Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
Ai fini della validità di una querela, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della parte offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati. L'apprezzamento della volontà di querelarsi o meno costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/1999, n. 8034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8034 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 25.5.1999
Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
" Nunzio Cicchetti " N. 1152
" Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N. 40313/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Carta Pier Paolo, n. a Tadasuni il 7 giugno 1967 Del Gesso Rudy, n. a Chioggia il 18 dicembre 1955 avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 3 luglio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del Dott. G. Palombarini che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Lamentano che non sia stata dichiarata l'improcedibilità per mancanza di querela, atteso che in nessun atto del procedimento la persona offesa ER OS aveva manifestato la volontà di ottenere la punizione dei colpevoli. I ricorsi sono inammissibili.
Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, "ai fini della validità di una querela, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della parte offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati" (Cass., sez. VI, 25 febbraio 1982, Ardau, m. 158224). Ed è anche indiscusso che "l'apprezzamento della volontà di querelarsi o meno costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità ai canoni logico - giuridici di ermeneutica" (Cass., sez. III, 15 ottobre 1986, Bagagli, m. 174578, Cass., sez. III, 17 gennaio 1983, Werner, m. 158055, Cass., sez. V, 26 settembre 1979, Giovannelli, m. 143651). Nel caso in esame i giudici del merito motivarono diffusamente il proprio convincimento che la persona offesa, sin dal momento in cui aveva denunciato i fatti ai carabinieri, avesse inteso chiedere la punizione dei colpevoli, argomentando in tal senso dal comportamento tenuto da ER OS già allora, con la produzione delle registrazioni di conversazioni telefoniche, e successivamente, con le dichiarazioni rese in dibattimento.
Contro questi argomenti, opinabili ma certamente non privi di plausibilità, non hanno mosso alcuna specifica censura i ricorrenti, che si sono limitati ad affermare la mancanza della querela e di un'esplicita manifestazione di intento punitivo da parte del denunciante, senza prendere neppure in considerazione le motivazioni esibite dai giudici del merito.
Il ricorso è, quindi, affetto da palese genericità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999