Sentenza 5 dicembre 2018
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non essendo ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poiché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2018, n. 17839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17839 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2018 |
Testo completo
Manimaro 17839-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 2802/2018 CC 05/12/2018 ALDO ACETO - Relatore - R.G.N. 31183/2018 GIOVANNI LIBERATI SE LO DA AC ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GU UG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2018 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente;
sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV. SE SALIVETTO, sostituto processuale dell'AVV. SALVATORE D'ANTONIO, che ha concluso riportandosi ai motivi chiedendone l'accoglimento. 31183/2018 RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. LM Di GU ricorre per l'annullamento dell'ordinanza dell'11/07/2018 del Tribunale di Napoli che ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la sua domanda di riesame del decreto di sequestro e beni preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme corrispondenti al profitto del reato.
1.1.Con unico motivo, deducendo che la mancata esecuzione del sequestro non determina la mancanza dell'interesse ad impugnarlo trattandosi pur sempre di un provvedimento che potrebbe essere successivamente eseguito, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 322, 324, 568, 591, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3.La questione posta con il ricorso costituisce oggetto di un lungo e travagliato dibattito giurisprudenziale.
3.1.Con una risalente pronuncia del 1994, questa Corte aveva affermato il principio che poiché l'interesse a proporre contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. nasce dal decreto, il destinatario del provvedimento, che ne venga a conoscenza, è legittimato a presentare detta richiesta anche se l'esecuzione sia stata per una qualche ragione procrastinata (Sez. 4, n. 605 del 29/04/1994, De Gattis, Rv. 200396 01; in senso adesivo, Sez. 3, n. 4169 del 03/12/1997, dep. 2018, - Sartori, Rv. 209809 - 01, aveva affermato che in materia di misure cautelari reali, l'esercizio del potere è sottoposto a una rigorosa disciplina, con predeterminazioni di limiti e necessità di sussistenza di presupposti tipici e di esigenze non derogabili. Conseguentemente, deve ritenersi che l'esercizio di tale potere è dominato dal principio di stretta legalità. La esplicita previsione di presupposti specifici che legittimano l'adozione della misura cautelare esclude che, accertata la loro esistenza, il giudice, nella prospettiva di eventuali specifiche opportunità, possa adottare determinate clausole quali il termine o la condizione che alterino struttura, conseguenze e finalità, legislativamente - determinate come proprie della misura. Al sequestro preventivo neppure sono applicabili i principi che regolano il "quomodo" -espressamente previsti, invece, dalla legge relativamente all'esercizio del potere cautelare "personale", che deve uniformarsi a criteri di proporzionalità e di adeguatezza-, sicché neppure è possibile ipotizzare diversificazioni in termini di afflittività del vincolo di indisponibilità del bene).
3.2.In senso contrario, Sez. 3, n. 1664 del 15/07/1993, Gatto, Rv. 194681 - 01, aveva affermato il principio secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il termine per proporre l'istanza di riesame decorre a pena di inammissibilità dalla data di esecuzione della misura cautelare o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro e non del relativo provvedimento non ancora eseguito. Ne deriva che la notifica del decreto non fa decorrere il suddetto termine.
3.3.Nell'affermare il principio di diritto secondo il quale in tema di misure cautelari reali occorre fare riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento, Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Marseglia, Rv. 234213 - 01, ha spiegato che «potrebbe apparire anomalo che un termine inizi a decorrere senza che il titolare del diritto di impugnazione [il difensore] ne abbia formale conoscenza;
ma in realtà questa anomalia è solo apparente perché è peculiare al sistema delle misure cautelari reali la valorizzazione degli elementi sostanziali e anche fattuali rispetto a quelli formali (v. Cass., sez. III, 2 luglio 2003 n. 36178, Turchetti, rv. 226397): si pensi all'attribuzione del diritto al riesame del sequestro conservativo a chiunque vi abbia interesse (art. 318 c.p.p.), all'analogo diritto in tema di sequestro preventivo attribuito, oltre che all'imputato e al suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla restituzione (art. 322 c.p.p.; espressione ripetuta nell'art. 257 c.p.p. per il sequestro probatorio). Insomma in un sistema nel quale viene valorizzato il rapporto sostanziale o fattuale di un soggetto con la cosa, ai fini dell'attribuzione del diritto all'impugnazione, è coerente che questo diritto possa farsi valere, da tutti i soggetti cui è attribuito, con una decorrenza riferita all'apprensione materiale della cosa (o alla conoscenza di questa situazione fattuale) e non alla conoscenza formale».
