Sentenza 20 marzo 2013
Massime • 1
In caso di sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero, il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida del G.i.p. ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, intendendosi per tale il "sequestro convalidato". (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva fatto decorrere il termine per impugnare dalla data di esecuzione del sequestro).
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- 1. Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Sequestro preventivo, riesame, termine, avviso di deposito, notificazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2013, n. 39070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39070 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 20/03/2013
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - N. 698
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 29263/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NI N. IL 15/12/1950;
avverso l'ordinanza n. 1107/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 18/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO Renato;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, rigetto. RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 18 giugno 2012 il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Riesame dichiarava inammissibile l'istanza di riesame presentata il 6 giugno 2012 nell'interesse di ER OV, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal P.M. presso quel Tribunale ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis in data 7 Novembre 2011, convalidato dal GIP il 14 novembre successivo nell'ambito del procedimento penale a carico di PU IU indagato per il reato di cui all'art. 411 c.p., sequestro avente per oggetto - per quanto qui rileva - la cappella funeraria denominata FF Bagnara" sita nel Cimitero di Napoli e di proprietà del nominato ER OV, terzo estraneo al reato.
1.2 Il Tribunale rilevava la tardività della richiesta di riesame, in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni di cui all'art.324 c.p.p., rispetto alla data di esecuzione del sequestro e,
comunque, rispetto alla data di intervenuta conoscenza di detta esecuzione da parte dell'ER, avendo questi dichiarato di avere avuto contezza dell'eseguito sequestro già nei mesi di febbraio- marzo 2012 e di avere inutilmente atteso l'invio di un avviso al riguardo.
1.3 Avverso la detta ordinanza propone ricorso ER OV a mezzo del proprio difensore deducendo, con unico motivo, violazione di legge per inosservanza della legge processuale penale (art. 324 c.p.p.) in quanto il Tribunale partenopeo ha basato la propria errata decisione sull'intervenuta casuale conoscenza da parte dell'interessato dell'esistenza di un vincolo cautelare sulla cappella, senza che il ricorrente fosse mai stato reso edotto dell'intervenuta esecuzione della misura cautelare. Rileva la difesa che la conoscenza da parte dell'ER era comunque del tutto accidentale oltre che approssimativa, e dunque inidonea a costituire il presupposto temporale da tener presente ai fini della individuazione del dies a quo per la proposizione del riesame, occorrendo invece che detta conoscenza fosse riferibile al provvedimento di convalida adottato dal GIP, mai portato a conoscenza dell'interessato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
2. Va premesso, in punto di fatto, come emerge dagli atti del procedimento (atti compulsabili in questa sede stante la natura del vizio dedotto), che nell'ambito di un più vasto procedimento riguardante la sottrazione di alcune tombe gentilizie dal Cimitero di Napoli, era stato - tra li altri - disposto il sequestro preventivo da parte del P.M. in data 7 novembre 2011 di una cappella funeraria denominata FF Bagnara" di proprietà di ER OV che la aveva acquistata nel mese di luglio 2011. Detto atto veniva convalidato dal GIP del Tribunale partenopeo con decreto del 14 novembre 2011 avverso il quale, in assenza di notifica nei confronti del detto interessato, veniva proposta dal difensore, all'uopo nominato nella persona dell'Avv. Salvatore Branno, richiesta di riesame nell'interesse dell'ER quale terzo interessato, in data 6 giugno 2012.
2.1 Assodato, quindi, che nessuna notifica è stata mai effettuata nei riguardi dell'ER, soggetto terzo interessato estraneo al procedimento, deve anche rilevarsi che questi, sentito a s.i.t. da militari della Guardia di Finanza in data 12 giugno 2012, aveva dichiarato in quella circostanza di aver casualmente appreso del sequestro della detta cappella in un'epoca imprecisata compresa tra il febbraio ed il marzo 2012, quando, recatosi nel sito, aveva verificato l'avvenuto sequestro informandone tale DO AR, altro acquirente della cappella.
2.2 Ciò precisato, il ricorrente assume che, non avendo ricevuto alcuna notifica di provvedimento cautelare, l'istanza di riesame proposta in via incidentale dal proprio difensore all'uopo nominato deve ritenersi tempestiva in quanto il sequestro può definirsi tale solo quando viene convalidato di guisa che il termine per proporre richiesta di riesame decorre dalla conoscenza dell'avvenuta convalida.
