
12190 del 1999), dovendosi quindi ritenere che la peculiare natura del giudizio precluda la cumulabilità nello stesso giudizio della richiesta di tutela di pretese di carattere diverso, che sono tuttavia suscettibili di essere autonomamente fatte valere in un separato giudizio. Il pur riscontrabile sacrifico al principio di economia processuale trova in tal caso una giustificazione nella peculiare natura del giudizio di opposizione (nella specie devoluto alla cognizione in unico grado di merito della
Corte di appello), sicché è proprio l'esigenza di tutela del principio del doppio grado di merito
(sebbene non costituzionalizzato) per le diverse pretese scaturenti dal giudizio di opposizione che impone, in assenza di una pari previsione derogatoria da parte del legislatore, la non cumulabilità di altre diverse domande nel medesimo giudizio di opposizione. Si tratta in ogni caso di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e che non determina una violazione irreparabile del diritto di difesa, stante appunto la possibilità di poter autonomamente proporre domanda per la tutela delle situazioni connesse alla vicenda sanzionatoria. (Corte Cost. n. 251 del 2003; Cass. n. 124 del 2005), in senso conforme si vedano Cass. n. 1601/2021; Cass, n. 20377/2019; Cass. n. 10751/2019; Cass. n.
11364/2019).”.
§ Osservazioni della Corte
Per logica espositiva, deve partirsi con l'esaminare il terzo motivo di opposizione. Lo stesso, ad avviso della Corte, è insuscettibile di accoglimento. ha dimostrato l'effettuazione di numerosi atti istruttori successivamente all'acquisizione dei CP_1 dati del traffico telefonico. Le produzioni documentali dimostrano che, successivamente all'acquisizione dei tabulati, richieste di informazioni integrative sono state rivolte, dalla Divisione
pagina 15 di 23 Mercati, sia a che a LI, che ai consulenti (per le comunicazioni e legale) di CP_2 quest'ultima, che, infine, ad istituti di credito. Va allora premesso che, per costante orientamento della
Cassazione, la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ex ante, restando irrilevante la loro eventuale inutilità ex post (Cass. Civ. n. 30501/22), e che, in ogni caso, la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente, non potendo il giudice sostituirsi all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito, bensì solo apprezzare, in base alle deduzioni dell'amministrazione ed all'esame degli atti relativi all'accertamento, se sia stato osservato il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza dell'illecito, stante che, peraltro, la pura "costatazione" dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'"accertamento" (cfr. Cass. 30 ottobre 2017 n. 25730, in motivazione).
Come in atti precisato da ancora in data 12.10.2022 è stato inviato a CP_1 Parte_1 un questionario integrativo, direttamente correlato e necessariamente conseguente all'acquisizione dei dati sul traffico telefonico, dato che con esso, tra l'altro, è stato chiesto all' di spiegare Parte_1
l'oggetto delle conversazioni intrattenute con nel pomeriggio del 18.06.2020. La CP_8 Tes_1 risposta al questionario è giunta a solo in data 16.11.2022. CP_1
Gli opponenti, che in ricorso si limitano a richiamare le controdeduzioni del 31.07.2023 (proprio doc.
3, pag. 4, paragrafo 1.2), eccepiscono, invero, la superfluità degli atti istruttori compiuti successivamente all'acquisizione dei tabulati, con specifico riferimento alla posizione di
[...]
insider secondario: “La contestazione nei confronti di poteva, Parte_2 Parte_2 infatti, reggersi sugli elementi già acquisiti da codesta Autorità, che sono gli unici posti a fondamento della censura contenuta nella Lettera di Contestazione, essendo facile spiegare l'ulteriore richiesta di informazioni a come una modalità per “provocare” una confessione.”. Parte_1
Aldilà della soggettiva convinzione che il questionario integrativo inviato a fosse volto a Pt_1 provocare una confessione, anziché a raccogliere elementi che potessero anche far emergere una spiegazione alternativa all'ipotesi accusatoria (ipotesi poi non suggerita dall' che in Parte_1 merito alle suddette conversazioni si è limitato ad affermare di non serbare ricordi), va allora rilevato che non è censurabile la scelta di di non parcellizzare le decisioni e rimandare la CP_1 contestazione all'acquisizione dei dati in relazione a tutti i soggetti coinvolti nell'indagine, così da non pagina 16 di 23 pregiudicare la complessiva visione d'insieme della vicenda1. La posizione dei ricorrenti, infatti, non può e non poteva essere valutata singolarmente, e correttamente è stata inserita nel più ampio contesto delle indagini. Come infatti affermato da consolidata giurisprudenza, di legittimità e di merito,
l'accertamento non può ritenersi compiuto fino a quando si rendano necessari od opportuni ulteriori riscontri (così Cass. n. 8257/2001 e, in senso conforme, Cass. n. 2123/2021, Cass. n. 14210/2012, Cass.
n. 25842/2011), anche “in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse”, considerato che una valutazione atomistica delle diverse posizioni potrebbe pregiudicare la visione di insieme degli illeciti da accertare e rischierebbe addirittura di risultare iniqua.
Considerando dunque chiuso l'accertamento alla data del 16.11.2022, come alla Corte pare corretto, la formalizzazione delle contestazioni in data 17.05.2023 non è intempestiva.
Il primo e il secondo motivo di opposizione, da trattare congiuntamente per connessione, sono parimenti infondati.
Innanzitutto, le dichiarazioni rese dai colleghi di ( Parte_2 Testimone_3 Tes_2
e non hanno valore di prova certa del fatto contrario a quello che
[...] Testimone_1 CP_1 ha ritenuto provato per presunzioni, dovendosi, di quelle dichiarazioni, vagliare sia l'effettiva natura dirimente che l'attendibilità.
Quanto a come condivisibilmente sostenuto dalla difesa di si tratta di Testimone_3 CP_1 dichiarazioni dalla valenza neutra, atteso che, a fronte delle domande poste, la stessa ha negato di aver condiviso con i dettagli della riunione, ma non anche di averne condiviso l'oggetto. È Parte_1 chiaro invece, con riferimento a e soprattutto a come si tratti di soggetti che, se resisi Tes_2 Tes_1 conto a posteriori di aver tenuto per leggerezza una condotta agevolatrice, avrebbero avuto ogni interesse a negarla. Non a caso, ha precisato che se avesse rivelato all' il Testimone_1 Parte_1 contenuto della riunione, avrebbe dovuto subito comunicare il suo nominativo alla società per l'iscrizione nel c.d. Registro delle Informazioni Rilevanti (RIL), che aveva deciso di instituire CP_2 con riferimento al progetto. Comunicazione che non ha mai effettuato. Tes_1
Pertanto, le dichiarazioni provenienti dall'entourage lavorativo di se non Parte_1 hanno costituito prova certa del fatto che egli sia entrato in possesso dell'informazione privilegiata il
18.06.2020, nemmeno hanno però costituito prova certa del contrario, come sostenuto dagli opponenti. 1 A tal proposito, cfr. sentenza n. 399/2019, resa da questa Corte. pagina 17 di 23 Tutto ciò posto, NS ha dichiaratamente utilizzato, per giungere all'accertamento tanto dell'acquisizione dell'informazione privilegiata da parte di quanto della sua Parte_1 comunicazione al fratello , il metodo presuntivo. Pt_2
Il legittimo ricorso alla prova presuntiva, in materia, è comunemente affermato in giurisprudenza.
Cass. Civ. n. 4522/22 ha chiarito che “in tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del
d.lgs. n. 58 del 1998, non esiste alcuna incompatibilità tra tale condotta ed il suo accertamento mediante presunzioni semplici, essendo, piuttosto, la prova presuntiva spesso l'unica che consenta di accertare il possesso delle dette informazioni, dal momento che il trasferimento di queste si attua, di regola, con modalità che escludono attività di documentazione, mentre la rappresentazione dell'insider trading attraverso prove orali è eventualità per lo più esclusa dalla naturale riservatezza delle comunicazioni e dalla mancata conoscenza, da parte della di quanti, vicini all'incolpato, CP_1 potrebbero fornire precise informazioni al riguardo (Cass. n. 8782/2020; vedi anche, in termini, Cass.
n. 162523/2016, non massimata, pagg. 14 e 15, con riferimenti ad ulteriori precedenti conformi)”.
Quanto alle caratteristiche che il ragionamento deduttivo, o presuntivo, deve rivestire, ancora la recentissima Cass. Civ. n. 6072 del 06.03.2025, ha affermato che “nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice di merito incontra il solo limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'”id quod plerumque accidit”
(Cass. nn. 21700/2019, 8782/2020, 8785/2020; 2123/2021, 12031/2022).”.
