Sentenza 30 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di diffamazione, è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica nel caso in cui un consigliere di minoranza di un ordine professionale diffonda - a mezzo "e mail"- la notizia di aver presentato un esposto nei confronti di altri consiglieri del medesimo ordine, con l'accusa di aver percepito indebitamente rimborsi per la partecipazione ad un convegno, in quanto gli ordini professionali sono, ai sensi degli artt. 45-49 del d.P.R. n. 328 del 2001, enti di diritto pubblico, ferma restando la necessità di verificare che la riprovazione non trasmodi in un attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell'offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario.
Commentari • 3
- 1. Diffamazione: è legittimo diffondere giudizi negativi su condotte biasimevoli di politiciAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di delitti contro l'onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta degli imputati, che avevano aspramente criticato su "Facebook" il presidente di un ente pubblico regionale per aver "chiesto personalmente voti" nella pubblica via in un giorno di silenzio elettorale e per avere, nell'esercizio delle funzioni, "affidato incarichi …
Leggi di più… - 2. Diffamazione a mezzo mail: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 agosto 2020
- 3. Diritto di critica politica (Cass. pen., 48712/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2013, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 30/10/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 2752
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 14711/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE ZO IO N. IL 25/01/1937;
avverso la sentenza n. 769/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 15/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Carmine Stabile, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
per la parte civile è presente l'avv. Paolo Longo, che deposita conclusioni scritte e nota spese;
per il ricorrente è presente l'avv. Michele Rossetti, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 settembre 2008, il Tribunale di Taranto assolveva De ZO IO, consigliere dell'ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto, dall'accusa di tentata violenza privata perché il fatto non sussiste e dall'accusa di diffamazione aggravata continuata, perché il fatto non costituisce reato, con riferimento alle minacce di esposti e denunce nei confronti di altri consiglieri partecipanti ad un congresso tenutosi in Oristano in relazione ad irregolare rimborsi percepiti da costoro ed alla successiva diffusione a mezzo e-mail della notizia dell'esposto presentato. In particolare il delitto di diffamazione era escluso per la sussistenza della scriminante del diritto di critica politica, considerato che l'imputato era componente del consiglio dell'ordine nello schieramento di opposizione e che in nessuno dei messaggi, delle note, delle richieste, delle dichiarazioni del De ZO si ravvisava un attacco o un'offesa personale, alla vita privata o alle caratteristiche umane dei soggetti interessati, ne' era emerso alcun elemento per ritenere che le affermazioni fossero false, tanto che alcuni degli "incolpati" avevano spontaneamente restituito la somma ricevuta titolo di rimborso in tutto o in parte, alla luce di un nuovo calcolo di liquidazione.
2. In seguito all'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Taranto, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, condannava l'imputato alla pena di giustizia per il delitto di diffamazione, precisata l'epoca di consumazione " sino al giugno 2006"; la Corte territoriale riteneva che in una delle e-mail inviate a numerosi ingegneri tarantini - quella del 6 giugno 2006 dall'oggetto "E ora... a San Vittore" - vi fosse stato un travalicamento del limite della continenza, per l'adozione di frase eccessive ed ad effetto, che veniva in rilievo con riferimento al generale diritto di critica e non al diritto di critica politica, essendo l'Ordine degli Ingegneri un ente di natura privatistica.
2.1 Nella decisione la Corte escludeva l'improcedibilità dell'azione, eccepita dalla difesa dell'imputato, in ragione di una precedente archiviazione, mancando il relativo decreto e non essendovi prova che la richiesta formulata dal pubblico ministero in data 4 luglio 2006 si riferisse ai fatti oggetto del procedimento.
