Sentenza 24 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di reati sessuali, l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva. (Fattispecie nella quale è stato attribuito valore di coercizione psicologica alle reazioni scomposte del marito, percepibili di notte dal figlio convivente e dal vicinato, che avevano ingenerato una situazione di disagio e vergogna tale da indurre la moglie ad accettare rapporti sessuali contro la sua volontà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2013, n. 14085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14085 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi SIg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/01/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 250
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 23401/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.D. , n. a (IS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia in data 27/02/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Santini, in sostituzione dell'Avv. D'Aloia, che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/02/2012 la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo di condanna di R.D. per i reati di cui all'art. 609 bis c.p., e di cui agli artt. 572, 582 e 585 c.p., nei confronti della moglie Ra.Gi. riformandola quanto alla pena e assolvendo l'imputato per il reato di maltrattamenti commesso nei confronti del figlio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato.
Con un primo motivo deduce violazione dell'art. 530 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Lamenta che con l'atto di appello, di cui viene trascritta una parte, si era evidenziata l'inattendibilità della parte civile, che non si era dimostrata in grado di comprendere il reale significato delle accuse rivolte al marito ed in particolare il concetto di "violenza sessuale" e "maltrattamenti" e si era rivelata incapace di resistere alle suggestioni delle domande del P.M., e del difensore di parte civile, nonché di collocare nel tempo le condotte violente. Sul punto la Corte territoriale ha invece illogicamente riconosciuto in capo alla donna unicamente una difficoltà di inquadramento generale degli accadimenti ed una conseguente incapacità di rispondere a tono alle domande suggestive della parte civile senza far derivare da ciò anche una inattendibilità della stessa;
ne' era dato rinvenire, nelle dichiarazioni predette, come affermato dalla Corte, un carattere ripetitivo delle modalità dei fatti che, in ogni caso, lungi dall'ostacolare, avrebbe invece dovuto agevolare il ricordo;
neanche il riferimento, operato dalla sentenza impugnata, alle condizioni di ubriachezza quale causa delle violenze, poteva essere dimostrativo di attendibilità. Anche con riferimento al reato di maltrattamenti andava evidenziata l'incapacità della teste di collocare nel tempo le condotte e di attribuire alle stesse modalità specifiche, sì che per attribuire all'imputato sofferenze fisiche e morali unite da abitualità la sentenza era stata costretta a ricorrere a non fondate massime d'esperienza per giungere a motivare la condanna. Parimenti la Corte non aveva considerato le conseguenze, in termini sempre di attendibilità, derivanti dalla accertata falsa incolpazione del marito, contenuta in querela, circa l'omesso adempimento dell'obbligo di mantenimento, avendo al contrario la Corte illogicamente desunto, dalla revisione operata in dibattimento, elementi favorevoli nel senso della sincerità delle dichiarazioni. Analoga illogica conferma della genuinità la sentenza ha tratto dalle dichiarazioni rese nel senso della insussistenza dei maltrattamenti operati verso il figlio, essendo tale accusa derivata comunque dalla falsa denuncia contenuta in querela. Sul punto inoltre la Corte aveva illogicamente non considerato le dichiarazioni rese dal testimone R..R. , fratello dell'imputato mentre nessuna rilevanza poteva attribuirsi alle dichiarazioni della madre della persona offesa, SI.ra P. .
Con un secondo motivo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva per avere la Corte rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale consistente nella testimonianza del figlio M. sulla motivazione che il figlio, all'epoca dei fatti di tenera età, non poteva comprendere o era tenuto all'oscuro delle pretese sessuali del padre;
tale motivazione sarebbe infatti in contrasto con quanto argomentato altrove dalla Corte con riguardo alla percezione dei fatti anche da parte del bambino. Con un terzo motivo lamenta la violazione di legge e la contraddittoria e illogica motivazione in ordine alla sussistenza o minaccia volte alla costrizione all'atto sessuale. Nella specie deduce che, invece, si verserebbe in fattispecie di dissenso implicito al rapporto dato che ne' violenza ne' minaccia sarebbero sussistite e che l'agente non poteva avere piena consapevolezza del rifiuto implicito della vittima agli atti sessuali;
ne' si potevano ritenere sufficienti le "minacce indirette" ritenute invece idonee dalla Corte. La valorizzazione data dalla Corte al fatto per cui quanto richiesto dall'imputato consisteva nel voler ottenere, all'interno del rapporto di coppia, il solo suo personale godimento testimonierebbe inoltre l'errore interpretativo in cui la Corte è caduta sul punto della distinzione tra rapporti sessuali tra coniugi e violenza sessuale.