Venendo al caso di specie, è allora da dire che gli elementi indiziari raccolti da posti nella CP_1 necessaria correlazione, ad avviso del Collegio valgono a confermare il giudizio circa l'acquisizione e la comunicazione dell'informazione privilegiata, entrambe verificatesi in momenti che, seppur non rigorosamente accertabili, sono da collocare nella data del 18.06.2020, il tutto secondo le considerazioni che ci si appresta ad esporre.
Giova solo premettere qualche considerazione sulla natura privilegiata dell'informazione.
La nozione di informazione privilegiata, valida ai fini dell'abuso di informazioni privilegiate, è contenuta all'art. 7 del Regolamento UE n. 596/2014. Un'informazione si considera avere natura privilegiata laddove mostri il carattere della precisione, non sia stata resa pubblica, e concerna,
pagina 18 di 23 direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari. L'informazione, inoltre, deve essere price sensitive, nel senso che, se fosse resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui pezzi di tali strumenti finanziari. L'informazione ha carattere
“preciso” se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari.
Nel caso di specie, l'informazione sull'aumento di capitale riservato (non ancora pubblica e price sensitive) è divenuta precisa al più tardi il 16.06.2020, allorché tra le parti è stato ultimato il testo del
Term Sheet. A tale punto di progressione delle trattative, anche se non erano stati decisi tutti i dettagli Contr dell'operazione e anche se ancora non si era tenuta la riunione del di era CP_2 ragionevolmente certo che la partnership strategica sarebbe stata realizzata, ed era stato altresì già deciso che il prezzo delle azioni LI di nuova emissione sarebbe stato di 5,5 euro (con un considerevole aumento rispetto alla precedente quotazione del titolo, pari a 3,8 euro).
Ciò premesso, tornando alla disamina degli elementi indiziari, va rilevato quanto segue:
è noto che sia venuto a conoscenza dell'imminente riunione del COS di Parte_2 CP_2 in data 17.06.2020, poiché destinatario della e-mail di convocazione;
è noto che lo stesso Parte_1 abbia manifestato interesse a conoscere l'oggetto della riunione, che dalla e-mail ricevuta non traspariva;
è noto che tale interesse egli abbia manifestato a sempre il 17.07.2020; è Testimone_1 noto che il il 18.06.2020 alle ore 15:11, abbia ricevuto via e-mail da il Tes_1 Persona_4 documento pdf relativo alla partnership, affinché lo caricasse sulla repository boardvantage ed è noto che alle 16:19 del 18.06.2020, dopo aver ricevuto la documentazione e aver provveduto al relativo caricamento sulla repository boardvantage, abbia contattato telefonicamente Tes_1 [...]
durando la telefonata poco più di tre minuti. Peraltro, è altresì noto che il 18.06.2020 Parte_1 alle 14.41 l' sia stato raggiunto telefonicamente da e che questa Parte_1 Controparte_10 telefonata sia durata poco più di nove minuti: il a quell'ora aveva avuto già accesso Tes_2 all'informazione privilegiata, atteso che la documentazione del progetto di partnership era presente nella casella e-mail del Group CEO dalle ore 13.54 circa, ed egli, come vi aveva Testimone_3 accesso.
pagina 19 di 23 Dunque, certamente ha potuto venire in possesso dell'informazione privilegiata Parte_1 il pomeriggio del 18.06.2020, tanto dal quanto dal Tes_2 Tes_1
Per quanto egli abbia sostenuto di non ricordare il tenore delle conversazioni avute con i colleghi, sentendoli quotidianamente su disparati argomenti, l'oggetto di una riunione “riservata” e urgente del Contr
indetta per il giorno successivo, e per la quale è intuibile l'interesse dei convocati ad arrivare preparati, difficilmente avrebbe potuto restare estraneo alle conversazioni.
Ne consegue che, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità e secondo le comuni regole di esperienza, può ritenersi accertato che nel pomeriggio del 18.06.2020 sia Parte_1 venuto in possesso dell'informazione privilegiata.
Detto ciò, seguendo il filo delle indagini di proprio il giorno 18.06.2020 i fratelli CP_1 anno avuto, tra loro, il numero di contatti maggiore (nove) rispetto a tutti gli altri giorni Parte_1 dell'intero mese di giugno. ha chiamato alle ore 15:02:10, dopo la Parte_1 Pt_2 telefonata con (i due fratelli hanno parlato per circa nove minuti); ha poi Testimone_2 Pt_2 richiamato alle ore 18:18:52 (durata di circa sei minuti), allorché aveva già ricevuto Pt_1 Pt_1 anche la telefonata di sono seguiti altri sei contatti telefonici tra i fratelli, sino alle Testimone_1
23:02:09, ed alcuni di questi contatti sono stati certamente compatibili con un incontro personale, alla luce delle celle agganciate dalle rispettive utenze e della brevissima durata della conversazione. Alle
7:59.48 del 19.06.2020, dunque poche ore dopo l'ultimo contatto con , ed addirittura a Pt_1 negoziazioni ancora chiuse, tramite il servizio di trading online di Fineco Bank, Parte_2 ha impartito un ordine di acquisto di 13.440 azioni LI (poi revocato per re-impartirlo all'apertura delle negoziazioni), per un controvalore di 51.122,10 euro. Lo stesso non aveva Parte_2 mai acquistato prima il titolo LI, né la sua operatività si era caratterizzata sino a quel momento per investimenti di importi notevoli su un medesimo titolo. Egli non ha più avuto alcuna operatività in azioni sino al 24.09.2020, allorché ha esercitato il diritto di recesso sulle 13.440 azioni LI, realizzando una plusvalenza di 22.394,70.
Dunque, se da un lato si è trovato certamente, al più tardi nella serata del Parte_2
18.06.2020, nella possibilità di acquisire dal fratello, insider primario, l'informazione privilegiata, dall'altro l'acquisto delle azioni LI a stretto ridosso di quei contatti, l'anomalia costituita dalla trasmissione impaziente dell'ordine prima ancora dell'apertura delle negoziazioni del giorno, il significativo divergere dell'operatività sul titolo, per quantitativi ed importi, rispetto all'operatività consueta di investitore, consentono di ritenere altresì accertato, sempre secondo l'id Parte_1
pagina 20 di 23 quod plerumque accidit, che il 19.06.2020 quest'ultimo, dell'informazione privilegiata ricevuta dal fratello, abbia fatto l'uso che gli è stato contestato.
La pretesa sanzionatoria di pertanto, è fondata, e questo assorbe il quarto motivo di CP_1 opposizione, atteso che l'eventuale difetto di motivazione del provvedimento amministrativo resta estraneo al giudizio, per come affermato da Cass. Civ. n. 13345/2022: “L'opposizione all'ordinanza- ingiunzione proposta dinanzi alla Corte d'appello non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice la piena cognizione sulla legittimità e fondatezza della misura adottata (Cass.
13150/2020)”.
Il quinto motivo dell'opposizione è infine infondato.
Ad avviso degli opponenti, la Delibera opera una irragionevole quantificazione della sanzione amministrativa e viola la disciplina in materia di pubblicazione della sanzione.
Sotto il primo profilo, la Corte ritiene che nella determinazione delle sanzioni sia stato adeguatamente considerato l'elevato numero di azioni acquistate da (13.440), dovendosi in ogni Parte_2 caso rilevare che, tenuto conto della cornice edittale di cui al comma 1 dell'art. 187 bis del TUF, che prevede un minimo di euro 20.000,00 e un massimo di euro 5.000.000,00, le sanzioni irrogate risultano prossime al minimo edittale. Non si può infine trascurare la pericolosità ed anti-doverosità della condotta, strumentalmente sminuita dagli opponenti in chiave difensiva, dovendosi ricordare che l'abuso di informazioni privilegiate è sanzionato per tutelare il regolare e corretto funzionamento del mercato, inevitabilmente turbato dallo scambio degli strumenti finanziari con approfittamento delle condizioni di asimmetria informativa.
Il secondo profilo è parimenti correlato alla soggettiva convinzione dei ricorrenti del ridotto disvalore della condotte, che avrebbe reso sproporzionato il danno cagionato dalla pubblicazione non in forma anonima. Chiarita invece la gravità dell'illecito in sé considerato, poiché attenta alla correttezza del mercato finanziario e alla fiducia degli investitori, le conseguenze della pubblicazione della sanzione, economiche e reputazionali, non possono essere ritenute sproporzionate per la parte sanzionata.
