Sentenza 29 maggio 2013
Massime • 1
In materia di atti relativi alla procedibilità, nella ipotesi in cui nel fascicolo del dibattimento non sia stata inserita la querela e/o l'attestazione prevista dall'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen., a suo tempo redatte, queste potranno essere prodotte o acquisite d'ufficio durante il giudizio anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2013, n. 31220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31220 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 29/05/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1676
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 4646/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA;
nei confronti di:
LE LE N. IL 06/11/1945;
PA SA N. IL 03/04/1939;
avverso la sentenza n. 28/2009 GIUDICE DI PACE di SAN GIOVANNI IN FIORE, del 22/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. CESQUI Elisabetta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
per la parte civile è presente l'avvocato Astorino Giuseppe, del foro di Cosenza, si riporta la memoria depositata in atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore dichiarava non doversi procedere nei confronti di LE NA e LE SA, imputati dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p., in danno di AR UA, per difetto di valida querela.
2. Il Procuratore della Repubblica di Cosenza propone ricorso per Cassazione contro la sentenza di proscioglimento, affidato ad un unico motivo, fondato sulla denuncia di violazione di legge in relazione all'art. 337 c.p.p., comma 4, art. 431 c.p.p., lett. A e art. 491 c.p.p., comma 2, per non aver accolto la richiesta di acquisizione del verbale di ratifica della querela, proposta dalla parte civile e dal pubblico ministero all'esito dell'istruttoria dibattimentale, così pervenendo alla sentenza l'improcedibilità.
2.1 Il ricorrente da atto dell'esistenza di un contrasto di giurisprudenza fra una decisione della Sesta sezione di questa Corte (n. 299 del 19 gennaio 2000), richiamata nella sentenza impugnata, ed una successiva sentenza della Quinta Sezione, più condivisibile, la n. 16400 del 18 gennaio 2005.
3. All'udienza del 26 ottobre 2012, rinviata per l'omessa notifica agli imputati dell'avviso di fissazione, la parte civile AR UA depositava una memoria, con la quale aderiva ricorso proposto dal procuratore di Cosenza, oltre alle conclusioni scritte ed alla nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Cosenza è fondato e, pertanto, va accolto.
1.1 Il tema della decisione verte sulla legittimità della statuizione del giudicante che ha ritenuto tardiva la produzione documentale del P.M. del verbale di ratifica della querela scritta da parte della persona offesa, sul rilievo che quella stessa documentazione non risultava inserita nel fascicolo per il dibattimento, così come prescrive l'art. 431 c.p.p.. Per l'effetto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato.
1.2 La pronuncia anzidetta richiama espressamente un principio enunciato da una sentenza di questa Suprema Corte, secondo cui fra gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale, che ai sensi dell'art. 431 c.p.p., lett. d), vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento rientra anche l'attestazione, prevista dall'art.337 c.p.p., comma 4, della data e del luogo di presentazione della querela, come pure quella dell'avvenuta identificazione del querelante. Ne consegue che, ove tali attestazioni per errore non siano state di fatto inserite in detto fascicolo, la relativa questione può essere sollevata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, ai sensi dell'art. 491 c.p.p., comma 2, e può essere chiesto che l'inserimento abbia luogo in detta sede (Sez. 6^, n. 299 del 19/01/2000, P.m. in proc. Colasazza, Rv. 215655).
1.3 Reputa la Corte di non poter aderire a siffatto orientamento (che limita temporalmente la facoltà di produzione documentale) perché fondato su una lettura formalistica del testo normativo, che non tiene conto della funzione precipua della querela, intesa come manifestazione di volontà volta a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati, da riscontrare al momento della decisione. L'eventuale mancanza in atti del documento che consacra, storicizzandola, tale volontà e, correlativamente, la mancanza delle formali attestazioni richieste dall'art. 337, comma 4, assumono rilievo solo in quanto non consentono la doverosa verifica dell'esistenza della querela e della ritualità della sua presentazione. La norma racchiusa nell'art. 431, lett. a), che annovera gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale tra quelli che devono comporre il fascicolo per il dibattimento, è disposizione di carattere funzionale ed ordinatorio, volta ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento del processo. È significativo, in proposito, che lo stesso art. 491, comma 2, ultima parte, stabilisce che la preclusione sancita dal comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, salvo, però, che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento, con ciò dettando una significativa deroga al rigore della stessa preclusione. Pertanto, nell'ipotesi in cui, nel fascicolo del dibattimento, manchi il documento che contenga la manifestazione di volontà della persona offesa di ottenere la punizione del responsabile ovvero le prescritte formalità di cui all'art. 337, comma 4, una siffatta mancanza non autorizza il giudice a procedere, senz'altro, alle consequenziali determinazioni in ordine alla procedibilità dell'azione penale, non potendo esimersi dal compiere le indagini necessarie alla verifica dell'effettiva e rituale proposizione della querela, la cui documentazione, in ipotesi affermativa, va poi riversata nel fascicolo per il dibattimento (Sez. 3^, n. 10964 del 17/06/1999, P.M. in proc. Antidormi S, Rv. 214452). L'acquisizione della querela, ai fini della verifica sulla procedibilità dell'azione penale, è stata ritenuta legittima anche quando effettuata dopo la chiusura del dibattimento (Sez. 5^, n. 4036 del 21/12/2005, Polloni, Rv. 233603) ed il principio è stato applicato anche nel giudizio di appello, allorché sorga questione sull'accertamento della proposizione della querela, affermandosi che il giudice, se non è in possesso di elementi decisivi idonei a farla ritenere omessa, deve disporre, anche di ufficio, che nel fascicolo per il dibattimento siano riversati gli atti descritti nell'art. 431 c.p.p., lett. a). Integra pertanto violazione, per mancata applicazione dell'art. 603 c.p.p., comma 3, la decisione che risolva negativamente la questione dell'esistenza della suddetta condizione di procedibilità, sul mero rilievo del mancato riscontro nel fascicolo del dibattimento della querela della persona offesa, omettendo qualsiasi indagine in merito alla sua effettiva proposizione (Sez. 5^, n. 1077 del 12/01/2000, PG in proc. Litterio, Rv. 215750; Sez. 5^, Sentenza n. 31741 del 18/06/2004, Matera, Rv. 229278; Sez. 5^, n. 16400 del 18/01/2005, P.M. in proc. Sartore, Rv. 232240).
2. Alla stregua di quanto precede, la produzione da parte del P.M., sia pure a dibattimento in corso, della documentazione attestante il rispetto delle formalità prescritte dell'art. 337 c.p.p., comma 4, non può ritenersi tardiva, ma sicuramente utile ai fine delle pertinenti valutazioni del giudicante, offrendogli gli elementi documentali la cui sussistenza, diversamente, avrebbe dovuto egli stesso accertare con apposita indagine, nei termini anzidetti. 2. - Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013