Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
In caso di annullamento del provvedimento di sequestro, non esorbita dalle attribuzioni del tribunale del riesame la restituzione delle cose sequestrate al legittimo proprietario quando non sussistano dubbi circa la titolarità delle stesse, non potendosi diversamente interpretare la disposizione contenuta nel comma ottavo dell'art.324 cod.proc.pen., che riproduce l'identica disposizione del comma terzo dell'art.263 cod.proc.pen., nella parte in cui prevede che il giudice del riesame debba trasmettere gli atti al giudice civile "nel caso di contestazione della proprietà".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2006, n. 39370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39370 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1068
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 29546/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR CA, n. a Cosenza il 16.7.1970;
avverso l'ordinanza in data 1.6.2006 del Tribunale di Cosenza, con la quale, in accoglimento dell'istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di un manufatto emesso dal P.M. in data 28.4.2006, è stata disposta la restituzione del predetto manufatto in favore del Comune di Cosenza;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Cosenza, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata da RR CA avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di un manufatto abusivo emesso dal P.M. in data 28.4.2006, ha revocato la misura reale, disponendo la restituzione dell'opera in favore del Comune di Cosenza.
Il Tribunale del riesame ha rilevato in punto di fatto che la RR, titolare di un'autorizzazione per la installazione di una veranda su suolo pubblico, poggiante su una pedana in legno, aveva realizzato, invece, una struttura stabilmente infissa al suolo con pareti e copertura fissa.
Sulla base degli indicati elementi di fatto i giudici del riesame hanno ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, in quanto l'opera realizzata necessitava di un'apposita concessione di suolo pubblico e del permesso di costruire, ma hanno escluso l'esistenza delle esigenze probatorie atte a giustificare la misura reale, poiché l'accertamento del reato risultava evidenziato dai verbali di sequestro e dai rilievi fotografici.
L'ordinanza, infine, ha disposto la restituzione dell'opera al Comune di Cosenza, cui appartiene il suolo sul quale insiste il predetto manufatto, essendone proprietario l'ente locale in virtù del principio dell'accessione.
Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell'indagata, che la denunciano con due motivi di gravame. Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 253, 257, 324, 262 e 263 c.p.p. con riferimento all'ordine di restituzione del manufatto in favore del Comune di Cosenza.
Si deduce che il tribunale del riesame, una volta accertata la illegittimità del sequestro probatorio, doveva limitarsi unicamente a disporre il dissequestro del bene, senza poter statuire sulla restituzione dello stesso, in quanto la decisione sul punto appartiene, nel corso delle indagini preliminari, alla competenza del P.M. e, in caso di opposizione al provvedimento del P.M., al G.I.P.
Si osserva inoltre che il tribunale è pervenuto alla decisione di restituire il manufatto al Comune di Cosenza, benché non fosse stato investito di alcuna controversia in ordine alla appartenenza dello stesso e, peraltro, ha erroneamente applicato il disposto di cui all'art. 934 c.c., poiché tale norma fa salvo quanto previsto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 c.c. o che sia diversamente previsto dal titolo o dalla legge;
che, nel caso in esame, il manufatto realizzato è di proprietà della RR poiché l'indagata lo ha costruito a seguito di concessione ottenuta dal Comune di Cosenza;
che solo il predetto ente locale avrebbe potuto pretendere o l'abbattimento della parte dell'opera eseguita in difformità di quanto autorizzato o di quest'ultima nel suo complesso, previa revoca della concessione.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 253, 257 e 324 c.p.p. Si deduce che il tribunale del riesame deve solo accertare l'astratta configuratabità del reato ascritto all'indagato sulla base degli elementi prospettati dalla pubblica accusa;
che nel caso in esame, invece, l'ordinanza ha non solo accertato la sussistenza del reato oggetto di indagine, ma statuito anche in via definitiva sulla appartenenza del manufatto realizzato, attribuendola al Comune di Cosenza benché detto ente non avesse avanzato alcuna richiesta in proposito;
che, peraltro, in caso di controversia circa l'appartenenza della cosa da restituire, la risoluzione della stessa deve essere rimessa al giudice civile competente e non può essere decisa dal tribunale del riesame. Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte, in relazione ad entrambi i motivi di gravame, che per l'omogeneità delle censure possono essere trattati congiuntamente, che l'ordine di restituzione della cosa sequestrata è consequenziale alla statuizione relativa alla illegittimità del sequestro, sicché il tribunale del riesame deve autonomamente disporre la restituzione del bene dissequestrato e non è chiamato a decidere esclusivamente in ordine al mantenimento della misura reale, non essendo, infatti, prevista dal codice di rito la emissione di un autonomo ordine di restituzione da parte del P.M. o del G.I.P. successivo alla statuizione di tale organo giudicante.