Nemmeno è dato ravvisare la grave sproporzione per il fatto che abbia interrotto il rapporto CP_2 lavorativo con se la condotta sanzionata è stata ritenuta causa del venir meno Parte_1 del rapporto fiduciario che è sotteso a quello di lavoro, in ispecie per un soggetto in posizione apicale.
pagina 21 di 23 Pertanto, sotto tutti gli aspetti sollevati l'opposizione proposta da e è Pt_1 Parte_2 infondata e va respinta, conseguendone il rigetto, altresì, della domanda risarcitoria.
La regolamentazione delle spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore dichiarato della controversia
(da euro 260.001 a euro 520.000), della quantità e qualità delle questioni trattate, con il connesso impegno difensivo in astratto richiesto e in concreto prestato, oltre che dei criteri e dei parametri tutti di legge (cfr. regolamento di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche), vengono liquidate in complessivi euro 12.046,00 per compensi, oltre spese generali (15%) ed oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- respinge il ricorso in opposizione proposto nell'interesse di e Parte_1 avverso la delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Parte_2
Borsa n. 23077 emessa in data 24.04.2024, con ogni conseguente domanda;
- condanna i ricorrenti in solido a rifondere a le spese del presente procedimento, CP_1 che liquida in complessivi euro =12.046,00 oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 07.05.2025
Il Consigliere est.
Beatrice Siccardi Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 22 di 23 pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1812/2024 promossa
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA NIRONE, 2 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. PERRONE ANDREA PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCALERA MARCO
( ) VIA C. BATTISTI, 11 20122 MILANO;
C.F._2
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in VIA NIRONE, 2 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. PERRONE ANDREA
PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCALERA MARCO
( ) VIA C. BATTISTI, 11 20122 MILANO;
C.F._2
RICORRENTI
CONTRO
pagina 1 di 23 (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO, 7 MILANO presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
PALMISANO PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
COLANTUONI VIRNA ( ); C.F._4
RESISTENTE
avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza ex art. 187-septies, co. 6, TUF nel merito, in via principale, per le ragioni di cui in narrativa dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, annullare il provvedimento sanzionatorio applicato dalla a CP_1
e con la Delibera n. 23077 in data 24 aprile 2024, Parte_1 Parte_2 nonché, se del caso, ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o connesso e, per l'effetto, condannare alla restituzione degli importi, rispettivamente, di € 60.000 e 80.000, corrisposti da e a titolo di sanzione amministrativa, nonché Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 22.394,70, oggetto di confisca nei confronti di con gli Parte_2 interessi legali dal pagamento al saldo;
nel merito, in via subordinata, ridurre al minimo edittale le sanzioni amministrative pecuniarie disposte con la Delibera n. 23077 in data 24 aprile 2024 nei confronti di e Parte_1
e, per l'effetto, condannare alla restituzione degli importi pagati in eccesso, Parte_2 nonché disporre la pubblicazione in forma anonima ex art. 195-bis, co. 2, lett. a e c, TUF;
nel merito, in ogni caso, condannare la al risarcimento del danno in favore di CP_1 [...]
n misura pari a € 132.000 per danno patrimoniale e € 50.000 per danno morale;
Parte_1 in via istruttoria, concedere termine per la presentazione di memorie e documenti e per la formulazione di ulteriori istanze istruttorie in replica alle deduzioni della CP_1
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento sanzionatorio.
Per Controparte_1
pagina 2 di 23 Si conclude perché piaccia a codesta ecc.ma Corte d'appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, rigettare il ricorso per assoluta infondatezza e inconferenza dei motivi ivi addotti e respingere la domanda di risarcimento del danno per inammissibilità.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie, nel prosieguo del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Fatti
(“ ”) e Parte_1 Parte_1 Parte_2
(“ ) sono stati destinatari della Delibera sanzionatoria n. 23077, emessa da Parte_2
il 24.04.2024 per la ritenuta violazione: CP_1
• da parte di del combinato disposto degli artt. 10, paragrafo 1, e 14, Parte_1 lettera c), del regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionato dall'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 58/1998;
• da parte di del combinato disposto degli artt. 8, paragrafo 1 e paragrafo Parte_2
4, comma 2, e 14, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionato dall'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.
Ad è stato addebitato di aver comunicato, al di fuori del normale esercizio del Parte_1 lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, l'informazione privilegiata concernente il progetto di partnership strategica tra Società LI di Assicurazione s.p.a. (“LI”) e
(“ ), di cui era entrato in possesso in ragione dell'attività Controparte_2 CP_2 lavorativa svolta presso CP_2
Ad è stato addebitato di aver, in possesso dell'informazione privilegiata sopra Parte_2 definita (informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato), acquistato il 19.06.2020, tramite FinecoBank, n. 13.440 azioni LI, utilizzando la suddetta informazione.
pagina 3 di 23 Per le ritenute violazioni sono state irrogate a le seguenti sanzioni: Parte_1
- sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 60.000;
- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art.187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, pari a mesi 6;
Sono state irrogate a le seguenti sanzioni: Parte_2
- sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 80.000,00
- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater,
comma 1, del Dlgs n. 58/1998, pari a mesi 8.
Con confisca dei beni, ai sensi dell'art. 187-sexies del TUF, fino alla concorrenza del valore del profitto conseguito, pari ad € 22.394,70.
ed hanno proposto opposizione, sulla base di motivi così Parte_1 Parte_2 rubricati:
1) Violazione di legge. L'illegittimità della Delibera per violazione della disciplina in materia di presunzioni semplici.
2) Violazione di legge. L'errata applicazione dell'art. 2729, co. 1, c.c. nel caso concreto.
3) Violazione di legge. Il mancato rispetto del termine di decadenza per la contestazione degli addebiti
4) Violazione di legge. Il difetto di motivazione.
5) Violazione di legge. La clamorosa sproporzione della sanzione.
Gli opponenti hanno domandato l'annullamento della delibera con la condanna di alla CP_1 restituzione delle somme pagate a titolo di sanzione amministrativa, nonché dell'importo oggetto di confisca ai danni di con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
in subordine, Parte_2 hanno domandato la riduzione delle sanzioni al minimo edittale, con condanna di alla CP_1 restituzione degli importi pagati in eccesso;
hanno altresì domandato la condanna di al CP_1 risarcimento del danno, patrimoniale e morale, in favore di il quale è stato Parte_1 licenziato da Controparte_2
pagina 4 di 23
si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 allegazione di censure specifiche, in ragione del “costante rinvio agli atti prodotti nel corso del procedimento sanzionatorio, pedissequamente richiamati nell'atto di opposizione con la mera indicazione delle pagine e non già dei contenuti”. Nel merito ha comunque domandato il rigetto dell'opposizione, contestandone tutti i motivi, nonché il rigetto della domanda risarcitoria anche per difetto di prova della sussistenza del nesso di causalità tra il procedimento sanzionatorio e il licenziamento di Parte_1
§ Esame dei motivi
I. Primo motivo
I.1. I ricorrenti lamentano che abbia ritenuto accertato, per presunzioni semplici, il fatto CP_1 posto a fondamento delle sanzioni irrogate, quando, di contro, esisterebbe agli atti prova diretta del contrario. I documenti e le dichiarazioni testimoniali (di , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
dimostrerebbero, infatti, che non conosceva l'informazione
[...] Parte_1 privilegiata quando il fratello ha realizzato l'acquisto di azioni LI. Assumono, dunque, Pt_2 che “Poiché «non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici» quando il fatto ignoto «ha costituito oggetto di una prova diretta di segno opposto» (così Cass. 1° settembre 2023, n. 25635, in
Dejure), la Delibera è illegittima per violazione dell'art. 2729, co. 1, c.c..”.
I.2. contesta che le cd. “prove dirette di segno opposto”, sia documentali (la e-mail del 19 CP_1 giugno 2020) sia testimoniali (le dichiarazioni rese in sede di assunzione di informazioni ai fini di attività investigativa difensiva ex artt. 391-bis, 391-ter e 391-nonies c.p.p. rese dai sig.ri Tes_2 Tes_1
e , siano idonee a scalfire le risultanze dell'attività istruttoria. Tes_3
Premesso che nel riscontrare la richiesta di informazioni integrative in merito alla indagine CP_2 svolta sul processo decisionale esitato nel comunicato stampa del 25.06.2020 sulla partnership strategica con LI, ha precisato la possibile incompletezza delle informazioni rese (“Nonostante gli sforzi profusi è tuttavia possibile (…) che, anche in dipendenza delle note limitazioni alla mobilità dovute alla pandemia da Covid-19 e del tempo trascorso, talune informazioni - partecipanti a una determinata riunione, ovvero alla ricostruzione del preciso contenuto di quanto discusso - non siano
pagina 5 di 23 state reperite ovvero che quelle a disposizione siano incomplete”), qui riassumendosi in CP_1 sintesi le deduzioni in fatto per punti essenziali, rileva che:
- all'epoca dei fatti, svolgeva la propria attività lavorativa all'interno del Parte_1
Group CEO Office di a diretto riporto del Group CEO (GCEO) di CP_2 CP_2 Controparte_3 insieme con i) Responsabile del GCEO Office;
ii) segretaria Testimone_2 Testimone_4 del GCEO Office e assistente personale del GCEO;
iii) iv) Persona_1 Per_2
v) e vi)
[...] Persona_3 Testimone_5
- e avevano accesso alla casella e-mail del GCEO ed erano iscritti Testimone_2 Testimone_3 nella sezione permanente del Registro Insider di CP_2
come da lui stesso dichiarato, svolgeva mansioni di supporto alla definizione Parte_1
e gestione dell'agenda del Group CEO e alla predisposizione di memo di sintesi per la partecipazione a riunioni ed eventi, ricevendo di conseguenza la documentazione dell'incontro alcuni giorni prima o il giorno prima, per quanto il memo di sintesi non venisse richiesto nei casi che il Group CEO seguiva personalmente.