3.4.Più recentemente, Sez. 2, n. 29022 del 30/06/2010, Fontana, Rv. 248144 01, facendo leva sulla mancanza di un interesse concreto e attuale alla restituzione di un bené non ancora appreso, ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio non eseguito. Spiega in motivazione la Corte che «per consolidata giurisprudenza, un provvedimento di sequestro è impugnabile soltanto ove sia stato in concreto eseguito» e di non doversi perciò discostare dall'insegnamento di Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397 - 01, secondo il quale «una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per 2 sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni».
3.5.Successivamente, però, Sez. 5, n. 35183 del 27/05/2011, Victori Overseas Ltd, Rv. 251199 01 (nonché Sez. 5, n. 29835, 27/05/2011, Giorgianni, non massimata) hanno affermato il diverso principio di diritto secondo il quale la richiesta di riesame del decreto di sequestro conservativo può essere proposta anche prima dell'esecuzione del provvedimento. Spiega in motivazione la sentenza che la Sez. U, Marseglia, cit., non ha affatto esaminato la problematica relativa alla possibilità di esperire ricorso prima dell'esecuzione del sequestro. Secondo la Corte, «innanzitutto si rileva che il momento di decorrenza iniziale di un termine non serve tanto alla individuazione del primo momento utile per il compimento di un atto, quanto generalmente per il calcolo del termine finale entro il quale l'atto stesso può essere compiuto;
in secondo luogo si deve rilevare che l'art. 318, comma 2 in materia di sequestro conservativo, afferma che la richiesta di esame non sospende l'esecuzione del provvedimento;
ma il sequestro conservativo è atto ad esecuzione istantanea, nel senso che si compie mediante intervento dell'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile, senza che siano necessari o possibili successivi atti di esecuzione. Poiché l'art. 318, comma 2, dice che la richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento, ciò significa che la richiesta può intervenire prima dell'esecuzione, unico momento in cui quest'ultima può essere ipoteticamente sospesa;
dopo l'esecuzione, invece, non vi è più spazio per alcun ipotetica sospensione, dato che il procedimento di sequestro è completo e si convertirà automaticamente in pignoramento con l'irrevocabilità della sentenza di condanna. Un'eventuale sospensione dell'esecuzione, giunta dopo l'intervento dell'ufficiale giudiziario, non importa il venir meno del vincolo sui beni e dunque non spiega alcun effetto pratico. L'art. 318 ha dunque una sua logica solamente se si interpreta nel senso che il riesame può essere proposto anche prima dell'esecuzione del provvedimento, ma comunque non sospende la sua esecuzione. Inoltre, non sussiste una ragione per considerare inammissibile un ricorso proposto prima della scadenza del termine finale, anche se anteriore alla stessa decorrenza di detto termine;
in particolar modo, come si è già detto in precedenza, la decorrenza dei termini di decadenza serve per l'individuazione del momento finale in cui la parte perde il diritto a compiere un atto mentre, in mancanza di esplicita indicazione o di una ragione logica (che nella specie non si ravvisa), il termine non può considerarsi dilatorio». 3 3.6.Più recentemente è tornata sull'argomento Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875 - 01, affermando il principio di diritto che è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione». In motivazione la sentenza spiega che:
3.6.1.il dato normativo è inequivoco nell'ancorare il dies a quo a partire dal quale può essere azionato il mezzo impugnatorio alla "data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro". Il che vale non soltanto a definire l'intervallo entro il quale può essere avviata una valida procedura impugnatoria, ma svela altresì la volontà del legislatore di individuare quale primo momento utile per proporre impugnazione l'esecuzione effettiva del vincolo reale»;
3.6.2.non si può condividere «la diversa opinione espressa in una pronuncia di questa Corte peraltro rimasta isolata - secondo la quale "il momento di - decorrenza iniziale di un termine non serve tanto alla individuazione del primo momento utile per il compimento di un atto, quanto generalmente per il calcolo del termine finale entro il quale l'atto stesso può essere compiuto" (Sez. 5, n. 29835, 27/05/2011, Giorgianni, non massimata;
in tema di riesame ex art. 318 cod. proc. pen.)» e ciò sul rilievo che «se può dirsi pacifico che l'indicazione del dies a quo serva a descrivere l'intervallo temporale entro il quale può essere legittimamente fatto valere il diritto all'impugnazione, non può nondimeno svalutarsi la circostanza che, proprio con l'individuazione di tale termine iniziale, il legislatore abbia inteso evidenziare come soltanto a partire da tale momento possano validamente attivarsi gli strumenti di reazione previsti dall'ordinamento avverso il provvedimento ablativo assunto dall'A.G.>>;