2.3 In proposito va ricordato, come affermato già dalla giurisprudenza a sezioni unite di questa Corte che "In tema di misure cautelari reali, il difensore dell'indagato, pur essendo legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone il sequestro conservativo o quello preventivo, non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito. Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che è unico per il difensore e per l'indagato) occorre fare riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento" (Cass. Sez. Un., 11 luglio 2006 n. 27777 Marseglia Rv. 234213; v. anche Cass. Sez. 2A 20.5.2009 n. 35966, Francolini, Rv. 245585; Cass. Sez. 2A 15.10.2010 n. 44658, Chiesi, Rv. 248790). Invero, per espressa previsione dell'art. 355 c.p.p., comma 2, vi è obbligo di tale adempimento solo nei confronti della "persona alla quale le cose sono state sequestrate".
2.4 Quanto al dies a quo da individuare ai fini della proposizione di una impugnazione, l'art. 324 c.p.p., comma 1, disciplina autonomamente e compiutamente la decorrenza del termine prevedendo che questo decorra "dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro".
2.5 Ciò detto, deve darsi atto - nel caso in esame - della mancata notifica al soggetto interessato, circostanza della quale deve tenersi conto onde valutare la tempestività o meno della avanzata richiesta di riesame.
3. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale cui questo Collegio ritiene di dover aderire (pur dandosi atto di un orientamento in materia non univoco), in caso di sequestro operato di iniziativa della Polizia Giudiziaria, il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, intendendosi per tale il "sequestro convalidato", (vds. Cass. Sez. 1A 1.10.2008 n. 41693, Giacomelli, Rv. 241428; Cass. Sez. 3A 8.5.2007 n. 21888, De Matteo, Rv. 236961; Cass. Sez. 3A 16.6.1999 n. 2675, S.r.l. Vignolgiochi, Rv. 214775; Cass. Sez. 2A 12.6.2003 n. 29483, Sterbini, Rv. 226772). Compete, peraltro, al giudice l'onere di accertare una diversa data di conoscenza dell'atto da parte dell'interessato (Cass. Sez. 2A 6.7.2006 n. 30723, Marchesi, Rv. 234872).
3.1 Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di convalida rappresenta il momento conclusivo di un procedimento iniziato con la materiale esecuzione del sequestro ad opera della P.G. Poiché è in tale momento che viene esercitato il vaglio dell'Autorità Giudiziaria e specificati i motivi a sostegno del sequestro, è da tale momento che l'interessato è posto nelle condizioni di esercitare pienamente il diritto di reclamo (avverso il decreto di convalida e non già avverso l'operazione di sequestro della P.G.), articolando tutti quegli argomenti in vista di poter ottenere la restituzione di quanto sequestratogli (Cass. Sez. 1A 41693/08 cit.).
3.2 Non appare, del resto, rispondente a logica far decorrere il termine per una impugnativa da una data anteriore a quella del provvedimento da impugnare e meno che mai da una data coincidente con quella della esecuzione della misura cautelare.
3.3 È stato poi osservato che l'art. 324 c.p.p., comma 1 in tema di sequestro conservativo e preventivo, prevede che il termine per proporre richiesta di riesame decorre dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, dizione analoga a quella di cui all'art. 355 c.p.p.: evidente, quindi, l'analogia di regime che, muovendo dal comune presupposto dell'esistenza di un provvedimento che abbisogna del vaglio da parte dell'Autorità Giudiziaria, non può che riferirsi alla ipotesi di un "sequestro convalidato" quale atto suscettibile di eventuale impugnativa.
3.4 Va quindi escluso - in assenza di un provvedimento di notifica della convalida del sequestro preventivo - che il termine utile per proporre impugnazione possa decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento, proprio perché mancante del vaglio da parte della Autorità giudiziaria, indispensabile per conferire a quell'atto il crisma di validità processuale.
4. Alla stregua di quanto sopra, avendo il Tribunale del riesame fatto decorrere il termine per l'impugnativa del sequestro dal momento della sua materiale esecuzione da parte della P.G., momento in cui l'interessato non era nemmeno presente, per come risulta dal verbale di esecuzione del decreto di sequestro preventivo del P.M. del 9 novembre 2011, e non già dalla effettiva conoscenza da parte dell'ER del "sequestro convalidato", si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Napoli per nuovo esame riguardante tutte le questioni proposte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013