- il Group CEO Office aveva accesso in esclusiva a una cartella di lavoro condivisa, in cui venivano archiviati i documenti di volta in volta ricevuti via e-mail dalle altre funzioni aziendali di volta in volta competenti per la specifica riunione/evento.
- la preparazione delle riunioni degli organi societari e dei Comitati era gestita dalla funzione Affari
Societari ed in particolare da e Persona_4 Testimone_1 aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza del Progetto relativo alla Parte_1 partnership, il 19.06.2020, “in occasione della condivisione via e-mail dei documenti a supporto del
Comitato Operazioni Strategiche che si sarebbe tenuto il medesimo giorno” e di non aver predisposto un memo di sintesi, avendo ricevuto il materiale utile per la partecipazione alla riunione solo poche ore prima della riunione medesima.
-Invero, il 17.06. 2020 era stato convocato d'urgenza il Comitato Operazioni Strategiche (COS) di per il giorno 19.06.2020: CP_2
tra gli altri, aveva ricevuto una mail di convocazione del COS nel cui ordine Parte_1 del giorno era previsto l'“Esame di un potenziale investimento strategico”: “Oggetto: Convocazione
COS 19.6.2020 – RISERVATA”; aveva richiesto sul punto informazioni a (“Di cosa si Testimone_1 parla? Grazie”), il quale tuttavia gli aveva risposto di non esserne al corrente;
pagina 6 di 23 il 18.06.2020 CE (Chief Financial Officer di ) aveva inviato a e per Controparte_4 Controparte_3 conoscenza a (AD di ), una e-mail con allegata la documentazione Tes_6 Controparte_5 inerente al progetto relativo alla partnership in versione PowerPoint e PDF, per la successiva presentazione al COS del 19.06.2020, e ed iscritti nella Sezione Testimone_3 Testimone_2 permanente del Registro Insider di avevano accesso alla casella e-mail del GCEO;
CP_2
alle 15:11, aveva ricevuto da la medesima versione PDF del Testimone_1 Persona_4 documento relativo alla partnership, inviata da CE, per il caricamento sulla repository
Boardvantage;
il 18.06.2020, aveva ricevuto sull'utenza mobile intestata a ad esso in Parte_1 CP_2 uso una chiamata da alle 14:41 circa, (durata circa 9 minuti e 28 secondi) ed una Testimone_2 chiamata, alle 16:19 circa, da (durata circa 3 minuti e 13 secondi); Testimone_1 il 19/06/2020, alle ore 9:57, aveva inviato a una e-mail, Testimone_2 Parte_1 ricevuta a sua volta da alle ore 8:28, avente ad oggetto “FW: OGGI 14h30 - Comitato Testimone_3
Operazioni Strategiche – documentazione”, recante in allegato, tra l'altro, la versione aggiornata di un file PDF recante la presentazione del “Progetto Alfa - Un'opportunità di crescita unica attraverso una partnership strategica con uno dei principali operatori del mercato assicurativo italiano”, all'interno della quale vi era la descrizione dell'operazione di integrazione tra e LI, ivi comprese le CP_2 condizioni finanziarie dell'operazione, che comportavano la “sottoscrizione di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per un ammontare pari ad €300mln che permetterebbe di raggiungere una quota in LI pari a 24,4%”; aveva quindi partecipato, come uditore (circostanza da lui stesso non esclusa, Parte_1 anche in assenza di un preciso ricordo), alla riunione del COS del 19.06.2020, venendo iscritto nel registro insiders quel giorno stesso al termine della seduta. deduce quindi che: se avesse dovuto restare all'oscuro CP_1 Parte_1 dell'operazione, non avrebbe avuto significato inviargli la mail di convocazione per la riunione del
COS; la circostanza che egli fosse stato convocato, potrebbe ragionevolmente aver indotto i suoi colleghi e (anch'essi in copia a quella e-mail), secondo normali dinamiche Tes_2 Tes_3 Tes_1 aziendali, a condividere quanto appreso sull'oggetto della riunione, anche a fronte di domande dell' i contatti telefonici con e nel pomeriggio del 18.06.2020, quando i Parte_1 Tes_2 Tes_1 due erano già al corrente dei dettagli dell'operazione, sono comprovati;
è innegabile che tale contesto abbia agevolato la circolazione dell'informazione privilegiata;
le affermazioni rese in sede di indagini pagina 7 di 23 difensive da e i quali tutti avevano negato di avere condiviso informazioni (o Tes_3 Tes_2 Tes_1 dettagli) sul progetto con si appalesavano da un lato dubbie e non dirimenti, Parte_1 dall'altro neppure convincenti sotto il profilo dell'attendibilità, dati i contatti telefonici per l'appunto intercorsi tra i soggetti il 18.06.2020 pomeriggio, dopo che e erano venuti a conoscenza Tes_2 Tes_1 dell'informazione privilegiata.
I susseguenti fatti accertati indicavano, poi, che venuto a conoscenza Parte_1 dell'informazione privilegiata al più tardi dal 18.06.2020, ha comunicato la stessa a
[...] il quale ne ha fatto uso a fini di profitto: Parte_2
-i dati relativi al traffico telefonico in entrata e in uscita del periodo 01.06.2020 – 30.06.2020 tra le utenze in uso ai due fratelli dimostravano che il giorno in cui i contatti erano stati in assoluto più numerosi (9 contatti, a fronte di un numero massimo di 5 contatti negli altri giorni) era proprio il
18.06.2020; i contatti erano proseguiti sino a tarda sera, allorché, per le celle agganciate, risultavano anche compatibili con un incontro di persona;
dalla prima mattina del giorno seguente
[...] aveva iniziato ad operare sul titolo LI (alle ore 7:59:48 del 19.06.2020 aveva Parte_2 impartito un primo ordine di acquisto “al meglio”, mediante il servizio di trading on line di
FinecoBank, per l'acquisto di n. 13.440 azioni LI, poi revocato alle 08:00:05; alle 09:18:36 del medesimo giorno aveva reinserito l'ordine di acquisto di 13.440 azioni, con la disposizione “al meglio”, immediatamente eseguito al prezzo medio ponderato di 3,8037 euro per un controvalore complessivo di 51.122,10 euro); il 24.09.2020 aveva poi esercitato il diritto di Parte_2 recesso, sulle 13.440 azioni, consegnandole al valore di liquidazione di 5,47 euro per un controvalore complessivo di 73.516,80 euro, ottenendo una plusvalenza di euro 22.394,70, con una remunerazione sul capitale investito di circa il 44%, in poco più di tre mesi;
l'operatività di era Parte_2 risultata anomala, in considerazione della tempistica degli acquisti, dell'assenza di operatività pregressa su azioni LI, dalla difformità rispetto all'abituale operatività su strumenti finanziari (nel senso che mai prima aveva investito un importo rilevante su un unico titolo in una stessa occasione, peraltro titolo su cui non aveva mai operato prima); le spiegazioni rese da circa l'aver Parte_2 egli investito scientemente su un titolo che riteneva sottovalutato dal mercato dopo averne studiato i buoni fondamentali, sarebbero non convincenti, ed anzi la dichiarazione di essere “convinto […] che il prezzo sarebbe potuto aumentare” e di avere “impartito l'ordine di acquisto quando ritenev[a] improbabile un ulteriore calo del prezzo” lasciava trasparire proprio la conoscenza dell'informazione privilegiata relativa alla partnership.
pagina 8 di 23 II. Secondo motivo.