Con un quarto motivo lamenta la violazione di legge e la contraddittoria e illogica motivazione in ordine alla sussistenza del reato di maltrattamenti ed in particolare in ordine alla abitualità delle presunte condotte vessatorie, non collocabili in alcun modo nel tempo, avendo la Corte fatto riferimento nell'arco di un decennale rapporto a meri "gesti di violenza" che la parte civile ha attribuito al marito nel corso dei due episodi del (IS) e ad una frase "l'uomo era il capo di famiglia e la donna non doveva mai parlare" quale preteso indice del clima di vessazione creato all'interno della famiglia. Con un quinto motivo deduce la tardività della querela presentata dalla parte civile il (IS) ;
infatti quest'ultima non aveva collocato con adeguato grado di certezza, nel tempo, gli episodi di violenza sessuale mentre sua madre aveva fatto riferimento a fatti avvenuti due mesi prima dell'abbandono di casa da parte della persona offesa, avvenuto nell'(IS) , sicché, una volta ritenuto insussistente il reato di maltrattamenti, e conseguentemente non essendovi connessione col reato di violenza, quest'ultimo doveva ritenersi improcedibile;
quanto al reato di lesioni, le stesse si erano verificate, stando alla stessa imputazione, nel (IS) con conseguente tardività della querela presentata nell'(IS) . Con un sesto motivo lamenta la violazione dell'art. 81 c.p. e D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, con riferimento alle lesioni posto che, in assenza di aggravanti, il Giudice avrebbe dovuto applicare a titolo di aumento per la continuazione esterna la corrispondente pena pecuniaria in luogo di quella detentiva. Con un settimo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine a provvisionale concessa e spese liquidate in favore della parte civile;
pur avendo proceduto ad una riduzione della prima, mancherebbe, stante il ridimensionamento dei fatti e l'assoluzione da uno dei reati, ogni giustificazione in ordine all'ammontare del residuo danno sofferto dalla parte civile quale necessario presupposto della seppur ridotta provvisionale. Con un ultimo motivo chiede che questa Corte sospenda l'esecutività della condanna al pagamento della somma di Euro 15.000 a titolo di provvisionale, con le ulteriori e opportune statuizioni, stante, oltre alle considerazioni esposte col settimo motivo, il danno per l'imputato, titolare di un reddito di poco superiore ai mille Euro e già destinatario del contributo di mantenimento del figlio e della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Ormai non più attuale l'ultimo motivo, attesa l'odierna trattazione del ricorso, tutti i restanti motivi sono o manifestamente infondati o generici. Quanto al primo motivo, volto formalmente a contestare la motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, va anzitutto chiarito che devono restare estranee all'orizzonte cognitivo di questa Corte tutte le censure con cui, deducendosi apparentemente una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretenda, in realtà, di rivisitare il giudizio valutativo circa la congruenza dei mezzi di prova, rivestendo un tale aspetto, infatti, natura prettamente fattuale. Ne consegue, anzitutto, che le doglianze intese a porre in dubbio la capacità della persona offesa, di età adulta e per la quale lo stesso ricorrente non deduce in alcun modo situazioni patologiche rilevanti ai sensi dell'art. 196 c.p.p., di comprendere addirittura il reale significato di quanto affermato in sede di esame testimoniale, sono del tutto inammissibili. Nè, per venire al profilo unicamente censurabile in questa sede, ovvero, appunto, quello motivazionale, può riscontrarsi una carenza argomentativa sul piano degli eventuali riflessi che una tale, asserita, incapacità, avrebbe avuto sull'attendibilità della teste;
