Sentenza 30 giugno 2010
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di riesame avverso decreto di sequestro probatorio non eseguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2010, n. 29022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29022 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 30/06/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1034
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 46883/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA CE e UA IM;
avverso l'ordinanza del 19.11.09 (depositata il 23.11.09) del Tribunale di Trani, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Rampioni Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 19.11.09 (depositata il 23.11.09) il Tribunale di Trani, sezione riesame, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio di documenti emesso dal PM presso quel Tribunale il 22.10.09 nel procedimento penale a carico di TA CE e UA IM (rappresentanti legali - ed il secondo anche direttore - della American Express con poteri di gestione ordinaria e straordinaria della sede secondaria in Italia), indagati per ipotesi di usura tentata e truffa nella gestione di carte di credito Gold del tipo "revolving credit".
L'inammissibilità del riesame era dovuta al fatto che il sequestro non aveva avuto esecuzione.
Tramite il proprio difensore ricorrono il TA e il UA contro detta ordinanza, di cui chiedono l'annullamento per un solo motivo con cui deducono che in realtà il sequestro si era perfezionato il 26.11.09 (e quindi in data successiva al deposito dell'ordinanza del riesame) e che esso riguardava documentazione inerente alla gestione della carta di credito Blu American Express, ovvero un oggetto del tutto estraneo alle indagini in corso, relative -invece - alla gestione di carte di credito Gold American Express del tipo "revolving credit". Inoltre lamentavano che l'ordinanza del riesame non aveva risposto alle censure sollevate dalla difesa in ordine all'astratta configurabilità del reato ipotizzato e all'uso del sequestro per accertare indizi che non risultavano altrimenti.
1 - Il ricorso è inammissibile.
Per consolidata giurisprudenza, un provvedimento di sequestro è impugnabile soltanto ove sia stato in concreto eseguito. A tale riguardo ritiene questa S.C. di non doversi discostare dall'insegnamento di Cass. S.U. n. 18253 del 24.4.08, dep. 7.5.08, rv. 239397, Tchmil, in base al quale, "Una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, ne' è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni. (Fattispecie relativa a sequestro di un computer e di alcuni documenti).".
A maggior ragione ciò valga nel caso di specie, in cui è addirittura mancato, a monte, il sequestro stesso: il fatto che sarebbe stato eseguito - secondo quel che si legge in ricorso - solo dopo il 26.11.09 (e, quindi, in data successiva al deposito dell'ordinanza del riesame) non può certo invalidare un provvedimento ritualmente motivato in base a quanto all'epoca risultante agli atti.
I ricorrenti sostengono, poi, che l'indagine avrebbe un oggetto "diverso" e che il sequestro sarebbe stato usato trasversalmente per accertare indizi che non risultavano altrimenti, ma in proposito si tenga presente che un ordine di sequestro probatorio serve, appunto, ad acquisire prove od indizi e che non è censurabile l'estensione di un'indagine a nuove fattispecie di reato emerse nel corso delle indagini originarie, anzi, essa è conforme al principio dell'art.112 Cost.: che si sia trattato soltanto di meri sospetti, come si legge in ricorso, è doglianza meramente assertiva e non verificabile in questa sede.
Quanto alla mancata risposta in ordine all'astratta configurabilità del reato ipotizzato, giustamente l'impugnata ordinanza ha segnalato che ogni discorso a riguardo restava precluso, a monte, dall'inammissibilità del riesame perché avente ad oggetto un provvedimento non impugnabile (in quanto in concreto non eseguito), tale da impedire di entrare nel merito delle censure difensive.
2- All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010