II.1. I ricorrenti lamentano che non solo abbia fatto ricorso alle presunzioni laddove non era CP_1 possibile, ma abbia anche errato nell'applicare le regole di legge in materia di presunzioni semplici, ritenendo sussistere le presunzioni «gravi, precise e concordanti» richieste dall'art. 2729, co. 1, c.c. in una fattispecie nella quale, di contro, tali caratteristiche sono mancanti.
In particolare, i fatti noti non avrebbero consentito di affermare, con adeguata probabilità, la sussistenza dell'informazione privilegiata all'epoca dei fatti contestati, giacché numerosi profili dell'operazione strategica non erano stati ancora concordati tra le parti e non era ancora intervenuto il parere del Comitato Operazioni Strategiche di all'epoca dei fatti, dunque, “non era possibile CP_2 ritenere che la realizzazione dell'Operazione sarebbe stata “più probabile che no”. Per conseguenza, un'informazione privilegiata non poteva esistere per mancanza del «carattere preciso» richiesto Parte dall'art. 7, parr. 1, lett a) e 2, e, quindi, neppure poteva esistere il relativo abuso.”.
Con riguardo, poi, alla precisione, gli elementi di fatto invocati da non sarebbero affatto CP_1 univoci, sussistendone anche ragionevoli interpretazioni alternative. Risulterebbe per tabulas che non aveva accesso alle possibili fonti di conoscenza dell'operazione ovvero né Parte_1 alla casella e-mail del Group CEO, né al repository Boardvantage a disposizione dei membri del
Consiglio di amministrazione di e che il 18.06.2020 egli aveva trascorso l'intera giornata fuori CP_2
Milano. I contatti telefonici intercorsi con il fratello in quella data si inserivano in un quadro Pt_2 pacifico di colloqui frequenti tra i fratelli, in quei giorni peraltro coinvolti nei lavori di ristrutturazione di un immobile di famiglia in Stresa. aveva acquistato le azioni LI oggetto di Pt_2 contestazione in un momento in cui aveva necessità di reinvestire liquidità proveniente da un recente disinvestimento (05.06.2020), e nell'ultimo giorno (venerdì 19.06.2020) di una settimana in cui il prezzo delle azioni LI aveva registrato una costante flessione.
II.2. NS, quanto alla sussistenza dell'informazione privilegiata, innanzitutto rammenta che, sul piano normativo, l'informazione è “privilegiata” quando è di “carattere preciso”, “non è stata resa pubblica”, concerne “direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari” e, “se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari” -cfr. art. 7, par. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse
Regulation), e che, per l'art. 7, par. 2, del suddetto MAR, “un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che
pagina 9 di 23 vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari”. La disposizione eurounitaria precisa ulteriormente che “nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso” e che “una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate”.
Nel caso di specie, secondo l'informazione privilegiata (price sensitive) era esistente, CP_1 poiché dotata del carattere della precisione (potendosi ritenere ragionevolmente che l'evento partnership si sarebbe verificato) già dal 11.06.2020, a seguito dell'incontro tra gli advisor finanziari di
LI e rispettivamente e , in cui si era chiarito: che era CP_2 CP_6 CP_7 CP_2 disposta a sottoscrivere un aumento di capitale riservato da 300 milioni di euro;
che il prezzo delle azioni LI di nuova emissione, connesse al predetto aumento di capitale, era compreso nell'intervallo di 5 – 6 euro;
quali erano i 4 ambiti industriali oggetto della partnership;
le condizioni per la sottoscrizione del suddetto aumento di capitale riservato e l'implementazione della partnership, tra cui quella che l' relativo alla stessa sarebbe stato sottoscritto prima dell'assemblea Parte_4 dei soci di LI convocata per il 26.06.2020 e il 27.06.020, e contestualmente sarebbe stato diffuso un comunicato congiunto in relazione allo stesso. Il grado di precisione dell'informazione era da quel momento aumentato progressivamente: il 12.06.2020, nel corso dell'incontro tra gli esponenti di e LI, assistiti dai rispettivi advisor legali e finanziari, i primi hanno confermato la CP_2 volontà di sottoscrivere l'aumento di capitale riservato da 300 milioni, nonché la disponibilità a sottoscrivere una ulteriore quota dell'aumento di capitale da 200 milioni da offrire in opzione a tutti gli azionisti di LI;
il 16.06.2020 è stato ultimato il testo del Term Sheet nel quale era stabilito, tra l'altro, che il prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito dell'aumento di capitale riservato sarebbe stato pari a 5,55 euro. Pertanto, l'argomentazione degli opponenti per cui l'informazione privilegiata, per carenza del requisito della precisione, non sarebbe neppure sussistita al momento dell'investimento effettuato da era destituita di fondamento. Parte_2
pagina 10 di 23 Quanto, poi, al ragionamento deduttivo seguito, , in sintesi, richiamando gli elementi di fatto CP_1 presi in rassegna nel replicare al precedente motivo di opposizione, rappresenta di aver dapprima, secondo il criterio “analitico”, selezionato gli elementi fattuali che presentavano una potenziale efficacia probatoria, e, successivamente, secondo il criterio “sintetico”, di averli aggregati, “con una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, accertando che esse fossero concordanti, ricavando dalla loro combinazione, in un rapporto di vicendevole completamento, la prova della responsabilità dei ricorrenti nella commissione degli illeciti”.
Rappresenta che non è necessario, ai fini della dimostrazione della responsabilità dei ricorrenti, comprovare il passaggio dell'informazione privilegiata a (insider primario), né Parte_1 da quest'ultimo a (insider secondario): “Diversamente, verrebbero travisate completamente le Pt_2 diposizioni vigenti all'epoca dei fatti che individuano tra gli elementi costitutivi degli illeciti di insider trading ascritti agli odierni ricorrenti il “possesso” dell'informazione privilegiata come momento centrale dell'illecito. Per provare la commissione degli illeciti in discorso non è pertanto necessario dimostrare la “trasmissione” dell'informazione privilegiata, ossia individuare le modalità attraverso le quali è avvenuto il suo passaggio e dunque questa è stata acquisita dall'accipiens.”. Ciò che l'Amministrazione ha provato ed ha solo dovuto provare, dunque, ad avviso di non è la CP_1 trasmissione dell'informazione, ma il suo possesso e il suo utilizzo (per la comunicazione a , da Pt_2 parte di;
per l'investimento, da parte di . La prova è stata data Pt_1 Parte_2 attraverso lo schema logico della presunzione, strumento di accertamento dei fatti di causa secondo un criterio di “normalità”. I plurimi elementi fattuali e documentali raccolti durante l'istruttoria, compendiati nell'Atto di accertamento, convergono tutti nel loro insieme, verso un'unica ipotesi plausibile, ossia il possesso delle informazioni privilegiate da parte dei due fratelli e il Parte_1 conseguente illecito utilizzo.
III. Terzo motivo
III.1. Gli opponenti eccepiscono che la contestazione degli addebiti è stata effettuata quando il termine di decadenza previsto dall'art. 187-septies, co. 1, TUF, di 180 giorni dall'accertamento, risultava ampiamente decorso. in tesi, sarebbe stata in possesso di tutti gli elementi necessari e CP_1 sufficienti alla constatazione dei fatti sin dal 11.03.2022. L'attività istruttoria successiva a quella data non si appalesava indispensabile. Di conseguenza, anche considerato uno spatium deliberandi, tra la constatazione dei fatti e l'accertamento, compreso tra 15 e 60 giorni, l'accertamento della violazione pagina 11 di 23 avrebbe dovuto avvenire entro e non oltre il 10.05.2022 (60 giorni dall'acquisizione di tutte le informazioni necessarie in data 11.03.2022) e la lettera di contestazione avrebbe dovuto essere notificata entro il 7.11.2022. Viceversa, la lettera di contestazione è stata notificata il 17.05.2023.
III.2. NS replica che l'indagine della Divisione Mercati è stata avviata il 30.12.2020 ed è proseguita, senza soluzione di continuità, fino al 16.11.2022, data di ricezione della risposta fornita da in riscontro al questionario integrativo, inviatogli in data 12.10.2022. Parte_1
In data 16.11.2022 si è consolidato il quadro informativo necessario alla Divisione Mercati per poter valutare compiutamente gli illeciti di comunicazione e abuso di informazioni privilegiate concernenti il titolo LI, “di guisa che, considerato anche il tempo occorso per valutare la documentazione raccolta, le contestazioni entrambe protocollate l'11.05.2023 e notificate, quanto a
[...] il 12 maggio 2023 (cfr. doc.
5-bis) e quanto a il 16 maggio 2023, Parte_2 Parte_1 con la consegna della lettera di contestazioni all'Unep, in ragione della residenza a Monaco di tale destinatario, devono ritenersi assolutamente tempestive”.