3.6.3.non è revocabile in dubbio che il risultato tipico del mezzo di impugnazione reale disciplinato in via paradigmatica dall'art. 324 cod. proc. pen. - giusta il richiamo espresso contenuto negli artt. 318 e 322 stesso codice - sia quello di rimuovere il vincolo reale e di consentire al ricorrente di ottenere la restituzione della cosa sottoposta a sequestro. Ciò è codificato nell'art. 322, comma 2, cod. proc. pen., là dove individua i soggetti terzi legittimati a ricorrere nella "persona alla quale le cose sono state sequestrate" ed in quella che avrebbe "diritto alla restituzione", con una netta definizione dell'ambito dell'interesse salvaguardabile con lo strumento del riesame in una chiara prospettiva restitutoria>>;
3.6.4.ne discende la carenza d'interesse a promuovere il mezzo d'impugnazione prima che il vincolo sia stato apposto. L'interesse prescritto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. può invero dirsi sussistente soltanto se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole per il ricorrente, di tal che tale condizione non ricorre allorquando lo strumento sia attivato al mero fine di ottenere un'affermazione di non conformità a diritto di un provvedimento che non ha ancora inciso in nessun modo sulla sfera patrimoniale del soggetto»>;
3.6.5.richiamato il principio affermato da Sez. 2, Fontana, n. 29022 del 2010, la sentenza spiega che la conclusione in essa affermata trova ulteriore conferma nell'insegnamento delle Sezioni Unite in tema di (sopravvenuta) carenza d'interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale in caso di intervenuta restituzione del bene oggetto del vincolo (Sez. U., n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397): «Seppure il principio richiamato sia stato affermato dalla Corte riunita nel suo più ampio consesso in una situazione per un certo aspetto diversa da quella sottoposta al vaglio di questo Collegio (cioè in caso di avvenuta restituzione del bene dopo l'esecuzione del sequestro), non può essere trascurata la ratio decidendi della decisione a Sezioni Unite Tchmil secondo la quale è necessario "prediligere tra le varie scelte possibili l'interpretazione che più si armonizza col sistema" ed, in particolare, col "principio generale espresso dal comma 4 dell'art. 568 del codice di rito", in forza del quale la richiesta di riesame deve "sempre essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, derivante, per ogni legittimato, dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro", "menomazione che, per quanto sopra detto, cessa con la restituzione della cosa medesima ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen.". Il dictum delle Sezioni Unite è dunque categorico nell'ancorare l'interesse concreto ed attuale" indispensabile ai fini della presentazione di una valida ed - ammissibile impugnazione - alla sussistenza/persistenza di una "menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa" che sia però effettiva, tangibile, tanto che non può più dirsi tale in caso di avvenuta restituzione del bene»;
3.6.6.e, dunque, «un interesse concreto ed attuale all'impugnazione non può ravvisarsi allorquando nessuna menomazione della situazione giuridica soggettiva sulla cosa si sia ancora prodotta per non essere stato eseguito il provvedimento ablativo. Provvedimento che, fra l'altro, potrebbe anche non trovare materiale esecuzione per mancanza fisica della res da assoggettare al vincolo»;
3.6.7.non possono trarsi argomenti contrari dal fatto che la richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento (come affermato dalla citata sentenza n. 29835 del 2011), perché «la procedura di esecuzione di un provvedimento ablativo non è istantanea, almeno non è necessariamente tale, là dove può riguardare numerosi beni mobili e immobili " possibilmente - localizzati in luoghi diversi o presso terzi, dunque non attingibili contemporaneamente, di tal che è errato ritenere che l'esecuzione di un decreto 5 di sequestro non sia suscettibile di essere -almeno in ipotesi - sospesa. La citata norma del comma 2 dell'art. 324 è espressamente volta a disciplinare il caso in cui la richiesta di riesame sia presentata nella fase iniziale di esecuzione del provvedimento o comunque allorquando l'esecuzione sia ancora in corso, chiarendo come l'attivazione della procedura incidentale non valga quale causa impeditiva dell'ablazione»;
3.6.8.argomenti contrari non possono derivare dalla ritenuta ammissibilità della domanda di riesame avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale che non sia stato ancora eseguito e ciò sul rilievo che il codice di rito prevede espressamente la proponibilità del ricorso ex art. 309, comma 2, cod. proc. pen. da parte del latitante: «una disposizione analoga non si rinviene invece in tema di ricorso avverso il provvedimento di sequestro non eseguito»>;