la Corte territoriale ha infatti, con motivazione esente da fratture logiche, e, conseguentemente non censurabile, in definitiva, quanto alle conclusioni raggiunte, posto in rilievo che il non elevato contesto socio - culturale dei protagonisti della vicenda, oltre a comportare un eloquio non fluente (ma, non per questo, rivelatore di risposte non genuine), ha unicamente determinato una difficoltà della donna di comprendere, con immediatezza, le domande ricevute, essendosi, in realtà, la stessa, dimostrata in grado di aggiustare, subito dopo, "il tiro" e di dare risposte "sufficientemente precise" come emerso dai verbali delle dichiarazioni;
a conferma di ciò la stessa Corte ha poi rievocato le dichiarazioni, del tutto logiche, rese dalla teste in ordine alle condotte delittuose poste in essere dal marito, sia con riguardo agli atti di violenza, diretta e indiretta (questi ultimi ammessi anche, nella loro materialità, dall'imputato) ripetutamente posti in essere nei propri confronti negli ultimi due o tre anni del rapporto coniugale, sia con riguardo alle condotte sostanzialmente minacciose (per come si dirà oltre sub p. 5) volte a far sottostare la persona offesa, contro la propria volontà, a rapporti sessuali. Nè colgono nel segno, quand'anche ricondotte nei limiti fisiologici propri del presente giudizio di legittimità, le censure circa l'incapacità della teste di collocare nel tempo le condotte illecite o circa l'indice di inattendibilità testimoniale asseritamente desumibile dalla parziale "rettificazione", in sede dibattimentale, operata dalla persona offesa circa il contenuto della querela. Sotto il primo aspetto la Corte bresciana ha ricordato come la teste abbia narrato, a pag. 16 del verbale del proprio esame, dei due specifici episodi nei quali ebbe a patire lesioni (poi documentati nei certificati del 25/ 3 e del 28/4/2008) aggiungendo degli ulteriori frequenti gesti di violenza;
sotto il secondo, ha, del tutto logicamente, attribuito al fatto che la persona offesa abbia chiarito, con riferimento all'originario reato di omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza, denunciato in querela (e da cui l'imputato è stato assolto già in primo grado), che, dopo i primi tre mesi, il marito aveva regolarmente corrisposto le somme a titolo di mantenimento, il segno di "evidente sincerità" inevitabilmente riverberantesi in termini favorevoli sulla credibilità della teste.
4. Il secondo motivo, volto a lamentare la mancata assunzione di prova decisiva, è anzitutto generico con riferimento alla lamentata omessa motivazione della Corte territoriale circa l'impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di esame del figlio dell'imputato ex art. 507 c.p.p., posto che il ricorrente non ha precisato quali fossero le circostanze sulle quali tale esame fosse stato, in primo grado, richiesto, in tal modo non consentendo neppure di valutare la decisività o meno della prova stessa;
ne' il motivo può essere accolto con riferimento alla censura circa, in ogni caso, il diniego da parte della Corte della richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. consistente, sempre, nell'esame del figlio dell'imputato; va infatti evidenziato che nella sentenza impugnata si da logicamente conto del fatto, da un lato, della inutilità di tale esame relativamente alle condotte poste direttamente in essere nei confronti del figlio, per le quali infatti la stessa Corte è pervenuta ad assoluzione, e, dall'altro, della circostanza della non utilità anche con riferimento alle ulteriore condotte contestate come commesse nei confronti della madre, quando il figlio dell'imputato era, per di più, in tenera età; la Corte ha così adeguatamente dato conto, nella specie, attesa anche, simmetricamente, la complessiva motivazione con cui ha ritenuto integrati gli elementi di prova dei reati di violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti, della insussistenza del requisito di legge richiesto per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'assunzione di nuove prove, e consistente, infatti, nell'impossibilità di decidere allo stato degli atti. Infatti, nell'ipotesi contemplata dall'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività (tra le altre, Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco e altri, Rv. 253526). Il motivo è, dunque, manifestamente infondato.
