Sentenza 21 dicembre 2005
Massime • 1
È legittima l'acquisizione della querela, ai fini della verifica sulla procedibilità dell'azione penale, ancorché effettuata dopo la chiusura del dibattimento, in quanto, per la sua funzione tipica di impulso processuale, la querela deve essere inserita nel fascicolo del dibattimento, ex art. 431 cod. proc. pen., anche d'ufficio ed in qualsiasi momento, sicché nessuna disponibilità al riguardo può essere riconosciuta alle parti; né sussiste, comunque, la violazione del contraddittorio, posto che la difesa ha modo di esaminare l'atto in questione quantomeno sin dal deposito effettuato dal Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari.
Commentario • 1
- 1. Basteranno le sedie? Preoccupazioni in tema di selezione del soggetto legittimato ad essere citato come responsabile civile e di indisponibilità della prova…Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 dicembre 2023
1. La vicenda, l'apparente scandalo processuale ed alcune considerazioni preliminari; 2. Il decreto di citazione del responsabile civile e l'ordinanza di rigetto della richiesta di esclusione; 3. Considerazioni in tema di concorso colposo nel delitto doloso e refluenze sulla necessaria identificazione di una condotta di reato ai fini della citazione del responsabile civile; 4. La prova indisponibile alla cui formazione il responsabile civile non ha partecipato. 1. La vicenda, l'apparente scandalo processuale ed alcune considerazioni preliminari È balzato agli onori delle cronache il recente contenuto di un verbale dell'udienza preliminare relativa al procedimento per la tristemente nota …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2005, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/12/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI SE - Consigliere - N. 2584
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 41718/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AN, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 28/04/2005 dalla Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mura Antonello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 03/04/2002 il Tribunale di Monza dichiarava ON AN responsabile di ingiuria (per avere offeso l'onore ed il decoro di CL SE AL apostrofandolo con la seguente espressione: sei un bastardo ed un pirla") e di minaccia (per avere rivolto a CL SE AL la testuale espressione:
"adesso che non hai la divisa vieni con me qua dietro che ti faccio vedere io"); con la continuazione e le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile. La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Milano con pronuncia 28/04/2005 avverso la quale ha ora proposto ricorso per Cassazione l'imputato nei termini infradescritti.
1 - Violazione di legge per avere il Tribunale acquisito al fascicolo del dibattimento la querela dello CL dopo la chiusura del dibattimento, quando già si era ritirato in Camera di consiglio. La doglianza è manifestamente infondata.
Invero la querela, per la sua funzione tipica di impulso processuale, deve essere inserita nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p. e nessuna disponibilità in proposito può essere riconosciuta alle parti: pertanto ritualmente ne viene disposta l'acquisizione anche d'ufficio, in qualsiasi momento (ex plurimis si veda: Cass. 27/09/1999, n. 10964 RV. 214452; Cass. 27/09/1999 n. 10964 RV. 214452; Cass. 21/07/2004 n. 31741, RV.
229278).
Nè nella fattispecie vale il rilevo che con l'acquisizione effettuata dopo la chiusura del dibattimento si sarebbe violato il diritto al contraddittorio poiché la difesa ebbe in effetti modo di esaminare l'atto de quo, quantomeno sin dal momento del deposito effettuato dal P.M. alla conclusione delle indagini preliminari. Tanto puntualizzato, posto che non si è dedotta l'utilizzazione del contenuto della querela a fini diversi dalla verifica sulla procedibilità dell'azione penale ed in particolare non si è denunciata la sua valutazione ai fini del giudizio sulla responsabilità, è evidente altresì l'inconferenza del suddetto motivo.
2 - Vizio di motivazione in punto diniego dell'applicabilità della scriminante della provocazione;
violazione dell'art. 599 c.p. per quanto concernente il reato di ingiuria.
3 - Vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità per il reato di minaccia.
Le censure si risolvono nell'invocare una lettura delle emergenze diversa da quella di cui al provvedimento impugnato, senza individuare in quest'ultimo alcun vizio intrinseco di logicità, ma limitandosi il ricorrente ad affermazioni di fatto. Con precipuo riferimento alla minaccia basti osservare che correttamente la frase pronunciata è stata ritenuta integrare il reato previsto dall'art. 612 c.p. All'uopo va affermato che ai fini della sussistenza di siffatta ipotesi criminosa è sufficiente che venga operata un'intimidazione prospettando ad altri, anche allusivamente ed in termini generici, un male ingiusto, ossia un qualcosa di pregiudizievole, non incidendo la circostanza della minore prestanza fisica del soggetto attivo salvo che sussista un'incapacità di nuocere dell'agente immediatamente percepibile ed assoluta, il che, alla luce del contesto evidenziato nelle sentenze di primo e di secondo grado (destinate ad integrarsi tra di loro), esula dal presente caso.
Per le svolte argomentazioni s'impone declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in Euro 500,00.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 500,00. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2006