Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2005, n. 34405
CASS
Sentenza 6 luglio 2005

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In materia di reati sessuali, vi è continuità normativa tra la vecchia disciplina e quella vigente non solo in riferimento al delitto di violenza sessuale ma anche in relazione alla disposizione che stabilisce la procedibilità di ufficio di tali reati in caso di connessione con un reato procedibile d'ufficio. Pertanto, nel caso di fatti posti in essere in continuazione in un periodo compreso tra la vecchia e la nuova disciplina, se è procedibile di ufficio uno dei reati sessuali, pur limitatamente al periodo ricadente nella disciplina della legge in vigore, deve procedersi di ufficio anche per gli episodi posti in essere nel vigore della vecchia normativa. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito i quali, in presenza della contestazione del delitto di atti sessuali commessi su persona minore di sedici anni, perseguibile di ufficio ai sensi dell'art. 609 septies, comma quarto, nn. 1 e 2, avevano ritenuto perseguibili di ufficio anche gli episodi posti in essere nella vigenza della disciplina degli art. 521 e 530 cod. pen., attualmente abrogati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2005, n. 34405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34405
    Data del deposito : 6 luglio 2005

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