Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
In caso di sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, intendendosi per tale il "sequestro convalidato".
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- 1. Il termine per il riesame decorre dalla conoscenza del “sequestro convalidato”Accesso limitatoBarbara Marzoli · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2013
- 2. Sequestro preventivo, riesame, termine, avviso di deposito, notificazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2008, n. 41693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41693 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 01/10/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 02461
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 019443/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL IA, N. IL 14/12/1947;
avverso ORDINANZA del 05/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Palombarini Giovanni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 5/5/2008 il Tribunale del riesame di Firenze ha dichiarato la inammissibilità della richiesta di riesame proposta da IA EL in relazione alla convalida del sequestro probatorio effettuato dalla P.G. in data 30/1/2008 e confermato il decreto di convalida del sequestro, rilevando la tardività della richiesta, nulla rilevando ai fini di una sua tempestività - ad avviso del Tribunale - il fatto di non essere stato il provvedimento di convalida notificato al difensore dell'interessato, incombente questo non previsto normativamente.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il EL deducendo:
che il sequestro era seguito ad illegittima perquisizione, che il P.M. che aveva emesso il provvedimento di convalida era territorialmente incompetente, che la rivoltella sequestrata non poteva fornire alcun elemento utile all'accertamento dei fatti, che la richiesta di riesame non poteva definirsi tardiva. A tale ultimo proposito il ricorrente ha rilevato che il sequestro può definirsi tale solo quando viene convalidato e che, pertanto, il termine per proporre richiesta di riesame decorre dalla conoscenza dell'avvenuta convalida.
Il ricorso merita accoglimento, essendo fondata la censura - assorbente - relativa alla statuizione di tardività della richiesta di riesame.
Risulta dagli atti (consultabili in questa sede stante la natura della censura formulata) che la perquisizione ed il sequestro della rivoltella operati nei confronti di IA EL sono stati effettuati in data 30/1/2008 e che il giorno successivo il P.M. ha provveduto alla convalida del sequestro con decreto mai notificato ad alcuno. Con riferimento a tale carenza di notifica deve senz'altro convenirsi con il Tribunale del riesame che non esiste alcun obbligo di notifica del provvedimento in questione al difensore, seppure legittimato ex art. 355 c.p.p., comma 3 a proporre istanza di riesame, in quanto, per espressa previsione del comma 2 del medesimo articolo, vi è obbligo di tale adempimento solo nei confronti della "persona alla quale le cose sono state sequestrate": sicché non può certo sostenersi che, in ragione dell'omessa notifica del provvedimento al difensore, il termine per avanzare richiesta di riesame non sia nella specie, ancora iniziato a decorrere. Tuttavia, poiché la rilevata omissione riguarda anche "la persona alla quale le cose sono state sequestrate", atteso che il decreto di convalida risulta, parimenti, non essere stato notificato al EL, di siffatta circostanza può e deve tenersi conto al fine di valutare la tempestività o meno della avanzata richiesta di riesame. Ebbene, al proposito ritiene il Collegio di aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale (pur valutate alcune contrastanti decisioni) per il quale, in caso di sequestro operato di iniziativa della Polizia Giudiziaria, il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, intendendosi per tale il "sequestro convalidato" (cfr. Cass. sent. nn. 29493/2003 - 2675/99 - 1766/99 - 1910/96). Ed invero solo con il provvedimento di convalida si completa il sub-procedimento iniziato con la materiale esecuzione del sequestro ad opera della P.G., in tale momento esercitandosi il vaglio dell'Autorità Giudiziaria e specificandosi i motivi a sostegno del sequestro;
solo da tale momento potendo l'interessato esercitare - nella sua pienezza - il diritto di reclamo (avverso il decreto di convalida e non già avverso l'operazione di sequestro della P.G.), opponendo argomentate motivazioni al fine di ottenere la restituzione di quanto sequestrato: sarebbe del resto anomalo far decorrere il termine per una impugnativa da una data anteriore a quella del provvedimento da impugnare.
Ad ulteriore sostegno dell'interpretazione sopra esposta va richiamata la normativa concernente il sequestro conservativo e preventivo, laddove all'art. 324 c.p.p., comma 1 si prevede che il termine per proporre richiesta di riesame decorre dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, dizione significativamente analoga a quella di cui all'art. 355 c.p.p.: orbene, se si considera che il sequestro conservativo e quello preventivo vengono disposti con motivato provvedimento del giudice competente e che, quindi, con la dizione "avvenuto sequestro", l'art. 324 c.p.p., fa riferimento alla esecuzione di tale provvedimento, deve del pari ritenersi che la medesima dizione di cui all'art. 355 c.p.p. si riferisca anch'essa ad una operazione di sequestro che abbia superato il vaglio dell'Autorità Giudiziaria, ossia ad un "sequestro convalidato". Alla stregua di quanto sopra, avendo il Tribunale del riesame di Firenze fatto decorrere il termine per l'impugnativa del sequestro dal momento della sua materiale esecuzione da parte della P.G. (sottolineando la presenza dell'interessato a tale operazione) e non già dalla avvenuta conoscenza del "sequestro convalidato" da parte di quest'ultimo, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Firenze per nuovo esame riguardante tutte le questioni proposte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2008