Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/1999, n. 2675
CASS
Sentenza 16 giugno 1999

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Il termine per proporre istanza di riesame del provvedimento di convalida del sequestro eseguito, di sua iniziativa, dalla polizia giudiziaria, decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del sequestro; in questa seconda ipotesi si deve fare riferimento non alla data in cui l'interessato viene "comunque" a conoscenza dell'avvenuto sequestro, ma a quella in cui abbia avuto notizia del "sequestro convalidato", in quanto il diritto di reclamo può esplicarsi solo ove siano note le ragioni poste a base del provvedimento di convalida ed essendo inconcepibile che il termine per una impugnativa decorra da una data anteriore a quella del provvedimento da impugnare.

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  • 1Sequestro preventivo, riesame, termine, avviso di deposito, notificazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/1999, n. 2675
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2675
Data del deposito : 16 giugno 1999

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