Sentenza 20 dicembre 2004
Massime • 1
Il soggetto diverso da quello cui le cose sequestrate dovrebbero essere restituite è legittimato ad impugnare purchè dimostri che il provvedimento ablativo abbia prodotto una lesione nella sua sfera giuridica e lo scopo perseguito sia un risultato a lui giuridicamente favorevole. (Fattispecie in cui la richiesta era stata avanzata da colui che risultava essere semplicemente l'autista dell'auto sequestrata, che era di proprietà di una società finanziaria e concessa in locazione ad un terzo soggetto)
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2004, n. 6151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6151 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 20/12/2004
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1779
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 031318/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA SI N. IL 18/03/1977;
avverso ORDINANZA del 09/07/2004 TRIB. LIBERTÀ di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. VENEZIANO G., il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA
IT VA, cittadino rumeno, nel giugno 2004 fu fermato mentre, alla guida di un'auto OPEL Astra con targa straniera, varcava la frontiera italiana. A bordo viaggiavano, tra gli altri, due cittadini moldavi, i cui permessi di soggiorno risultarono essere falsi. L'auto del IT fu sottoposta a sequestro preventivo. Il TdR di Udine ha rigettato la richiesta di riesame.
Ricorre il IT e deduce:
1) violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 12 comma 4^ D. LSVO 286/98 e 240 commi 3^ e 4^ c.p. e 321 comma 2^ c.p.p. quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi della misura cautelare reale;
2) violazione di legge penale e processuale quanto alla ritenuta sussistenza del fumus criminis;
3) violazione di legge penale in ordine all'art. 12 comma 6^ D. LSVO 286/98 quanto alla ritenuta non configurabilità dell'illecito amministrativo ivi previsto;
4) violazione di legge processuale in relazione all'art. 322 c.p.p. quanto all'asserita assenza di una pretesa giuridicamente tutelabile da parte del ricorrente;
È preliminare affrontare la censura che il ricorrente propone per ultima. Si evince infatti dal provvedimento impugnato e dal ricorso che l'auto era semplicemente condotta da IT VA, ma che essa era di pertinenza di tale DO IS cui era stata concessa in locazione finanziaria dalla BCR Leasing s.a..
Orbene è noto che l'art 322 c.p.p. prevede che, contro il decreto di sequestro preventivo, possono proporre ricorso al TdR l'imputato (e dunque anche l'indagato), il difensore, la persona cui la cosa è stata sequestrata e chi avrebbe diritto alla restituzione. Il IT, secondo quanto si legge nell'ordinanza ricorsa, è indagato (oltre ad essere la persona cui il bene è stato sequestrato). La giurisprudenza di questa Corte ha tuttavia precisato la portata della norma chiarendo che (ASN 199802158 - RV 212233) il soggetto diverso da quello cui le cose dovrebbero essere restituite è certamente legittimato alla impugnazione, ma deve (provare di) avere, concreto interesse alla interposizione del gravame. Conseguentemente, se egli non è titolare del bene, in tanto può impugnare, in quanto il provvedimento ablativo abbia prodotto lesione nella sua sfera giuridica, di modo che la eventuale eliminazione o riforma del provvedimento stesso abbia l'effetto di render possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole. Trattasi di indirizzo ormai consolidato (cfr., ASN 199900365-RV 212800 + ASN 199802158-RV 212233), che ha superato il contrario (ed ormai risalente) orientamento (ASN 199601052-RV 204990). Nel caso in esame, non risulta, ne' dal ricorso, ne' dal provvedimento impugnato, che il ricorrente abbia chiarito i suoi rapporti con il DO o con la BCR Leasing. La sua funzione di "autista", di per sè, non lo legittimava, come ha correttamente ritenuto il TdR, ad impugnare il decreto di sequestro preventivo. Così stando le cose, gli altri motivi di ricorso non possono neanche essere esaminati ed il ricorso stesso va dichiarato infondato. Consegue condanna del IT al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2005