La data del 11.03.2020, individuata dagli opponenti, altro non è che la data in cui è avvenuta la ricezione dei dati di traffico telefonico inviati dalla Procura della Repubblica di Milano: successivamente, però, sono stati svolti numerosi atti istruttori, con l'acquisizione di ulteriori 214 documenti.
Le dichiarazioni rese da non dimostravano la superfluità delle successive indagini di Testimone_3
, perché non erano dirimenti, ed alla data del 11.03.2022 non aveva ancora CP_1 CP_1 acquisito le dichiarazioni dei fratelli posto che, a seguito delle evidenze acquisite nel Parte_1 corso dell'indagine si era reso necessario formulare la richiesta di informazioni integrativa nei confronti di , riscontrata poi il 16.11.2022. Pt_1
Posto che il termine per la contestazione degli addebiti all'interessato è volto esclusivamente a definire il tempo entro il quale, a decorrere dall'accertamento, deve essere effettuata la notifica dell'atto di contestazione, pena l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, e che la legge non delimita invece temporalmente il termine entro il quale deve essere compiuto l'accertamento dell'illecito (che solo deve essere compiuto in un termine “ragionevole”), del tutto errato risultava l'approccio difensivo di controparte, volto a far decorrere il termine per la notifica delle contestazioni da un momento anteriore alla conclusione delle acquisizioni istruttorie relative all'accertamento dell'ipotesi di abuso delle informazioni privilegiate in esame.
pagina 12 di 23 IV. Quarto motivo.
IV. 1. Gli opponenti lamentano che la Delibera sia priva di motivazione, in violazione delle regole sul
“giusto procedimento” ex art. art. 24, co. 1, l. 262/05, perché priva di adeguata replica alle analitiche difese sviluppate nelle controdeduzioni alla Relazione Integrativa appositamente richiesta da CP_1 all'USA.
IV.2. eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del motivo per carenza di interesse, CP_1 rappresentando che le violazioni dedotte, quand'anche sussistenti, non sarebbero idonee determinare l'illegittimità della delibera opposta. Rileva che l'oggetto del giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie non è l'illegittimità dell'atto amministrativo, ma la fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere dall'Amministrazione, la quale potrà essere esaminata dal giudice ordinario nell'ambito degli accertamenti svolti dall'Amministrazione e del thema decidendum definito dai motivi di opposizione (ex multis, Cass.
19.4.1990, n. 3271).
V. Quinto motivo.
V.1. I ricorrenti lamentano la sproporzione delle sanzioni irrogate, pari rispettivamente al triplo e al quadruplo del minimo edittale (= € 60.000 e € 80.000), dovendosi a loro avviso considerare: il numero assai ridotto di azioni acquistate da il breve lasso temporale in cui sarebbero Parte_2 state tenute le condotte contestate, la mancata consapevolezza della natura privilegiata dell'informazione dato che non era stato ancora iscritto al registro insiders, Parte_1
l'assenza di danno, l'assenza di “altre sanzioni irrogate da , il leale comportamento tenuto CP_1 dagli INVERNIZZI nel corso dell'istruttoria. Parimenti sproporzionata risulterebbe la pubblicazione della sanzione, disposta in luogo della pubblicazione «in forma anonima», che l'art. 195-bis TUF richiede qualora la diffusione dei dati personali appaia «sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata» oppure la pubblicazione in forma ordinaria «possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti» (così l'art. 195-bis, co. 2, lett. a e c, TUF). Peraltro, gli opponenti rilevano che la stessa aveva richiesto di rivalutare la richiesta dell'USA di pubblicazione in forma ordinaria, CP_1 per poi tuttavia condividerne la valutazione integrativa resa.
V.2. rileva che deve escludersi l'assenza di consapevolezza della natura privilegiata CP_1 dell'informazione in capo agli opponenti, data la posizione professionale di Parte_1 agevolativa della conoscenza di informazioni altrimenti preclusa, dovendosi ricavare del resto il dolo,
pagina 13 di 23 in modo deduttivo, dalla condotta degli autori dell'illecito. Rileva altresì che l'investimento effettuato con l'abuso dell'informazione ha procurato un profitto elevato a in termini Parte_2 assoluti, pari a quasi il 44% del capitale investito. ha operato a fronte di una Parte_2 plusvalenza certa, azzerando l'alea di mercato insita in tutte le contrattazioni di borsa, “Ciò, peraltro, a discapito delle ignare controparti di mercato che verosimilmente avrebbero effettuato scelte di investimento diverse se fossero state in possesso del medesimo privilegio informativo di cui era a conoscenza il ricorrente”.
Una sanzione contenuta nei minimi edittali non sarebbe perciò adeguata in risposta alla gravità dei fatti, oltre che incapace di produrre effetti deterrenti e dunque non rispondente ai canoni di efficacia, proporzionalità e dissuasività della sanzione imposti dal diritto dell'Unione europea, come esplicitato dalla CGUE in plurime pronunce.
Quanto alla pubblicazione in forma anonima, che era stata richiesta da per la Parte_1 prima volta in sede di controdeduzioni, aveva richiesto all'USA una rivalutazione del punto, CP_1 risultando tuttavia confermata la proposta di pubblicazione in forma ordinaria, del resto in coerenza con l'orientamento della giurisprudenza di merito “che ha più volte affermato che i presunti pregiudizi a livello di “immagine” e/o di “reputazione” non possono consistere negli stessi “profili pregiudizievoli connaturati all'esecuzione della pronunzia, come ad esempio i profili d'incidenza negativa sull'immagine” giacché “diversamente opinando si arriverebbe sostanzialmente a predicare un'automatica sospensione delle sanzioni relative … alla pubblicazione sul Bollettino” (C. App.
Milano, ord. 4.7.2013, e ).”. Per_5 Per_6
Infine, con riferimento alla domanda di condanna alla restituzione degli importi pagati a titolo di sanzione pecuniaria e dell'importo oggetto di confisca nei confronti di Parte_2
rileva che la titolarità di tali posizioni è in capo all'Erario dello Stato, beneficiario del CP_1 pagamento delle sanzioni, e non alla che ne cura esclusivamente la riscossione ai sensi CP_1 dell'art. 27 della legge 689/1981. Parimenti, nessun ordine (o condanna) di restituzione delle somme o dei beni confiscati (liquidità) potrà essere impartito alla non avendo quest'ultima la CP_1 disponibilità degli stessi, essendo i relativi conti di deposito intestati al Fondo unico di giustizia presso
Equitalia Giustizia S.p.A., ai sensi dell'art. 2, del D.L. 16.9.08, n. 143, recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”. Ne discende che in entrambi i casi la CP_1 giammai potrebbe essere destinataria di una condanna alla restituzione di somme che non detiene.”.
pagina 14 di 23 Inammissibile sarebbe poi la domanda di risarcimento del danno asseritamente cagionato a
[...]
a causa della negligenza nell'utilizzo delle presunzioni e della mancata pubblicazione in Parte_1 forma anonima della delibera, colpe dalle quali sarebbe scaturito il licenziamento dello stesso
[...]
dato che, a tacer del fatto che il nesso causale tra la vicenda sanzionatoria e il Parte_1 licenziamento non è stato provato, la Suprema Corte (cfr. sentenza Cass. n. 18032/2022) afferma che
“nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale (poteri istruttori ufficiosi, inappellabilità delle decisioni etc.) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge, quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente (conf. Cass. n.
12190 del 1999), dovendosi quindi ritenere che la peculiare natura del giudizio precluda la cumulabilità nello stesso giudizio della richiesta di tutela di pretese di carattere diverso, che sono tuttavia suscettibili di essere autonomamente fatte valere in un separato giudizio. Il pur riscontrabile sacrifico al principio di economia processuale trova in tal caso una giustificazione nella peculiare natura del giudizio di opposizione (nella specie devoluto alla cognizione in unico grado di merito della
Corte di appello), sicché è proprio l'esigenza di tutela del principio del doppio grado di merito
(sebbene non costituzionalizzato) per le diverse pretese scaturenti dal giudizio di opposizione che impone, in assenza di una pari previsione derogatoria da parte del legislatore, la non cumulabilità di altre diverse domande nel medesimo giudizio di opposizione. Si tratta in ogni caso di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e che non determina una violazione irreparabile del diritto di difesa, stante appunto la possibilità di poter autonomamente proporre domanda per la tutela delle situazioni connesse alla vicenda sanzionatoria. (Corte Cost. n. 251 del 2003; Cass. n. 124 del 2005), in senso conforme si vedano Cass. n. 1601/2021; Cass, n. 20377/2019; Cass. n. 10751/2019; Cass. n.