3.6.9.tale disparità di trattamento non contrasta con i principi di eguaglianza e di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost: «la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di tracciare il discrimen, proprio sul piano della diversa tutela apprestata dall'ordinamento, ai beni della libertà personale e della libertà patrimoniale in relazione ai provvedimenti limitativi di esse adottati in via cautelare dall'A.G., evidenziando come diversi fra loro siano i valori che l'ordinamento prende in considerazione: "da un lato, l'inviolabilità della libertà personale, e, dall'altro, la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente il "potere" del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare" (Corte cost. n. 48/1994; n. 176/1994 e n. 229/1994)>>;
3.6.10.argomenti di economia processuale militano a favore della tesi della inammissibilità della domanda di riesame presentata prima della esecuzione del decreto di sequestro: «ragionando in astratto, potrebbe invero darsi effettivamente il caso prospettato dal ricorrente nel quale lo sbarramento alla - proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro non eseguito possa comportare il rischio di dare inutile esecuzione ad un provvedimento ablativo suscettibile di rivelarsi ab origine illegittimo all'esito del mezzo di impugnazione successivamente proposto, ma potrebbe darsi anche il caso opposto, nel quale - proprio seguendo l'impostazione suggerita dal ricorrente - si dia corso ad un'inutile attività processuale ritenendo proponibile il ricorso avverso il provvedimento di sequestro preventivo non ancora eseguito, sebbene esso sia insuscettibile di trovare una concreta esecuzione per insussistenza della res da assoggettare a vincolo reale. La compatibilità col principio di economia processuale deve allora essere apprezzata in coerenza col principio dell'interesse all'impugnazione, di tal che deve stimarsi antieconomico tutto quanto non sia 6 e non solo utile a realizzare un risultato processuale concretamente virtualmente apprezzabile».
3.7.Il principio affermato da Sez. 6, n. 16535 del 2017, è stato ripreso e ribadito da Sez. 3, n. 7021 del 22/09/2017, dep. 2018, Tanzi, n.m., che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il riesame del decreto di sequestro preventivo non eseguito in difetto di cespiti rinvenuti nella disponibilità dell'interessato e della conseguente insussistenza di un interesse attuale e concreto che lo legittimasse all'impugnazione: «il requisito dell'attualità che deve imprescindibilmente caratterizzare, in uno con quello della concretezza, l'impugnazione proposta, in quanto funzionalmente preordinata a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere in concreto la restituzione dei beni fuoriusciti dalla disponibilità del destinatario della misura reale rende pertanto il ricorrente privo della necessaria legittimazione».
3.8.Il ricorrente obietta che l'interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame deriva «dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro» e cita a sostegno giurisprudenza di questa Corte non del tutto pertinente e nemmeno a lui favorevole (nel caso scrutinato da Sez. 3, n. 39370 del 26/10/2006, Morrone, Rv. 235494-01, il provvedimento di sequestro era già stato eseguito;
Sez. 5, n. 44036 del 21/01/2008, Sperlonga, Rv. 241673 - 01, ha ribadito che l'indagato che proponga richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo di un bene di cui egli non sia titolare, deve vantare un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, derivante dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro. Sicché, nel caso di sequestro preventivo dei libri sociali e della documentazione contabile di una società di capitali, sussiste la carenza d'interesse all'impugnazione da parte del socio di minoranza indagato con conseguente inammissibilità del ricorso;
nello stesso senso, Sez. 5, n. 6151 del 20/12/2004, Nita, Rv. 230964 - 01, secondo cui il soggetto diverso da quello cui le cose sequestrate dovrebbero essere restituite è legittimato ad impugnare purché dimostri che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica e lo scopo perseguito sia un risultato a lui giuridicamente favorevole;
Sez. 6, n. 2158 del 15/06/1998, Mazzesi, Rv. 212233 01, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'architetto-progettista dell'opera abusiva sequestrata che non poteva vantare sulla medesima un diritto di proprietà o altro diritto in forza del quale, ove il vincolo cautelare fosse stato rimosso, avrebbe potuto aspirare alla restituzione della cosa sequestrata;
Sez. 1, n. 5039 del 18/09/1997, Scibilia, Rv. 208970 - 01, che ha escluso la configurabilità dell'interesse al riesame in capo all'imputato, per beni appartenenti alla moglie, 7 con lui convivente in regime di separazione dei beni;
in senso contrario Sez. 3, n. 06/03/1996, Mora, Rv. 204990 - 01, aveva invece affermato che all'indagato è sempre riconosciuto l'interesse a proporre richiesta di riesame contro il sequestro indipendentemente dal fatto che i beni oggetto del provvedimento siano stati sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi, ma non ha sostenuto la possibilità di proporre riesame del decreto di sequestro prima della sua esecuzione;
nello stesso senso anche Sez. 6, n. 4768 del 06/12/1994, dep. 1995, Rv. 200643 -01).