L'art. 324 c.p.p., comma 8, peraltro, contiene una disposizione identica a quella di cui all'art. 263 c.p.p., comma 3, con riferimento all'ipotesi in cui sorga controversia nella individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione della cosa.
Tale disposizione non avrebbe ragion d'essere se il tribunale non dovesse disporre autonomamente la restituzione della cosa, in caso di accoglimento dell'istanza di riesame, individuando, in via incidentale, l'avente diritto alla restituzione.
L'ordinanza impugnata inoltre ha puntualmente richiamato, ai fini della individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale "i soggetti legittimati a ottenere la restituzione delle cose sequestrate non possono essere individuati negli stessi che hanno proposto la richiesta di riesame, perché chi è legittimato ad esperire tale mezzo processuale non è necessariamente la persona che ha diritto a rientrare in possesso delle cose sequestrate" (sez. I, 199400566, P.M. in proc. Panzani, RV 196845) e, peraltro, "Per l'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciolto - nel caso in cui manchi la prova dell'altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti - non è sufficiente il "favor possessionis", ma occorre la prova positiva dello "ius possidendi" in capo al richiedente", (v. sez. II, sent. n. 1613 del 24.3.1994, Angelillo;
conf. sez. un., sent. n. 9149 del 3.7.1996, Chabrui). L'ordine di restituzione del manufatto abusivo al Comune di Cosenza, pertanto, non costituisce violazione dei limiti della competenza del tribunale per il riesame in materia, avendo senz'altro detto tribunale non solo il potere di disporre la restituzione di quanto in sequestro, ma altresì quello di svolgere tutte le indagini o effettuare tutte le valutazioni necessaire per individuare l'avente diritto alla restituzione, mentre, nella specie, non risultava neppure controversa la appartenenza del predetto manufatto (cfr. sul punto: sez. 1, 200304606, Gelli, RV 223337), sicché non poteva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 324 c.p.p., comma 8. Nè, infine, si palesano fondate le censure della ricorrente in punto di individuazione dell'avente diritto alla restituzione. Si osserva, infatti, nel merito delle censure avverso la individuazione dell'ente proprietario dello immobile, che la statuizione, con la quale l'ordinanza ha disposto la restituzione di quanto in sequestro al Comune di Cosenza, costituisce puntuale applicazione del disposto di cui all'art. 934 c.c., mentre le ulteriori norme richiamate dalla ricorrente non individuano affatto deroghe al principio dell'accessione, salvo l'ipotesi marginale di cui all'art. 938 c.c., di cui non ricorrono nel caso in esame i presupposti, ma disciplinano esclusivamente i rapporti tra costruttore del manufatto su suolo altrui o proprietario dei materiali utilizzati e proprietario del suolo.
L'assunto, secondo il quale nel caso in esame i rapporti tra proprietario del suolo pubblico e l'indagata sarebbero regolati da un atto di concessione inoltre è irrilevante, non potendo, in ogni caso, l'eventuale concessione di uso dell'area attribuire la proprietà dell'opera recata al suolo, che nella specie risulta anche far parte del demanio comunale (marciapiede), al costruttore della stessa.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico della ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma,il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006