11364/2019).”.
§ Osservazioni della Corte
Per logica espositiva, deve partirsi con l'esaminare il terzo motivo di opposizione. Lo stesso, ad avviso della Corte, è insuscettibile di accoglimento. ha dimostrato l'effettuazione di numerosi atti istruttori successivamente all'acquisizione dei CP_1 dati del traffico telefonico. Le produzioni documentali dimostrano che, successivamente all'acquisizione dei tabulati, richieste di informazioni integrative sono state rivolte, dalla Divisione
pagina 15 di 23 Mercati, sia a che a LI, che ai consulenti (per le comunicazioni e legale) di CP_2 quest'ultima, che, infine, ad istituti di credito. Va allora premesso che, per costante orientamento della
Cassazione, la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ex ante, restando irrilevante la loro eventuale inutilità ex post (Cass. Civ. n. 30501/22), e che, in ogni caso, la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente, non potendo il giudice sostituirsi all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito, bensì solo apprezzare, in base alle deduzioni dell'amministrazione ed all'esame degli atti relativi all'accertamento, se sia stato osservato il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza dell'illecito, stante che, peraltro, la pura "costatazione" dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'"accertamento" (cfr. Cass. 30 ottobre 2017 n. 25730, in motivazione).
Come in atti precisato da ancora in data 12.10.2022 è stato inviato a CP_1 Parte_1 un questionario integrativo, direttamente correlato e necessariamente conseguente all'acquisizione dei dati sul traffico telefonico, dato che con esso, tra l'altro, è stato chiesto all' di spiegare Parte_1
l'oggetto delle conversazioni intrattenute con nel pomeriggio del 18.06.2020. La CP_8 Tes_1 risposta al questionario è giunta a solo in data 16.11.2022. CP_1
Gli opponenti, che in ricorso si limitano a richiamare le controdeduzioni del 31.07.2023 (proprio doc.
3, pag. 4, paragrafo 1.2), eccepiscono, invero, la superfluità degli atti istruttori compiuti successivamente all'acquisizione dei tabulati, con specifico riferimento alla posizione di
[...]
insider secondario: “La contestazione nei confronti di poteva, Parte_2 Parte_2 infatti, reggersi sugli elementi già acquisiti da codesta Autorità, che sono gli unici posti a fondamento della censura contenuta nella Lettera di Contestazione, essendo facile spiegare l'ulteriore richiesta di informazioni a come una modalità per “provocare” una confessione.”. Parte_1
Aldilà della soggettiva convinzione che il questionario integrativo inviato a fosse volto a Pt_1 provocare una confessione, anziché a raccogliere elementi che potessero anche far emergere una spiegazione alternativa all'ipotesi accusatoria (ipotesi poi non suggerita dall' che in Parte_1 merito alle suddette conversazioni si è limitato ad affermare di non serbare ricordi), va allora rilevato che non è censurabile la scelta di di non parcellizzare le decisioni e rimandare la CP_1 contestazione all'acquisizione dei dati in relazione a tutti i soggetti coinvolti nell'indagine, così da non pagina 16 di 23 pregiudicare la complessiva visione d'insieme della vicenda1. La posizione dei ricorrenti, infatti, non può e non poteva essere valutata singolarmente, e correttamente è stata inserita nel più ampio contesto delle indagini. Come infatti affermato da consolidata giurisprudenza, di legittimità e di merito,
l'accertamento non può ritenersi compiuto fino a quando si rendano necessari od opportuni ulteriori riscontri (così Cass. n. 8257/2001 e, in senso conforme, Cass. n. 2123/2021, Cass. n. 14210/2012, Cass.
n. 25842/2011), anche “in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse”, considerato che una valutazione atomistica delle diverse posizioni potrebbe pregiudicare la visione di insieme degli illeciti da accertare e rischierebbe addirittura di risultare iniqua.
Considerando dunque chiuso l'accertamento alla data del 16.11.2022, come alla Corte pare corretto, la formalizzazione delle contestazioni in data 17.05.2023 non è intempestiva.
Il primo e il secondo motivo di opposizione, da trattare congiuntamente per connessione, sono parimenti infondati.
Innanzitutto, le dichiarazioni rese dai colleghi di ( Parte_2 Testimone_3 Tes_2
e non hanno valore di prova certa del fatto contrario a quello che
[...] Testimone_1 CP_1 ha ritenuto provato per presunzioni, dovendosi, di quelle dichiarazioni, vagliare sia l'effettiva natura dirimente che l'attendibilità.
Quanto a come condivisibilmente sostenuto dalla difesa di si tratta di Testimone_3 CP_1 dichiarazioni dalla valenza neutra, atteso che, a fronte delle domande poste, la stessa ha negato di aver condiviso con i dettagli della riunione, ma non anche di averne condiviso l'oggetto. È Parte_1 chiaro invece, con riferimento a e soprattutto a come si tratti di soggetti che, se resisi Tes_2 Tes_1 conto a posteriori di aver tenuto per leggerezza una condotta agevolatrice, avrebbero avuto ogni interesse a negarla. Non a caso, ha precisato che se avesse rivelato all' il Testimone_1 Parte_1 contenuto della riunione, avrebbe dovuto subito comunicare il suo nominativo alla società per l'iscrizione nel c.d. Registro delle Informazioni Rilevanti (RIL), che aveva deciso di instituire CP_2 con riferimento al progetto. Comunicazione che non ha mai effettuato. Tes_1
Pertanto, le dichiarazioni provenienti dall'entourage lavorativo di se non Parte_1 hanno costituito prova certa del fatto che egli sia entrato in possesso dell'informazione privilegiata il
18.06.2020, nemmeno hanno però costituito prova certa del contrario, come sostenuto dagli opponenti. 1 A tal proposito, cfr. sentenza n. 399/2019, resa da questa Corte. pagina 17 di 23 Tutto ciò posto, NS ha dichiaratamente utilizzato, per giungere all'accertamento tanto dell'acquisizione dell'informazione privilegiata da parte di quanto della sua Parte_1 comunicazione al fratello , il metodo presuntivo. Pt_2
Il legittimo ricorso alla prova presuntiva, in materia, è comunemente affermato in giurisprudenza.
Cass. Civ. n. 4522/22 ha chiarito che “in tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del
d.lgs. n. 58 del 1998, non esiste alcuna incompatibilità tra tale condotta ed il suo accertamento mediante presunzioni semplici, essendo, piuttosto, la prova presuntiva spesso l'unica che consenta di accertare il possesso delle dette informazioni, dal momento che il trasferimento di queste si attua, di regola, con modalità che escludono attività di documentazione, mentre la rappresentazione dell'insider trading attraverso prove orali è eventualità per lo più esclusa dalla naturale riservatezza delle comunicazioni e dalla mancata conoscenza, da parte della di quanti, vicini all'incolpato, CP_1 potrebbero fornire precise informazioni al riguardo (Cass. n. 8782/2020; vedi anche, in termini, Cass.
n. 162523/2016, non massimata, pagg. 14 e 15, con riferimenti ad ulteriori precedenti conformi)”.
Quanto alle caratteristiche che il ragionamento deduttivo, o presuntivo, deve rivestire, ancora la recentissima Cass. Civ. n. 6072 del 06.03.2025, ha affermato che “nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice di merito incontra il solo limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'”id quod plerumque accidit”
(Cass. nn. 21700/2019, 8782/2020, 8785/2020; 2123/2021, 12031/2022).”.
Venendo al caso di specie, è allora da dire che gli elementi indiziari raccolti da posti nella CP_1 necessaria correlazione, ad avviso del Collegio valgono a confermare il giudizio circa l'acquisizione e la comunicazione dell'informazione privilegiata, entrambe verificatesi in momenti che, seppur non rigorosamente accertabili, sono da collocare nella data del 18.06.2020, il tutto secondo le considerazioni che ci si appresta ad esporre.
Giova solo premettere qualche considerazione sulla natura privilegiata dell'informazione.
La nozione di informazione privilegiata, valida ai fini dell'abuso di informazioni privilegiate, è contenuta all'art. 7 del Regolamento UE n. 596/2014. Un'informazione si considera avere natura privilegiata laddove mostri il carattere della precisione, non sia stata resa pubblica, e concerna,
pagina 18 di 23 direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari. L'informazione, inoltre, deve essere price sensitive, nel senso che, se fosse resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui pezzi di tali strumenti finanziari. L'informazione ha carattere
“preciso” se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari.
