Sentenza 16 giugno 1999
Massime • 1
Il termine per proporre istanza di riesame del provvedimento di convalida del sequestro eseguito, di sua iniziativa, dalla polizia giudiziaria, decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del sequestro; in questa seconda ipotesi si deve fare riferimento non alla data in cui l'interessato viene "comunque" a conoscenza dell'avvenuto sequestro, ma a quella in cui abbia avuto notizia del "sequestro convalidato", in quanto il diritto di reclamo può esplicarsi solo ove siano note le ragioni poste a base del provvedimento di convalida ed essendo inconcepibile che il termine per una impugnativa decorra da una data anteriore a quella del provvedimento da impugnare.
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo, riesame, termine, avviso di deposito, notificazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/1999, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1)Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 16.7.1999
2)Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
3)Dott. VINCENZO DI NUBILA " N.2675
4)Dott. SALVATORE SALVAGO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. FRANCESCO NOVARESE " N.16193/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.r.l. Vignolgiochi, in persona del rappresentante legale FA Cesarino avverso l'ordinanza del 24.3.1999 del Tribunale del riesame di Ferrara
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Salvatore Salvago Udita la richiesta del Pubblico Ministero, che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso.
Fatto e motivi
Il Tribunale del riesame di Ferrara con ordinanza del 24.3.1999 ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta dalla s.r.l. Vignolgiochi contro il provvedimento in data 3.12.1998 del P.M., di convalida del sequestro di alcuni apparecchi per videogioco operato dai carabinieri della compagnia di Cento (Fe).
La medesima società, proprietaria degli apparecchi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in quanto il termine di 10 giorni concesso dall'art. 355 cod.proc.pen. per proporre istanza di riesame decorre non già dalla data di conoscenza da parte dell'interessato dell'avvenuto sequestro, ma da quella di conoscenza del provvedimento di convalida della misura ad opera del P.M., nel caso non ancora decorso.
Il ricorso è fondato.
È infatti pacifico in punto di fatto che nel caso il sequestro dei videogiochi è stato compiuto con verbale del 3.12.1998 dal nucleo operativo dei Carabinieri di Cento e convalidato ai sensi dell'art.355 cod.proc.pen. con decreto del Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Ferrara.
Ora, questa Corte in tema di convalida del sequestro operato dalla Polizia giudiziaria, ha ripetutamente affermato che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 355, terzo comma, cod. proc. pen. per la proposizione della richiesta di riesame avverso il decreto di convalida decorre dalla data di notificazione del decreto ovvero, in caso di mancata notificazione ricorrente nella fattispecie, dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
E tuttavia con riguardo a quest'ultima data deve farsi riferimento non a quella in cui l'interessato viene a conoscenza "comunque" dell'avvenuto sequestro, bensì a quella in cui egli abbia avuto notizia del "sequestro convalidato", essendo evidente che in tanto può esplicarsi in concreto il diritto di reclamo dinanzi al Tribunale per il riesame in quanto siano note le ragioni poste a base del provvedimento di convalida (che potrebbe anche non seguire al sequestro operato dalla polizia giudiziaria);ed essendo inconcepibile che il termine "a quo", per detta impugnativa decorra da una data anteriore a quella del provvedimento giudiziario (sent. n. 4529 del 26-11-1990; 2504 del 15-06-1992). Pertanto l'ordinanza impugnata che ha fatto decorrere il termine suddetto dalla data dell'effettiva conoscenza da parte dell'interessato "dell'eseguito sequestro" senza accertare altresì se e quando lo stesso abbia avuto notizia del provvedimento di convalida della misura, va annullata con rinvio allo stesso Tribunale del riesame di Ferrara.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ferrara.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, il 16 luglio 1999. Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 1999