3.9.Non si può prescindere, infine, dall'insegnamento di Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01, che ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati. Al di là della specificità della fattispecie (derivante dalla peculiarità del suo oggetto, il dato informatico, sicché «la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto»), quel che rileva, in questa sede, è l'ennesimo richiamo al concetto di concretezza e attualità che costituiscono predicati inevitabili dell'interesse che deve essere perseguito con l'impugnazione.
3.10.L'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve infatti essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).
3.11.L'art. 322, cod. proc. pen., in ossequio a quanto prevede l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro.
3.12.La successiva specificazione, contenuta nel successivo comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara l'intenzione del legislatore di distinguere la 8 legittimazione a proporre impugnazione dall'interesse ad impugnare. L'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene;
sicché l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).
3.13.Illuminante, sul punto, Sez. U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica - quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto.
3.14.Tanto premesso, osserva il Collegio che deve darsi continuità all'insegnamento secondo il quale la richiesta di riesame del provvedimento che ha disposto il sequestro è inammissibile se il provvedimento stesso non ha avito materiale esecuzione per il mancato rinvenimento delle cose da apprendere.
3.15.Argomenti letterali e sistematici militano a favore di questa tesi.
3.16.Appare in primo luogo evidente che il dies a quo indicato dall'art. 324, comma 1, cod. proc. pen., è quello della effettiva esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro, ovvero della conoscenza della sua effettiva esecuzione. In materia di riesame de libertate, l'art. 309, comma 1, cod. proc. pen., invece, indica come termine iniziale quello della notificazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva. In caso di sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il riesame, invece, è consentito contro il decreto di convalida del pubblico ministero ed il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento stesso, non dalla precedente data di materiale apprensione della cosa (Sez. 1, n. 41693 del 01/10/2008, Giacomelli, Rv. 241428 - 01, secondo cui in caso di sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, intendendosi per tale il "sequestro convalidato"; nello stesso senso, Sez. 2, n. 29493 del 12/06/2003, Rv. 226772 - 01; Sez. 3, n. 9 2675 del 16/06/1999, S.r.l. Vignolgiochi, Rv. 214775 01; Sez. 1, n. 991 del 09/0371993, Rv. 193998-01). Tale previsione si giustifica con il fatto che, non diversamente da quanto si vedrà per il caso del sequestro preventivo d'urgenza, è solo il decreto di convalida del pubblico ministero che legittima, sul piano formale, la materiale apprensione del bene, consolidando la situazione giuridica di svantaggio della persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il decreto di convalida, infatti, presuppone che il pubblico ministero non ha ritenuto di dover restituire la cosa sequestrata. Ove a ciò provvedesse, è evidente che non sarebbe possibile chiedere il riesame dell'operato della polizia giudiziaria;
se ne sono derivati danni sarà affare del giudice civile, certamente non di quello penale.
3.17.Anche in caso di sequestro preventivo di urgenza di cui all'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., oggetto di riesame è solo il decreto del giudice per le indagini preliminari che lo convalida e che contestualmente dispone il sequestro, trattandosi di provvedimenti che logicamente presuppongono la mancata restituzione del bene (sulla decorrenza del termine per proporre riesame, cfr. Sez. 3, n. 39070 del 20/03/2013, Errico, Rv. 256375 - 01, secondo cui in caso di sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero, il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida del G.i.p. ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, intendendosi per tale il "sequestro convalidato").