5. In ordine al terzo motivo di ricorso, anch'esso palesemente destituito di fondamento, va ricordato che l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima nei reati di violenza sessuale va esaminata non secondo criteri astratti aprioristici, ma tenendosi conto, in concreto, di ogni circostanza oggettiva e soggettiva;
sicché anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, può esser sufficiente ad integrare, senza neppure necessità di protrazione nel corso della successiva fase della condotta tipica dei reati in esame, gli estremi della violenza (Sez. 3, n. 1911 del 22/12/1999, Gubbi, Rv. 215695). Nella specie, in coerenza con il principio appena ricordato, la Corte ha attribuito valore di coercizione psicologica, tale da indurre la donna a consentire, controvoglia, ai rapporti sessuali, alla instaurazione di una situazione di disagio e vergogna per il fatto che, laddove la donna si sottraeva alle richieste in tal senso, l'imputato dava in escandescenze in ore notturne con conseguente percezione di quanto stava accadendo da parte del bambino convivente e dei vicini di casa (alcuni dei quali parenti) di talché la forzata accettazione del rapporto rappresentava, per la donna, stretta tra due alternative, entrambe sgradite, il "male minore". Tanto basta, dunque, per ritenere sufficientemente motivato, nella specie, il profilo coercitivo del reato senza potersi pervenire a conclusioni contrarie argomentando, come fa il ricorrente, sulla base di dichiarazioni, riportate in sentenza, rese dalla persona offesa circa il fatto che il marito non volesse avere un rapporto di coppia ma unicamente ottenere "il suo personale godimento"; le stesse, infatti, lungi dall'inserire un elemento di contraddizione all'interno del piano argomentativo volto a sostenere la sussistenza di minacce, appaiono, al più, dichiarazioni di portata neutra, inidonee, dunque, ad inficiare coerenza e logicità della motivazione.
6. Circa il quarto motivo, inteso a denunciare la violazione di legge per la mancanza, nel reato di maltrattamenti, del requisito di abitualità, va rilevato che, al contrario, la sentenza ha fatto riferimento, oltre agli specifici fatti lesivi anche autonomamente contestati, anche a condotte di violenza, tra cui percosse e prese del collo, riferite dalla persona offesa come reiterate nel tempo e specialmente negli ultimi due o tre anni del rapporto matrimoniale (pag. 6), come tali, dunque, valorizzagli anche a prescindere da una esatta collocazione delle stesse in mesi o giorni dell'anno specifici. Tale quadro appare, dunque, non compatibile con caratteristiche di sporadicità o di episodicità che, sole, avrebbero potuto, infatti, condurre a ritenere insussistente il requisito dell'abitualità (cfr., Sez. 1, n. 8618 del 12/02/1996, Adamo, Rv. 205754). La manifesta infondatezza del motivo comporta, conseguentemente, che sia manifestamente infondato anche il quinto motivo di doglianza, giacché l'invocata tardività della querela in tanto potrebbe rilevare in quanto insussistente, contrariamente a quanto fondatamente accertato dai giudici di merito, il reato di cui all'art. 572 c.p.. 7. Il sesto motivo è anch'esso manifestamente infondato: l'art. 81 c.p. prescrive che, ai fini dell'aumento per la continuazione, debba prendersi a parametro "la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave", in tal modo perdendo autonomia e rilevanza le pene previste per i singoli reati - satelliti;
sicché, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, la determinazione della pena deve essere operata aumentando fino al triplo la pena per la violazione più grave indipendentemente dal fatto che per i reati minori siano previste pene di specie enatura diverse (Sez. 1, n. 15986 del 02/04/2009, Bellini, Rv. 243174); ne' tale regola subisce, evidentemente, eccezioni di sorta laddove tra i reati satelliti ve ne siano uno o più attribuiti, in astratto, alla competenza del giudice di pace. Nella specie, assunto come reato più grave quello di cui all'art. 609 bis c.p., punito con la pena detentiva, la Corte ha correttamente operato gli aumenti per i reati satelliti, ivi compreso quello di lesioni, sulla base di tale specie di pena.
8. Con riguardo al settimo motivo, va rilevato che la Corte territoriale, in accoglimento del relativo motivo d'appello ha proceduto a diminuire la provvisionale già concessa dal primo giudice da 30.000 a 15.000 Euro;
ora, a fronte di ciò, il ricorso deduce una pretesa mancanza di motivazione circa, evidentemente, un più consistente ridimensionamento, senza che, tuttavia, ne', in precedenza, nei motivi di appello, ne' ora, in ricorso, si sia detto o si dica in quale misura un tale ridimensionamento avrebbe dovuto essere effettuato;
ne consegue come il ricorso sia, sul punto, del tutto generico. E parimenti generico è il motivo circa la quantificazione delle spese processuali liquidate in favore della parte civile, dato che alcun riferimento viene operato ai parametri di cui alle voci tabellari.
9. Il ricorso è pertanto inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013