3. Contro la decisione della Corte d'appello di Lecce propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto redatto dal proprio difensore, avv. Michele Rossetti, affidato a quattro motivi.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. B, D ed E, per difetto di contestazione,
poiché il pubblico ministero aveva modificato il capo di imputazione in maniera del tutto generica, spostando in avanti la data dei fatti dal febbraio 2006 al giugno 2006, laddove invece la e-mail del 6 giugno 2006 era stata oggetto di specifica e separata querela in data 12 giugno 2006 e di autonomo procedimento;
correttamente, pertanto, il giudice di primo grado non aveva valutato i fatti oggetto di quel procedimento. Del resto i fatti del 6 giugno 2006 non sono stati oggetto di alcuna istruttoria o difesa nei due gradi di giudizio.
3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, lett. B, D ed E, con riferimento all'art. 512 c.p.p., in relazione alla querela del 6 giugno 2006, poiché il giudice di primo grado da atto in sentenza dell'acquisizione, a seguito della morte del querelante, di una sola querela;
il ricorrente osserva che dai verbali del procedimento manoscritti con grafia di difficile comprensione non emerge un provvedimento formale, ne' una richiesta delle parti in tal senso, per cui, anche là dove si ritenesse esistente un provvedimento istruttorio, lo stesso andrebbe riferito esclusivamente alla querela del 17 febbraio 2006.
3.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, lett. B, D ed E, in relazione agli artt. 416, 430 e 431 c.p.p., sempre con riferimento alla querela del 6 giugno 2006, poiché l'atto non è stato mai inserito nel fascicolo del dibattimento, tanto che il Procuratore generale annotava in calce alla copia della sentenza di primo grado in suo possesso la dicitura "manca la denuncia del 13/6/2006". Di conseguenza non è chiaro come l'atto sia potuto entrare nel fascicolo e dunque manca la prova della condizione di procedibilità.
3.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, lett. B, D ed E, in relazione all'art. 595 c.p., evidenziando l'errore di diritto della Corte territoriale che ha giudicato la sussistenza della scriminante del diritto di critica, escludendo la ricorrenza di una critica politica, in considerazione della natura privatistica dell'Ordine degli Ingegneri. Diversamente da quanto ritenuto, l'ordine professionale è un ente pubblico non economico, al quale lo Stato, al fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti, affida il compito di tenere aggiornato l'albo ed il codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria: di conseguenza l'esclusione della scriminante della critica politica non appare conforme a legge. Il ricorrente ricorda che in sede di rinnovo degli organi di governo dell'ordine si instaura una vera e propria campagna elettorale, con candidati e fazioni opposte;
tutta la vicenda oggetto del procedimento rappresenta lo strascico di una campagna elettorale mai conclusasi, proprio per gli esposti dell'imputato sulle irregolarità dei rimborsi spese. La frase "E ora... a San Vittore", non rivolta specificamente al alcun nominativo ed inserita in questo contesto non appare sconfinare nell'ingiuria o contumelia personale, ma si inserisce nel contesto di un'aspra polemica, che vedeva ormai da tempo l'ing. De ZO impegnato in una campagna contro il malcostume imperante nell'ordine degli ingegneri di Taranto Infine si rappresenta che il messaggio era inviato solo ai membri del Consiglio e non a tutti gli ingegneri, a riprova dell'intento non diffamatorio dell'imputato.
4. Con memoria depositata in cancelleria il 25 ottobre 2013, la difesa di parte civile replica a ciascuno dei motivi di ricorso, osservando:
a) quanto al primo motivo, che l'imputato era presente all'udienza del primo ottobre 2007, allorché fu modificato il capo di imputazione, e non chiese alcun termine a difesa;
inoltre la parte esclude che vi sia stato in concreto pregiudizio per il suo diritto di difesa;
b) la mancanza di un provvedimento formale di acquisizione della querela del 12 giugno 2006 è riconducibile esclusivamente ad un errore di verbalizzazione oppure a mera irregolarità, oppure, al più, ad una nullità a regime intermedio, non eccepita tempestivamente dalla difesa dell'imputato;
c) la querela del 12 giugno 2006 doveva far parte del fascicolo del dibattimento fin dal principio, in quanto relativo alla procedibilità dell'azione, sicché la Corte di appello, acquisendolo, ha posto rimedio ad un errore del giudice di primo grado;
d) non c'è spazio nella vicenda per la critica politica, attesa la natura privatistica dell'Ordine degli Ingegneri ed il superamento, da parte dell'imputato, del limite della continenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata la tardività della memoria difensiva della parte civile, depositata in cancelleria cinque giorni prima dell'udienza e dunque senza il rispetto del termine per il deposito di memorie difensive, previsto dall'art. 611 c.p.p., e la cui inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prenderla in esame (Sez. 1, n. 17308 del 11/03/2004, Madonia, Rv. 228646).
