Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2005, n. 4036
CASS
Sentenza 21 dicembre 2005

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È legittima l'acquisizione della querela, ai fini della verifica sulla procedibilità dell'azione penale, ancorché effettuata dopo la chiusura del dibattimento, in quanto, per la sua funzione tipica di impulso processuale, la querela deve essere inserita nel fascicolo del dibattimento, ex art. 431 cod. proc. pen., anche d'ufficio ed in qualsiasi momento, sicché nessuna disponibilità al riguardo può essere riconosciuta alle parti; né sussiste, comunque, la violazione del contraddittorio, posto che la difesa ha modo di esaminare l'atto in questione quantomeno sin dal deposito effettuato dal Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari.

Commentario1

  • 1Basteranno le sedie? Preoccupazioni in tema di selezione del soggetto legittimato ad essere citato come responsabile civile e di indisponibilità della prova…
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 dicembre 2023

    1. La vicenda, l'apparente scandalo processuale ed alcune considerazioni preliminari; 2. Il decreto di citazione del responsabile civile e l'ordinanza di rigetto della richiesta di esclusione; 3. Considerazioni in tema di concorso colposo nel delitto doloso e refluenze sulla necessaria identificazione di una condotta di reato ai fini della citazione del responsabile civile; 4. La prova indisponibile alla cui formazione il responsabile civile non ha partecipato. 1. La vicenda, l'apparente scandalo processuale ed alcune considerazioni preliminari È balzato agli onori delle cronache il recente contenuto di un verbale dell'udienza preliminare relativa al procedimento per la tristemente nota …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2005, n. 4036
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4036
Data del deposito : 21 dicembre 2005

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