3.18.Sul piano letterale, dunque, non v'è dubbio che il termine iniziale della domanda di riesame decorre, in caso di sequestro probatorio, preventivo o conservativo, dalla data di effettiva esecuzione del provvedimento stesso.
3.19.Sul piano sistematico il fatto che il riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato (artt. 257, comma 2, 318, comma 2, 355, u.c., cod. proc. pen.) non giustifica le conclusioni di Sez. 5, n. 35183 del 27/05/2011, Victori Overseas Ltd, Rv. 251199 01 e della coeva Sez. 5, n. 29835, - 27/05/2011, Giorgianni, non massimata, ma anzi porta a conclusioni esattamente opposte e ben più coerenti con il fatto che il riesame presuppone proprio l'esecutività del provvedimento. Tale conclusione non risente della peculiarità del sequestro conservativo, la cui esecuzione, diversamente da quanto affermato dalle sentenze appena citate, non è sempre istantanea. Il sequestro conservativo, infatti, è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili (art. 317, comma 3, cod. proc. pen.). Gli artt. 678 e 679 cod. proc. civ. disciplinano l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili. Se è vero che il sequestro conservativo sugli immobili si esegue "istantaneamente" con la mera trascrizione del 10 provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati (679 cod. proc. civ.; anche se va comunque sottolineato che tra la data di adozione del provvedimento cautelare reale, la sua trasmissione all'ufficiale giudiziario, la sua presentazione al conservatore e la sua trascrizione possono decorrere anche giorni), è altrettanto vero, però, che quando oggetto di sequestro sono beni mobili, il provvedimento deve essere eseguito secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi e cioè, mediante la ricerca, la scelta e l'apprensione delle cose da pignorare, in caso di pignoramento presso il debitore (artt. 513, 517 cod. proc. civ.), ovvero mediante la citazione del terzo (art. 678 cod. proc. civ.). Non trova perciò fondamento giuridico l'affermazione secondo la quale la sospensione dell'esecuzione presuppone che quest'ultima non sia iniziata. In realtà tale previsione presuppone l'esatto contrario ed è volta ad escludere, in caso di riesame, l'effetto sospensivo della esecutività dei provvedimenti impugnati generalmente prodotto dalla loro impugnazione (art. 588, comma 1, cod. proc. pen.).
3.20.Non v'è dubbio, in conclusione, che il termine iniziale per impugnare la richiesta di riesame del provvedimento che ha disposto il sequestro decorre dalla data di esecuzione del provvedimento stesso.
3.21.Resta da chiarire la sorte dell'impugnazione proposta anzitempo.
3.22.Il Collegio ritiene che sia inammissibile.
3.23.Ciò sul rilievo che il termine iniziale di decorrenza si identifica con il presupposto fattuale che legittima la concessione dell'azione di impugnazione. L'azione di impugnazione del provvedimento di sequestro è data all'imputato/ persona sottoposta alle indagini, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Per queste ultime è la stessa legittimazione ad impugnare che contiene in sé il nucleo del fatto costitutivo dell'azione: l'effettivo sequestro delle cose. Per l'imputato/ persona sottoposta alle indagini, invece, la legittimazione ad agire si deve necessariamente coniugare con la sussistenza dell'interesse ad impugnare che, come visto, deve essere concreto e attuale. Il ricorrente sostiene che tale interesse è insito nella persistenza del provvedimento ablatorio e nel pregiudizio, anche solo potenziale, della propria posizione patrimoniale che ne deriva. L'assunto però è smentito dal legislatore secondo il quale, invece, il fatto costitutivo dell'azione è l'esecuzione del provvedimento, non la sua adozione;
prima del fatto costitutivo dell'azione non può esservi azione e, dunque, nemmeno il suo esercizio. Il legislatore ha ritenuto di tipizzare l'interesse all'impugnazione escludendolo ogniqualvolta il provvedimento di sequestro non sia stato (ancora) eseguito, privilegiando, dunque, il dato dell'effettività a quello formale, come del resto visto nei casi di sequestro probatorio adottato 11 d'iniziativa dalla polizia giudiziaria ovvero del sequestro preventivo adottato in via d'urgenza dalla PG o dal PM.
3.24.Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 05/12/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Aldo Aceto Aldo Nac To cilicce DEPOSITATA 30 APR 2019 CANCELLIERE Luana Mariani 12