2. La sentenza impugnata va invece annullata con rinvio, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, nella parte in cui era dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della scriminante del diritto di critica politica.
3. I primi tre motivi di ricorso sono infondati.
3.1 Deve escludersi il vizio di contestazione, denunciato con il secondo motivo, atteso che il pubblico ministero ha proceduto a modificare la contestazione all'udienza del 1 ottobre 2007 e la parte, presente, non ha richiesto termine a difesa ai sensi dell'art.516 c.p.p. e ss.. 3.2 Deve parimenti escludersi la fondatezza del secondo e del terzo motivo, riguardanti l'acquisizione e l'utilizzazione della querela del 12 giugno 2006, poiché da un parte la morte del querelante rendeva utilizzabile l'atto ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., e dall'altra la sua materiale acquisizione ai fini della prova della condizione di procedibilità poteva avvenire anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale o nel giudizio di appello (Sez. 5, n. 31220 del 29 maggio 2013, Fragale, rv. 256088;
Sez. 5, n. 16400 del 18 gennaio 2005, Sartore, rv. 232240), poiché la disposizione prevista dall'art. 431 c.p.p., lett. a), che annovera tra gli atti che devono comporre il fascicolo per il dibattimento quelli relativi alla procedibilità dell'azione penale, è una disposizione di carattere funzionale ed ordinatorio, per cui deve escludersi l'esistenza di un rigido limite temporale alla facoltà di produzione documentale di tali atti.
4. È invece fondato il quarto motivo di ricorso.
4.1 La Corte territoriale, rovesciando la diversa valutazione operata dal giudice di prime cure, ha pregiudizialmente escluso l'operatività nel caso di specie del diritto di critica politica, ritenendo che l'imputato e gli altri soggetti interessati non fossero "avversari politici", non essendovi politica in ambito ordinistico, attesa la natura privatistica degli Ordini professionali.
4.2 In tal modo, però, la Corte ha dimenticato che gli ordini professionali sono enti di diritto pubblico, pur essendo istituzioni di autogoverno di professioni riconosciute dalla legge, col compito specifico di tutela dei cittadini, poiché hanno il compito di garantire la qualità delle prestazioni erogate e la congruità degli onorari applicati;
ad essa lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e il codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria.
In particolare il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia. Ciò comporta, ad esempio, la giurisdizione del giudice amministrativo per l'impugnazione dei relativi atti e provvedimenti (con riferimento ai dottori commercialisti, ad esempio, Consiglio Stato, sez. 3^, n. 139 dell'11 giugno 2010; Consiglio di Stato, Sez. 6^, n. 4496 del 27/07/2011). La disciplina di ordinamento è contenuta nel D.P.R. 5 giugno 2001, n.328, artt. 45 e 49, (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).
Di conseguenza può operare nel caso di specie la scriminante della critica politica, - che nell'ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, in particolare con riferimento a competizioni politiche o sindacali, che giustificano l'adozione di toni aspri e di disapprovazione, a condizione che la critica non trasmodi in attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell'offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario (Sez. 5, n. 4991 del 19/12/2006 - dep. 07/02/2007, Castrovinci Grillo, Rv. 236321; Sez. 5, n. 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv. 244811; Sez. 5, n. 37220 del 23/06/2010, Cazzoletti, Rv. 248645).
5. La sentenza va conclusivamente annullata con rinvio e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, per nuova valutazione che tenga conto dei principi affermati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014