Nel caso di specie, l'informazione sull'aumento di capitale riservato (non ancora pubblica e price sensitive) è divenuta precisa al più tardi il 16.06.2020, allorché tra le parti è stato ultimato il testo del
Term Sheet. A tale punto di progressione delle trattative, anche se non erano stati decisi tutti i dettagli Contr dell'operazione e anche se ancora non si era tenuta la riunione del di era CP_2 ragionevolmente certo che la partnership strategica sarebbe stata realizzata, ed era stato altresì già deciso che il prezzo delle azioni LI di nuova emissione sarebbe stato di 5,5 euro (con un considerevole aumento rispetto alla precedente quotazione del titolo, pari a 3,8 euro).
Ciò premesso, tornando alla disamina degli elementi indiziari, va rilevato quanto segue:
è noto che sia venuto a conoscenza dell'imminente riunione del COS di Parte_2 CP_2 in data 17.06.2020, poiché destinatario della e-mail di convocazione;
è noto che lo stesso Parte_1 abbia manifestato interesse a conoscere l'oggetto della riunione, che dalla e-mail ricevuta non traspariva;
è noto che tale interesse egli abbia manifestato a sempre il 17.07.2020; è Testimone_1 noto che il il 18.06.2020 alle ore 15:11, abbia ricevuto via e-mail da il Tes_1 Persona_4 documento pdf relativo alla partnership, affinché lo caricasse sulla repository boardvantage ed è noto che alle 16:19 del 18.06.2020, dopo aver ricevuto la documentazione e aver provveduto al relativo caricamento sulla repository boardvantage, abbia contattato telefonicamente Tes_1 [...]
durando la telefonata poco più di tre minuti. Peraltro, è altresì noto che il 18.06.2020 Parte_1 alle 14.41 l' sia stato raggiunto telefonicamente da e che questa Parte_1 Controparte_10 telefonata sia durata poco più di nove minuti: il a quell'ora aveva avuto già accesso Tes_2 all'informazione privilegiata, atteso che la documentazione del progetto di partnership era presente nella casella e-mail del Group CEO dalle ore 13.54 circa, ed egli, come vi aveva Testimone_3 accesso.
pagina 19 di 23 Dunque, certamente ha potuto venire in possesso dell'informazione privilegiata Parte_1 il pomeriggio del 18.06.2020, tanto dal quanto dal Tes_2 Tes_1
Per quanto egli abbia sostenuto di non ricordare il tenore delle conversazioni avute con i colleghi, sentendoli quotidianamente su disparati argomenti, l'oggetto di una riunione “riservata” e urgente del Contr
indetta per il giorno successivo, e per la quale è intuibile l'interesse dei convocati ad arrivare preparati, difficilmente avrebbe potuto restare estraneo alle conversazioni.
Ne consegue che, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità e secondo le comuni regole di esperienza, può ritenersi accertato che nel pomeriggio del 18.06.2020 sia Parte_1 venuto in possesso dell'informazione privilegiata.
Detto ciò, seguendo il filo delle indagini di proprio il giorno 18.06.2020 i fratelli CP_1 anno avuto, tra loro, il numero di contatti maggiore (nove) rispetto a tutti gli altri giorni Parte_1 dell'intero mese di giugno. ha chiamato alle ore 15:02:10, dopo la Parte_1 Pt_2 telefonata con (i due fratelli hanno parlato per circa nove minuti); ha poi Testimone_2 Pt_2 richiamato alle ore 18:18:52 (durata di circa sei minuti), allorché aveva già ricevuto Pt_1 Pt_1 anche la telefonata di sono seguiti altri sei contatti telefonici tra i fratelli, sino alle Testimone_1
23:02:09, ed alcuni di questi contatti sono stati certamente compatibili con un incontro personale, alla luce delle celle agganciate dalle rispettive utenze e della brevissima durata della conversazione. Alle
7:59.48 del 19.06.2020, dunque poche ore dopo l'ultimo contatto con , ed addirittura a Pt_1 negoziazioni ancora chiuse, tramite il servizio di trading online di Fineco Bank, Parte_2 ha impartito un ordine di acquisto di 13.440 azioni LI (poi revocato per re-impartirlo all'apertura delle negoziazioni), per un controvalore di 51.122,10 euro. Lo stesso non aveva Parte_2 mai acquistato prima il titolo LI, né la sua operatività si era caratterizzata sino a quel momento per investimenti di importi notevoli su un medesimo titolo. Egli non ha più avuto alcuna operatività in azioni sino al 24.09.2020, allorché ha esercitato il diritto di recesso sulle 13.440 azioni LI, realizzando una plusvalenza di 22.394,70.
Dunque, se da un lato si è trovato certamente, al più tardi nella serata del Parte_2
18.06.2020, nella possibilità di acquisire dal fratello, insider primario, l'informazione privilegiata, dall'altro l'acquisto delle azioni LI a stretto ridosso di quei contatti, l'anomalia costituita dalla trasmissione impaziente dell'ordine prima ancora dell'apertura delle negoziazioni del giorno, il significativo divergere dell'operatività sul titolo, per quantitativi ed importi, rispetto all'operatività consueta di investitore, consentono di ritenere altresì accertato, sempre secondo l'id Parte_1
pagina 20 di 23 quod plerumque accidit, che il 19.06.2020 quest'ultimo, dell'informazione privilegiata ricevuta dal fratello, abbia fatto l'uso che gli è stato contestato.
La pretesa sanzionatoria di pertanto, è fondata, e questo assorbe il quarto motivo di CP_1 opposizione, atteso che l'eventuale difetto di motivazione del provvedimento amministrativo resta estraneo al giudizio, per come affermato da Cass. Civ. n. 13345/2022: “L'opposizione all'ordinanza- ingiunzione proposta dinanzi alla Corte d'appello non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice la piena cognizione sulla legittimità e fondatezza della misura adottata (Cass.
13150/2020)”.
Il quinto motivo dell'opposizione è infine infondato.
Ad avviso degli opponenti, la Delibera opera una irragionevole quantificazione della sanzione amministrativa e viola la disciplina in materia di pubblicazione della sanzione.
Sotto il primo profilo, la Corte ritiene che nella determinazione delle sanzioni sia stato adeguatamente considerato l'elevato numero di azioni acquistate da (13.440), dovendosi in ogni Parte_2 caso rilevare che, tenuto conto della cornice edittale di cui al comma 1 dell'art. 187 bis del TUF, che prevede un minimo di euro 20.000,00 e un massimo di euro 5.000.000,00, le sanzioni irrogate risultano prossime al minimo edittale. Non si può infine trascurare la pericolosità ed anti-doverosità della condotta, strumentalmente sminuita dagli opponenti in chiave difensiva, dovendosi ricordare che l'abuso di informazioni privilegiate è sanzionato per tutelare il regolare e corretto funzionamento del mercato, inevitabilmente turbato dallo scambio degli strumenti finanziari con approfittamento delle condizioni di asimmetria informativa.
Il secondo profilo è parimenti correlato alla soggettiva convinzione dei ricorrenti del ridotto disvalore della condotte, che avrebbe reso sproporzionato il danno cagionato dalla pubblicazione non in forma anonima. Chiarita invece la gravità dell'illecito in sé considerato, poiché attenta alla correttezza del mercato finanziario e alla fiducia degli investitori, le conseguenze della pubblicazione della sanzione, economiche e reputazionali, non possono essere ritenute sproporzionate per la parte sanzionata.
Nemmeno è dato ravvisare la grave sproporzione per il fatto che abbia interrotto il rapporto CP_2 lavorativo con se la condotta sanzionata è stata ritenuta causa del venir meno Parte_1 del rapporto fiduciario che è sotteso a quello di lavoro, in ispecie per un soggetto in posizione apicale.
pagina 21 di 23 Pertanto, sotto tutti gli aspetti sollevati l'opposizione proposta da e è Pt_1 Parte_2 infondata e va respinta, conseguendone il rigetto, altresì, della domanda risarcitoria.
La regolamentazione delle spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore dichiarato della controversia
(da euro 260.001 a euro 520.000), della quantità e qualità delle questioni trattate, con il connesso impegno difensivo in astratto richiesto e in concreto prestato, oltre che dei criteri e dei parametri tutti di legge (cfr. regolamento di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche), vengono liquidate in complessivi euro 12.046,00 per compensi, oltre spese generali (15%) ed oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- respinge il ricorso in opposizione proposto nell'interesse di e Parte_1 avverso la delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Parte_2
Borsa n. 23077 emessa in data 24.04.2024, con ogni conseguente domanda;
- condanna i ricorrenti in solido a rifondere a le spese del presente procedimento, CP_1 che liquida in complessivi euro =12.046,00 oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 07.05.2025
Il Consigliere est.
Beatrice Siccardi Il Presidente
Domenico Bonaretti
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