Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2013, n. 39070
CASS
Sentenza 20 marzo 2013

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In caso di sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero, il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida del G.i.p. ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, intendendosi per tale il "sequestro convalidato". (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva fatto decorrere il termine per impugnare dalla data di esecuzione del sequestro).

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  • 1Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivo
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Sequestro preventivo, riesame, termine, avviso di deposito, notificazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2013, n. 39070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39070
Data del deposito : 20 marzo 2013

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